A seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato per le sole cause civili possono essere introdotte o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis, c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 citato D.Lgs. n. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs. n.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’art. 14, u.c.).
Resta esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg..
(non applicabile per i compensi da assistenza in un procedimento penale)
Corte di Cassazione
sez. II Civile, sentenza 2 aprile – 18 settembre 2019, n. 23259
Presidente Manna – Relatore San Giorgio
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’avv. S.S. convenne in giudizio V.M.L. e C.M. , esponendo di averle assistite in numerosi procedimenti giudiziari dal marzo 2007 al febbraio 2012, e di non aver ricevuto alcun compenso per tale attività. Le predette si costituirono in giudizio contestando la quantificazione del compenso richiesto dal ricorrente, assumendo di aver versato al professionista una somma complessiva anche superiore a quella da lui richiesta, e rilevando che costui non aveva prodotto il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine. Aggiunsero, tra l’altro, che le questioni trattate dal legale erano ripetitive e prive di aspetti giuridici complessi, e che era stata applicata in modo non corretto la maggiorazione di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, in ogni sub procedimento ed in quelli riuniti, anziché in un’unica occasione.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, disposto il mutamento del rito, e istruita la causa documentalmente, condannò la C. al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 17222,90 oltre ad interessi legali dal 9 marzo 2012, ed entrambe le convenute al pagamento della ulteriore somma di Euro 128253,75 oltre ad interessi legali sempre dal 9 marzo 2012.
2. - Con sentenza depositata il 26 giugno 2015 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto dalla V. e dalla C. . Il giudice di secondo grado ha anzitutto disatteso la censura fondata sulla pretesa nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, rilevando che l’appellato si era avvalso del procedimento sommario di cui all’art. 702 c.p.c., convertito nel rito ordinario dal Tribunale.
Ha poi rilevato la Corte che le contestazioni svolte dalle appellanti erano superate dalle convenzioni di incarico concluse tra le stesse ed il difensore, che provavano la esistenza di un accordo tra le parti sulle modalità di determinazione del compenso per gli affari da trattare, e con la specificazione che esse avrebbero trovato applicazione anche per ulteriori incarichi.
In particolare, poi, in ordine alle singole contestazioni, per ciò che ancora rileva nella presente sede, quanto alla maggiorazione di onorario applicata dall’appellato per due volte in alcune parcelle, la Corte di merito ha osservato che la maggiorazione è espressamente prevista dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, e si giustifica con il maggiore impegno richiesto all’avvocato, mentre nessuna duplicazione del compenso sarebbe ravvisabile nei giudizi di impugnazione innanzi alla Corte d’appello di Trieste, redatti separatamente ed in tempi diversi, tanto da dar luogo a due giudizi inizialmente autonomi e poi riuniti dopo la revoca del mandato all’appellato.
Non condivisibile, secondo la Corte di merito, è l’assunto secondo il quale il compenso non spetterebbe al difensore nel caso di esito giudiziario non positivo. Al riguardo la Corte ha osservato che si tratta di obbligazione di mezzi e non di risultato, e che nel caso specifico non è stata esercitata azione di responsabilità in relazione all’attività svolta dal legale. Donde l’obbligo del pagamento del compenso all’avvocato anche per le pratiche non ancora concluse.
Quanto all’asserita estinzione del credito dell’appellato, la Corte di merito ha fatto valere la presunzione di onerosità ex art. 2233 c.c. per le prestazioni rese dal difensore, non vinta dalla prova contraria. L’imputazione dei pagamenti non è stata fatta dalle appellanti, che ne avevano facoltà, al momento del pagamento, e quindi le stesse non potevano farlo tardivamente e senza l’adesione del creditore. Nella specie l’imputazione era stata fatta ex art. 1195 c.c. dall’avv. S. , che aveva imputato i pagamenti a prestazioni già svolte in data antecedente al credito esposto nelle parcelle azionate in giudizio.
In ordine, poi, alla censura relativa alla liquidazione delle spese effettuata secondo i criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012, la Corte di merito ha ritenuto corretta detta liquidazione, essendo stata l’attività difensiva ultimata nel vigore del richiamato D.M. n. 140 del 2012.
Con ordinanza del 28 luglio 2015 è stata disposta la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della predetta sentenza, in cui non era stato indicato l’importo della liquidazione delle spese del grado, pari a complessivi Euro 7642,00.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono V.M.L. e C.M. sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso S.S. . Nell’imminenza della udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.- I primi due motivi di ricorso - illustrati congiuntamente per la connessione logico-giuridica che li avvince, e che, per la medesima ragione, saranno del pari esaminati congiuntamente - deducono, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis, 702-ter c.p.c. e del D.Lgs. n. 1650 del 2011, art. 14 in relazione alla L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, art. art. 50-bis c.p.c., comma 2 e art. 161 c.p.c. Avrebbe errato il giudice di prime cure nel disporre il mutamento del rito, con passaggio da quello sommario a quello ordinario, avuto riguardo alla necessità di ulteriore ed approfondita istruttoria, senza però rimettere la causa al collegio, ma limitandosi a concedere alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ed a fissare l’udienza innanzi a sé per l’ammissione delle istanze istruttorie, poi respinte. A sua volta, la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato il relativo motivo di gravame, avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado, non tenendo conto che il Tribunale aveva disapplicato l’art. 50-bis c.p.c., comma 2, definendo la causa in sede monocratica pur non essendo competente a deciderla, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2011, art. 14 per essere invece competente il Tribunale in composizione collegiale in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il compenso dell’avvocato che agisca in via ordinaria o ai sensi dell’art. 28 Legge Professionale Forense.
