Nessuna fede privilegiata degli atti firmati da pubblici ufficiali nel processo penale: la previsione di atti pubblici con fede privilegiata e la necessità di un giudizio civile autonomo per accertarne la falsità riguarda soltanto la prova civile (con estensione alla prova nei processi amministrativi e tributario).
Nel processo penale gli atti in questione sono assistiti da una ragionevole presunzione semplice di credibilità, che non è altro che un criterio logico di valutazione della prova, superabile a fronte di elementi di contrasto.
Nel processo penale, il giudice valuta liberamente gli elementi indiziari, ivi compresi quelli della difesa, secondo il comune principio di libera valutazione della prova, rispondendo alle contestazioni della difesa
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019, n. 1361
Presidente Fidelbo – Relatore Di Stefano
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di Z.A. , arrestato in flagranza per il delitto di cui all’art. 337 c.p..
1.1 L’ordinanza riferisce, in base a quanto accertato dalla polizia giudiziaria, che:
- il 7 giugno 2018 la polizia giudiziaria riceveva una segnalazione da una fonte confidenziale che riferiva che lo Z. svolgeva una attività di spaccio di droga presso il proprio domicilio;
- gli operanti si recavano sul posto e "constatavano un andirivieni di giovani, alcuni dei quali riconosciuti come assuntori" in prossimità e davanti all’ingresso di casa del ricorrente;
- bussavano alla porta qualificandosi e riferendo a chi era all’interno "la necessità di svolgere un controllo all’interno";
- gli operanti, sfruttando una fessura esistente tra la porta di ingresso ed il muro, notavano il ricorrente nella stanza di ingresso (o nell’unica stanza, non è specificato) che si alzava da un letto, "raccogliendo un involucro... per poi entrare nella stanza da bagno tirando immediatamente dopo lo scarico del water";
- il ricorrente ritardava l’apertura della porta di ingresso e, quando infine l’apriva, aggrediva gli operanti, pur se questi avevano indicato la propria qualifica e avevano manifestato l’intento di effettuare una perquisizione domiciliare. In tale frangente, Z. gridava "se non ve ne andate vi prendo a pugni";
- sopraggiungeva il padre del ricorrente che aiutava gli operanti a far desistere il figlio dal proprio comportamento, consistito nel bloccare uno degli agenti stringendogli il collo;
- la perquisizione domiciliare consentiva di individuare due bilancini di precisione, rimasugli di sostanza riconosciuta con accertamenti di laboratorio essere canapa indiana, materiale utile per la confezione di dosi di stupefacente, Euro 1000 in banconote da Euro 10 e Euro 20.
1.2. Nel giudizio di riesame, la difesa ha sostenuto che Z. aveva reagito agli atti arbitrari del pubblico ufficiale in quanto l’atto di polizia giudiziaria si presentava in concreto come pretestuoso e vessatorio in ragione:
- della effettuazione di ben sei perquisizioni nell’ultimo semestre;
- delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dalla convivente e dal padre dell’indagato in base alle quali risulta una diversa situazione, ovvero era stato l’agente aggredito a spingere il ricorrente verso l’interno della casa, finendo addosso alla convivente; per questa ragione aveva reagito e, a sua volta, respinto fisicamente il ricorrente.
2. Il Tribunale confermava la decisione rilevando, quanto alla gravità degli indizi, che:
- andava confermata la ricostruzione del gip;
- l’intenzione di aggredire risulta dai verbali di arresto e sequestro, il cui contenuto non era discutibile, provenendo da "soggetti qualificati" e "facendo essi fede fino a querela di falso, nel caso concreto non presentata".
La materialità della condotta di resistenza poteva, quindi, desumersi:
- sia dalla reazione fisica che dalle minacce di atti di violenza contro gli operanti se non si fossero allontanati;
- dalla effettività dell’ attività di istituto consistente nella perquisizione locale, giustificata "sui saldi e fondati presupposti descritti tutti nel verbale di arresto non contestati dalla difesa" consistenti in elementi antecedenti, ovvero la segnalazione confidenziale e la percezione diretta del sopra citato "andirivieni di persone", nonché da elementi successivi, ovvero l’esito della perquisizione stessa e la dichiarazione resa dal ricorrente alla polizia giudiziaria di aver gettato della droga (un grammo e mezzo di eroina) nel bagno.
