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Automobilista risponde anche della imprudenza altrui (Cass. 5029/19)

1 febbraio 2019, Cassazione penale

In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità.

Perciò, l'eccessiva velocità (rispetto a quella consentita) di un veicolo avente diritto di precedenza, pur costituendo certamente una violazione della regola cautelare imposta a detto veicolo, non costituisce per gli altri utenti della strada (ed in specie per coloro che debbano rispettarne il diritto di precedenza in corrispondenza di un'intersezione) un fattore causale eccezionale, atipico e imprevedibile, e non interrompe pertanto il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante.

Sotto altro profilo, deve poi considerarsi che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sè ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'altra autovettura - che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l'impatto con quella condotta dalla vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme nè del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 19 dicembre 2018 - 1° febbraio 2019, n. 5029

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;

nel procedimento a carico di:

R.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/01/2018 del TRIBUNALE di UDINE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. SPINACI SANTE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

L'avvocato SRin difesa di R.D. chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Udine, in data 22 gennaio 2018, ha assolto R.D., con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", dal delitto di lesioni personali colpose in danno di D.B.E., con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a lui contestato come commesso in (OMISSIS).

Secondo il percorso argomentativo del Tribunale, l'incidente era consistito nell'impatto fra la vettura condotta dall'imputato (una Opel Meriva) e quella condotta dalla persona offesa (una Peugeot 107) in corrispondenza di un'intersezione tra due strade (entrambe con limite di velocità pari a 50 kmh), di cui quella percorsa dalla vettura della D.B. era con diritto di precedenza; la vettura del R. aveva superato il segnale di stop (orizzontale e verticale) posizionato in corrispondenza dell'incrocio, quando sopraggiungeva la Peugeot della D.B.; l'impatto faceva perdere alla donna il controllo del suo automezzo ed imprimeva a quest'ultimo una traiettoria tale da cagionare un successivo urto tra la Peugeot e un vicino muro di recinzione. Il consulente del P.M., le cui conclusioni sono state ampiamente riferite e recepite nella sentenza di primo grado, ha affermato che la causa del sinistro era imputabile alla velocità eccessiva tenuta dalla D.B. e al fatto che quest'ultima non indossasse la cintura di sicurezza, con la conseguenza che le lesioni da costei riportate (derivanti dall'impatto con il muretto) non vi sarebbero state nel caso in cui costei avesse tenuto il comportamento doveroso ed erano quindi dovute in via esclusiva alla sua condotta imprudente alla guida, mentre la condotta del R. (che non aveva rispettato il diritto di precedenza della vettura condotta dalla D.B.) aveva bensì avuto un rilievo causale esclusivamente sull'incidente, ma non sugli esiti lesivi.

2. Il ricorso del Procuratore generale territoriale consta di un unico motivo, nel quale egli lamenta violazione di legge (ed in specie dell'art. 41 c.p.) in relazione al fatto che il Tribunale di Udine ha ritenuto esclusiva la responsabilità della D.B., laddove la condotta di costei, lungi dall'avere un valore interruttivo del nesso di causalità (in quanto non qualificabile come fattore causale eccezionale e imprevedibile), fu invece una concausa, certamente non esclusiva, dell'occorso; il comportamento alla guida tenuto dal R. si inserì invece a pieno titolo nella serie causale, atteso che egli cagionò l'incidente non dando la precedenza alla Peugeot della D.B. e così ponendo in essere un antecedente causale necessario, sul quale si inserirono condotte sicuramente inosservanti, come quelle tenute dalla persona offesa, ma non qualificabili nè come eccezionali, nè come imprevedibili.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Essendo pacifica la dinamica dell'incidente ed essendo accertato che da un lato il R. non rispettò il segnale di stop e che dall'altro vi furono la velocità eccessiva della D.B. (stimata tra i 64 e i 77 kmh) e il fatto che costei non indossava la cintura di sicurezza, deve verificarsi se queste ultime trasgressioni avessero, rispetto alla serie causale, un valore interruttivo del nesso eziologico fra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo.

Tale verifica non può che condurre a dare risposta negativa al quesito.

E' noto che, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981).

Orbene, poichè certamente il veicolo condotto dal R. aveva varcato lo stop (pur procedendo a velocità estremamente bassa), egli aveva altrettanto certamente impegnato, in parte, la carreggiata sulla quale stava transitando la vettura della D.B., che aveva diritto di precedenza; ed è costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, in ipotesi affini o assimilabili, l'eventuale condotta colposa (ed in specie l'eccessiva velocità) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità (vds. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).

Perciò, l'eccessiva velocità (rispetto a quella consentita) di un veicolo avente diritto di precedenza, pur costituendo certamente una violazione della regola cautelare imposta a detto veicolo, non costituisce per gli altri utenti della strada (ed in specie per coloro che debbano rispettarne il diritto di precedenza in corrispondenza di un'intersezione) un fattore causale eccezionale, atipico e imprevedibile, e non interrompe pertanto il nesso di causalità tra la condotta inosservante di chi non rispetta il diritto di precedenza e le lesioni cagionate al conducente del veicolo al quale tale diritto era spettante.

Sotto altro profilo, deve poi considerarsi che il mancato uso, da parte della persona offesa, della cintura di sicurezza non vale di per sè ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un'altra autovettura - che, violando altre regole cautelari, abbia cagionato l'impatto con quella condotta dalla vittima - e l'evento, non potendo considerarsi abnorme nè del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza (vds. il principio affermato da Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269975; Sez. 4, n. 42492 del 03/10/2012, Campailla, Rv. 253737).

2. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio al Tribunale di Udine, per nuovo giudizio.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019.