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I profili giuridici dell'informatore di polizia giudiziaria

1 novembre 2009, Arma dei Carabinieri

Riflessioni legate all'utilizzabilità processuale delle notizie acquisite dalla fonte confidenziale e relative alla gestione del rapporto con l'informatore da parte dell'operatore di polizia (scarica .pdf).

Ten. Col. Attilio Auricchio, Magg. Danilo Panico, Ten. Sara Pini

(c) Rassegna dell'Arma, 4, 2009

http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2009/4/Studi/Studi_03.htm

1. Premessa

Il presente articolo tratta degli aspetti giuridici e procedurali legati all'area del cosiddetto "segreto di polizia" e alla figura dell' "informatore", con particolare riferimento al suo ruolo nell'ambito del procedimento penale.
L'interesse ad approfondire tale tema nasce dalla constatazione dell'assenza di un solido impianto normativo e dell'inesistenza di procedure operative ed investigative condivise, a fronte dell'importanza ed efficacia attribuita tradizionalmente dagli stessi operatori di polizia alle informazioni ricavabili da questo tipo di fonte.
Lo ius tacendi era già presente nel diritto romano e prevedeva cause legittime di esenzione, introdotte con eccezioni e finalizzate a rispettare il segreto imposto a determinate categorie di persone. Col passare dei secoli, lo sviluppo del diritto, e in particolare la scelta del rito accusatorio nel nostro ordinamento, ha imposto ai legislatori la necessità di bilanciare le esigenze di garanzia e di genuinità delle acquisizioni probatorie con la salvaguardia della figura dell'informatore.
L'istituto, inserito nell'ambito della disciplina della testimonianza, però, di fatto, ne limita la rilevanza a causa di esenzione per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, relegandolo in una zona d'ombra, estranea alla fase processuale, e lasciando alla libera iniziativa dell'operatore di polizia la facoltà di ricorrervi.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare l'approccio allo strumento "informatore" da parte degli operatori di polizia. Si è cercato, in sostanza, di verificare se lo strumento, conformemente all'attuale quadro normativo ed alla interpretazione sistematica che in esso viene data, sia relegato a mero supporto per l'attività medesima o meno. E, inoltre, si è cercato di capire se e come sia possibile sfruttare le potenzialità dell'informazione di polizia giudiziaria, rendendole più trasparenti e funzionali all'attività di indagine ed efficaci sotto il profilo dell'utilizzabilità nella fase processuale.
Nello specifico si è dato valore - superando una tradizionale considerazione della materia più vicina all'area della delazione e della confidenza interessata - alla diversità del ruolo che l'informatore riveste, rispettivamente, nell'ambito dell'acquisizione di informazioni di iniziativa da parte della polizia giudiziaria, in assenza di notizia di reato, e quello che assume durante le indagini preliminari quando le informazioni devono essere necessariamente orientate verso l'utilizzabilità processuale e l'esistenza e l'identità dell'informatore dovrebbero essere rivelate.
Partendo, quindi, da una imprescindibile analisi sull'evoluzione storica del segreto di polizia, sull'utilizzabilità delle informazioni acquisite dall'informatore e dopo aver effettuato una disamina dei contributi giurisprudenziali in materia, presenteremo i risultati di una ricerca volta a raccogliere elementi utili per ricostruire le modalità esecutive che l'investigatore utilizza per l'acquisizione di informazioni da fonti umane evidenziandone alcune criticità.

2. Inquadramento giuridico dell'informatore di polizia giudiziaria

a. Attività investigativa di iniziativa della polizia giudiziaria e dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria

La polizia giudiziaria è il soggetto del procedimento penale incaricato di collaborare con l'autorità giudiziaria nell'attività di repressione dei reati: acquisizione della notitia criminis, ricerca, individuazione e assicurazione delle fonti di prova e dei presunti autori dei reati, assolvimento di compiti meramente esecutivi intesi a dare attuazione ai provvedimenti del giudice e del magistrato del pubblico ministero, rappresentano i compiti ad essa devoluti dall'articolo 55 del codice di procedura penale(1).
Tra le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'attività informativa assume un'importanza prioritaria e può identificarsi nell'esercizio di due distinte funzioni: una di acquisizione della notizia di reato e l'altra di comunicazione della stessa al magistrato del pubblico ministero(2).
Lo stesso articolo 55 del codice di procedura penale descrive le funzioni di tale organo e precisa che la polizia giudiziaria "deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati ?"(3).
La notizia di reato costituisce l'informazione destinata all'autorità giudiziaria che il magistrato del pubblico ministero e la polizia giudiziaria acquisiscono di propria iniziativa o ricevono con modalità qualificate (attraverso denunce, querele od istanze a norma degli artt. 330 - 335 del codice di procedura penale).
L'attività informativa rappresenta un insostituibile motore di ricerca nella fase delle indagini preliminari e durante l'attività preventiva di iniziativa; l'autonomia riconosciuta in questa fase alla polizia giudiziaria è sottolineata dalla scelta del legislatore di svincolare dall'osservanza di tempi ben definiti l'adempimento dell'obbligo di comunicazione della notizia di reato, che deve essere effettuata "senza ritardo" all'autorità giudiziaria (fatti salvi i casi nei quali sia previsto il vincolo delle 48 ore) nonché la possibilità di continuare a svolgere l'attività di iniziativa anche dopo la comunicazione della notizia di reato e la conseguente assunzione della direzione delle indagini da parte del magistrato. Queste norme, di fatto, riconoscono una potestà investigativa autonoma alla polizia giudiziaria che assume pregnanza di significato, nell'ambito del procedimento penale, solo nella misura in cui l'ufficiale o l'agente siano in grado di raccogliere di iniziativa quello che di fatto non è acquisibile attraverso il compimento di atti tipici di indagine.
Prevista ma non disciplinata nel dettaglio dal codice, può essere ricondotta a tale contesto la ricerca e l'acquisizione di "informazioni confidenziali"; secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la polizia giudiziaria ed il magistrato del pubblico ministero possono utilizzare come base di partenza, per l'attività di ricerca di notizie di reato, anche informazioni anonime o confidenziali nel qual caso si parla di notizia atipica o non qualificata di reato. La capacità di raccolta di informazioni utili, idonee ad indirizzare adeguatamente le investigazioni o a superare la situazione di impasse iniziale delle stesse, eleva la polizia giudiziaria a indispensabile propulsore delle indagini preliminari, a maggior ragione, in considerazione del fatto che tale momento iniziale, spesso, non è facilmente individuabile o ricostruibile attraverso l'ordinaria e tipica attività di indagine.
L'espletamento di una efficace attività di iniziativa presuppone una autonomia investigativa che è sancita all'art. 109 della Costituzione e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale. L'art. 109, stabilendo che "l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria", pone quest'ultima in un rapporto di subordinazione meramente funzionale di fronte all'autorità giudiziaria che non può essere inteso nel senso di una dipendenza assoluta ed esclusiva della polizia giudiziaria dalla magistratura(4); la dipendenza funzionale comporta la "subordinazione" di chi vi è tenuto e la "disponibilità" da parte dell'autorità sovraordinata ma tale subordinazione non rappresenta un modello di subordinazione gerarchica.
Il ruolo della polizia giudiziaria, voluto dal Costituente e di fatto attuato nel tempo dal legislatore, esalta la capacità e il potere-dovere di tale organo di adoperarsi ai fini dell'esercizio della azione penale, non solo mediante il metodico e capillare utilizzo dei possibili mezzi di ricerca della prova previsti dal codice, ma soprattutto attraverso lo svolgimento di attività atipiche, precedenti e successive la comunicazione della notizia di reato anche dopo l'intervento del magistrato del pubblico ministero, purché non in contrasto con le direttive o la delega di indagine dallo stesso emanate.
I compiti istituzionali demandati dall'art. 55 c.p.p. ed enfatizzati dalla legittimazione a compiere indagini autonome, ridimensionano ulteriormente il ruolo di soggezione rispetto al magistrato del pubblico ministero, dominus delle indagini, anche alla luce dei più ampi poteri riconosciuti dal codice alla polizia giudiziaria di cristallizzare, attraverso "accertamenti urgenti" e "ricerche irripetibili", elementi probatori destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento.

