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Adozione, servizi sociali devono sostenere famiglia di origine (Cass. 13408/19)

23 gennaio 2019, Cassazione civile

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Se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in mancanza di una preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione.

Tale verifica deve essere compiuta attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento. La legge infatti mira a garantire il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Ne consegue che compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma altresì quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile.

La dichiarazione di adottabilità integra l'extrema ratio nel carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, intesa come ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nel rilievo che la rescissione del legame familiare rappresenti l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e nella garanzia che lo Stato deve riconoscere a tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di offrire prova contraria.

5. - Nondimeno il ricorso, i cui motivi possono essere nel resto esaminati unitariamente per connessione, è fondato nel merito delle censure ulteriormente sollevate.

Quello di vivere nella propria famiglia di origine rappresenta, per il minore, un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano.

Ciò implica che se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in mancanza di una preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione.

Tale verifica deve essere compiuta attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento. La legge infatti mira a garantire il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Ne consegue che compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma altresì quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile.

Nel contempo ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti e qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare risulti infine l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva.

Dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato adottabilità, impone quindi di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, una specifica rilevanza.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

(ud. 13/12/2018) 23-01-2019, n. 1883

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2988/2018 proposto da:

B.N., in qualità di genitore della minore A.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato BA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.R., nella qualità di tutore e difensore della minore A.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MSM, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

A.H., P.M. Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1706/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2018 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Il tribunale per i minorenni di Brescia, dopo averne disposto l'affido etero familiare, dichiarava, con sentenza del 28-12-2016, lo stato di adottabilità della minore A.A., nata a (OMISSIS) da B.N. e A.H.. Avverso la decisione proponevano separatamente appello entrambi i genitori naturali.

La B., in particolare, deduceva due motivi, il primo finalizzato a censurare la sentenza perchè fondata su videoregistrazioni e relazioni depositate dopo lo scadere dei termini per le memorie di replica, con conseguente impossibilità di svolgimento di un'adeguata difesa da parte sua; il secondo finalizzato a sindacare la decisione poichè assunta in situazione non denotante uno stato di abbandono, tenuto conto dello sforzo fatto per reperire una casa e un lavoro e dell'intrapreso e non completato progetto di vita dopo il deposito della c.t.u..

La corte d'appello di Brescia ha respinto il gravame, rappresentando che le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologici erano state depositate prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, sicchè, costituendo semplici indizi, il contraddittorio era stato garantito. Ha quindi osservato, nel merito, che la situazione di abbandono era desumibile dalla riscontrata esistenza di deficit cognitivi di entrambi i genitori (giovanissimi, cresciuti in comunità educative, con deficit indicativi di un ritardo mentale lieve attestato dalle afferenti relazioni) e dagli elementi negativi della loro personalità, suscettivi di trasmissione alla minore e tali da influenzarne negativamente la crescita.

In particolare gli elementi negativi sono stati così indicati quanto alla B.: nell'avere mostrato di rifiutare gli aiuti concreti provenienti dai servizi sociali, indispensabili in carenza di risorse sostitutive familiari; nell'avere strumentalizzato a fini personali le forme di aiuto offerte, evinte dalla traduzione in comunità con la figlia senza tuttavia alcun rispetto delle regole interne e anche con episodi di allontanamento; nell'essersi sempre appoggiata al compagno A., nonostante i maltrattamenti subiti, col fine di aizzarlo contro gli operatori sociali a proprio esclusivo tornaconto; nell'aver fatto gravi allusioni nei confronti della famiglia affidataria di fronte alla figlia, con domande insistenti sulla correttezza morale e senza separazione delle proprie esperienze di vita rispetto a quelle della figlia stessa.

A fronte di tali dati, la corte d'appello ha giudicato marginale l'affetto dimostrato dalla madre verso la figlia e la buona capacità di cure materiali riscontrate in sede di c.t.u..

Quanto ad A., la corte d'appello ha sottolineato che non era stato in effetti mai avviato un vero progetto di recupero verso una capacità genitoriale, avendo il predetto tenuto una condotta di vita sempre improntata a forme devianti, con periodi di detenzione e denunce per furto, rapina ed estorsione, oltre che per maltrattamenti in famiglia.

