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Avvocato va pagato anche se atti redatti dal cliente (Cass. 14283/23).

24 maggio 2023, Cassazione civile

Atti processuali siano stati redatti dal cliente o dai sui congiunti non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e
l'obbligazione di pagamento, del resto, l'assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logicamente l'esame, cioè l'attività di studio.

La formazione professionale di un praticante (anche se figlia del cliente) si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale,
derivanti dal suo inserimento nello studio professionale,  apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell'autonoma redazione di atti processuali,
retribuita sulla base economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi professionali secondo i parametri forensi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

 (data ud. 09/01/2023) 24/05/2023, n. 14283


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14276-2022 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SICA;
- ricorrente -
contro
B.B., rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO GALLUCCI;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI COSENZA n. 1419 DEL 2019 depositata il 13/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere REMO CAPONI.

Svolgimento del processo

La controversia ha ad oggetto la liquidazione di compensi professionali di avvocato (Euro 19.743,00, per i giudizi civili nn. (Omissis)) compiuta nel 2021 dal Tribunale di Cosenza in favore dell'avv. B.B. a carico del cliente A.A. (in accoglimento di istanza di revocazione per errore di fatto).

Il Tribunale di Cosenza ha accertato che l'avv. B.B. non ha redatto gli atti di causa per i quali ha chiesto il compenso, ma si è limitata solo a sottoscriverli dopo averne affidato la redazione alla Dott.ssa C.C., figlia del cliente, che si è valsa dell'aiuto del marito giudice, D.D.. La B.B. ha partecipato ad alcune udienze, di rinvio.
Ricorre in cassazione A.A. con un unico motivo. Resiste B.B. con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo si lamenta l' inesistenza della motivazione con riferimento all'applicazione dei criteri di liquidazione del compenso per le distinte fasi (violazione della Cost., artt. 111 e 132 c.p.c., nonchè del d. lgs. 150 del 2011, art. 14).

In realtà, il ricorrente non denuncia l' inesistenza, quanto l' irriducibile contraddittorietà della motivazione. In particolare, le censure del ricorrente s' indirizzano in particolare, in relazione al giudizio n. (Omissis) (valore: circa Euro 1.777.000), contro: (a) la computazione di Euro 2.862,00 per la fase di studio della controversia, compenso che sarebbe dovuto venire meno per la mancanza di "qualsivoglia apporto intellettivo-redazionale" da parte dell'avv. B.B.; (b) la computazione di Euro 11.730,00 per la
fase istruttoria, alla quale si sarebbe dovuta applicare una riduzione fino al 70/% ex D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, cioè fino a Euro 5.027 per "ragioni indubbie e cristalline", che si appuntano su una
valutazione dell'importanza dell'opera prestata in concreto.
Il motivo non è fondato. Secondo il Tribunale, la circostanza pacifica che gli atti processuali siano stati redatti dai congiunti del cliente non esclude che in capo a questi sia sorto il rapporto professionale e
l'obbligazione di pagamento. Infatti, l'assunzione del patrocinio da parte dell'avv. B.B. è il tramite necessario per la valorizzazione processuale degli atti e delle difese, senza il quale essi non avrebbero
potuto trovare ingresso in sede processuale. La suddetta circostanza pacifica incide tuttavia sul quantum del compenso, da determinare nel minimo tariffario in relazione a tutte le prestazioni documentate.

La motivazione è congrua e non presenta profili sindacabili in sede di legittimità.

Con riferimento ai rilievi del ricorrente, si può aggiungere:

(a) l'assunzione di un affare entro il carico professione ne implica logicamente l'esame, cioè l'attività di studio;

(b) quanto ai profili sistemici, la formazione professionale di un praticante si giova di indicazioni e insegnamenti di ordine generale,
derivanti dal suo inserimento nello studio professionale,  apprendimenti che devono poter concretizzarsi nel corso del tirocinio professionale nell'autonoma redazione di atti processuali,
retribuita sulla base economica della provvista generata dalla corresponsione al titolare dello studio legale di compensi professionali secondo i parametri forensi.

Il motivo è rigettato e con esso il ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 quater, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2000, oltre a Euro 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2023