b. L'informatore come fonte di informazioni

Una adeguata attività di raccolta di informazione, insostituibile motore di ricerca degli elementi e delle fonti di prova, rappresenta un'attività fondamentale che interessa trasversalmente l'intera strategia investigativa e la valutazione di opportunità ed esigenza dei singoli atti di indagine.
La ricerca di notizie presuppone necessariamente la capacità dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di disporre di fonti da cui poter attingere - sistematicamente od occasionalmente - e della possibilità di penetrazione, nell'ambiente ove il delitto è maturato o nel cui ambito si muove il colpevole.
A tal fine il confidente diventa "mezzo strategico e concreto" nelle mani della polizia giudiziaria; egli rappresenta il più classico ed efficace strumento di penetrazione negli ambienti della delinquenza; la sua importanza risulta di fatto proporzionata al contenuto dell'informazione fornita ovvero alla conoscenza che il medesimo è in grado di fornire riguardo all'ambiente criminale verso cui è diretta l'azione penale(5)".
L'apporto cognitivo che i confidenti offrono alla scoperta dei reati e dei loro autori deve essere valutato in relazione al livello di omertà, collusione, connivenza che spesso circonda l'ambiente criminale verso cui sono rivolte le investigazioni; soltanto la penetrazione nell'ambiente criminale e la conoscenza del suo sistema di regole può consentire di sviluppare una attività di indagine mirata, adeguata ed aderente al contesto che si vuole disarticolare, funzionale alla raccolta di quanto necessario al fine di esercitare un'azione penale concreta ed incisiva anche rispetto a fenomeni delinquenziali complessi.
L'informatore costituisce uno strumento indispensabile per l'infiltrazione in strutture criminali, quali quelle del crimine organizzato, in cui la realtà delinquenziale risulta fortemente compartimentata ed impermeabile alla comune attività di indagine tipica a causa dell'assoggettamento, dell'omertà e dell'intimidazione che permeano il tessuto sociale ed agiscono come meccanismi di autotutela.
Focalizzando l'attenzione su fenomeni criminali socialmente complessi, quali la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, il banditismo sardo, si rileva come, nell'ambito di tali organizzazioni, operi un ordinamento interno che regola la vita e le attività dei suoi associati e la cui forza organizzativa si fonda sull'esistenza e sull'accettazione di una serie di regole da parte dei singoli affiliati e che assume le caratteristiche di un vero e proprio ordinamento giuridico parallelo dotato della forza cogente derivante dall'uso della violenza.
Le indagini e il contesto criminale non possono essere considerate come due entità distinte poiché rappresentano due fenomeni in costante interazione tra loro; non essendo possibile condurre un'efficace azione investigativa senza un adeguato supporto informativo fondato soprattutto sulla conoscenza dell'ambiente delinquenziale che si vuole colpire, l'operatore di polizia si trova necessariamente a dover instaurare, sviluppare e mantenere contatti con criminali: "non si può ottenere quella che viene chiamata preconoscenza per mezzo degli spiriti o degli dei, né per analogia con avvenimenti del passato, né attraverso calcoli o deduzioni; bisogna ottenerla frequentando uomini che conoscano la situazione del nemico(6)".
Anche nei casi del delitto comune, la notizia confidenziale può illuminare l'orizzonte investigativo, anche in maniera determinante, indicando una via non prevedibile o anticipando il momento di avvio delle indagini, al quale altrimenti si sarebbe giunti, forse, soltanto a seguito di lunghe e dispendiose attività. Nel processo penale non sempre è possibile evincere dagli atti quanto l'informazione confidenziale abbia influito sul procedimento stesso in quanto il giudizio finale può trovare fondamento giuridico unicamente nel valore oggettivo delle prove formatesi in dibattimento.
Il livello di efficienza della rete di informatori di un reparto può determinare in modo significativo le sue potenzialità conoscitive-informative.
Non sono mancati né mancano tuttora perplessità e condizionamenti culturali e moralistici rispetto all'utilizzo dell'informatore come fonte di informazioni; tuttavia complessivamente si può ritenere che l'origine della notizia confidenziale o le possibili oscure finalità perseguite dal confidente tramite il suo rapporto confidenziale con l'operatore di polizia non possono in realtà costituire un rischio di inquinamento processuale: le investigazioni, anche quando siano state avviate o si sviluppino grazie ad una notizia confidenziale, devono necessariamente trovare riscontro in fonti di prova certe ed inequivocabili degne di entrare a far parte del procedimento. Nella fase dibattimentale, momento naturale di formazione del quadro probatorio, sulla cui base il giudice formerà il proprio convincimento per il giudizio finale, l'attività informativa avrà già esaurito la propria funzione e il contenuto di quella che era la notizia confidenziale potrà comparire in tale fase, eccezionalmente e occasionalmente, solo sotto forma di testimonianza dello stesso informatore divenuto testimone.