Peraltro la corte territoriale ha anche precisato che neppure poteva considerarsi certo che ancora esistesse una relazione affettiva tra la B. e l' A., dato che essi avevano infine condotto esperienze di vita molto diverse tra loro. Ha quindi osservato che era emersa in causa l'inesistenza di relazioni parentali eventualmente sostitutive, visto che la famiglia di origine di A. era definitivamente rientrata in (OMISSIS) e che di altri parenti (un fratello di A. e una sorella di B.) niente di concreto si sapeva, non essendovi mai stati contatti con gli interessati; sicchè in definitiva non poteva dirsi che esistessero figure parentali suscettibili di venir coinvolte in un futuro nell'accudimento della minore.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la sola B., deducendo tre motivi.

Il tutore della minore ha depositato un controricorso adesivo al ricorso per cassazione.

A. non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10 e 15, artt. 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 8 della Cedu, artt. 24 e 111 Cost., artt. 189 e 101 c.p.c.), imputando alla sentenza di aver confermato lo stato di abbandono della minore in modo del tutto superficiale, senza svolgere ulteriori indagini nonostante che la misura corrispondesse a una extrema ratio, non avendo tenuto conto degli sforzi della madre per reperire un lavoro e una casa, del forte legame con la minore, dello sviluppo normale e sereno della bimba; denunzia inoltre che la sentenza non abbia considerato il prioritario rispetto del legame familiare e il principio di non ingerenza nella vita privata, non avendo neppure indagato l'idoneità e concretezza delle azioni effettuate o effettuabili per sostenere la famiglia; denunzia altresì non essere stato rispetto il principio del contraddittorio in tema di prova, avendo la sentenza fondato il proprio convincimento su videoregistrazioni mai messe a disposizione della difesa della ricorrente e su relazioni depositate in primo grado dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

2. - Col secondo mezzo la ricorrente ulteriormente deduce l'omesso esame di fatti decisivi, poichè l'impugnata sentenza non avrebbe tenuto conto (1) del percorso di recupero intrapreso da essa B. per prendersi cura della figlia, in autonomia da A., (2) dell'interesse concreto della bambina, del suo sviluppo sereno e del suo attaccamento alle figure genitoriali, come indicato dalla stessa curatrice speciale (contraria alla decisione di adottabilità), (3) delle relazioni della c.t.u. e dello psicologo dell'Asl, a fronte delle relazioni formate fuori del processo dinanzi al tribunale per i minorenni e su quelle depositate tardivamente; (4) della persistenza o meno dello stato di abbandono all'attualità.

3. - Infine col terzo mezzo la B. deduce la nullità della decisione per "non aver voluto riformare la sentenza di primo grado per mancato rispetto del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa".

4. - Non è fondata, ben vero, la doglianza, svolta nel terzo motivo e in parte anche nel primo, in ordine ai documenti utilizzati, poichè la circostanza che le relazioni degli assistenti sociali, anche in esito a videoregistrazioni di colloqui, siano state depositate tardivamente dinanzi al tribunale non toglie che il contraddittorio si sia potuto adeguatamente svolgere in sede di impugnazione sulla stessa completa documentazione.

Questa Corte ha chiarito, con riguardo al vecchio testo della L. n. 184 del 1983, ma con possibilità di estensione del principio anche al nuovo, che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le relazioni degli assistenti sociali e degli psicologi costituiscono, nel quadro dei rapporti informativi, degli accertamenti e delle indagini da compiere in via sommaria e secondo il rito camerale, indizi sui quali il giudice può fondare il suo convincimento e la cui valutazione non comporta violazione dei diritti di difesa dei genitori, atteso che questi ultimi, nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità (e oggi di impugnazione), hanno il diritto di prendere cognizione di dette relazioni, di controdedurre e di offrire prova contraria (Cass. n. 232-13).

5. - Nondimeno il ricorso, i cui motivi possono essere nel resto esaminati unitariamente per connessione, è fondato nel merito delle censure ulteriormente sollevate.

