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Avocazione con richiesta di rinvio a giudizio travolge richiesta di archiviazione (Cass. 19052/03)

23 aprile 2003, Cassazione penale

In tutti i casi in cui il giudice non accoglie "de plano" la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale, il P.G. può sempre esercitare il potere di avocazione delle indagini preliminari.

Intervenuta l'avocazione da parte del P.G. e la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, all'esito di supplemento di indagini, l'originaria richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti dello stesso indagato ed in ordine agli stessi fatti viene sostanzialmente travolta dalla inequivoca ed inconciliabile incompatibilità della nuova richiesta dell'organo dell'accusa, quale espressione gerarchicamente ex lege primaria nella figure del P.G., rispetto alla originaria richiesta di archiviazione operata dal P.M., che resta revocata per il "contrarius actus" dell'Ufficio avocante.

 

Corte Suprema di Cassazione

Sezione VI Penale 

(ud. 10/03/2003) 23-04-2003, n. 19052

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele LEONASI - Presidente

Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere

Dott. Francesco SERPICO - Consigliere

Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere

Dott. Giorgio COLLA - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso proposto da B.I.

avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Genova del 18 febbraio 2002 di archiviazione del procedimento nei confronti di R.M.;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;

Letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: annullamento senza rinvio con trasmissione atti al P.G. presso Corte Apello Genova per l'ulteriore corso;

Letta la memoria difensiva proposta ex art. 610 c.p.p. nell'interesse di R.M. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in merito a cui la persona offesa aveva proposto opposizione, chiedendo ulteriori indagini, il G.I.P. presso detto Tribunale, con ordinanza del 18 febbraio 2002, disponeva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di R.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 369 c.p.

Nelle more dell'udienza di cui all'art. 409 c.p.p., il Procuratore Generale della Repubblica presso la locale Corte di Appello avocava le indagini a sé ed in conseguenza di ciò veniva nuovamente sentiti la Dott.ssa I.B., quale persona offesa, il generale dei ROS M.M. ed il Maggiore dei ROS S.D.C. ed all'esito di tali ulteriori indagini, il detto P.G., in data 28 giugno 1999, formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Col. R.

In sede di udienza preliminare innanzi al locale G.U.P., la difesa del R. eccepiva, tra l'altro, l'abnormità della richiesta di avocazione delle indagini da parte del P.G., in quanto era stata già fissata l'udienza camerale innanzi ad altro G.I.P. a seguito dell'avvenuta opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, dott.ssa B.

Il G.U.P., ritenendo fondata l'eccezione della difesa del R., emetteva ordinanza in data 24 maggio 2000, con la quale dichiarava la nullità dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.G., conseguente alla richiesta di avocazione da parte di tale Ufficio e la nullità degli atti successivi, con conseguente asserita regressione del procedimento alla fase dell'udienza camerale, per la decisione sull'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del P.M.

Si evidenziava nella richiamata ordinanza di archiviazione che, prima del provvedimento dichiarativo della cennata nullità, il Procuratore Generale in sede aveva richiesto in data 19 maggio 2000, declaratoria di non luogo a procedere nei confronti del R. "in quanto gli elementi acquisiti, anche dopo la disposta avocazione, si appalesavano contraddittori e, comunque, non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

Tale orientamento del PG, già, peraltro espresso dal locale p.m. con la richiesta di archiviazione, veniva condiviso dal G.I.P. procedente che, dopo la valutazione delle risultanze offerte dalla prova specifica, alla stregua delle dichiarazioni della B., del M. e del D.C., quali elementi a carico e di V. e P. in favore dell'indagato, riteneva che "una prosecuzione delle indagini non porterebbe alcun contributo utile ai fini di un ulteriore chiarimento della vicenda, né un eventuale, futuro giudizio potrebbe portare ulteriore luce agli accadimenti", contrapponendosi "sul piano della valutazione dei fatti due realtà: da un lato la forza del numero e della "qualità" dei dichiaranti (molti dei quali, però, portatori di interessi difensivi), dall'altro la forza della logica, alla luce di una corretta interpretazione della vicenda nel suo complesso ed in particolare di alcuni atti del P.G. che hanno caratterizzato la prima fase della vicenda".

Ad avviso del G.I.P. procedente, quindi, si imponeva, in conformità dell'art. 125 disp.att.c.p.p., l'archiviazione del procedimento de quo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la B., deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

Abnormità del provvedimento assunto dal G.I.P., per totale anomalia della decisione, per nulla riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinanti il sistema processuale vigente, essendo stata disposta l'archiviazione in carenza di richiesta del Pubblico Ministero.