c. Il segreto di polizia

Il fondamento del segreto professionale e del segreto di Stato o d'ufficio risiede in quelle esigenze di segretezza che impongono il divieto di divulgare determinate notizie; la ratio del segreto di polizia disciplinato dall'art. 203 del c.p.p. deve essere ricercata, invece, nell'esigenza di mantenere segreta l'identità di un soggetto, non il contenuto delle sue dichiarazioni: lo ius tacendi concerne la provenienza delle informazioni, non il loro contenuto.
Il legislatore - contrariamente a quanto accade per le altre ipotesi di segretezza, per le quali ha imposto il vincolo del silenzio rendendo comunque utilizzabile l'eventuale dichiarazione del soggetto tenuto al riserbo - per il segreto di polizia non ha né imposto né proibito la divulgazione della fonte, ma ha sancito un divieto all'acquisizione delle notizie al processo, qualora la fonte sia rimasta ignota, al fine di escludere materiali che sul piano probatorio non siano suscettibili di verifica. Le notizie confidenziali potrebbero essere acquisite al processo e verificate dalle parti, qualora la polizia giudiziaria decidesse di rivelare l'identità della fonte in sede dibattimentale. Considerando l'attuale modello di indagini preliminari in cui l'incidenza e l'autonomia della polizia giudiziaria ha assunto un peso di significativo rilievo, il confidente assurge a "mezzo strategico" all'interesse della giustizia che la polizia giudiziaria adempia alle sue funzioni con concretezza di risultato; da qui l'esigenza di tutelarne l'identità per salvaguardare la persona e la funzione da essa espletata: se si obbligassero i testi a fornire i nomi degli informatori, si finirebbe col bruciare la copertura di questi ultimi, con danni spesso incalcolabili per le attività investigative e con evidente pericolo per l'incolumità fisica degli informatori stessi.
Il divieto di introduzione di una testimonianza de relato sul contenuto di notizie non qualificate nella fonte - quindi non attendibili nella loro genuinità e provenienza - se da un lato costituisce, per alcuni aspetti, la salvaguardia minima del "giusto processo", dall'altro pone la segretezza sulla fonte di polizia in conflitto con l'interesse della giustizia all'accertamento della verità, nella misura in cui costituisce, di fatto, un limite oggettivo alla prova testimoniale.
Il vigente codice di procedura penale nulla prevede in merito all'operatività del segreto di polizia ed all'esercizio dello ius tacendi nella fase delle indagini preliminari; tuttavia, una lettura sistematica della norma porta necessariamente al riconoscimento in via interpretativa di tale facoltà: una norma che riconosce alla polizia giudiziaria autonomia nella fase del dibattimento, fase propria della giurisdizione, non può non far corrispondere alla stessa, nella fase del procedimento di sua prerogativa, un potere equivalente se non più ampio.
La collocazione sistematica della norma sugli informatori pone in risalto come il segreto di polizia produca i suoi effetti in relazione alla prova testimoniale. Il segreto si sostanzia in un limite all'attività conoscitiva del giudice e all'accertamento della verità a causa della conflittualità dell'interesse tutelato con le esigenze di giustizia; in un sistema cognitivo come quello attuale, in cui la testimonianza è posta in una posizione di centralità, è essenziale che le norme poste a garanzia del risultato di tale prova prevedano un adeguato sistema di contrappesi.
L'art. 203 c.p.p. rappresenta una previsione normativa, di massima, simmetrica a quella che regola la testimonianza di secondo grado (art.195 comma 1 c.p.p.) con una significativa differenza, ossia l'inammissibilità della deposizione de relato anche qualora la fonte della notizia non possa essere citata per morte, infermità sopravvenuta ovvero irreperibilità (previsione indicata al comma 3 dell'art. 195 c.p.p.).
Il regime dei segreti conferisce a taluni soggetti il potere di celare notizie di cui sono a conoscenza in deroga al generale obbligo di deporre, ma tali divieti alla narrazione dei soggetti depositari di conoscenze protette determinano la configurazione di aree inaccessibili all'accertamento e di conseguenza impediscono l'ordinario estrinsecarsi della giurisdizione. Si tratta di una discrezionalità assoluta dell'operatore di polizia in quanto la sua decisione di non rivelare il nome dell'informatore risulta insindacabile. Tale predominanza della tutela del segreto sulla fonte confidenziale, considerati gli effetti che ne derivano sul piano dibattimentale - vuoti di conoscenza che produce nella vicenda giudiziaria - lascia spazio a diversi dubbi di costituzionalità. In relazione all'articolo 109 della Costituzione ed al rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, lo ius tacendi consente di sottrarre una prova al sindacato del giudice, limitando la disponibilità di un mezzo di indagine e, quindi, i poteri di acquisizione probatoria, senza alcun controllo sull'esercizio di tale facoltà. Con riferimento al diritto di difesa, rileva il profilo dell'inutilizzabilità anche delle notizie a favore dell'imputato e l'impossibilità per la difesa di interloquire sul segreto opposto.
Con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948 lo ius tacendi sulla fonte di polizia non venne risparmiato da riserve giuridiche: specificatamente, con riguardo al contrasto del previgente art. 349 comma 6 c.p.p. con il principio della dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa, nella misura in cui lo ius tacendi riconosciuto agli ufficiali ed agenti di polizia costituisce una deroga al rapporto di dipendenza funzionale, un privilegio rispetto ad altre categorie di soggetti comunque obbligati a riferire all'autorità giudiziaria sulle notizie di reato acquisite nell'esercizio delle loro funzioni nonché una limitazione della difesa ad acquisire le notizie favorevoli all'imputato.
Con la formulazione normativa prevista dal codice del 1931 il segreto di polizia ha già superato sotto questi profili, il giudizio di legittimità costituzionale(7) e precisamente in relazione:
- all'art. 109 della Costituzione e alla subordinazione funzionale della polizia giudiziaria all'autorità giudiziaria;
- all'art. 3 della Costituzione e alla diversità di disciplina prevista per altre forme di segreto;
- all'art. 3 della Costituzione e alla diversità di trattamento riservato in qualità di testimoni ad altri pubblici ufficiali;
- all'art. 3 della Costituzione e alla diversità di accertamento e di ricerca della verità che ne consegue;
- all'art. 24.2 della Costituzione e all'incidenza delle notizie confidenziali sul giudizio di responsabilità e sul libero convincimento del giudice;
- all'art. 24.2 della Costituzione e alla limitazione per la difesa di acquisire notizie favorevoli per l'imputato.
Una riflessione profonda potrebbe far ravvisare valore costituzionale nell'interesse a riconoscere alla polizia giudiziaria, istituzionalmente deputato alla prevenzione e repressione dei reati, un'adeguata e circoscritta sfera di autonomia, in cui rientrerebbe anche il segreto di polizia, per l'adempimento di funzioni esclusive, tra le quali la ricerca delle informazioni relative a fatti penalmente rilevanti. Spetterebbe al legislatore, nel giudizio di bilanciamento, valutare se il segreto di polizia sia così essenziale e di effettiva utilità strumentale alle funzioni istituzionali della polizia giudiziaria; e in particolare, se, sia il potere di direzione delle indagini del magistrato del pubblico ministero sia il potere del giudice di accertare in dibattimento la verità, possano, in un adeguato contemperamento degli interessi, subire una limitazione, come quella in specie, senza violazioni dell'art. 109 della Costituzione.
