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Avvocati, diritto ad un compenso dignitoso (Cass. 21487/18)

17 dicembre 2018, Cassazione civile

Il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense: il DM 55/2014 con i parametri tabellari prevale infatti sul DM n. 140 sui compensi professionali sia in quanto successivo sia perché dotato di maggiore specificità.

Ne deriva che il giudice di merito è tenuto a rispettare il DM n. 55, il quale detta tutti i criteri da rispettare per la liquidazione delle spese di giudizio, pena il mancato rispetto degli artt. 91 del Codice di Procedura Civile (condanna alle spese alla parte soccombente ed onorari della difesa), dell’articolo 2233 del Codice Civile (nella parte in cui recita “la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”) e, soprattutto, del DM n. 55 del 2014, in quanto il compenso liquidato era così basso da ledere la dignità della categoria.

 

Corte di Cassazione

Sez. II, ordinanza 21487/ 2018 

Data pubblicazione: 17.12.2018  

ORDINANZA

sul ricorso 24064-2017 proposto da:

FA, elettivamente domiciliata  (..)  presso lo studio dell'avvocato FEA, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso la decreto n. 2288/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 29/08/2017, Cron.n. 4789/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. 

 Rilevato che:

- con ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001, depositato il 10.9.2012 presso la alla Corte d'Appello di Perugia, FA chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Roma durato oltre sette anni;

- l'adita Corte d'Appello, con decreto del 31.1.2017, accoglieva la domanda e, per quanto ancora rileva nel giudizio di legittimità, condannava il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti nella misura di C 203,00 per compensi con distrazione ex art.93 c. p.c. ;

- per la cassazione del decreto, FA ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

-il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

- in prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. 

Ritenuto che:

-con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., dell'art.2233 c.c. in relazione al D.M 55/2014 per avere la corte territoriale liquidato un importo, pari ad C 203,00 inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, trattandosi di liquidazione successiva al 3.4.2014; inoltre la corte territoriale, liquidando un compenso così modesto, avrebbe leso il decoro professionale dell'avvocato;

-il ricorso è fondato;

-il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale;

 - per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;

- non è condivisa da questa Corte l'opinione secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non possa considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, stabilendo al suo art. 1, comma 7 che "in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa";

- considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 203,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);

- considerato che a motivo dell'esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in Euro 1198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex art. 11, con distrazione in favore dagli dell'avv.to FEA, che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario;

-considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Perugia, in sede di rinvio, l'importo complessivo di Euro 1198,50 oltre spese generali ed accessori, distratto in favore dell'avv.to FA; condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore dell'avv.to FEA, liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in data 22 maggio 2018.

Presidente

Dott. Stefano Petitti