In proposito, ad avviso della ricorrente, una volta disposta l'avocazione delle indagini preliminari da parte del P.G., le funzioni del P.M. sono esercitate dal P.G. avocante che, divenuto "dominus dell'accusa", non può rimanere vincolato alle richieste già in precedenza avanzate dal p.m.

Ne consegue, secondo quanto si deduce in ricorso, che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'organo avocante, successivamente alla richiesta di archiviazione fatta dal P.M., rappresenta "un contrarius actus", producente la revoca di detta richiesta di archiviazione, non accolta de plano dal G.I.P., che, pertanto, ha il dovere di deliberare non più sulla originaria richiesta di archiviazione, bensì sulle nuove richieste del P.G., non potendo archiviare una "notizia criminis", sulla quale l'organo dell'Accusa si era espressamente riservata una diversa valutazione.

Di qui, la denunciata abnormità del provvedimento e la sua ricorribilità in sede di legittimità.

In sostanza, secondo la ricorrente, la richiesta di archiviazione formulata il 29 marzo 1999 dal p.m. è stata "travolta" dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.G. avocante.

Né la declaratoria di nullità di trasmissione atti al P.G. (ordinanza G.I.P. 24 maggio 2000) poteva colpire il provvedimento di avocazione da parte di detto P.G., perché antecedente (28 giugno 1999) all'atto nullo, in uno a tutti gli ulteriori atti di indagine compiuti dal P.G. ex art. 185 c.p.p., né risultando una dipendenza "reale ed effettiva" degli atti successivamente compiuti rispetto all'atto nullo, bensì meramente "accidentale ed occasionale".

La richiesta di rinvio a giudizio successivamente formulata dal P.G. non può dirsi in rapporto di dipendenza nei termini innanzi cennati con il provvedimento oggetto della declaratoria di nullità (revoca dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., comma 2).

In conclusione, a parere della ricorrente, la legittima avocazione da parte del P.G. non impedisce a tale Ufficio, ex art. 51 c.p.p., comma 2, di "svincolarsi" dalle richieste già in precedenza avanzate dal P.M. e di avanzare richieste difformi, così impedendo al G.I.P. di pronunciarsi sull'originaria richiesta di archiviazione.

In altri termini, prosegue la ricorrente, "anche qualora il procedimento avesse seguito il normale corso e si fosse quindi regolarmente svolta l'udienza ex art. 409 c.p.p., comma 2, non sarebbe venuto meno il potere del P.G. di revocare la richiesta di archiviazione e formulare la imputazione, nei termini in cui essa è avvenuta. Sicché legittimamente può ritenersi non travolta da nullità la richiesta di rinvio a giudizio, perché, pur essendo atto consecutivo, è accidentale e non dipendente dal provvedimento oggetto di declaratoria di nullità".

Con la memoria presentata nell'interesse di R.M., ex art. 610 c.p.p. in rel.ne art. 611 c.p.p., si è sostanzialmente contestato l'argomentare della ricorrente, deducendosi in sintesi che "in seguito all'avocazione facoltativa ex art. 412 c.p.p., comma 2, il P.G., non investito delle indagini preliminari, non può revocare la richiesta di archiviazione già formulata dal P.M., ma può soltanto svolgere la funzione requirente nell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., oppure riservare l'effettuazione della avocazione operandola, dopo celebrata l'udienza camerale, se il Procuratore della Repubblica non ottemperi alle disposizioni impartite dal giudice a norma dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, provvedendo alle cd. indagini coatte o alla cd. imputazione coatta".

Di qui l'inconfigurabilità nella specie, ad avviso del deducente del denunciato vizio di abnormità del provvedimento impugnato, per contro del tutto corretto e "secundum legem".

Si è inoltre rilevata la violazione del termine di gg. 30 per l'espletamento delle indagini suppletive in sede di avocazione del P.G. rispetto alla data della richiesta di rinvio a giudizio dell'8 luglio 1999.

Dal canto suo, il P.G. presso questa Corte ha ritenuto fondata l'eccepita abnormità del provvedimento impugnato, perché adottato nonostante l'intervenuta revoca della richiesta di archiviazione del P.M., stante il richiesto rinvio a giudizio del R. da parte del P.G. avocante.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur dando atto delle acute osservazioni della difesa del R., quanto alla problematica attinente la questione dell'avocazione da parte del P.G. nel contesto della chiusura delle indagini preliminari, va condiviso il puntuale tracciato censorio all'ordinanza impugnata lucidamente rappresentato dalla ricorrente.