Con riguardo all'articolo 3 della Costituzione, cioè alla diversità di disciplina prevista per altre forme di segreto ed alla diversità di trattamento riservata ad altri pubblici ufficiali, la Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata la differenziazione di disciplina del segreto di polizia semplicemente attenendosi a quell'orientamento, ormai consolidato, secondo cui, quando un caso concreto presenti esigenze peculiari, la disparità non possa che essere considerata legittima.
Il giudizio di legittimità sul segreto di polizia, rispetto al principio di uguaglianza, va ancorato alla sussistenza o meno di una ratio e di un valido fondamento giuridico per la tutela di questa forma di segretezza.
Se si ritiene che tale specie di segreto abbia una funzionalità positiva rispetto all'interesse costituzionale alla prevenzione e repressione dei reati, tale da giustificarne una previsione normativa, allora bisogna prendere atto che è un segreto che presenta dei profili concreti la cui salvaguardia può essere assicurata solo mediante uno ius tacendi, come quello previsto e diverso rispetto a quanto stabilito per altre tipologie di segretezza.
Sul piano comparativo, il segreto di polizia presenta profili strutturali e funzionali decisamente diversi da quelli di altre forme di segreto: la sua funzionalità è proiettata verso un interesse, quello della prevenzione e repressione dei reati, che è di salvaguardia dello stesso ordinamento e della comunità sociale e l'interesse sottostante di tutela della incolumità della fonte è assente nelle altre forme di segreto.
Gli elementi di diversificazione sono così forti che non è da considerarsi irrazionale una diversità di trattamento normativo sul piano processuale tra il segreto di polizia e gli altri segreti.
Ulteriore elemento di presunto contrasto con l'art. 3 della Costituzione emerge in relazione alla diversità di accertamento e di ricerca della verità che ne consegue sul piano dibattimentale con riferimento ad un diverso trattamento tra i coimputati che risulterebbe determinato dal differente atteggiamento che la polizia giudiziaria potrebbe assumere in dibattimento rispetto all'uno o all'altro imputato, introducendo a carico dell'uno, e non introducendo a favore dell'altro, una nuova fonte di prova.
Per quanto concerne i presunti contrasti con l'art. 24.2 della Costituzione, deve ritenersi che il divieto normativo costituisca idonea e sufficiente valvola di sicurezza, soprattutto con riferimento all'incidenza delle notizie confidenziali sul giudizio di accertamento della responsabilità e sul principio del libero convincimento del giudice: l'accesso al dibattimento è severamente impedito alle dichiarazioni de relato e la motivazione della dichiarazione finale costituisce terreno di verifica qualora, nel procedimento logico di valutazione delle prove, il giudice abbia concesso un sia pur minimo spazio alle informazioni confidenziali.
Il bisogno di pervenire ad una corretta ricostruzione dei fatti di causa si pone, o si può porre, in posizione conflittuale con gli interessi a presidio dei quali si ergono i segreti, tra cui in primis il segreto di polizia; tuttavia, non necessariamente dovrà sempre prevalere la pretesa funzionale all'accertamento dei fatti di causa, in quanto il diritto alla prova può rimanere compresso da esigenze estranee a quelle processuali.
Nel contempo è emerso il bisogno di evitare che nel quadro decisorio possano insinuarsi dichiarazioni acquisite in segreto ed in assenza di contraddittorio e che siano formulate accuse sulla base di materiali di cui è ignota la provenienza.
Con riguardo alla limitazione che consegue per la difesa di acquisire notizie favorevoli all'imputato, i giudici costituzionali, non potendo escludere che "in ipotesi marginali" il segreto di polizia "possa recare una qualche limitazione al diritto di difesa dell'imputato" hanno dovuto ancorare la legittimità dell'istituto ad un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in contrasto.
Non accade di frequente che lo stesso imputato non sia già a conoscenza delle circostanze a sé favorevoli e quindi non possa dedurle come oggetto di prova; ma, qualora questa ipotesi si verificasse, l'applicazione del segreto di polizia concretizzerebbe una limitazione del diritto alla difesa, in quanto impedirebbe di avere l'informatore al processo come teste a favore.
In ogni caso l'applicazione letterale dell'art. 203 c.p.p. porta ad escludere l'acquisizione, ai fini della decisione finale, anche delle notizie confidenziali a favore: non risulta ammissibile nel nostro ordinamento che il giudice possa ordinare la discovery dell'informatore, come accade nei sistemi di common law, in cui l'accusa ha la possibilità di ritirare l'imputazione salvaguardando così le esigenze di segretezza dell'apparato di polizia.
Nel giudizio di bilanciamento, non risulta attualmente realizzabile una diversa disciplina del segreto di polizia, che sia, sotto questo profilo, più rispettosa del diritto di difesa.
Da ultimo si consideri che la conoscenza, non solo riguardo all'accusa ma anche con riferimento alle fonti di prova è presupposto imprescindibile affinché possa essere preparata qualsiasi linea difensiva; solo conoscendo si può essere in condizione di preparare la propria difesa cercando gli elementi di prova favorevoli da proporre al giudice in dibattimento.
L'occultamento nella fase preliminare di una fondamentale testimonianza d'accusa sotto la mascherata veste di fonte confidenziale, per poi introdurla al processo rivelandone l'identità, risulterebbe atto assolutamente irrispettoso dei principi di civiltà giuridica ai quali è ispirato il nostro modello processuale: nell'ipotesi di un testimone celato dalla polizia giudiziaria, con o senza il consenso del magistrato del pubblico ministero, l'indagato viene sicuramente privato della possibilità di potersi confrontare, sin dall'inizio, con una fonte di prova che potrebbe risultare fondamentale in dibattimento.
A tutela di tale diritto, l'art. 468 c.p.p. prevede l'obbligo del deposito della lista dei testimoni prima dell'inizio del dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché, ai sensi dell' art. 493 c.p.p., l'acquisizione di prove non comprese nella lista solo quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.
Di fatto dunque, l'art. 203 c.p.p., nella parte in cui consente l'introduzione in dibattimento della testimonianza del confidente del quale sia manifestata l'identità, presenta dei profili di contrasto con il principio del contraddittorio e, di riflesso, sia con il diritto di difesa sia con la regola dell'uguaglianza, a cui questo principio si correla sul piano costituzionale; in tal senso sarebbe auspicabile che il segreto sulla fonte di polizia avesse una connotazione assolutamente ed esclusivamente oggettiva e non dipendesse dalla facoltà insindacabile dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di apporre o meno il sigillo di segretezza.

