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Connivenza o concorso? (Cass. 45194/23)

9 ottobre 2023, Cassazione penale

E' connivenza non punibile solo una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso suddetto nel caso in cui si offra un consapevole apporto, anche solo ideale, all'altrui condotta criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

 

Corte di Cassazione

sez I, ud. 11 luglio 2023 (dep. 9 ottobre 2023), n. 45194

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 8 febbraio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava a C.S. e U.V. la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di tentato omicidio in concorso ai danni di G.M., che la sera del (omissis), mentre si trovava sulla banchina dei (omissis) del capoluogo piemontese, era stato colpito da una bicicletta elettrica del peso di 23 chilogrammi, lanciata dalla balconata di (omissis), di oltre dieci metri sovrastante, ed aveva riportato fratture vertebrali e danni al midollo spinale.

Sul riesame promosso dai due indagati, il Tribunale di Torino pronunciava mediante l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, mentre confermava rispetto ad U. la misura di massimo rigore, concedeva a C. gli arresti domiciliari, presidiati da mezzo elettronico di controllo.

2. Secondo la ricostruzione accreditata dai giudici del riesame, sostanzialmente conforme alla prospettazione accusatoria, e basata sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza, nonché su una testimonianza oculare e sulle parziali ammissioni di alcuni di coloro che vi avevano preso parte, l'atto criminale era stato previamente concertato tra gli odierni indagati e altri tre soggetti minorenni (perseguiti in separata sede), che avevano raggiunto pressoché contemporaneamente la balconata affacciata sui […]; i tre giovani uomini del gruppo si erano quindi diretti sul marciapiede opposto, si erano impossessati della bicicletta che si trovava ivi in sosta, avevano nuovamente attraversato la strada e avevano scagliato il motoveicolo oltre la balaustra; le due ragazze, tra cui C.S., avevano seguito costantemente l'azione, spostandosi tra i due marciapiedi ed osservandone da vicino l'esito; il gruppo, a lancio avvenuto, era quindi fuggito compatto.

Per i giudici del riesame, C. concorreva moralmente nel reato, avendo partecipato alla fase ideativa, avendo aderito alla sua realizzazione con presenza rafforzativa del proposito criminoso, ed essendosi infine allontanata assieme ai correi senza mostrare alcuna dissociazione.

Sussisteva, nei suol confronti, non già il pericolo di inquinamento delle prove, ma quello di reiterazione di reati della stessa specie, la cui intensità era tuttavia compatibile con la misura coercitiva gradata, stante la giovanissima età, lo stato d'incensuratezza e il ruolo minore ricoperto nella vicenda.

3. Avverso l'ordinanza di riesame C.S. ricorre per cassazione, con il ministero degli avvocati MF e EP.

3.1. L'atto di ricorso, sottoscritto dall'avvocato M, si compone di un unico motivo, in cui si deduce inosservanza ed erronea applicazione, dell'art. 110 c.p.

La condotta atipica, ascritta all'indagata, sarebbe stata causalmente inefficiente. L'unico dato certo sarebbe rappresentato dalla sua presenza fisica sul luogo del fatto, che integrerebbe una situazione neutra, comune alla distinta ipotesi della connivenza non punibile. Nè sarebbe penalmente rilevante l'eventuale adesione psichica al fatto, rimasta confinata in foro interno (l'ordinanza stessa affermerebbe non essere stata raggiunta la dimostrazione che i ragazzi si fossero parlati durante l'azione). La previa comune ideazione si baserebbe su elementi dimostravi malfermi, almeno quanto al coinvolgimento in essa della ricorrente. La fuga costituirebbe, infine, un posterius, cui lo stesso giudice del riesame non avrebbe attribuito significato dirimente.

3.2. L'atto di ricorso, sottoscritto dall'avvocato P, si articola in due motivi.

Nel primo motivo si deduce, ulteriormente, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p., e si censura l'ordinanza impugnata perché essa non avrebbe precisato quale sia l'elemento di gravità indiziaria che faccia presumere la previa condivisione dell'idea criminosa, nè avrebbe individuato uno specifico contributo di adesione, causalmente orientato alla produzione dell'evento. Il motivo rivisita quindi talune risultanze investigative, offrendo una lettura degli accadimenti in tesi idonea a smentire quella condivisione e quel contributo. Irrilevante sarebbe la circostanza che l'indagata non si fosse attivata per impedire o contrastare l'azione, così come ininfluenti sarebbero le condotte susseguenti al reato.