2.1 Nel ricostruire la gravità indiziaria, il Tribunale prescindeva dalle prove a discarico in quanto i testimoni erano soggettivamente scarsamente credibili per il rapporto personale e comunque contraddetti dal verbale di arresto, dal "verbale" di pronto soccorso, dalle dichiarazioni del ricorrente.
2.2. Il Tribunale, infine, basava il giudizio di sussistenza di esigenze cautelari:
- sulle circostanze del fatto, sull’avere lo Z. posto in essere la pressione nei confronti della PG "per prevaricarne le scelte e financo i doveri di ufficio";
- sui precedenti penali (droga, resistenza a pubblico ufficiale ed altro).
Valutata anche la evidente prosecuzione delle attività di spaccio di droga, riteneva un concreto rischio di reiterazione per possibili reazioni violente alla legittima attività degli operanti.
3. Il difensore di Z. ha proposto ricorso per cassazione.
3.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione di legge. La difesa premette che una reazione spontanea ed istintiva non è sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 337 c.p. se questa condotta non si traduca in un "vero e proprio impiego di forze" per neutralizzare l’attività del pubblico ufficiale.
Nel caso in esame, però, non vi è motivazione su tale punto essenziale e, anzi, le dichiarazioni difensive sono state sbrigativamente disattese.
Inoltre la perquisizione, da valutare anche in considerazione delle sei precedenti perquisizioni, non può basarsi su un mero sospetto risultando altrimenti pretestuosa, tanto da risolversi in un atto arbitrario.
Ed ancora, rileva la chiara inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente, rilasciate dopo l’arresto senza garanzia difensiva.
La motivazione del Tribunale è inoltre generica laddove richiama atti di indagine che farebbero prova fino a querela di falso che, peraltro, non potrebbe certamente essere proposta in riferimento a ciò che non risulta affatto riportato nel verbale.
Sono anche inconsistenti gli elementi per affermare che vi è una attività di spaccio del ricorrente che è, invece, lui stesso tossicodipendente come risulta provato documentalmente.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per quanto riguarda la affermazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato sia quanto alle gravi carenze della motivazione, che alla violazione di legge in tema di regole probatorie.
1.1. La difesa aveva prospettato in modo specifico e non di per sé illogico una situazione di condotta arbitraria rilevante ai fini della giustificazione della reazione del ricorrente:
quanto ad essere la perquisizione della sua abitazione disposta al di fuori delle condizioni che attribuiscono il relativo potere alla polizia giudiziaria; quanto alla condotta ingiustificatamente aggressiva di un operante, al quale avrebbe reagito.
I suoi argomenti erano basati anche sull’esito delle indagini difensive per poter dimostrare la parziale diversità dell’accaduto.
1.2. Il Tribunale, nonostante tali argomentazioni specifiche, ha omesso ogni valutazione sulla regolarità della perquisizione, ha escluso arbitrariamente la utilizzabilità in sé delle dichiarazioni favorevoli raccolte in sede di indagini difensive, ha affermato la sussistenza di una "prova legale" nel processo penale rappresentata dagli atti della polizia giudiziaria non effettuandone, quindi, alcun esame critico.
2. Un primo profilo riguarda la necessaria valutazione, a fronte della contestazione della difesa, della legittimità della perquisizione, su cui la motivazione è gravemente carente e, comunque, erronea nei termini che seguono.
Si rammenta che non è in discussione l’esito della perquisizione - potendo avere esito positivo anche una perquisizione illegittima - ma come questa si ponesse, nella seria prospettazione della difesa, nel ricostruire una condotta arbitraria degli operanti.
2.1. Nell’ordinanza si conferma la legittimità della perquisizione sulla scorta di elementi indicativi del reato di spaccio di droga: "... segnalazione di attività di spaccio posta in essere dall’indagato nella sua abitazione, nonché sulla verifica de visu, da parte degli operanti, della fondatezza della medesima, avendo notato un andirivieni di persone dalla dimora del preposto, tra cui notori assuntori di stupefacente".
