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Restituzione in termini, ed onere della prova sulla tempestività (Cass. 22097/23)

23 maggio 2023, Cassazione penale

Istanza di restituzuione in termini per impugnazione contro sentenza contumaciale: la valutazione va fatta in contraddittorio, e l'onere della prova rispetto al controllo della tempestività dell'istanza di remissione in termini grava sull'accusa (o sul giudice d'ufficio). 

 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(data ud. 14/04/2023) 23/05/2023, n. 22097

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. MACRI’ Ubalda - rel. Consigliere -

Dott. MAGRO M.Beatrice - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso di A.A., ((Omissis)), nato in (Omissis);

avverso l'ordinanza in data 05/10/2022 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta per l'imputato la memoria dell'avv. Canestrini Nicola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1.Con ordinanza in data 5 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal difensore dell'imputato di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., per impugnare la sentenza del Tribunale di Venezia (confermata dalla locale Corte di appello) che lo aveva condannato a nove anni di reclusione ed Euro 20.000 di multa per sfruttamento della prostituzione, prostituzione minorile e violazione della disciplina sulle politiche migratorie, sul presupposto dell'omessa allegazione della data di conoscenza del titolo esecutivo.

2. Ricorre per cassazione la difesa sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali perchè la Corte di appello aveva deciso senza contraddittorio.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perchè la Corte di appello aveva indebitamente invertito l'onere della prova rispetto al controllo della tempestività dell'istanza di remissione in termini.

Presenta una memoria con allegato il verbale di arresto in Regno Unito del 31 luglio 2022 e insiste nell'accoglimento del ricorso

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, arrestato in data (Omissis) a fini estradizionali sulla base della condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 6 giugno 2012, confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 25 gennaio 2018, ha chiesto la restituzione in termini per impugnare la sentenza di condanna di primo grado ai sensi dell'art. 175 c.p.p. La Corte di appello di Venezia ha prima fissato l'udienza per decidere e poi ha revocato l'udienza e ha deciso de plano sul presupposto dell'esistenza di una causa d'inammissibilità per difetto di allegazione della data di conoscenza delle sentenze predette.

La decisione della Corte territoriale di procedere in difetto di contraddittorio è errata perchè fondata sulla omessa allegazione del termine di conoscenza del titolo esecutivo, operando così un'indebita inversione dell'onere probatorio come denunciato dalla difesa con il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, lo stesso provvedimento della Corte di appello di Venezia dà atto che l'imputato è stato arrestato il 31 luglio 2022, quindi disponeva, al di là della prospettazione della parte, di un elemento di conoscenza decisivo ai fini della valutazione della tempestività dell'istanza depositata il successivo 29 agosto. Peraltro, se la Corte territoriale avesse avuto un dubbio in merito alla tempestività dell'istanza, nonostante le risultanze processuali, giammai avrebbe dovuto ascrivere l'incertezza al ricorrente, ma avrebbe dovuto piuttosto valorizzare il principio di prova emergente dagli atti ed esercitare i poteri istruttori d'ufficio.

Si tratta di una questione in merito al titolo esecutivo per cui l'art. 666 c.p.p., comma 2, prescrive la procedura de plano solo in presenza di requisiti stringenti, cioè il difetto delle condizioni di legge o la mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Risulta che l'istanza sia stata proposta il 29 agosto a fronte della conoscenza del titolo esecutivo il 31 luglio al momento dell'arresto. Pertanto, non può ritenersi integrata l'ipotesi dell'assenza del presupposto di legge che giustificherebbe la procedura de plano. Il difetto di contraddittorio si traduce in definitiva in una causa di nullità di carattere generale e assoluto, che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.
Conclusione
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2023