Una volta che a seguito di decreto penale sia stata tempestivamente proposta dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata o meno ad integrazione probatoria, è d'obbligo la fissazione, da parte del giudice, della udienza: dato che tale fissazione non può essere intesa come atto di per sè introduttivo del rito alternativo, prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza.
Il contraddittorio s'impone, in particolare, proprio in ragione della valutazione sulla necessità della integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di "adeguare" o meglio calibrare le sue scelte difensive e prospettare, eventualmente, richieste gradate: operando - consapevolmente - la scelta di ridurre o eliminare l'integrazione probatoria apposta come condizione ovvero quella, diversa, "riconosciuta dalla sentenza n. 169 del 2003", di rinnovare al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria.
Una volta tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato "condizionato", nè una diversa articolazione della "condizione" relativa alla integrazione probatoria nè la richiesta di abbreviato "semplice" formulate all'udienza potranno considerarsi tardive, costituendo esse "modalità differenziata" della medesima domanda sul rito, suscettibili dunque d'essere "esplicitate" nel corso della citata udienza.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 08/02/2007) 06-03-2007, n. 9355
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. OLDI Paolo - Consigliere
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10.2.2006 dal Tribunale di Napoli, Giudice delle indagini preliminari.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. GERACI Vincenzo, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la opposizione, con contestuale richiesta di giudizio abbreviato, proposta da S.M. avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 27.5.2005 ed ordinava l'esecuzione di detto decreto. A ragione della propria decisone osservava che "la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non indica alcuna attività di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione da compiere nel giudizio" ed era perciò inammissibile.
2. Ricorre la S. per mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge.
In particolare la ricorrente osserva che in difetto della esplicita previsione della sanzione della inammissibilità, la opposizione recante la richiesta di "abbreviato-condizionato" senza esplicitazione delle ulteriori indagini cui doveva ritenersi subordinata la richiesta, poteva al più portare alla emissione del decreto di citazione a giudizio; ovvero alla fissazione di abbreviato "puro", non certo rendere inammissibile in radice l'opposizione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Sono innanzitutto assolutamente esatti gli argomenti del ricorrente, illustrati con dovizia di riferimenti giurisprudenziali dal Procuratore generale, sul fatto che l'eventuale "inammissibilità" della richiesta di giudizio abbreviato non può produrre altro effetto che quello di considerare come non formulata tale richiesta; sicchè, in difetto di ragioni d'inammissibilità dell'opposizione secondo il paradigma tassativo dell'art. 461 c.p.p., l'inaccoglibilità della richiesta di procedere con il rito abbreviato comporta la emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 464 c.p.p., comma 1, primo periodo.
2. Deve peraltro rilevarsi che, analogamente a quanto è stato esplicitamente affermato in tema di giudizio immediato (Sez. 4^, Sentenza n. 3526 del 12/12/2003; Sez. 1^, Sentenza n. 39157 del 03/10/2001), una volta che a seguito di decreto penale sia stata tempestivamente proposta dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata o meno ad integrazione probatoria, è d'obbligo la fissazione, da parte del giudice, della udienza indicata dall'art. 464 c.p.p., comma 1, secondo periodo.
Tale fissazione non può essere difatti intesa come atto di per sè introduttivo del rito alternativo ma, presupponendo soltanto l'ammissibilità formale della richiesta (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini), prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza.
Contraddittorio che s'impone, in particolare, proprio in ragione della valutazione sulla necessità della integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di "adeguare" o meglio calibrare le sue scelte difensive e prospettare, eventualmente, richieste gradate: operando - consapevolmente - la scelta di ridurre o eliminare l'integrazione probatoria apposta come condizione ovvero quella, diversa, "riconosciuta dalla sentenza n. 169 del 2003", di rinnovare al giudice del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria (C. cost. n. 273 del 2003).
Sicchè, come è stato osservato una volta tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato "condizionato", nè una diversa articolazione della "condizione" relativa alla integrazione probatoria nè la richiesta di abbreviato "semplice" (in relazione a tale ultima possibilità confronta già Sez. 1^, Sentenza n. 38595 del 17/09/2003) formulate all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 1, potranno considerarsi tardive, costituendo esse "modalità differenziata" della medesima domanda sul rito, suscettibili dunque d'essere "esplicitate" nel corso della citata udienza.
3. Deve conclusivamente escludersi: non solo che la "inammissibilità" nel merito della richiesta di giudizio abbreviato "condizionato" tempestivamente formulata a seguito di decreto penale di condanna potesse condurre alla inammissibilità della opposizione e all'esecutività del decreto; ma anche che siffatta "inammissibilità", potesse essere dichiarata, "perchè la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non indica alcuna attività di integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione", de plano invece che a seguito di fissazione dell'udienza di cui all'art. 464 c.p.p., comma 1, secondo periodo.
Il provvedimento impugnato deve perciò essere annullato con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, impregiudicata ogni diversa ragione d'inammissibilità, procederà a nuovo esame della opposizione e della richiesta sul rito alternativo conformandosi ai principi enunziati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007