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Alcoltest sul sangue e codice rosso (Cass. 49898/19)

10 dicembre 2019, Cassazione penale

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia richiesta dalla polizia giudiziaria.

Il "codice rosso" assegnato al triage non comporta, in assenza di evidenze contrarie, necessità di accertamenti sanitari.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 8 novembre – 10 dicembre 2019, n. 49898
Presidente Di Salvo – Relatore Nardin

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 ottobre 2018 la Corte di appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto I.F. dai reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2), lett. c), commi 2 bis e 2 sexies, art. 187 C.d.S., commi 1, 1 bis ed 1 quater.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova, formulando due motivi di ricorso.

3. Con il primo fa valere, ex art. 606, comma 1, lett. e), il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale, nel ritenere che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, omette di considerare che l’imputato giunse presso l’Ospedale in codice rosso (allega al ricorso il referto acquisito agli atti del dibattimento), a seguito di incidente con politraumi. Rileva che dal referto si trae come I. avesse riferito, nell’immediatezza, di avere assunto alcolici, ma non stupefacenti, dando il consenso per il prelievo alla ricerca di sostanze da abuso. Di conseguenza vennero disposti esami strumentali e chimico-biologici, tra cui anche quelli per la ricerca dell’etanolo e delle sostanze psicotrope. Dunque, l’imputato fu sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria. Osserva che l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale le lesioni riscontrate fratture e contusioni- non erano tali da richiedere esami di quel tipo, è gratuita ed arbitraria, non solo perché si tratta di esame del protocollo, ma perché essi erano resi necessarii dalle condizioni del paziente. Non compete, infatti, al giudice sindacare sulle finalità degli accertamenti.
4. Con il secondo; lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 187 C.d.S., commi 2 bis e 3, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la sussistenza di segni esteriori è propedeutica al compimento degli accertamenti e non necessaria per autorizzare l’esecuzione, tanto più in caso di incidente stradale, circostanza di per sé autorizzativa dell’esame tecnico sui liquidi biologici. Sottolinea che la tipologia di accertamento normativamente previsto si sottrae alla visita medica ed a descrizioni impressionistiche. Sicché del tutto fuorviante è la considerazione della Corte territoriale sull’assenza di sintomi evidenti di alterazione da stupefacenti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo involge un tema su cui la giurisprudenza di legittimità si è a lungo soffermata, che riguarda l’obbligo di previo avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 356 c.p.p., sulla natura della quale è sufficiente un semplice rinvio all’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi).

3. Si tratta di una questione centrale, perché quello che sostanzialmente si fa valere da parte del procuratore generale è l’insussistenza della necessità dell’avviso, a finte dell’evidenza di un accertamento svolto nell’ambito di un protocollo medico-sanitario. Sostiene, infatti, il ricorrente che la Corte territoriale ha, da un lato, travisato un’evidenza probatoria, chiaro indice dell’esecuzione degli esami ematici ai fini della verifica dello stato di salute dell’interessato e della sua cura, contenuta dai referti in pronto soccorso. Dall’altro, ha preteso di smentire la necessità clinica di detti esami facendo riferimento alle condizioni di salute dell’imputato, al momento del trasporto in ospedale, che non rendevano palesemente necessari detti esami ematici, posto che non solo il paziente fu trasferito in codice giallo, con lesioni ortopediche, come risultante dalla relazione di P.G.. Nondimeno, la chiara indicazione del referto - indicante codice rosso- e la richiesta da parte dei medici di una serie di esami, fra i quali quelli per il controllo dell’etanolo e delle sostanze stupefacenti nel sangue, avrebbero dovuto condurre ad una decisione di segno opposto.

4. La sentenza impugnata, invero, ricostruisce il fatto in modo diverso da quello preteso dal ricorrente ed afferma l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato fu condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.

La Corte, in effetti, afferma che la necessità di attuare un protocollo sanitario comprendente anche analisi sulla presenza di alcool e di stupefacenti nel sangue va esclusa a fronte delle lesioni di tipo fratturativo, riportate dall’imputato, ma fonda la propria decisione su un altro aspetto che è quello della presenza nel fascicolo della richiesta della polizia giudiziaria, al fine dell’esecuzione degli esami per la rilevazione del tasso alcolemico e della presenza di droghe nel sangue, confermata, peraltro, dalla scheda clinica del paziente, redatta il giorno del sinistro. È, dunque, solo per completezza di ragionamento -a fronte della decisione del primo giudice che aveva ritenuto che gli accertamenti fossero stati disposti dai sanitari in forza del grado di urgenza dell’intervento sanitario- che la Corte precisa che gli esami del sangue non apparivano necessari in relazione al tipo di lesioni riportate, ma non attribuisce a questa considerazione valore fondativo della riforma della sentenza di primo grado, neppure affrontando il tipo di urgenza sanitaria -codice rosso, codice giallo- su cui il ricorrente fonda il proprio ricorso.

E, d’altro canto, si tratta di un elemento inidoneo a fondare qualsiasi diversa soluzione del caso, non essendo neppure chiarito dal ricorrente quale tipo di protocollo imponga un simile accertamento in relazione al codice di ingresso al pronto soccorso, in modo indipendente dal tipo di lesioni riportate nel sinistro.

5. Ciò posto, accertato che la verifica della presenza ematica di sostanze alcoliche e stupefacenti è intervenuta su esclusiva richiesta della polizia giudiziaria, correttamente la Corte ritiene l’obbligatorietà dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., e la conseguente inutilizzabilità degli esiti, in assenza dell’adempimento di legge. La giurisprudenza di questa sezione, infatti, ha ripetutamente chiarito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5" (da ultimo: Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017 - dep. 09/11/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018 - dep. 09/02/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, Sentenza n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268885); Sez. F, Sentenza n. 34886 del 06/08/2015 Ud. (dep. 13/08/2015) Rv. 264728).
8. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
9. Il ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.