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Assolto ma pericoloso (Cass. 49153/19)

3 dicembre 2019, Cassazione penale

Nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all’art. 416-bis c.p.

Il giudice della prevenzione può trarre, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, elementi di prova e/o indiziari da procedimenti penali: nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione deve dare conto, attraverso una motivazione rafforzata e superando le contrarie argomentazioni rassegnate a fondamento della statuizione liberatoria, della sussistenza della pericolosità sociale in termini di attualità.

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, in quanto solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità.


 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 16 settembre – 3 dicembre 2019, n. 49153
Presidente Micheli – Relatore Tudino

Ritenuto in fatto

1.1. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 15 gennaio 2019, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città in data 2 marzo 2016, depositato il 5 aprile 2017, con il quale è stata disposta la confisca di tre cespiti immobiliari, nella titolarità di S.A. e D.M.A. , riconducibili a D.M.G. .

Avverso il suddetto provvedimento ricorrono per cassazione, con unico atto sottoscritto dal comune difensore, Avv. DC, D.M.G. , nonché S.A. e An. , quali terzi interessati, articolando tre motivi.

1.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge in riferimento alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2-ter, come modificati dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con L. n. 125 del 2008, per essere meramente apparente la motivazione riguardo la pericolosità qualificata del proposto nell’arco temporale riferibile all’acquisto dei cespiti confiscati. Ricostruiti i termini (richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale) e l’epoca (il 2 maggio 2005) della proposta e la latitudine del Decreto n. 90 del 2017, e delineato il quadro giuridico di riferimento, ratione temporis, applicabile, i ricorrenti sottolineano come:
- D.M.G. sia stato condannato, con sentenza irrevocabile del 20 luglio 1999, per il reato di partecipazione al clan G. , per il quale è stato detenuto sino al 17 febbraio 2000 e sottoposto a misura di prevenzione personale sino al 29 febbraio 2004;
- nell’anno 2008, il medesimo sia stato sottoposto alla misura di sicurezza irrogatagli con la sentenza indicata, revocata alla prima verifica di pericolosità;
evidenziando una frattura temporale tra i fatti oggetto della prima misura di prevenzione personale e quelli, successivi all’anno 2000, indicati nella proposta da cui origina il presente procedimento prevenzionale.

Deduce, pertanto, la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui si è asserita l’attualizzazione degli indicatori di pericolosità, risultando del tutto omessa la valutazione degli elementi difensivi, evidenziati con l’appello, intesi a confutare l’appartenenza del proposto al clan P. in seguito all’accertata cessazione di operatività della cosca G. , ed invece erroneamente utilizzate circostanze non significative, quali la frequentazione con tale So.Fr. (il 22 dicembre 2002), incensurato, e gli esiti del procedimento penale, concluso con sentenza di assoluzione emessa, nei confronti del D.M. , dal Tribunale di Roma (il 29 gennaio 2014), inerente fatti successivi all’acquisto dei beni oggetto del provvedimento impugnato.
Donde la perdurante appartenenza del proposto alla diversa associazione P. è stata fondata su dati travisati, o impropriamente enfatizzati, senza tenere conto delle produzioni difensive.

1.2. Con il secondo motivo, deducono analoga censura con specifico riferimento all’appartenenza, senza soluzione di continuità, alle diverse associazioni criminali camorristiche G. e P. , risultando sul punto insignificante la conversazione, intercettata nel procedimento romano esitato nell’assoluzione del D.M. , tra il medesimo e R.S. , intercorsa in epoca successiva alla compravendita dei beni confiscati.

Il contenuto della captazione, ritenuta - nel procedimento prevenzionale - significativa di un investimento effettuato dal D.M. , del quale il proposto chiedeva ragione al R. , condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, non integra ex se elemento univocamente indicativo di una concreta manifestazione dell’attività mafiosa, in linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, mentre risultano del tutto ignorate le antecedenti telefonate - evidenziate dalla difesa - del R. , al quale il D.M. si era reiteratamente negato, con conseguente analisi parziale degli atti del procedimento, conclusosi con sentenza di assoluzione.

