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Procedibilità a querela per violenza privata è retroattiva (Cass. 33758/23)

1 agosto 2023, Cassazione penale

La modifica del regime di procedibilità da procedibilità di ufficio a  procedibilità a querela è sicuramente retroattiva: in assenza di diversa disciplina transitoria, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre querela, entro l'ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall'entrata in vigore della riforma.

 

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 Sez. VI, Sent., (data ud. 28/06/2023) 01/08/2023, n. 33758

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, con la quale A.A. era stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha formulato cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 572 c.p. evidenziando come la persona offesa avrebbe reso dichiarazioni volte a minimizzare l'accaduto, ammettendo di aver in più occasioni reagito nei confronti del convivente cui rivolgeva frasi offensive.

Si assume che la personalità della B.B. non sarebbe tale da consentire di far affidamento sulle sue dichiarazioni, peraltro, la predetta aveva anche provveduto a rimettere la querela in data 21.12.2018.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto le condotte che gli vengono addebitate sarebbero state indotte dalla esasperante gelosia della B.B..

2.3. Con il terzo motivo, deduce la mancanza di querela in ordine al reato di violenza privata, evidenziando che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022, il suddetto reato non è più procedibile d'ufficio. Stante la natura sostanziale della modifica normativa, se ne invoca l'applicazione retroattiva.

2.4. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 610 c.p., sul presupposto che la condotta realizzata sarebbe consistita nell'aver tolto di mano alla B.B. le chiavi dell'autovettura che, però, venivano subito dopo restituite, senza che tale azione comportasse un'effettiva lesione della libertà personale o di autodeterminazione della persona offesa.

2.5. Con il quinto motivo, si contesta l'eccessiva quantificazione della pena, nella cui determinazione non si sarebbe adeguatamente tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., nonchè del fatto che la persona offesa aveva rimesso la querela, circostanza inidonea a rendere improcedibile il reato di cui all'art. 572 c.p., ma pur sempre valutabile ai fini del giudizio sulla gravità del fatto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. I primi due motivi di ricorso, concernenti la ritenuta insussistenza del reato di maltrattamenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono manifestamente infondati, sia perchè generici, sia perchè tendono ad introdurre una non consentita rilettura delle risultanze di merito.

La sentenza di appello richiama una molteplicità di gravi e specifici episodi nel corso dei quali la B.B. ha subito diverse forme di prevaricazione da parte del A.A., consistite non solo in atteggiamenti offensivi e minacciosi, ma anche in aggressioni fisiche e finanche in un episodio di violenza sessuale.

Il quadro complessivo, pertanto, è quello tipicamente integrante l'abitualità di condotte maltrattanti, rispetto alle quali non rileva la circostanza che la B.B. - a seguito della riconciliazione - abbia inteso rimettere la querela e fornire una versione dei fatti volta a minimizzare l'accaduto.

Si tratta di un atteggiamento che trova giustificazione nella "normalizzazione" dei rapporti tra l'imputato e la B.B., ma che non inficia il quadro complessivo accertato dai giudici di merito.

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la reiterazione degli episodi e la gravità degli stessi è stata correttamente ritenuta dimostrativa della sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 572 c.p..

3. Risulta fondato, invece, il terzo motivo di ricorso con il quale si chiede l'applicazione della nuova disciplina della procedibilità a querela, prevista per il reato di violenza privata dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

Occorre premettere che, originariamente, all'imputato era contestato il reato di sequestro di persona, successivamente riqualificato nella meno grave ipotesi di violenza privata.

A seguito dell'introduzione della procedibilità a querela, non risulta che la persona offesa abbia presentato, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della modifica normativa, l'istanza di punizione.

La disciplina transitoria, peraltro, non prevede alcuna necessità di assegnare alla persona offesa un termine per la proposizione della querela.

Il nuovo regime di procedibilità a querela si applica a partire dall'entrata in vigore del decreto (fissata dall'art. 99-bis, aggiunto dal D.L. n. 162 del 2022, al 30 dicembre 2022), trattandosi di modifica di natura sostanziale e più favorevole rispetto al previgente regime di procedibilità d'ufficio (per ipotesi similari si veda Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; in tema di procedibilità d'ufficio per i reati sessuali, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999-01 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188-01; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 c.p., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862-01).

A fronte della sicura retroattività della procedibilità a querela, la disciplina transitoria dettata dall'art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022, prevedeva - nella sua iniziale versione - che per i reati già procedibili d'ufficio per i quali, alla data di entrata in vigore della riforma fosse stata già esercitata l'azione penale, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.

Tale previsione, tuttavia, è stata eliminata nel testo dell'art. 85 così come modificato per effetto del di. n. 162 del 2022, convertito dalla I.n. 199 del 2022, eliminando qualsivoglia obbligo di informazione.

Ne consegue che, in base alla richiamata disciplina transitoria, la persona offesa avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per proporre querela, entro l'ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall'entrata in vigore della riforma.

Peraltro, la persona offesa aveva già manifestato l'intenzione di non procedere nei confronti dell'imputato, avendo rimesso la querela in data 21.12.2018.

Tale atto non può esplicare effetti diretti in relazione ad un reato che, all'epoca, era procedibile d'ufficio, tuttavia è un elemento incompatibile con la manifestazione, sia pur implicita, della volontà di ottenere la punizione dell'imputato.

Applicando tali principi al caso di specie e considerato che la trattazione del procedimento è stata fissata ben oltre la. scadenza del termine trimestrale per la proposizione della querela, deve darsi atto della inattività della persona offesa, con conseguente proscioglimento dell'imputato dal reato a lui contestato al capo c).

4. L'ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione della pena, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove si dà atto che il trattamento sanzionatorio è già da considerarsi di massimo favore.

Al ricorrente, infatti, sono state riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e la pena per il reato di cui all'art. 572 c.p. è stata computata nella misura minima, apportando la massima riduzione per le generiche, in tal modo quantificando la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione.

5. Alla luce di tali considerazioni e per effetto dell'accertata improcedibilità per mancanza di querela in relazione al reato di violenza privata, la sentenza deve essere parzialmente annullata senza rinvio, con conseguente eliminazione della condanna ad un mese di reclusione disposta a titolo di continuazione per il reato di cui al capo c), sicchè la pena va definitivamente stabilita in 1 anno e mesi 4 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C), non procedibile per mancanza di querela.

Rigetta il ricorso nel resto Ridetermina la pena complessiva in un anno e quattro mesi di reclusione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023 - deposiato in Cancelleria il 1 agosto 2023