2.2 Il Tribunale ben poteva valutare, quali ragioni per procedere legittimamente alla perquisizione, l’affermazione della polizia giudiziaria di avere visto un "andirivieni", tra gli altri, di "notori assuntori di stupefacente" sul posto e, in aggiunta, quel che gli operanti avevano fortunosamente intravisto dalla fessura (quanto scorto all’interno della casa non rappresentava, se valutato isolatamente, un indizio di una attività di spaccio in corso, neanche alla luce della successiva acquisizione della dichiarazione spontanea del ricorrente sull’aver egli gettato via un grammo e mezzo di droga, trattandosi comunque della prospettazione di un uso personale, non costituente reato).
2.3 Lo stesso Tribunale, però, non poteva esimersi da una valutazione critica di tale genericissima indicazione degli elementi per verificarne la materialità, alla luce della seria prospettazione della difesa sul diverso andamento dei fatti. Invero, anche su questo aspetto il giudicante appare trincerato dietro l’eccentrica affermazione della insindacabilità degli atti di polizia giudiziaria e sostanziale inutilizzabilità delle prove raccolte dalla difesa.
3. Quanto alla critica della difesa in ordine alla utilizzazione della "dichiarazione" del ricorrente sull’avere egli gettato droga nel wc, effettivamente il Tribunale la valorizza senza chiarire se ricorra la situazione dell’art. 350 c.p.p., comma 5, con la conseguente assoluta inutilizzabilità ai sensi del comma 6, o se si tratti di "dichiarazioni spontanee" disciplinate dal successivo comma 7, essendo solo queste ultime utilizzabili ai fini delle misure cautelari. La questione, però, poco rileva nell’ambito della stessa ricostruzione del Tribunale, in quanto il ricorrente ha riferito di essersi disfatto di poca droga, compatibile con l’uso personale e, quindi, la dichiarazione non dimostra affatto il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73.
4. Evidente è la grave carenza della motivazione là dove l’ordinanza non affronta il tema della legittimità dell’intervento della polizia giudiziaria nonostante le contestazioni della difesa che aveva eccepito la condotta arbitraria che scrimina la condotta reattiva dello Z. .
Sono difatti fondate le doglianze con cui si lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto utilizzabili per la ricostruzione dei fatti le dichiarazioni difensive, addirittura sostenendo un valore di prova legale degli atti di indagine della polizia giudiziaria.
Innanzitutto il Tribunale afferma in termini alquanto sbrigativi la non attendibilità ex sé delle dichiarazioni raccolte da congiunti dell’indagato.
Al riguardo, va osservato che certamente il dato del rapporto personale tra dichiarante e inquisito, a seguito di un esame critico delle dichiarazioni, può essere ragione per ritenere in concreto non attendibile una determinata prova offerta dalla difesa, ma il Tribunale non ha affatto proceduto in tale modo. Invece, ha ritenuto tali indagini difensive inattendibili per il solo fatto del contrasto con le prove dell’accusa e per una sorta di automatismo della non credibilità per il rapporto di parentela.
5. L’errore più rilevante, poi, riguarda la affermazione di essersi in presenza di atti di indagine che si assume dotati di "fede privilegiata".
Si tratta di una tesi che, per la particolare contrarietà alle regole del processo penale, contestando addirittura il principio della libera valutazione della prova, richiede una chiara affermazione in senso contrario.
Il Tribunale afferma che gli atti di indagine della polizia giudiziaria fanno "fede fino a querela di falso": che tale affermazione non sia solo un erroneo modo di esprimersi risulta dalla specificazione che tale querela di falso non è stata presentata.
5.1. Pur se il Tribunale non lo precisa, il richiamo alla querela di falso dimostra che si è ritenuto di fare uso delle regole probatorie degli artt. 2699 e 2700 c.c. (senza, peraltro, porsi neanche il problema dei limiti dell’art. 2700 c.c., che riconosce fede privilegiata solo per taluni contenuti degli atti pubblici).