2.- Le censure sono meritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis, c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 citato D.Lgs. n. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs. n.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’art. 14, u.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg..
La controversia di cui si tratta, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con il procedimento per decreto ingiuntivo, resta soggetta al rito indicato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 (Cass., S.U., sent. n. 4485 del 2018; conf. Cass., Sez. II, sent. n. 26778 del 2018).
Il richiamato art. 14, comma 2 dispone che il Tribunale decida tali controversie in composizione collegiale.
Così illustrato il quadro normativo in subiecta materia, si rileva che l’errore in cui è incorso nella specie il Tribunale di Udine in composizione monocratica, cui l’avv. S. si era rivolto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., è consistito nel disporre il mutamento del rito, con passaggio da quello sommario al rito ordinario in ragione della complessità della istruttoria da compiere, applicando le regole di tale ultimo rito, ed assegnando perciò i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e fissando l’udienza davanti a sé.
La Corte di merito, anziché emendare l’errore, accogliendo il motivo di gravame delle appellanti che lamentavano la nullità della sentenza di primo grado in quanto decisa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, ha giudicato corretta la procedura seguita dal Tribunale, ritenendo erroneamente, alla stregua del citato orientamento giurisprudenziale - che il D.Lgs. n. 150 del 2011 abbia modificato il solo procedimento speciale camerale di cui alla L. n. 749 del 1942, art. 28 e segg. lasciando inalterati i tradizionali strumenti ordinari di tutela utilizzabili dal difensore in alternativa a detto procedimento speciale, ed indicando come tali il procedimento ordinario di cognizione, quello sommario ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. ed il procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c., disciplinati dalle regole ordinarie del processo di cognizione e da quelle del procedimento sommario previste dal codice di rito.
La Corte di merito ha, così, pretermesso la considerazione delle modifiche apportate dal richiamato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 al procedimento relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolate dal rito sommario di cognizione e caratterizzate della previsione della competenza in capo al tribunale in composizione collegiale.
Il giudice di secondo grado si è fatto invero carico delle pronunce richiamate dalle appellanti, ed, in particolare, della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012, la quale ha affermato che “Le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30 rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis c.p.c., comma 2, come peraltro confermato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”; nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3 e art. 14, comma 2, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l’inconvertibilità nel rito ordinario. In particolare, in quest’ultima pronuncia il giudice delle leggi ha chiarito che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 in attuazione della Legge Delega n. 69, art. 54, comma 4, lett. a), (che prescriveva che rimanessero “fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”), ha ricondotto i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato al modello dei procedimenti sommari di cognizione, modello al quale ha apportato alcuni adattamenti. In particolare, dopo avere previsto una particolare disciplina della competenza per territorio, l’art. 14, comma 2, dispone che “Il Tribunale decide in composizione collegiale”.
L’art. 50-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 56 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), impone al Tribunale di giudicare in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dall’art. 737 c.p.c. e segg.. Inoltre, lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già espressamente previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29. Dal riconoscimento della natura camerale dei procedimenti di liquidazione degli onorari nel periodo precedente alla riforma introdotta dalla L. n. 51 del 1998 discende pertanto, ai sensi dell’art. 50-bis c.p.c., la composizione collegiale dell’organo giudicante. Sicché osserva la Corte costituzionale - nell’affermare la collegialità del giudicante, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, non fa che ribadire quei criteri che erano già propri del previgente modello processuale. D’altra parte, con riferimento alla esclusione della convertibilità del rito, il giudice delle leggi ha rilevato che la norma in esame costituisce immediata applicazione del criterio direttivo di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. b), n. 2), il quale - nel ricondurre al modello del procedimento sommario quelli nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa - afferma che resta "esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario". Il divieto di conversione del rito è stabilito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione; conseguentemente la caducazione di tale divieto, riferita ai soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un’eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011.
Ebbene, la Corte d’appello di Trieste, nel farsi carico, come dianzi sottolineato, delle richiamate pronunce, ne ha escluso la pertinenza al caso in esame, per essersi l’appellato avvalso non già del procedimento speciale di cui alla L. n. 749 del 1992, artt. 28 e ss. ma del procedimento sommario di cui all’art. 702-bis c.p.c., convertito dal Tribunale nel rito ordinario. L’errore che si annida nel percorso argomentativo della Corte è proprio quello di negare l’effetto innovativo della disciplina recata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 nei confronti di tutti i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, ricondotti al modello dei procedimenti sommari di cognizione, integrato dalla nuova disciplina speciale.
Ne deriva la nullità - non rilevata dalla Corte d’appello - della sentenza emessa dal giudice di primo grado, al quale la causa va rimessa ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perché la esamini facendo corretta applicazione delle regole di procedura enunciate sub 2.
3. - Resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso l’esame delle altre censure, relative all’errore procedurale commesso dall’avv. S. in relazione alla individuazione del legittimato passivo all’azione promossa per conto delle ricorrenti, al mancato esame della eccezione di compensazione, alla nullità del decreto di correzione di errore materiale con riguardo alla determinazione delle spese legali del giudizio, ed alla carenza di motivazione della condanna al pagamento da parte delle ricorrenti del doppio contributo.
4. - Conclusivamente, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine in diversa composizione collegiale.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine in diversa composizione collegiale.