d. La figura juris dell'informatore

La qualifica di confidente non risulta compresa in alcuna definizione normativa e, di fatto, neanche la dottrina ha soffermato adeguatamente l'attenzione su alcuni aspetti significativi e, in particolare, sull'analitica individuazione degli elementi distintivi della figura del confidente da quella del testimone.
Attuale resta la definizione di confidente data dal Carnelutti secondo il quale così "si chiama una persona che, appartenendo all'ambiente del delitto, presta alla polizia il servigio di rivelarne i segreti"(8); la Corte di Cassazione sostiene che l'informatore, "di cui all'articolo 203 c.p.p. è, in realtà, il confidente della polizia o dei servizi, che fornisce loro occasionalmente, ma con sistematicità, notizie riservate; si tratta spesso di un infiltrato all'interno di ambienti malavitosi (anche se non pentito né dissociato) e nella normalità dei casi agisce in vista di ricompensa in denaro, o di altri vantaggi, vale a dire di una controprestazione. È ben nota l'importanza che i confidenti e le loro soffiate, hanno rivestito praticamente da sempre, e che verosimilmente continuano a rivestire nello svolgimento della attività di polizia (e non solo di polizia giudiziaria in senso proprio). Il legislatore ha perciò adottato la scelta di non obbligare gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ed il personale dipendente dai servizi, a rivelare i nomi dei propri confidenti per non bruciarli inaridendo per sempre fonti di informazioni considerate utili per l'attività di polizia. [?] Gli informatori della polizia o dei servizi segreti sono i confidenti della polizia o dei servizi, che - di regola dietro compensi in denaro o in vista di altri vantaggi - forniscono loro occasionalmente, ma con sistematicità, notizie riservate. Non rientra in questa figura, né può essere ad essa assimilata, la persona informata dei fatti che rifiuti di formalizzare le sue dichiarazioni e di sottoscrivere un verbale, a cui pertanto non sono applicabili le disposizioni contenute nel predetto art. 203 c.p.p."(9).
Analizzando la descrizione data dalla Corte è possibile individuare tre elementi che caratterizzano la figura dell'informatore: la conoscenza di notizie attinenti ad un fatto reato, il rapporto di collaborazione sistematico con l'organo di polizia giudiziaria, il conseguimento di una ulteriore e propria finalità.
La cognizione di fatti che costituiscono oggetto di prova potrebbe portare a sovrapporre erroneamente la figura dell'informatore con quella di un potenziale testimone la cui escussione venga sottratta al processo o comunque condizionata alla rivelazione della sua identità; in realtà tra le due figure esiste una duplice differenza: nel contenuto delle informazioni rese e nella funzione processuale che le stesse assumono. L'informatore fornisce notizie che si sostanziano in un qualsiasi elemento che l'operatore di polizia giudiziaria ritenga utile ai fini delle indagini e che in parte non potrebbero costituire oggetto di una testimonianza: atteggiamenti, voci correnti in un determinato ambiente criminale, apprezzamenti, notizie acquisite indirettamente. Il testimone invece è colui che, essendo a conoscenza di fatti determinati o avendo cognizione di fatti precisi acquisiti tramite un rapporto diretto (de visu, de audito o anche de relato) con essi, li rivela in quanto la conoscenza degli stessi è rilevante per la decisione finale del giudice. Scopo della confidenza è quello di fornire alla polizia giudiziaria elementi utili per avviare, indirizzare e sviluppare le indagini; funzione della testimonianza è fornire la prova di fatti attinenti ad una fattispecie concreta oggetto di giudizio. Da un punto di vista sistematico, non deve trarre in inganno il fatto che il codice tratti il confidente in occasione della testimonianza, in quanto tale collocazione sistematica è dettata dal fatto che il segreto di polizia rileva ai fini della testimonianza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. La testimonianza consiste nel fornire oralmente fatti determinati di cui si è informati per scienza diretta o indiretta e la cui acquisizione al dibattimento è utile ai fini dell'accertamento penale. La confidenza si sostanzia, invece, in una notizia che possa provenire da qualsiasi fonte ed esaurisce il suo scopo nell'aiuto fornito alla polizia giudiziaria a svolgere le sue funzioni. Il testimone, ossia colui che ha conoscenza di fatti attinenti al delitto per cui si procede, non può presentarsi e riferire in segreto alla polizia giudiziaria ciò di cui ha cognizione, sottraendosi ai doveri, sanzionati, previsti per l'esercizio della pubblica funzione di testimonio: in questa circostanza, l'anonimato costituirebbe il pretesto per trasformare la possibile testimonianza in confidenza, attribuendo a quest'ultima una funzione negativa ai fini del giudizio finale(10).
All'atto pratico problemi riguardo a tale distinzione non si presentano in quanto, nella realtà investigativa, il confidente fornisce la notizia, qualunque essa sia e in qualunque modo sia stata appresa, sulla base di un presupposto primario che sta poi alla base del suo rapporto con l'operatore di polizia: la garanzia dell'anonimato. La confidenza si presenta quindi come uno strumento previsto dal codice per consentire alla polizia giudiziaria di acquisire informazioni non altrimenti reperibili a causa del vincolo di fedeltà e di omertà che lega l'informatore all'ambiente cui appartiene. La Corte di Cassazione ha evidenziato come "il tratto distintivo, sul piano fattuale, è nella volontà, nel consenso del confidente ad offrire elementi informativi, con l'assicurazione, garantita dalla legge processuale, di restare in incognito: nel rapporto non c'è inganno, anzi esso si regge sulla fiducia; la polizia o i servizi di sicurezza proteggono la fonte informativa e la escludono, se possibile, da ripercussioni processuali"(11).
Qualora il testimone si rifiutasse di verbalizzare quanto è a sua conoscenza, dichiarandosi però disponibile a riferirlo in veste anonima, l'operatore di polizia si troverebbe a dover verbalizzare quanto riferito dal teste dando atto del rifiuto di firmare oppure annotare quanto narrato indicando l'identità della fonte. È inutile negare che spesso l'investigatore, nelle primissime fasi delle indagini, magari relative a gravi fatti di sangue, si trova a raccogliere, anche confidenzialmente, la notizia dei testimoni, piuttosto che redigere un verbale di sommarie informazioni, per poi ricercare altrove le conferme probatorie.
L'ufficiale di polizia giudiziaria non dovrebbe assolutamente sottrarre al contraddittorio del procedimento penale una testimonianza trasformandola di sua iniziativa in confidenza; la fonte di prova, quale che sia la sua valenza, deve essere assicurata al procedimento. È necessario precisare tuttavia che, sotto questo profilo, l'art. 203 c.p.p. presenta notevoli limiti in quanto, deontologia a parte, di fatto l'operatore di polizia potrebbe: da un lato, sottrarre di sua iniziativa un testimone al contraddittorio, senza che l'organo dell'accusa o il giudice possano verificare se si tratti effettivamente di un soggetto qualificabile come informatore; dall'altro decidere di farlo comparire direttamente in dibattimento manifestando la sua identità in sede di testimonianza.
Ciò comprimerebbe, tra l'altro, il diritto di difesa che risulterebbe inevitabilmente privato della possibilità di poter interloquire fin dalla fase delle indagini preliminari.
La salvaguardia del procedimento penale risulta rimessa, esclusivamente, alla correttezza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ma quest'ultimo spesso non è dotato di strumenti idonei a poter gestire i possibili casi in cui possa risultare opportuno o necessario ricorrere alla confidenza in luogo della testimonianza.
Si consideri poi che neanche all'informatore viene assicurata la garanzia dell'assoluto anonimato poiché la tutela della sua identità è rimessa alla sola professionalità dell'appartenente alla polizia giudiziaria.
Da ultimo, non è prevista neppure una soluzione adeguata in relazione al principio del favor rei in riferimento alle informazioni confidenziali favorevoli all'imputato; queste, nonostante la previsione dell'art. 24 della Costituzione, non possono essere utilizzate se frutto di una confidenza.
Secondo elemento distintivo dell'informatore di polizia è il rapporto di collaborazione che si instaura con la polizia giudiziaria che, secondo giurisprudenza, dovrebbe rivestire il carattere della sistematicità; sistematicità che non esclude la possibilità che le notizie possano essere fornite occasionalmente purché nell'ambito di una collaborazione riservata, regolare e consolidata.
Le fonti informative infatti rivestono spesso un ruolo di stimolo per le indagini ovvero di conferma o di indirizzo per il concepimento di determinati atti; conseguentemente, delimitare entro un confine di sistematicità la confidenza appare poco aderente con la realtà di determinate indagini, con l'inevitabile conseguenza di restringere l'efficacia di uno strumento che necessita invece della più ampia operatività possibile.
Terzo elemento che caratterizza la figura dell'informatore di polizia è il conseguimento da parte dello stesso di una ulteriore e propria finalità.
Diverse sono le critiche mosse contro l'utilizzo dello strumento proprio in relazione a questo aspetto: censure riguardano il pericolo di oscure finalità conseguite dall'informatore con la sua collaborazione riservata, oppure sulle presunte coperture garantite a suo favore e l'immoralità di un compenso in denaro.
La Corte di Cassazione indica il compenso in denaro per prima tra le specie di utilità; trattasi di un vantaggio previsto e disciplinato da un decreto regio risalente al 1923 e tuttora in vigore, che prevede che il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, disponga di appositi fondi utilizzabili per compensi da erogare a persone estranee all'amministrazione, per la loro collaborazione riservata prestata nel corso delle indagini. Il compenso in denaro, che affonda le sue radici nel diritto romano, può costituire un valido strumento per infrangere il vincolo di omertà e di fedeltà che lega il potenziale informatore al suo ambiente e, sotto taluni punti di vista, può apparire anche il vantaggio più trasparente.
Occorre precisare che tali promesse di carattere finanziario, quando siano disposte dal Ministero dell'Interno, assumono la veste di veri e propri atti di polizia ed in quanto tali restano al di fuori del diritto processuale penale e così come le notizie acquisite rimangono inutilizzabili.
Altri vantaggi cui fa riferimento la Suprema Corte destano ancora maggiore preoccupazione a causa del diffuso convincimento che la confidenza nasconda sempre, o sia finalizzata a nascondere, un comportamento illecito di chi la rilascia, il quale mira ad ottenere una sorta di tutela da parte dell'investigatore; tali perplessità, seppure fondate, non tengono in necessaria considerazione il fatto che la possibilità di utilizzare questi strumenti è sempre vincolata al rispetto della liceità penale.
Qualsiasi modalità di ricerca della prova può essere oggetto di abuso da parte della polizia giudiziaria, ma la confidenza ed il segreto di polizia devono essere valutati alla luce del complessivo quadro procedimentale vigente nel nostro ordinamento.
Limiti di ordine giuridico ed etico risultano già trasfusi nelle norme penali che puniscono gli eventuali comportamenti di favoreggiamento o di omissione che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria possono commettere nel mantenere contatti con gli informatori.
Secondo numerosi operatori del settore, sarebbe opportuno studiare una normativa che preveda una procedura nuova e diversa da quella attualmente vigente, che agevoli il percorso della testimonianza nei delitti di criminalità organizzata, ad esempio prevedendo che l'identità del testimone non venga resa pubblica nel procedimento ed allargando lo spazio di operatività dell'incidente probatorio. In tal senso si è pronunciata anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: "nella fattispecie, il ricorrente lamenta di non aver potuto interrogare o far interrogare X, un testimone che durante il dibattimento di primo e secondo grado si è avvalso della facoltà di non rispondere a lui riconosciuta dalla legge italiana. X ha motivato la sua decisione di non testimoniare al processo con l'esigenza di proteggere la propria famiglia dalle rappresaglie di cui avrebbe potuto essere oggetto. Ora, emerge dalle intercettazioni delle comunicazioni tra Z ed X che quest'ultimo aveva ricevuto pressioni che miravano a fargli cambiare la sua versione dei fatti ed accusare una terza persona al posto del ricorrente. Non spetta alla Corte pronunciarsi sulla natura di queste pressioni o valutare se esse nascondessero minacce implicite. Essa si limita a constatare che costituivano un elemento che poteva indurre a pensare che i timori di X non fossero manifestamente privi di fondamento o arbitrari. Ora, gli interessi dei testimoni e della loro vita, libertà o sicurezza sono per principio tutelati dalla Convenzione, fatto che implica che gli Stati contraenti devono organizzare il loro procedimento penale in modo che i suddetti interessi non siano indebitamente messi in pericolo.
Detto ciò, i principi del processo equo impongono anche che gli interessi della difesa siano confrontati con quelli del testimone. [?] In particolare, i diritti della difesa sono limitati in maniera incompatibile con le garanzie dell'art. 6 della Convenzione stessa quando una condanna si fonda, unicamente o in misura determinante, sulle deposizioni di un testimone che l'accusato non ha avuto la possibilità di far interrogare né a livello istruttorio, né durante il dibattimento.
La Corte rileva che nella presente fattispecie le dichiarazioni di X non costituivano affatto l'unico elemento di prova sul quale i giudici di merito hanno basato la condanna del ricorrente"(12).
Parallelamente, nella realtà dei fatti, non risulterebbe necessario trattare da informatore il comune cittadino che sia a conoscenza di notizie non qualificate e dunque non costituenti oggetto di testimonianza.