Sulla scorta di tale asserzione, il Tribunale ha chiarito di non aver ritenuto necessario effettuare alcuna valutazione critica, anche solo implicita, della prova pur a fronte della offerta di elementi di segno contrario.
5.2. Appare necessario ribadire l’inesistenza nell’ambito del processo penale di una regola di "fede privilegiata" di atti pubblici che possa essere smentita solo a seguito di una procedura incidentale in sede civile.
Che la tesi sostenuta dal Tribunale del riesame sia erronea risulta dalla semplice valutazione che, se fosse necessaria nell’ambito del processo penale la querela di falso ed il conseguente processo civile, non potrebbe mai affermarsi, se non con i tempi lunghi ed incompatibili con la speditezza del processo, la inaffidabilità di prove a carico rappresentate dalle attività della polizia giudiziaria.
5.3. Invero, va premesso che di valore di fede privilegiata di un atto del processo proveniente da un pubblico ufficiale che possa emettere atti "fidefacienti" si può discutere sia sotto il profilo del valore di atti "del" processo (un verbale di udienza, una relata di notifica, un’attestazione di deposito della sentenza etc.) sia, come nel caso qui di interesse, di atti acquisiti a fini di prova, in fase di indagine o dibattimento.
In entrambi i casi, non si può parlare di prova sino a querela di falso in quanto questo è un istituto del codice civile che riguarda la prova civile.
5.4. Si considera innanzitutto il profilo della applicabilità delle disposizioni sostanziali degli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché degli artt. 221 c.p.c. e ss. (Libro 2, Titolo 1, §5 "Della querela di falso") al fine della "fede privilegiata" degli atti "del" processo e del modo di contestarla. Su tale solo profilo, difatti, vi è una parziale difformità di giurisprudenza di questa Corte.
Il tema risulta ampiamente risolto dalla giurisprudenza che, da tempo, ha evidenziato come "il nuovo codice di procedura non contempli l’istituto dell’incidente di falso che disciplinava l’impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, né riproduce l’art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, sicché esso costituiva attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli artt. 215 e 218 c.p.p. 1930. In virtù della nuova disciplina ogni questione da cui dipende la definizione del processo dev’essere risolta dal giudice, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali. Pertanto, le contestazioni circa l’attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nello ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all’art. 2 c.p.p., comma 2" (così, Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Capuzzi, Rv. 197729, in una fattispecie nella quale si è statuito che non occorreva impugnare di falso il processo verbale d’udienza, poiché la verifica in ordine alla fedeltà ed alla completezza dello stesso doveva ottenersi mediante l’esplicazione dei poteri ordinatori del presidente del collegio giudicante, ai sensi dell’art. 482 c.p.p., comma 2). Negli stessi termini si vedano Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, 3ovanovich, Rv. 1950140; Sez. 5, n. 3215 del 22/05/1998, Tonini, Rv. 2113050; Sez. 2, n. 12622 del 19/10/1999, Fazio, Rv. 2144110.
5.5. A confermare che la "querela di falso" del cod. civ. del 1942 e del cod. proc. civ. del 1940 non ha mai riguardato la materia penale, si può rammentare la disciplina del codice di procedura penale del 1930. In tale codice esisteva lo specifico "incidente di falso" - art. 215 e segg. - da utilizzare per gli atti del processo ("impugnare per falsità un atto o documento del processo"). Esistevano, poi, due disposizioni in tema di "processi verbali" (anche) della p.g..
L’art. 155, posto nel titolo 4 "degli atti processuali" prevedeva che "il processo verbale è atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale ch’egli assiste". Il successivo art. 158, la cui rubrica era "valore probatorio del processo verbale" prevedeva nella prima parte "il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza...".
Quindi, in questo caso di "fede privilegiata" prevista espressamente ai fini del procedimento penale, non vi era richiamo delle regole probatorie del diritto civile e del relativo rimedio per accertare la falsità.
Si noti anche che, nell’ambito degli atti processuali, l’impugnazione di falso era prevista espressamente anche per smentire la "relazione di notificazione" dell’ufficiale giudiziario.