Quello di vivere nella propria famiglia di origine rappresenta, per il minore, un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano (L. n. 184 del 1983, art. 1).

Ciò implica che se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in mancanza di una preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione.

Tale verifica deve essere compiuta attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento. La legge infatti mira a garantire il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

Ne consegue che compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma altresì quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile.

Nel contempo ricorre la situazione di abbandono in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti e qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare risulti infine l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e assicurargli assistenza e stabilità affettiva (cfr. ex aliis Cass. n. 7115-11, Cass. n. 881-15).

Dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato adottabilità, impone quindi di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del bambino, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettiva o cognitiva non rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, una specifica rilevanza (cfr. Cass. n. 25213-13).

In poche parole, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, nel senso che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare; e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base a un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (v. Cass. n. 6137-17, Cass. n. 22589-17).

6. - Nel caso di specie la corte d'appello di Brescia non ha fatto corretta applicazione dei citati principi.

Essa ha assunto la decisione basandosi su relazioni di assistenti sociali e di operatori comunitari del periodo 2013-2014, ai quali ha aggiunto scarni riferimenti a relazioni redatte nei mesi di aprile, giugno e luglio del 2016, con particolare rilevanza - ha detto - di quella del 4-7-2016 del centro psicodiagnostico della Cooperativa Aeper.

Questa era relativa a un monitoraggio fatto tra maggio e luglio 2016 e aveva riportato, a conclusione del periodo di osservazione, i dati di tre colloqui psico-clinici con la bambina, di un colloquio clinico di osservazione del rapporto madre-bambina e di report di incontri protetti madre-bambina effettuati dall'educatrice di competenza (videoregistrazioni di incontri).

La corte ne ha complessivamente tratto i seguenti testuali elementi negativi quanto alla madre, elementi negativi che ha considerato essenziali ai fini di causa:

"l'egoismo mostrato nel rifiutare gli aiuti concreti che potevano provenirle dai servizi territoriali nel delicato compito della maternità";

"la strumentalizzazione a fini personali delle forme di aiuto (..) offerte, come quando è stata tradotta in Comunità con la figlia senza tuttavia rispettarne le regole (.) o come quando si è rivola ai carabinieri denunciando i maltrattamenti subiti dal compagno, salvo poi ritirare la denuncia";

"la gravità delle allusioni nei confronti della famiglia affidataria di fronte alla figlia".

A fronte di simili carenze, la corte d'appello ha invece ritenuto "marginale l'affetto mostrato (dalla B.) verso la figlia e la sua buona capacità di cure materiali", così come marginale ha ritenuto anche il fatto che la B. fosse riuscita a trovare un alloggio e un lavoro, comunque indispensabili a se stessa.

7. - Sennonchè solo la tendenza a criticare anche pesantemente la famiglia affidataria è stata desunta dalla relazione del 2016, mentre tutte le restanti carenze sono state riferite a episodi anteriori di vita, finanche rispetto all'apertura del procedimento di adottabilità; e non è spiegato affatto in sentenza perchè dai riferiti profili, comunque lontani nel tempo, si dovesse arguire, quand'anche in base a un criterio di grande probabilità, l'impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, volta che la situazione affettiva della madre verso la figlia è stata definita buona, e volta che buona è stata altresì ritenuta la sua capacità di cura materiale.

Nè è stato spiegato perchè lo sforzo della madre di trovare un alloggio e un lavoro non dovesse considerarsi come una manifestazione di disponibilità seria a ovviare alla situazione passata, per quanto negativa.

In sostanza le considerazioni della corte d'appello hanno il limite di evidenziare semplicemente le carenze dimostrate dai genitori durante il periodo di osservazione, con prevalenza del passato rispetto al presente; mentre da questo punto di vista va rilevato che la dichiarazione dello stato di adottabilità non può essere intesa come una sanzione alla condotta genitoriale, ma solo come estremo rimedio alla constatata impossibilità di recuperare al minore l'affetto e le cure di una famiglia naturale.

8. - L'impugnata sentenza va pertanto cassata.

Segue il rinvio alla medesima corte d'appello la quale, in diversa composizione, rinnoverà l'esame attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

La corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Brescia.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019