e. L'informatore inserito nel programma criminoso

La nozione di agente provocatore è tradizionalmente connessa con la soluzione di particolari ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero quando uno dei concorrenti persegue il fine di far punire gli altri compartecipi. La qualifica di agente provocatore è priva di riscontro normativo e non esclude l'applicabilità dei principi generali alle suddette ipotesi di concorso. La dottrina definisce in maniera generica la figura, considerando agente provocatore ogni concorrente che "induce altri a commettere un reato, sia attraverso una attività di carattere psichico, sia attraverso una partecipazione materiale, tipica o atipica, alla commissione del fatto, spinto dal movente di denunziare o di far cogliere in flagranza o comunque di far scoprire il provocato da parte della autorità. Concretamente, sono le circostanze del fatto a dimostrare, in sede di accertamento dell'elemento psicologico, se il provocatore voleva o meno la consumazione del reato, indipendentemente dal fatto che questa si sia verificata. La Cassazione ha evidenziato come la qualifica di agente provocatore non vada riservata solamente agli appartenenti alla polizia giudiziaria bensì a qualsiasi cittadino, ossia anche al privato, il quale abbia agito su ordine della polizia giudiziaria, purché la sua attività si sia limitata al mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui ed il suo intervento sia stato indiretto e marginale nell'ideazione ed esecuzione del fatto e perciò la sua azione non abbia rilevanza causale rispetto al delitto commesso dal provocato(13).
In linea generale, la non punibilità dell'agente provocatore, va ricercata nell'art. 51 c.p. "Esercizio di un diritto, adempimento di un dovere", sempre che il delitto non sia il risultato della sua condotta, come nel caso dell'istigazione o determinazione alla commissione del fatto. L'unica eccezione alla disciplina generale risulta introdotta dal decreto legge n. 374 del 18 ottobre 2001, che, nel dettare disposizioni urgenti in materia di lotta al terrorismo internazionale, ha previsto, disciplinando l'attività sotto copertura, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di operare "anche per interposta persona" e di "avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità".
Il legislatore ha tuttavia di fatto vanificato l'opportunità per la polizia giudiziaria di far operare attivamente un confidente come agente provocatore, poiché, sia pur prevedendo la possibilità dell'utilizzo di documenti di copertura, ha stabilito che, nella comunicazione preventiva al magistrato del pubblico ministero competente per le indagini, sia indicato, "se necessario o richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati"; tale previsione provoca forti remore riguardo all'utilizzo dell'informatore nelle operazioni sotto copertura poiché rivelarne il nominativo può significare sia mettere in pericolo l'informatore sia "bruciare" la sua copertura vanificando ulteriori indagini. Ancora più problematico è il fatto che la normativa non preveda nulla riguardo alla fase dibattimentale e, precisamente, alla testimonianza in dibattimento, con l'inevitabile applicazione della norma generale e, quindi, dell'obbligo per l'ausiliario impiegato di comparire in giudizio e rendere la testimonianza.
Concretamente, affinché una operazione sotto copertura, realizzata dall'ufficiale di polizia giudiziaria con l'ausilio di un informatore che operi come interposta persona, possa risultare utile al quadro probatorio dibattimentale, dovrebbe essere garantita la tutela dell'anonimato dell'informatore e conseguentemente dovrebbe essere prevista una eccezione all'attuale disciplina - di cui all'art. 195 c.p.p. - della testimonianza indiretta, ossia dovrebbe essere resa utilizzabile la deposizione de relato dell'investigatore su quanto a lui riferito dall'ausiliario impiegato, il cui nominativo rimarrebbe coperto da segreto.
Nonostante le considerazioni esposte, allo stato attuale della normativa, nel caso in cui l'informatore, di sua iniziativa o d'accordo con la polizia giudiziaria, si inserisca nella realizzazione di un programma criminoso per fornire notizie agli investigatori, dietro compenso in denaro o per qualsiasi altro vantaggio, da un lato può avere garantito l'anonimato ed essere esente da denuncia, solo quando la sua condotta non travalichi i limiti della rilevanza penale - se tali limiti vengono oltrepassati, la polizia giudiziaria ha sempre il dovere di procedere nei suoi confronti -; dall'altro, le sue dichiarazioni, per poter essere acquisite al processo, devono essere oggetto di testimonianza diretta in dibattimento.