1.3. Con il terzo motivo, deducono violazione di legge in riferimento alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e art. 2-ter, comma 2, come modificata dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con L. n. 125 del 2008, in punto di verifica dell’origine illecita dei beni ed al rapporto di sproporzione tra risorse e redditi.
L’evidenziata frattura temporale, rilevante in punto di accertamento della pericolosità attuale, depotenzia la presunzione di illecita provenienza delle ricorse finanziarie impiegate, sostenuta dal riferimento agli investimenti emersi dalla conversazione intercorsa con il R. , che è invece successiva agli acquisti, mentre il rapporto di sproporzione è stato ritenuto pur in presenza della dimostrazione di convivenza dell’intero nucleo familiare e del conseguente vincolo di solidarietà, della donazione della somma di Euro ventimila effettuata da D.M.F. al figlio G. e da questi utilizzata per il pagamento dell’acconto del prezzo d’acquisto dei beni, intestati alla moglie ed al figlio; del documentato interesse dell’alienante ad un’immediata liquidità, risultando frutto di mere illazioni o di travisamento documentale gli argomenti addotti dalla Corte d’appello sul punto.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 1 luglio 2019, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Quanto ai primi due motivi, ha evidenziato come la difesa, in realtà, lamenti un vizio di motivazione la cui deduzione non è consentita in sede di legittimità.
Riguardo al secondo motivo, rileva come vi sia adeguata motivazione rispetto alla mancata acquisizione della prova chiesta dalla difesa (con conseguente esclusione del vizio di violazione di legge dovuto alla mancanza della motivazione) e come, vertendosi in ipotesi di inversione dell’onere della prova, nessun valido elemento a dimostrazione della pregressa e lecita acquisizione dei beni fosse stato introdotto dal proposto.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto da D.M.G. è, in parte, fondato.

1. Il tema che il ricorso impone, prioritariamente, di affrontare investe la verifica di pericolosità del proposto nell’arco temporale relativo alla fase acquisitiva dei beni oggetto di confisca, alla luce dei principi, declinati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, in quanto solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511), e purché, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, ricorrano una pluralità di indici fattuali, altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa, ove la misura ablativa sia disposta su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente.

1.1. Va, al riguardo, rilevato come le misure patrimoniali originariamente previste in funzione di mero supporto a quelle personali, al fine di potenziarne l’efficacia preventiva, tanto da porsi in rapporto di mera accessorietà a quest’ultime, pure in termini di contestualità di applicazione sono state sottoposte, nel tempo, ad un processo di progressivo affrancamento dalle prime, approdato nell’affermazione della loro piena autonomia, come sancito anche dalla normativa primaria di riferimento (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18) e dalla giurisprudenza in materia; autonomia - come noto - da intendere nel senso dell’applicabilità non solo in distinto contesto procedimentale, ma anche nei casi in cui non sia applicabile la misura personale, o perché la relativa proposta sia stata - come nel caso in esame rigettata o perché, inizialmente applicata, sia stata poi revocata o, comunque, non sia più attuale e finanche in caso di morte del soggetto inciso.

Siffatta impostazione, del resto, è coerente non solo con l’affermazione di linee strategiche di politica criminale, volte a potenziare gli strumenti di contrasto all’illecita accumulazione di ricchezza, ma soprattutto con la giudiziale constatazione che vi sono alcuni reati, tra cui in primis assume rilievo proprio quello di associazione mafiosa - per la cui partecipazione il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile - che sono ex se produttivi di profitto in quanto diretti proprio all’accumulazione, con le tipiche modalità delittuose, di ricchezza.

A tal proposito, si è infatti affermato come il delitto di associazione di tipo mafioso possa costituire presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso (V. Sez. un., n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586).

Occorre, altresì, premettere come la individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione possa nascere o in funzione di elementi di fatto da cui desumere il fondato indizio di appartenenza del soggetto alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. o - come nel caso che qui ricorre - da un accertamento giurisdizionale consacrato dalla res iudicata che, dunque, fa stato in ordine alla presenza del presupposto soggettivo dal quale scaturisce l’applicabilità delle misure di prevenzione, personali e reali.

1.2. Va, d’altra parte, rammentato (V. Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377 e l’ampia disamina ivi contenuta) come la confisca di prevenzione presenti tratti strutturali di marcata analogia rispetto alla figura della c.d. confisca estesa, dal momento che entrambe le misure si saldano ad una sproporzione tra valore dei beni di verosimile origine delittuosa e le possidenze del soggetto cui si riferiscono le anzidette misure. Al tempo stesso, tanto per la confisca allargata che per quelle di prevenzione si prescinde da qualsiasi profilo inerente al nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed una determinata ipotesi di reato (Sez. Un., n. 920 del 17/12/2003 - dep. 2004, Montella, Rv. 226490). Nonostante il diverso profilo dell’una e dell’altra ipotesi di confisca (sul punto v. Sez. Un., n. 33451 del 29/5/2014, Repaci ed altro, Rv. 260247), le analogie strutturali tra le due misure comportano una ontologica "riconducibilità" dell’ingiustificato accumulo patrimoniale ad una qualità soggettiva (condanna per determinati delitti o qualità di indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso) che, a sua volta, si qualifica per essere essa stessa generatrice di un meccanismo di illecito arricchimento.

In tale cornice di riferimento, si colloca la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, che ha sottolineato come il criterio di "ragionevolezza temporale" risponda all’esigenza di "evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all’intera vita del condannato"; risultato, quest’ultimo, che il Giudice delle leggi implicitamente censura in quanto esso "rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza de beni (ancorché inteso di semplice allegazione) il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare".

