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Sequestro dell'autovettura utilizzata per lo spaccio (Cass. 38455/10)

26 marzo 2012, Nicola Canestrini

Nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, per legittimare un sequestro non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.

CASSAZIONE PENALE

SEZIONE VI

SENTENZA 5 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010

N. 38455

FATTO

Con l?ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 10-3-2009 dal GIP dello stesso Tribunale in relazione all?auto ***, nella materiale disponibilità di B.E..

Ricorre il Procuratore della Repubblica di Rimini, deducendo che il giudice del riesame, nell?escludere il requisito di pertinenzialità del bene sulla base dell?assunto che vi è un mero sospetto che il taxi del B. possa essere stato utilizzato da quest?ultimo per attuare traffici illeciti di sostanze stupefacenti in concorso con l?A., ha esorbitato dai poteri conferitigli dalla legge, che si esauriscono nella mera verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata. Nella specie, tale corrispondenza è perfettamente rinvenibile nel capo d?imputazione sub h), nel quale si contesta al B. di avere consapevolmente trasportato, all?interno del taxi da lui guidato, la droga detenuta dall?A., che si trovava a bordo del veicolo.

 

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, il Tribunale deve limitare l?esame alla verifica della corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, e non può estenderlo alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto addotti dall?accusa.

Nel caso di specie, il giudice del riesame ha esorbitato dai limiti dei suoi poteri, in quanto, a fronte dei dati fattuali emergenti dal decreto di sequestro preventivo (nel quale si da atto che dagli esiti delle indagini compendiati nella nota della Squadra Mobile del 2-2-2009 è risultato che l?autovettura nella disponibilità del B. è stata utilizzata materialmente per il trasporto della partita di stupefacente contestata allo stesso imputato al capo H e, più in generale, come mezzo stabile di trasferimento e di trasporto del coindagato A. per consentire allo stesso le cessioni di stupefacenti e i contatti con i propri canali di approvvigionamento), ha ritenuto frutto di un mero ?sospetto? la tesi accusatoria secondo cui il taxi del B. sarebbe stato lo strumento dei traffici illeciti dell?A..

Così facendo, il giudice del riesame ha compiuto una indebita incursione (peraltro fondata su affermazioni apodittiche e sganciate dal riferimento a concreti elementi di fatto) nel merito della fondatezza dell?accusa, senza valutare, per contro, la configurabilità, in relazione alle circostanze rappresentate nel provvedimento cautelare, di un nesso di strumentante non occasionale del veicolo nella disponibilità del B. per la perpetrazione dei fatti contestati, idoneo a legittimare l?imposizione del vincolo.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 c.p.p., comma 2), è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato.

Nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, pertanto, non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l?attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell?organizzazione esecutiva del reato (Cass. Sez. 6, 1-3-2007 n. 24756; Sez. 4, 30-1-2004 n. 13298).

S?impone, di conseguenza, l?annullamento dell?ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rimini, il quale, nel procedere a nuovo esame, dovrà tener conto dei principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

Annulla l?ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.