3. Utilizzabilità processuale delle notizie fornite dall'informatore di polizia

L'articolo 111 della Costituzione stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale [?]
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato[...] abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico [?]
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. [?]"

a. Utilizzabilità delle notizie confidenziali nelle fasi pre-procedimentali

Oggi non possono giungere in dibattimento entità probatorie formatesi al di fuori del contraddittorio, fatti salvi gli atti irripetibili. Alla luce di tale considerazione, analizzando il contenuto degli artt. 195.1 e 203 c.p.p. emerge una chiara svalutazione delle notizie confidenziali intrinseca nel contenuto delle norme stesse che prevedono l'inderogabilità della diretta citazione del confidente e l'inammissibilità della deposizione de relato della polizia giudiziaria anche quando la fonte della notizia non possa essere citata per morte, infermità sopravvenuta ovvero irreperibilità.
Tecnicamente la norma precisa che qualora gli informatori non siano esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite, non solo non possono essere "utilizzate" ma neanche "acquisite"; la precisazione non è di poco conto se si considera che il giudice, in virtù della sua natura umana, venendo a conoscenza di notizie confidenziali non utilizzabili potrebbe comunque risultarne in qualche misura influenzato.
La sanzione processuale della inutilizzabilità è stata estesa alla fase delle indagini preliminari per rispondere alla necessità di salvaguardare le ipotesi di "giustizia negoziata", ovvero a quei casi in cui gli atti compiuti durante le indagini assumono valenza probatoria e diventano equipollenti, da un punto di vista sostanziale, alle prove formatesi durante il processo. Il combinato disposto dell'art 194 comma 3 c.p.p. ("il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti del pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalle deposizioni sui fatti") e del comma 7 dell'art. 195 c.p.p., ("non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto di esame") sancisce il principio fondamentale della certezza della fonte probatoria.
Sotto questo aspetto la notizia confidenziale può essere confrontata con la notizia anonima, in particolare nel punto in cui l'art. 240 c.p.p. esclude l'ammissibilità in giudizio di documenti contenenti dichiarazioni di fonte sconosciuta. Le differenze fondamentali sono due: da un lato, l'inutilizzabilità per l'anonimo riguarda anche le indagini preliminari e conseguentemente non può essere acquisita neanche nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero; dall'altro, mentre tale inutilizzabilità è sanabile semplicemente mediante una successiva autorivendicazione o eteroattribuzione di paternità, nel caso della notizia confidenziale è sempre necessaria la chiamata a testimoniare della fonte.
Essendo l'azione investigativa sciolta dai vincoli e dalla regole del dibattimento, le notizie confidenziali, pur mancando di una loro autonoma capacità probatoria, rappresentano elementi sui quali poter sviluppare successive indagini: quanto raccolto nel corso di queste ultime è utilizzabile poiché le prove, se sono rispettate le regole del dibattimento, possono accedere al processo indipendentemente dal precedente causale da cui promanano. L'informazione fornita da un confidente, indipendentemente dal grado di attendibilità ad essa attribuito dall'organo di polizia giudiziaria, non assume il carattere di notizia di reato poiché risulta inidonea a costituire il presupposto per l'instaurazione di un procedimento penale, ma può essere spunto per il compimento di ulteriori accertamenti a seguito dei quali l'informazione venga ad integrare gli elementi essenziali del reato e assuma dignità di notizia di reato.
Allo stato della normativa, la polizia giudiziaria ha la facoltà di attivare di iniziativa - senza informare preventivamente l'autorità giudiziaria - un'indagine che possa prendere spunto da un'informazione confidenziale e che sia finalizzata alla ricerca di una vera e propria notizia di reato; il potere-dovere d'indagine della polizia giudiziaria, riguardo alla notizia confidenziale, integra un antecedente necessario per l'avvio di un procedimento penale che trova fondamento negli elementi di riscontro acquisiti e trasfusi successivamente nella comunicazione alla autorità giudiziaria(14).
Risulta più problematico valutare se, in capo alla polizia giudiziaria, ricada l'obbligo oppure la facoltà di tacere l'identità della fonte quando è la rivelazione stessa a costituire oggetto della notizia di reato. La Corte di Cassazione, recentemente investita della questione, ricostruendo i rapporti che intercorrono tra polizia giudiziaria-confidente e tra polizia giudiziaria-autorità giudiziaria, ha evidenziato che la polizia giudiziaria non ha, da un punto di vista normativo, l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria l'identità della fonte; al contrario, l'opportunità di riferire o meno deriva dal contenuto della confidenza, dalla sua consistenza, dall'attinenza con le indagini in corso. La Corte ha affermato che la ratio della norma in materia "è che gli informatori di polizia appartengono al normale strumentario dell'investigazione penale: l'afflusso di notizie confidenziali giova alle attività volte all'acquisizione delle notitiae criminis, ma non di rado da questi canali vengono informazioni utili anche alla prosecuzione delle indagini preliminari; lo ius tacendi garantito dall'art. 203 c.p.p. serve, evidentemente, a proteggere i confidenti dal rischio di ritorsioni e a rendere possibile il loro reimpiego. [?]
La confidenza di polizia si colloca in un'area grigia che si sottrae, più che al controllo, alla logica stessa del processo, che è quella della piena luce, della verificabilità totale e del contraddittorio, ma la intrinseca "sgradevolezza" della sostanza di cui è fatta non ha impedito alla Corte Costituzionale con la sentenza 175/1970, di riconoscerne l'indispensabilità, affermando che "il segreto di polizia trova fondamento nell'interesse alla realizzazione della giustizia"(15).