1.3. Nella medesima prospettiva si pone la direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 in tema di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell’Unione Europea. Come, difatti, enuncia il punto 21 del preambolo e come sancisce l’art. 5 dello strumento sovranazionale innanzi evocato, è previsto che gli Stati membri dell’Unione sono chiamati ad adottare "le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono ad una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose".

1.4. Dal descritto contesto, normativo e giurisprudenziale, emerge come il sistema evochi due paradigmi comuni alle diverse ipotesi di confisca: il primo, rappresentato dalla esigenza che si presupponga a monte una qualche condotta criminosa che sia in sé foriera di una illecita accumulazione di denaro o altri beni; il secondo, per cui la derivazione dell’illecito arricchimento possa essere tratta da tutte le circostanze del caso concreto, tra le quali, in particolare, finisce per assumere una rilevanza determinante quella della incoerenza economica tra il valore di quei beni e il reddito legittimo della persona cui l’illecita condotta viene ad essere ascritta.

Di guisa che, ove la misura di prevenzione tragga origine non dal semplice indizio di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, ma derivi da un accertamento giurisdizionale circa la partecipazione del proposto ad una associazione di stampo mafioso finalizzata alla consumazione di delitti contro il patrimonio e, dunque, ontologicamente idonei a produrre un reddito per gli associati, il primo termine di riferimento dell’applicabilità della confisca allargata, da un lato, e della misura di prevenzione patrimoniale dall’altro, può dirsi integralmente soddisfatto.

Quanto al criterio di "ragionevole correlazione temporale" tra la fase di locupletazione e quella relativa all’acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del prevenuto, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; traendone da ciò la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. Un., n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605)".

Siffatto principio è stato, più di recente, ribadito con l’affermazione secondo la quale "in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv.270710)".

Nella delineata prospettiva, l’accertamento giudiziale del periodo di permanenza della qualità di associato non esaurisce ex se il "raccordo cronologico" tra la fase di insorgenza dell’illecita accumulazione di denaro ed il relativo reimpiego, in quanto non è necessario - al fine della dimostrazione del collegamento tra beni di illecita provenienza e condotta criminosa - che il relativo acquisto sia stato effettuato in correlazione temporale alla condizione di associato a delinquere, poiché siffatta impostazione finirebbe con il determinare una sorta di "condono" per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità, con ciò evocando l’equazione che l’ordinamento ha legislativamente inteso "scardinare": vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale.

La confisca presenta, invece, connotati di pericolosità in rem di tipo relazionale, nel senso che non è il bene in quanto tale a presentare i requisiti di res intrinsecamente pericolosa, ma il fatto che quel bene appartenga e, quindi, continui ad essere gestito, da un determinato soggetto che ne dispone in ragione specifica dei propri connotati e trascorsi di persona "penalmente qualificata".

Di guisa che quando, accanto alla mancanza di fondate deduzioni idonee ad asseverare la legittima provenienza dei beni, risulti al contrario ben corroborata la condizione della "ingiustificatezza degli incrementi patrimoniali", l’elemento del ragionevole raccordo temporale risulta soddisfatto.

Allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell’esistenza di una pluralità di indici fattuali, altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca (ibidem, Sez. 2, n. 14165 del 2018, Rv. 272377).

2. Il provvedimento impugnato non s’appalesa rispondente a siffatto standard valutativo.

2.1. I giudici di merito - nel quadro della disamina di censure rivolte alla misura personale, che non risulta invece disposta - hanno ritenuto una ininterrotta condizione di appartenenza di D.M.G. dapprima al clan G. - con condotta di partecipazione, cessata alla data della sentenza di primo grado, per la quale il ricorrente è stato irrevocabilmente condannato - e, successivamente, alla consorteria P. , valorizzando una sola conversazione telefonica, sguarnita di elementi di obiettivo riscontro riguardo l’effettivo contenuto indiziante, come tale ritenuta inconducente ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente dall’autorità giudiziaria procedente, riferita all’anno 2003, oltre ad un successivo, accertato contatto del ricorrente con non altrimenti circostanziati "appartenenti al sodalizio P. " nel 2009.

Siffatta valutazione di pericolosità, che finisce per saldare in un unicum l’arco temporale che va dal 1997 al 2009, resta, pertanto, affidata da un lato ad un solo elemento indiziante, tratto dalla sentenza di assoluzione e non compiutamente apprezzato in relazione alle censure difensive; dall’altro, ad un episodio, sopravvenuto di ben quattro anni (2009) rispetto alla proposta (2005), e di cui non viene esplicitata la valenza in punto di ricostruzione di una ininterrotta e perdurante condizione di appartenenza, in presenza di una condotta silente di ben sei anni.