Punto focale di questo è che, intervenuta l'avocazione da parte del P.G. e la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, all'esito di supplemento di indagini, l'originaria richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti dello stesso indagato ed in ordine agli stessi fatti viene sostanzialmente travolta dalla inequivoca ed inconciliabile incompatibilità della nuova richiesta dell'organo dell'accusa, quale espressione gerarchicamente ex lege primaria nella figure del P.G., rispetto alla originaria richiesta ex art. 408 c.p.p. operata dal P.M., che resta revocata per il "contrarius actus" dell'Ufficio avocante.

Ne consegue che, in assenza dell'insostituibile impulso da parte dell'organo dell'accusa, la decisione del G.I.P. di disporre l'archiviazione, in costanza di opposizione della persona offesa e nel contesto di cui agli artt. 409 c.p.p. e ss.gg., si pone quale provvedimento fuori dai canoni inderogabili del sistema processuale "in subiecta materia", manifestando, in termini di inequivoca portata, il suo carattere di atto abnorme e, come tale, ricorribile in questa sede di legittimità.

L'indubbia correttezza dell'argomentare proposto dalla ricorrente trova conferma nello stesso orientamento di questo giudice di legittimità, peraltro diligentemente richiamato nel ricorso in esame.

Ed invero, va ribadito il principio secondo cui, in tutti i casi in cui il giudice non accoglie "de plano" la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art. 409 c.p.p., comma 2 che dell'art. 410 c.p.p., comma 3, il P.G. può sempre esercitare il potere di avocazione delle indagini preliminari.

Si è, infatti, osservato che, in caso di fissazione della udienza conseguente all'opposizione della persona offesa (come nel caso di specie), il giudice ne deve dare comunicazione al P.G. ex art. 410 c.p.p., comma 3, che richiama l'art. 409 c.p.p., comma 3. A sua volta il P.G., ex art. 412 c.p.p., comma 2, può disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 3 cit.

A questo punto, una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'Ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'esercizio dell'azione penale, perché se così non fosse si verrebbe inammissibilmente a "frustare" del tutto lo stesso istituto dell'avocazione, riducendolo a figura di irrilevante secondo piano, nel quadro portante del ruolo della pubblica accusa.

Da quanto innanzi rilevato consegue che è in potere del P.G. avocante di revocare la richiesta di archiviazione, sostituendola in termini di assoluta inconciliabilità, con la richiesta di rinvio a giudizio (come avvenuto nella specie in data 28 giugno 1999) in ordine allo stesso indagato e per gli stessi fatti, il che si propone a tutti gli effetti come "contrarius actus" rispetto all'originaria richiesta di archiviazione del p.m. che risulta "tamquam non esset". Ciò, ovviamente, impedisce al G.I.P. di decidere su tale originaria richiesta del P.M., ormai superata e revocata nella sua portata e funzione dall'inequivoca volontà contraria del superiore Ufficio avocante.

Disporre l'archiviazione, nonostante quanto innanzi segnalato, vale a porre in essere un provvedimento del tutto abnorme, per carenza in sé dell'impulso del ruolo di pubblica accusa nella procedura di archiviazione di cui agli artt. 408 c.p.p. e ss.gg., indispensabile per attivare e legittimare, in termini di corretta sistematica processuale, l'intervento e la decisione del G.I.P. in materia (cfr. in termini Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2000, n. 1126, T.).

Ciò posto ed a prescindere dai pur non secondari interessi di indagine in tema di nullità ex art. 185 c.p.p. dei quali vi è motivato cenno nel ricorso ed a prescindere dal pur esatto rilievo della difesa del R. quanto allo "sforamento" dei termini delle indagini preliminari avocate dal P.G., rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio che può, se mai, determinare l'eventuale inutilizzabilità degli atti nella competente sede innanzi al G.U.P. e, quindi, non di pertinenza, allo stato, di questo giudice di legittimità, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova per quanto di competenza.

Né questa Corte ignora i pur cennati sviluppi dello intervento del P.G. nella vicenda in esame, ma è tenuta a dare una risposta in questa sede di legittimità alla questione di diritto sottopostale dalla ricorrente in relazione alla natura e tenore del provvedimento impugnato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 APR. 2003.