Il delitto di circonvenzione di incapace può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione.
In tanto il reato di circonvenzione di incapace può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti.
Di contro per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell’agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima; l’inquadramento di condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie della circonvenzione di incapace.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 7 novembre 2018 – 28 gennaio 2019, n. 4145
Presidente Cervadoro – Relatore Borsellino
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la pronunzia emessa dal Tribunale di Messina il 10 dicembre 2015 ha riqualificato il fatto originariamente contestato a S.G. come circonvenzione di incapace, in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
Si addebita all’imputato di avere promesso in vendita alla persona offesa, C.B. , l’acquisto di un’autovettura Porsche, approfittando delle sue condizioni di fragilità psichica, così ricevendo quale corrispettivo la somma complessiva di Euro 32.500, e di non avere mai consegnato mai l’autovettura promessa.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo.
2.1 violazione degli artt. 63, 99, 157 e 640 c.p. poiché la corte territoriale non ha ritenuto maturata la prescrizione del reato, al momento della sua pronunzia.
2.2 violazione degli art. 43, 99 e 640 c.p. e art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione poiché nel caso di specie sono assenti gli elementi strutturali del reato di truffa ed in particolare non viene specificato in che cosa siano consistiti gli artifizi o raggiri che hanno influenzato la libera formazione del consenso da parte della persona offesa, mentre ci si limita ad accennare alla mera consegna del denaro da parte del C. al S. , che a sua volta non consegnava l’autovettura promessa.
Considerato in diritto
1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché nel caso in esame è stata contestata e ritenuta a carico dell’imputato la recidiva specifica e infra quinquennale che, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, deve essere conteggiata nell’ambito del calcolo della pena ai fini della prescrizione ai sensi dell’art. 161 cod. pen. e comporta che in caso di sospensione o interruzione della prescrizione, il termine viene prorogato della metà. Ciò posto, in relazione al reato di truffa come riqualificato in appello, al termine ordinario di prescrizione di sei anni, nel caso di proroga occorre aggiungere altri tre anni, così pervenendo ad un termine complessivo di nove anni che decorrono dalla data di commissione del reato, indicata nel settembre 2007. A questo termine va aggiunto il periodo di cinque mesi di sospensione della prescrizione intervenuto dal 12 luglio 2013 al 13 dicembre 2013 per adesione dei difensori alla astensione. Deve pertanto ritenersi che nel momento in cui è stata pronunziata la sentenza di secondo grado e cioè alla data del 23 gennaio 2017, il termine di prescrizione in relazione al ritenuto reato di truffa non era ancora maturato.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e impone l’annullamento della sentenza.
Occorre premettere che il Tribunale di Messina con la sentenza del 16 ottobre 2014 ha fornito una dettagliata ed esaustiva ricostruzione della vicenda esponendo che la persona offesa C.B. , affetto già dal 1999 da disturbo bipolare, si era ricoverato nell’agosto 2007 in reparto psichiatrico poiché versava in una fase depressiva di tipo maniacale. Il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale, quando era sottoposto a terapia farmacologica con sedativi molto potenti e, a dire della sorella, non risultava lucido, S. , con il quale aveva instaurato un recente rapporto di amicizia, gli propose di acquistare un’autovettura tipo Porsche Cayenna al prezzo di Euro 32.500, sottolineando la vantaggiosità dell’operazione commerciale. Il C. pertanto versò subito la somma di Euro 9500 in contanti e alcuni giorni dopo anche il saldo di Euro 23.000, senza sottoscrivere alcun contratto, neppure preliminare, di compravendita e senza ricevere mai l’autovettura promessa.
Nella sentenza impugnata la corte di appello, con motivazione per vero carente, trascurando numerosi elementi evidenziati nella sentenza di primo grado, ha ritenuto di riqualificare la condotta ascritta all’imputato nel reato di truffa aggravata, sul rilievo che non sarebbero emerse circostanze atte a ritenere la sussistenza della condizione di incapacità del C. e del consapevole abuso ad opera dell’imputato dello stato di sofferenza dica in cui la persona offesa versava.
È noto che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza il ritenere la sussistenza del reato di truffa invece dell’ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di circonvenzione di persona incapace, in quanto l’esclusione dell’ulteriore originario addebito di aver abusato dello stato di infermità psichica della persona offesa non snatura il contenuto essenziale del fatto contestato, né arreca pregiudizio alla difesa dell’imputato. (Sez. 3, n. 7705 del 10/01/2018 - dep. 16/02/2018, Innocenti, Rv. 27246101).
E tuttavia deve convenirsi con il ricorrente che la corte di appello non ha esposto in maniera adeguata in che cosa sia consistito l’artifizio che ha indotto la persona offesa a stipulare il detto contratto di vendita, versando una somma significativa senza ricevere in cambio l’autovettura promessa, e si è limitata a valorizzare l’inadempimento dell’imputato, sottolineando che l’autovettura, ove esistente, non è mai stata consegnata, così fornendo una motivazione non idonea a dimostrare la sussistenza della condotta fraudolenta e degli specifici raggiri diretti a manipolare il processo volitivo della controparte contrattuale. Né può sostenersi con adeguata certezza che l’autovettura fosse stata offerta ad un prezzo particolarmente vantaggioso in assenza di alcun riferimento alla data di immatricolazione della stessa.
Ritiene il collegio che nel caso di specie ricorrano, piuttosto, gli elementi necessari ad integrare il delitto di circonvenzione di incapace, originariamente contestato all’imputato.
Giova ricordare in questa sede che il delitto previsto dall’art. 643 c.p. può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015 - dep. 09/09/2015, P.0 in proc. Damascelli, Rv..
In tanto il reato di circonvenzione di incapace può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (Cass. 15/10/1987, Rv 175682).
Di contro per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell’agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima; l’inquadramento di condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie della circonvenzione di incapace. (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016 - dep. 20/07/2016, Beltrami e altro, Rv. 26738001).
Nel caso in esame, il tribunale ha evidenziato che la condotta dell’imputato non avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo perseguito, se non in ragione della condizione di fragilità psichica della persona offesa che, a fronte del prospettato acquisto di un’autovettura di grosse dimensioni - ad un prezzo peraltro non particolarmente vantaggioso - il giorno successivo alla sua dimissione da un reparto psichiatrico, ha posto in essere un comportamento impulsivo, imprudente e assolutamente privo delle normali cautele che si adottano in una trattativa commerciale, versando una rilevante somma di denaro, senza ottenere in cambio alcuna ricevuta o garanzia di adempimento.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Al riguardo deve rilevarsi che il delitto di circonvenzione di incapace, considerata la recidiva specifica e infra quinquennale contestata all’imputato si prescrive in complessivi 13 anni e sei mesi (nove anni, prorogati ex art. 161 c.p. della metà) ai quali devono aggiungersi cinque mesi di sospensione per astensione degli avvocati dal 12 luglio 2013 al 13 dicembre 2013. Ne consegue che il termine di prescrizione maturerà non prima dell’agosto 2021.
Si ritiene opportuno rimettere al giudice del rinvio anche la decisione in merito alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte di appello di Reggio Calabria.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.