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Sostuisce serratura: violazione di domicilio (Cass.23579/18)

25 maggio 2018, Cassazione penale

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Il proprietario di  un appartamento pur se ci abita saltuariamente conserva il diritto di escludere ospiti non graditi, in quanto l’attualità dell’uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente diritto.

Costituisce reato la sostituzione della serratura che ha consentito l’ingresso abusivo, impedendo l’accesso e l’uso al legittimo detentore.

In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l’aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 febbraio – 25 maggio 2018, n. 23579
Presidente Zaza – Relatore Riccardi

Ritenuto in fatto

1. C.A. ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza emessa il 31/10/2016 dalla Corte di Appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 614, commi 1 e 4, cod. pen., per essersi introdotto all’interno dell’abitazione di C.M. contro la volontà di quest’ultimo, con violenza sulle cose, consistita nel cambio della serratura.
Deduce i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo: lamenta che la sentenza impugnata abbia rinviato per relationem alla sentenza di primo grado, senza valutare la censura difensiva secondo cui alla persona offesa non competeva lo ius excludendi alios; l’imputato aveva il possesso delle chiavi dell’immobile, la persona offesa era assente dall’immobile, e, successivamente, è stato fabbricato un documento falso da una parte della famiglia.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante: lamenta che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’aggravante, essendo emerso il possesso delle chiavi da parte dell’imputato, che escluderebbe qualsiasi violenza nell’introdursi nell’appartamento; l’assenza dell’aggravante comporterebbe l’improcedibilità del reato per mancanza di querela (come già nel caso della minaccia) o, comunque, l’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo: deduce che non sussista una situazione di fatto idonea a sostenere l’affermazione del dolo, in quanto l’immobile era nella titolarità di una società della quale l’imputato era legale rappresentante ed il fratello era sostanzialmente irreperibile.
1.4. Il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione il 08/05/2016, prima della sentenza di appello.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l’atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, e perché manifestamente infondato.
Va innanzitutto evidenziata l’inammissibilità delle doglianze relative alla contestazione della titolarità dello ius excludendi alios in capo alla persona offesa, in quanto, oltre a proporre censure in fatto (possesso delle chiavi dell’immobile da parte dell’imputato, assenza della persona offesa e predisposizione di un documento falso), sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Al contrario, la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che le due unità abitative dell’immobile oggetto di indebita intrusione, intestato alla società (omissis) della famiglia C. , erano state concesse in comodato ai due fratelli A. e M., rispettivamente l’odierno ricorrente e la persona offesa; circostanza che, dunque, conferiva al secondo lo ius excludendi alios nei confronti anche del fratello, che pure era stato diffidato dall’occupare anche il secondo appartamento.
Tanto premesso, le doglianze proposte con il primo ed il terzo motivo sono altresì manifestamente infondate, in quanto, come è stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la persona offesa, pur dimorando solo saltuariamente nell’appartamento, era titolare dello ius excludendi alios, e il dolo di fattispecie è evidenziato non soltanto dalla volontarietà della condotta, ma, altresì, dalla consapevolezza della sua contrarietà rispetto alla volontà del titolare, che lo aveva espressamente diffidato dall’introdursi nell’immobile.
A proposito dell’irrilevanza della saltuarietà dell’uso dell’appartamento, va richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 48528 del 06/10/2011, B., Rv. 252116, secondo cui integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un’abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l’attualità dell’uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell’avente diritto.
Anche il secondo motivo, con il quale viene contestato il riconoscimento dell’aggravante, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha al riguardo motivato affermando che il cambio della serratura, a fronte del diniego del legittimato a concedere l’immobile, integra anche l’aggravante della violenza sulle cose.
Infatti, in tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l’aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione (Sez. 2, n. 32277 del 27/05/2010, D’Alfonso, Rv. 248179; Sez. 5, n. 2170 del 04/01/2000, Ferretti S, Rv. 215674).
Ebbene, la violenza sulle cose non è consistita. nella forzatura della serratura della porta di ingresso dell’appartamento, bensì nella sostituzione della stessa, che ne ha alterato la stessa consistenza, e che ha consentito l’ingresso abusivo all’odierno ricorrente, impedendo l’accesso e l’uso al legittimo detentore.
Il motivo con il quale viene eccepita l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in quanto, tenuto conto dell’aumento di due terzi previsto per l’ipotesi di recidiva specifica e reiterata, il termine massimo di dieci anni scadrà il 08/11/2018, e non già il 08/05/2016, come sostenuto nel ricorso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.