Quindi, nel codice previgente, l’atto processuale la cui fede era "privilegiata", doveva essere impugnato con il rimedio endoprocessuale dell’incidente di falso" di cui all’art. 215 di quel codice la cui disciplina era posta in chiusura del titolo 4.
Applicando tali regole testuali, la giurisprudenza nota, pur talora utilizzando i predetti termini in modo promiscuo (querela di falso, impugnazione di falso, incidente di falso), non riteneva la necessità di ricorrere al processo civile.
5.6. Come affermato dalle decisioni richiamate, il codice vigente, nell’ottica di rendere più spedito il processo, ha previsto che le questioni relativa alla veridicità di atti processuali siano risolte nel corso del procedimento, senza necessità di attivare una specifica procedura.
5.7. Deve darsi però atto che vi è giurisprudenza che sostiene che gli atti "del" processo avente fede privilegiata possano essere smentiti solo a seguito di proposizione di querela di falso.
Che il riferimento sia alla "querela di falso" di cui all’art. 2700 cod. civ. e artt. 221 c.p.c. e ss., però, appare certo solo nella decisione Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279 e sostenuta in modo meno netto nella decisione Sez. 4, n. 26419 del 20/04/2007 - dep. 09/07/2007, Samlali e altro, Rv. 2370470.
Nelle sentenze Sez. 3, n. 44687 del 07/10/2004, Delle Coste, Rv. 2303150 e Sez. 2, n. 13748 del 10/03/2009, Scintu, Rv. 244056, invece, si afferma la necessità, per smentire la veridicità degli atti in questione, della presentazione di "querela" (per il reato) di falso; si afferma, quindi, che sia necessario l’accertamento del reato di cui all’art. 479 c.p. con la conseguente dichiarazione di falsità dell’atto. Anche a fronte della terminologia utilizzata, non si sostiene la necessità di ricorrere alla specifica procedura del cod. proc. civ..
Altre decisioni, invece, affermano la necessità di "querela di falso" - quasi tutte in relazione ad attività di notifica dell’ufficiale giudiziario o dell’ufficiale postale - per smentire la veridicità di atti del processo ma non fanno un chiaro riferimento al peculiare procedimento civile, bensì sembrano richiedere una specifica attività della parte interessata per provare il falso, ma nella stessa sede penale (Sez. 5, n. 348 del 03/02/1994, Bellomo ed altri, Rv. 197152; Sez. 3, n. 7785 del 09/07/1996, Rizzo, Rv. 206056; Sez. 3, n. 9975 del 28/01/2003, Adamo, Rv. 223819; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196; Sez. 6, n. 26066 del 26/04/2004, Cecchetelli, Rv. 229460; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267; Sez. 6, n. 46749 del 20/11/2013, Calcagnile, Rv. 257456; Sez. 4, n. 6363 del 06/12/2016, Oukhita e altro, Rv. 269102).
7. Si deve, invece, ribadire la assoluta corrispondenza al dato normativo della interpretazione che si condivide; del resto una non prevista "pregiudiziale civile" che, se del caso, dovrebbe comportare la sospensione del processo, non risulta compatibile con il rito penale per:
la mancata previsione nel codice del 1989 dell’ "incidente di falso", sub-procedimento che comunque si svolgeva nell’ambito dello stesso processo penale, la testuale non riferibilità della disciplina del cod. proc. civ. agli atti del processo penale, la evidente incompatibilità delle diverse procedure, non essendo prevista la lunga sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva nel procedimento civile di querela di falso.
Si noti, peraltro, che anche le decisioni che richiamano espressamente il procedimento civile di accertamento della falsità non affrontano il tema della modalità di sospensione del processo penale, disciplinate dall’art. 3 c.p.p. in riferimento ad altre "questioni pregiudiziali".
L’attendibilità di un atto "del" processo va quindi decisa dallo stesso giudice procedente, senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata.
8. È, invece, regola sostanzialmente pacifica, e del resto testuale, che la "fede privilegiata" non riguarda le valutazioni dell’atto di p.g., ed in generale dell’atto pubblico di cui all’art. 2700 cod. civ., al fine di prova della res iudicanda.
