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Attacco difettoso su sci noleggiati (Tr. Trento, 20.3.2014)

20 marzo 2014, Tribunale di Trento

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Il noleggio di attrezzatura scistica ricade nel campo applicativo della locazione, consistendo in un temporaneo godimento dietro pagamento di un corrispettivo: la società di noleggio sci è quindi tenuta a mettere a disposizione un'attrezzatura in buono stato di manutenzione  e quindi deve rispondere dei danni che sono derivati dai vizi della stessa, o di provare di averli ignorati senza colpa al momento della consegna.

L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Trento,

sentenza 18 - 20/03/2014

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica nella persona del dr. Giuseppe Barbato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 269/11 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con atto di citazione notificato in data 19.12.2011

DA

B.M., residente in S., via R. n. 105, rappresentata e difesa dall'avv. RB per procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata **

ATTRICE

CONTRO

Skisport di M.A. & Co. S.a.s., con sede in ** in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GdA e dall'avv. MEdA, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso **

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato B.M. conveniva in giudizio la società Skisport di M.A. & Co. S.a.s., con sede in  .. in persona del legale rappresentante, per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 59.142,69 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti a causa dell'incidente sciistico verificatosi nella mattinata del 25.1.2009 lungo la pista denominata "Bellaria" in località Ces Valcigolera nel Comune di Siror, allorché aveva perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente sulla neve, dopo l'improvviso distacco dello sci destro dovuto alla rottura del relativo attacco.

A sostegno della domanda l'attrice esponeva, fra l'altro, di aver preso in noleggio gli sci dalla ditta Skisport ***; di aver riportato nella caduta la frattura del polso sinistro (e precisamente la "frattura composta tipo 'Colles' della regione metafisaria radiale con interessamento della superficie articolare"), con conseguente danno biologico permanente quantificabile in misura del 10 %; di essersi poi trovata nella necessità di interrompere la propria attività di artigiana tessile per circa tre mesi in ragione dell'applicazione di un apparecchio gessato e della successiva sottoposizione a terapie riabilitative; di aver pertanto subito un danno patrimoniale di Euro 3.169,50, che si aggiungeva alle spese mediche, pari Euro 641,73 e al danno non patrimoniale; rappresentava infine che la società convenuta doveva rispondere dei danni da lei subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c. oppure, in via subordinata, per violazione dell'obbligo contrattuale di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione, imposto al locatore dall'art. 1575 c.c..

Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la Skisport  ** contestava la domanda avversaria in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto, assumendo l'insussistenza di una sua qualunque responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

La domanda appare fondata nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto può ritenersi sostanzialmente incontestata alla luce del contenuto degli allegati scritti difensivi, e comunque provata sulla base del testimoniale assunto in udienza e delle acquisite risultanze documentali, l'effettiva verificazione, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, dell'incidente sciistico oggetto di causa.

È parimenti incontroverso che all'atto della caduta riportata mentre sciava lungo la pista "Bellaria" sita in località Ces Valcigolera del Comune di Siror l'attrice utilizzava gli sci che le erano stati consegnati qualche ora prima in temporaneo godimento a titolo oneroso dalla ditta Skisport **.

Con riguardo alle condizioni degli sci in questione occorre fare riferimento in primo luogo al "rapporto di incidente sciistico nr. 80" del 25.1.2009 (v. doc. n. 2 di parte attrice) redatto dai CC della Stazione di Transacqua giunti in loco nell'immediatezza del fatto, risultando ivi attestato un "cattivo stato d'uso/manutenzione degli attacchi".

Il contenuto di tale rapporto è stato confermato in udienza da uno dei due militari che ebbero a redigerlo, l'appuntato scelto B.O., il quale, dopo aver rammentato di essere intervenuto sul posto, insieme al collega F.R., con una motoslitta per soccorrere l'attrice e portarla a valle, ha ricordato che "nei pressi dell'infortunata c'erano entrambi gli sci" e che "l'attacco di uno dei due sci era rotto", precisando al riguardo che "si era proprio staccato dallo sci".

In parte qua la deposizione in questione - provenendo da soggetto che non solo è del tutto estraneo alle parti, quindi assolutamente indifferente all'esito del giudizio, ma che ha riferito di fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni di carabiniere e che verosimilmente è anche in possesso di competenze specifiche in materia di incidenti sciistici - appare connotata da una valenza probatoria di gran lunga superiore a quella ascrivibile al teste Z.L., all'epoca dei fatti dipendente della Skisport ***, il quale ha invece dichiarato di aver avuto modo di verificare, al momento in cui erano stati riconsegnati, che gli attacchi degli sci in precedenza dati in uso all'attrice "non erano rotti".