2.1. In riferimento alla valutazione dei fatti oggetto di pronuncia irrevocabile liberatoria, la Corte d’appello ha proceduto all’autonoma valutazione dell’intercettazione richiamata, esplicitamente ritraendone le implicazioni articolate nell’ordinanza cautelare - non condivise dal giudice del merito - in riferimento ad un’imputazione di cui non è specificato se contestata o meno in riferimento all’aggravante di cui all’art. 416 1-bis c.p., risolvendo nella asserita qualità di sodale del clan P. del colloquiante R. il collegamento con la predetta compagine del proposto.

Peraltro, va rilevato come nel procedimento di prevenzione il giudice sia titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all’art. 416-bis c.p.; nondimeno, qualora vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione potrà riferirsi ad essa come ad un "fatto" solo se passata in giudicato, mentre, qualora non sia definitiva, egli non potrà limitarsi a richiamare la sentenza, dovendo confrontarsi "autonomamente" con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015 - dep. 2016, Rv. 265862, N. 4668 del 2013 Rv. 254417, N. 26774 del 2013 Rv. 256819) mentre, nel caso in esame, la sentenza irrevocabile di assoluzione si riferisce ad un diverso reato associativo, di cui non risulta esplicitata l’intima correlazione con le attuali aree di interesse dell’associazione di cui si postula, a carico del D.M. , l’appartenenza.

Di guisa che, pur potendo il giudice della prevenzione trarre, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, elementi di prova e/o indiziari dai procedimenti penali e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364 N. 32353 del 2014 Rv. 260482, N. 50946 del 2014 Rv. 261591), nondimeno il superamento della preclusione derivante dal giudicato liberatorio (V. Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496, per la quale la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità) deve essere assistito da una compiuta disamina degli elementi probatori, aliunde acquisiti e diversamente apprezzati, e da una motivazione rafforzata riguardo la loro concludenza ritenuta, invece, univoca in punto di pericolosità sociale.

Deve essere, pertanto, affermato che il giudice della prevenzione può trarre, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965, elementi di prova e/o indiziari da procedimenti penali e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, purché - in ipotesi di sentenza di assoluzione irrevocabile - dia conto, attraverso una motivazione rafforzata e superando le contrarie argomentazioni rassegnate a fondamento della statuizione liberatoria, della sussistenza della pericolosità sociale in termini di attualità.

2.2. Con riguardo alla valorizzazione dell’accertata frequentazione del D.M. con esponenti del medesimo clan P. , la collocazione temporale del fatto nel 2009 non consente - in presenza del deficit rilevato di ritenere compiutamente integrata, in retrospettiva ed in assenza di ulteriori indicatori di permanenza, una ininterrotta appartenenza, tale da fondare la positiva dimostrazione della pericolosità sociale del D.M. riferibile all’epoca (2002) degli incrementi patrimoniali investiti dalla misura ablatoria e da presidiare la presunzione di illecito reimpiego.
2.3. Nè risulta argomentato che i beni acquistati dal proposto successivamente alla cessazione del periodo di pericolosità qualificata (1999) siano ascrivibili a proventi derivanti dal coinvolgimento del ricorrente nell’ambito dell’associazione di stampo camorristico G. , nè che la natura simulata dei contratti rispondesse ad una logica di occultamento di disponibilità economiche illecitamente formatesi.
Di guisa che non risulta adeguatamente giustificata la riconducibilità delle acquisizioni in disamina proprio ai proventi percepiti dal proposto quale partecipe del sodalizio mafioso o a illecite accumulazioni successive.
Il percorso adottato dal giudice del merito non risulta, pertanto, del tutto coerente rispetto ai parametri ed ai presupposti normativi, intesi a contrastare l’automatica traslazione tra il compendio oggetto di ablazione e la qualità soggettiva ascritta al prevenuto, dal momento che la riconduzione dei cespiti - o meglio della relativa provvista - ad un periodo cronologicamente compatibile con lo status di associato, ha formato oggetto di un’analisi che non ha compiutamente asseverato la pre-condizione della pericolosità attuale, ancorandosi ad una palese sperequazione di valori tra quei cespiti e i redditi legittimi del prevenuto.
Peraltro, il parametro della "ragionevolezza temporale" non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all’epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l’esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro "scriminante" agli effetti dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che nè la lettera, nè la ratio del sistema tollererebbero.
Ed è, pertanto, nella delineata prospettiva che si impone la necessaria (ri)valutazione ed il coordinamento argomentativo di plurimi indici di una correlazione temporale, nella specie non adeguatamente scrutinata nella sua ininterrotta dimensione diacronica.
3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto - in accoglimento dei primi due motivi di ricorso che assorbono, senza precluderle, le ulteriori censure - annullato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.