In tale ambito, difatti, rileva la regola di libera valutazione delle prove ai fini della responsabilità.
Innanzitutto, completando la descrizione del sistema previgente, si nota che la successiva parte dell’art. 158, sopra citato, delimitava testualmente il valore di fede privilegiata dei verbali, nel senso che non riguardava la loro valutazione quali prove del reato: la disposizione proseguiva, difatti, disponendo "... ma non pregiudica la libera valutazione dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo.". Il riferimento ai "fatti attestati" esclude che l’atto di pg avesse "fede privilegiata" al fine della prova del reato. Del resto, il codice previgente stabiliva (art. 308) "le limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato delle persone".
La disciplina attuale è quantomai chiara, poiché è fondata anch’essa sulla regola testuale dell’art. 193 c.p.p. che esclude in radice la utilizzabilità delle regole probatorie del codice civile: "nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti da leggi civili, eccettuati quelli che riguardano stato di famiglia e di cittadinanza".
A tale disposizione corrispondono le limitate ipotesi di pregiudizialità di altri processi nel processo penale: le questioni pregiudiziali di cui all’art. 3 c.p.p., con conseguente sospensione del processo, sono limitate a quelle di stato di famiglia e cittadinanza, e non vi è alcuna previsione di questioni pregiudiziali di falsità di atti la cui trattazione consenta la sospensione del processo penale.
Risultano, inoltre, ulteriormente significativi l’art. 241 c.p.p. che, in tema di "documenti falsi", lascia chiaramente intendere come l’accertamento di falsità di atti cui consegue la trasmissione al pubblico ministero spetti al giudice che procede, nonché l’art. 537 c.p.p. che prevede che il giudice che pronunci condanna dia le disposizioni correttive rispetto agli atti falsi.
Quindi, si ribadisce, la previsione di atti pubblici con fede privilegiata e la necessità di un giudizio civile autonomo per accertarne la falsità riguarda soltanto la prova civile (con estensione alla prova nei processi amministrativi e tributario).
Per quanto possa qui interessare, il termine "querela", che appare evocativo di profili di rilievo penale, è in realtà il residuo di un remoto sistema in cui il procedimento relativo di querela di falso introduceva anche un processo penale. Ma, appunto, è un residuato storico e non giustifica alcuna commistione.
8.1. La diversità dei regimi probatori dei vari processi comporta che, ad esempio, un verbale di polizia giudiziaria potrebbe servire quale prova in un processo civile ed in tal caso si potrebbe discutere della natura di atto pubblico da valutare ex art. 2699 e seg. quale fede privilegiata (che, si rammenta, riguarda solo parte del contenuto dell’atto e non le valutazioni): così, il verbale di arresto avrebbe fede privilegiata quanto al dato storico di avere la polizia giudiziaria proceduto ad arresto, nel dato luogo ed alla data ora. Per il resto, anche in un processo civile, il verbale di polizia giudiziaria è assistito solo dalla ordinaria presunzione semplice di corrispondenza al vero (casi chiari sono quelli di utilizzazione delle informative penali della Guardia di Finanza nel processo tributario).
9. In definitiva, quale principio cui si dovrà attenere il giudice del giudizio di rinvio, nel processo penale gli atti in questione sono assistiti da una ragionevole presunzione semplice di credibilità, che non è altro che un criterio logico di valutazione della prova, superabile a fronte di elementi di contrasto.
10. È fondato anche il secondo motivo, che riconosce sussistenti le esigenze cautelari su presupposti indimostrati - alla luce di quanto già detto - e tautologici (se non vi fosse condotta "per prevaricarne le scelte e financo i doveri di ufficio" non ricorrerebbe l’art. 337 c.p.).
11. Si impone quindi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
In particolare, il giudice di rinvio valuterà liberamente gli elementi indiziari, ivi compresi quelli della difesa, secondo il comune principio di libera valutazione della prova, rispondendo alle contestazioni della difesa in tema di legittimità della perquisizione e modalità di aggressione e minacce, con eventuale configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 393-bis c.p., procedendo, se del caso, alle ulteriori valutazioni in tema di esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.