Nel secondo motivo sì deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione. Le dichiarazioni dell'unico testimone oculare (V.M.) sarebbero state falsamente interpretate, posto che esse non rifletterebbero alcuna convergenza di condotte tra le ragazze e gli esecutori materiali del crimine. Il contenuto del biglietto manoscritto della coindagata minorenne sarebbe stato parimenti frainteso, non costituendo esso indizio di alcuna previa concertazione (che l'autrice del biglietto avrebbe negato anche nell'interrogatorio reso dopo il suo arresto, nel separato procedimento, al giudice della convalida). I filmati delle telecamere mostrerebbero un'estrema rapidità e concentrazione di azione, incompatibile con il rilievo di contributi esterni causalmente rilevanti.

4. Ricorre altresì per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

Sarebbe stata la stessa ordinanza impugnata a ritenere mendaci le affermazioni degli indagati, tese a ridimensionare il ruolo di C. nell'occorso. Tale convergenza dichiarativa non sarebbe casuale, ma frutto di un preciso accordo teso a compromettere l'ulteriore corso delle investigazioni.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Le parti hanno motivatamente concluso come in epigrafe.

Considerato in diritto

1. I due atti di impugnazione, proposti nell'interesse di C.S., denunciano anzitutto, con motivi tra loro strettamente connessi, supposte deficienze e/o incongruenze nella ricostruzione giudiziale, basata sul narrato di un testimone oculare, sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle parziali ammissioni, in particolare provenienti dalla coindagata minorenne.

È sulla scorta di tale cornice, dichiarativa e documentale, che il Tribunale del riesame è giunto ad apprezzare la previa condivisione all'interno del gruppo del piano criminoso, la comunanza di spostamenti e movimenti dei suoi componenti e la fuga collettiva finale; rilevante, quest'ultima, non quale inaccettabile espressione di dolo postumo, ma come ragionevole spia di una sostanziale sinergia di azione. Su tali elementi il Tribunale ha derivato il concorso morale nel tentato omicidio.

La ricostruzione possiede un adeguato livello di persuasività indiziaria, che i motivi in scrutinio confutano senza tuttavia realmente cogliere profili travisati o illogicità manifeste di ragionamento.

Il travisamento della prova consiste, è bene ricordare, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (da ultimo, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti; rivisitazione a cui i motivi sono viceversa orientati.

A fronte dell'accurata argomentazione dell'ordinanza impugnata, le obiezioni della ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi piuttosto nella riproposizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio. Una tale riproposizione non è consentita in questa sede di legittimità. La Corte di cassazione è infatti giudice della motivazione, oltre che dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi indiziari che il giudice territoriale ha ragionatamente posto a fondamento del quadro cautelare, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri esplicativi delle risultanze che lo integrano, prospettati dal ricorrente come maggiormente aderenti al vero, perché altrimenti si trasformerebbe indebitamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).

Gli atti di impugnazione sono pertanto infondati, nella parte esaminata.

2. Sulle premesse storiche dall'ordinanza impugnata valida te, seppur nei limiti propri della cognizione cautelare, il concorso morale è stato correttamente ritenuto.

Gli atti di impugnazione sono dunque infondati anche sotto quest'ulteriore, e comune, aspetto.

Secondo principi da questa Corte ripetutamente affermati (tra le molte, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01; Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953-01), integra connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso suddetto nel caso in cui si offra un consapevole apporto, anche solo ideale, all'altrui condotta criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

E quella di C. - come ricostruita dall'ordinanza impugnata, con ricchezza di argomenti esplicativi e nel pieno rispetto dei principi di diritto sopra enunciati non risulta, allo stato, una compresenza passiva, avendo l'indagata condiviso e accompagnato l'intero sviluppo dell'azione, culminato nella fuga congiunta e senza segni di dissociazione, dunque altamente significativa sul piano della consapevolezza e della compartecipazione dolosa (in termini, Sez. 1, n. 51170 dell'11/06/2018, Carni).

3. Il ricorso di C.S. è pertanto integralmente respinto.

A tanto segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Torino è infondato a sua volta e deve essere parimenti respinto.

Non è dalla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni degli indagati, in quanto riduttive e svalutative del ruolo di uno di loro nell'accaduto, che possa, di per sé, derivarsi la previa comune concertazione a detrimento della genuinità della prova.

L'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), condiziona il rilievo di esigenze cautelari attinenti alle indagini alla accertata sussistenza di un pericolo concreto di loro compromissione; il che postula il collegamento eziologico del pericolo in questione con dati di fatto specifici, individualizzati e, necessariamente, muniti di base fattuale effettiva, dovendo il rischio di inquinamento probatorio essere desunto non da mere ipotesi, bensì dati storici o logici elaborati con rigore (v. già cass. Sez. 6, n. 2603 del 28/09/1993, Cividin, Rv. 195885-01), che il ricorso non evidenzia.

Nè il ricorrente peraltro spiega, ai fini dell'interesse ad impugnare, come l'eventuale concorrente esigenza cautelare possa incidere sull'adeguatezza della misura gradata già applicata.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente C.S. al pagamento delle spese processuali.