Tenuto conto dunque della veste qualificata del teste B. e del fatto che lo stesso (insieme al collega F.) ebbe a riscontrare nell'immediatezza del sinistro il "cattivo" stato d'uso degli attacchi degli sci consegnati all'attrice, tanto da darne formalmente atto nel rapporto d'incidente, vi è dunque ragione di dubitare della veridicità della deposizione del teste Z.L. (peraltro contrastante anche con quella resa dalla figlia dell'attrice), quindi di disattenderla e di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza in ordine al disposto di cui all'art. 372 c.p..

Le considerazioni svolte inducono, dunque, a ritenere adeguatamente provata la rottura dell'attacco montato su uno dei due sci consegnati all'attrice dalla società convenuta.

Non consta poi che la caduta al suolo dell'attrice si sia verificata con modalità tali da poter di per sé cagionare il materiale distacco del detto attacco dallo sci, il che fa ragionevolmente presumere che tale dispositivo, soltanto perché ab origine difettoso, installato male o comunque usurato, abbia improvvisamente ceduto, causando, di conseguenza, lo sganciamento dello sci dallo scarpone e la successiva caduta dell'attrice (del resto gli attacchi sono congegnati in modo tale da consentire la perdita degli sci appena lo sciatore cade, onde evitare che gli arti inferiori siano esposti a pericolose torsioni o flessioni, mentre costituisce un'indubbia anomalia il loro improvviso materiale distacco dallo sci su cui sono installati).

In sostanza, considerato che le manchevolezze strutturali di un attacco (dovute a difetti originari, a inadeguata manutenzione o errato montaggio) possono essere anche tali da comportarne, a seguito delle fisiologiche sollecitazioni connesse all'uso, il distacco dallo sci e, quindi, da causare lo sganciamento di quest'ultimo dallo scarpone, con conseguente possibile perdita di equilibrio dello sciatore; che l'espletata attività istruttoria non ha evidenziato altre possibili cause dell'incidente oggetto di causa, ulteriori e diverse da quella prospettata in citazione, ma altrettanto plausibili; e che per costante insegnamento giurisprudenziale "l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" (così Cass., n. 13214/12), può ritenersi provato un rapporto di causa ed effetto tra l'accertata rottura dell'attacco montato su uno dei due sci utilizzati dall'attrice e la caduta della stessa.

Il che induce a ritenere fondata la spiegata pretesa risarcitoria in punto di an, non già ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma sul piano della responsabilità ex contractu, visto che al momento del sinistro l'attrice aveva la materiale e giuridica disponibilità del bene che lo ha causato in virtù di un contratto sostanzialmente riconducibile nel campo applicativo dell'art. 1570 c.c., essendo, come detto, incontestato che gli sci le vennero consegnati dalla Skisport **in temporaneo godimento dietro pagamento di un corrispettivo, ciò significando che la società convenuta era tenuta a metterle a disposizione un'attrezzatura in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.) e quindi deve rispondere dei danni che sono derivati dai vizi della stessa (art. 1578 c.c.), non avendo dato prova di averli ignorati senza colpa al momento della consegna.

Per quanto attiene alla natura e all'entità del dedotto danno non patrimoniale (che, come statuito, fra l'altro, da Cass., sez. un., n. 26973/08, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è risarcibile anche in caso di responsabilità contrattuale quando, come nel caso di specie, viene in rilievo la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione, qual è il diritto alla salute), occorre fare riferimento a quanto riportato nell'allegato elaborato peritale dal CTU, le cui conclusioni, neppure specificamente contestate dalle parti, possono essere integralmente condivise, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle.

Dopo aver fatto presente, fra l'altro, che all'Ospedale di Feltre, ove era stata ricoverata subito dopo l'incidente, alla Barbato venne riscontrata "frattura composta tipo 'colles' della regione metafisaria radiale con interessamento della superficie articolare" e che tale lesione è compatibile con il riferito meccanismo traumatico, sicché può essere messa in rapporto di causalità con la caduta del 25.1.2009, il CTU ha rilevato che i postumi permanenti tuttora riscontrabili all'esame obiettivo consistono nella limitazione funzionale dei movimenti del polso (rappresentata da ipostenia della presa e difficoltà a mobilizzare oggetti pesanti) e nella persistenza di sintomatologia dolorosa; ha poi sostenuto che tali postumi integrano una permanente lesione dell'integrità psicofisica pari al 5-6 % e che il periodo di inabilità temporanea è quantificabile nella complessiva durata di 80 giorni, di cui 40 di inabilità temporanea parziale al 75 %, i successivi 20 di inabilità temporanea al 50 % e gli ultimi 20 di inabilità temporanea al 25 %.

Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico lamentato dalla B. (sotto il profilo della permanente lesione dell'integrità psicofisica), la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, ritiene il giudicante che nel caso di specie debba farsi ricorso al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso e, quindi, ricorrere alle tabelle in uso al Tribunale di Milano (sì come rivalutate al 2013), che sono ritenute anche dalla giurisprudenza di legittimità come "quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane" (così in motivazione Cass., n. 15760/06; v., da ultimo, anche Cass., n. 14402/11, secondo cui "le 'tabelle' per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione...").

In applicazione delle dette tabelle (che sono state predisposte tenendo conto di quanto statuito nelle sentenze dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite, e quindi in modo tale da consentire una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, come chiarito nella relativa nota esplicativa), nel caso di specie, tenuto conto dell'età dell'attrice (41 anni) al momento del fatto, il danno biologico per invalidità permanente (pari al 5-6 %) va liquidato all'attualità nella somma di Euro 8.423,00, pari alla media tra gli importi previsti per le invalidità del 5 % e del 6 %.

Per quanto attiene all'inabilità temporanea, considerato che la tabella di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame prevede un importo giornaliero variabile tra Euro 96,00 e Euro 144,00, stimasi congruo, avuto riguardo alle lesioni subite dalla B. e ai disagi (applicazione di apparecchio gessato, programma di fisioterapico, esami strumentali, visite mediche) che ne sono conseguiti, applicare come base di calcolo l'importo giornaliero di Euro 100,00 e, quindi, liquidare la complessiva somma di Euro 4.500,00 di cui Euro 3.000,00 (Euro 75,00 x 40 giorni) per il periodo d'inabilità temporanea parziale al 75 %, Euro 1.000,00 (Euro 50,00 x 20 giorni) per l'inabilità temporanea parziale al 50 %, Euro 500,00 (Euro 25,00 x 20 giorni) per quella al 25 %.

In base all'allegata documentazione il danno patrimoniale subito dalla B. è quantificabile, in relazione alle documentate spese mediche, ritenute giustificate dal Ctu, nella complessiva somma di Euro 641,74, rivalutata all'attualità in Euro 700,99.

Le dichiarazioni fiscali in atti non consentono invece di ritenere adeguatamente provato un rapporto di causa ed effetto tra il periodo di malattia successivo al sinistro e la lamentata diminuzione reddituale.

Premesso che in corso di causa l'attrice non ha provato, e invero neppure dedotto, modi e tempi di svolgimento della propria attività lavorativa di "artigiana tessile nel settore della maglieria", va tenuto presente che, stando a quanto consta, all'epoca dei fatti la stessa non usufruiva di un reddito mensile fisso, valorizzabile in questa sede come base di calcolo dell'asserito mancato guadagno, sicché devesi ritenere che, ai fini di una declaratoria di accoglimento in ordine alla voce di danno in esame, avrebbe dovuto specificamente dimostrare che nel periodo di durata dell'inabilità temporanea parziale accertata dal Ctu aveva ricevuto ordinazioni di prodotti e/o lavorazioni e che poi, a causa dello stato di malattia, si era trovata nell'impossibilità di far fronte a quelle richieste e, quindi, di conseguire i relativi corrispettivi.

Tale onere probatorio non è stato adempiuto.

Il quantum risarcitorio va, quindi, liquidato nella complessiva somma di Euro 13.623,99 (Euro 8.423,00+ Euro 4.500,00 + Euro 700,99).

Pertanto, la società Skisport va condannata a pagare all'attrice la somma di Euro 13.623,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (in applicazione dei principi dettati dalla Cass., sez. un., n. 1712/95).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e gli oneri di ctu, liquidati come in atti, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno posti a carico della convenuta.

P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto di citazione notificato in data 19.12.2011 - da B.M. nei confronti della Skisport di M.A. & Co. S.a.s., con sede in San Martino di Castrozza-Siror, via Passo Rolle n. 197, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- condanna la Skisport di **. a pagare a B.M. la somma di Euro 13.623,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna la Skisport di ** a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in Euro 2.100,00 per compenso di difesa, e in Euro 468,63 per esborsi, oltre accessori di legge;

- pone a carico della Skisport di ** gli oneri di ctu, liquidati come in atti;

- dispone che, a cura della cancelleria, sia trasmessa al P.M. in sede copia del verbale di udienza del 14.1.2013 e del rapporto di incidente prodotto da parte attrice come doc. n. 2 per le determinazioni di competenza in ordine alla deposizione del teste Z.L..

Così deciso in Trento, il 18 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2014.