b. Ipotesi di "giustizia negoziata" ed inutilizzabilità delle notizie confidenziali

Il sempre più frequente ricorso ai riti alternativi, nei quali le risultanze delle attività svolte durante le indagini preliminari sono utilizzate non solamente al fine di consentire al magistrato del pubblico ministero di assumere la determinazione ad agire, ma anche per definire il processo in via anticipata, ha fatto emergere la necessità di anticipare la soglia di alcune garanzie previste per il dibattimento.
Risulta preclusa al giudice per le indagini preliminari la possibilità di utilizzare notizie non qualificate nella fonte per motivare provvedimenti di carattere decisorio.
Precisamente si fa riferimento sia a provvedimenti costitutivi, estintivi o modificativi delle misure cautelari sia all'esecuzione di quegli atti investigativi che presuppongono un decreto giudiziale motivato.
Con riferimento alla consistenza degli indizi necessari a legittimare il ricorso all'intercettazione di comunicazioni o all'emissione di una misura cautelare, si noti che rispettivamente: l'art. 267 comma 1 bis e l'art. 13 della legge n. 203 del 1991, con riferimento alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione e l'art. 273 comma 1 bis riguardante le misure cautelari personali, impongono l'applicazione dell'art. 203 c.p.p. nella valutazione dei gravi o sufficienti indizi di reato, quale presupposto per l'adozione del provvedimento autorizzativo o restrittivo.
Le notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono quindi integrare i gravi o sufficienti indizi di reato quando, durante le indagini preliminari, gli informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni; sul punto è intervenuta una pronuncia del giudice di legittimità che ha chiarito che: "nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie da questi riferite, viene meno il carattere anonimo della fonte e le informazioni acquisite sono pienamente utilizzabili"(16).

c. Utilizzabilità delle notizie confidenziali in dibattimento

Il codice del 1989 ha introdotto, come già evidenziato, tre significative innovazioni: la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; l'inderogabile, diretta citazione come testimone del confidente, al fine di poterne utilizzare le dichiarazioni; l'inammissibilità della deposizione de relato anche se la fonte della notizia non possa essere citata per morte, infermità sopravvenuta ovvero irreperibilità (art. 195 comma 3 c.p.p.).
L'inutilizzabilità è volta ad impedire che dichiarazioni extraprocessuali provenienti da fonte anonima e riferite dal testimone de relato entrino a far parte del patrimonio cognitivo del giudice, senza essere state sottoposte al vaglio del contraddittorio dibattimentale poiché considerate fonti di conoscenza del tutto incontrollabili quanto alla loro attendibilità.
Il materiale proveniente dagli informatori di polizia non può che ritenersi inaffidabile sul piano probatorio, poiché acquisito in un momento della attività investigativa temporalmente distante dal controllo giurisdizionale, a prescindere dalle forme di assunzione. L'effetto sanzionatorio determina l'impossibilità per il giudice di avvalersi delle notizie confidenziali per la formazione del suo convincimento e ai fini della motivazione.
Possono essere acquisite al materiale dibattimentale, ma non utilizzate, le deposizioni rese dagli appartenenti alla polizia giudiziaria sul contenuto delle informazioni confidenziali ricevute quando questi ultimi dichiarino solo successivamente che si tratta di notizie ricavate da fonte confidenziale.
L'articolo 191 c.p.p. rubricato "prove illegalmente acquisite", prevede al secondo comma che "le prove acquisite in violazione ai divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'utilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento." L'articolo rimanda poi all'art. 606 del c.p.p. che, elencando i casi in cui è possibile ricorrere direttamente in Cassazione, eleva la sanzione ad autonomo motivo di ricorso. Ai fini della utilizzabilità il legislatore ha previsto il principio del necessario esame sancito nell'ultimo comma dell'art 203 c.p.p. che estende le forme e le modalità previste per l'escussione del testimone al confidente che rende informazioni alla polizia giudiziaria.

d. La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria

In deroga al principio secondo cui il testimone riferisce solo quanto è a sua diretta conoscenza, è prevista la possibilità che dichiarazioni siano rese anche su fatti di non diretta conoscenza in relazione ai quali si precisi si tratti di notizie apprese da altri. La possibilità così delineata impone di compulsare la "fonte diretta"; la persona chiamata in causa come a diretta conoscenza dei fatti è sentita a richiesta di parte; se le parti omettono di formulare la prescritta richiesta di audizione, il giudice può procedere d'ufficio. L'audizione risulta necessaria non potendosi utilizzare per la decisione esperienze non riconducibili ad una sfera di percezione non diretta. L'inutilizzabilità è esclusa solo se la deposizione del soggetto chiamato in causa risulti impossibile per infermità, irripetibilità o morte. La sanzione della inutilizzabilità prevista per il caso di inosservanza della regola che impone al giudice di tener conto, ai fini del giudizio, solo di quanto direttamente percepito dal teste, si estende anche alla testimonianza di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia. La testimonianza de relato richiede una duplice verifica: una relativa al soggetto dichiarante ed una al soggetto fonte; risulterebbe sacrificato il diritto di difesa se la parte fosse privata della possibilità dell'esame incrociato nei confronti dell'autore della dichiarazione originaria. Il diritto alla prova implica infatti, così come sancito anche dall'art. 6 lett. 3 d, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, il "diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico", salvo che la parte manifesti il suo consenso ad utilizzare quanto dichiarato dal teste de relato, non richiedendo che il teste di riferimento sia sottoposto all'accertamento dialettico del contraddittorio. Quando la fonte diretta è rappresentata da un confidente della polizia la sua escussione si rende tuttavia obbligatoria.
In quest'ottica, l'art. 195 c.p.p. prevede il divieto di testimonianza indiretta di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria riguardo alle informazioni assunte dalla persona che ha riferito circostanze utili ai fini delle indagini e dall'indagato/imputato, in altro procedimento penale, per fatti connessi o collegati per vincoli diversi dall'unicità della fonte probatoria, ovvero ex art. 351 c.p.p.: alle assunzioni di denunce, querele e istanze orali; alle sommarie informazioni rese e alle dichiarazioni spontanee ricevute dall'indagato (art. 357 lett. (a e (b del c.p.p.). In casi diversi da questi, l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria possono essere sentiti come testimoni.
Per la testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria già vige il divieto di cui al comma 4 dell'art. 195 secondo cui essi "non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), al fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. [?] la disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria rispetto a quella dei privati, risponde a quell'esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotta come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione, salva l'ipotesi, contemplata dall'articolo 512 c.p.p, che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile l'assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.
In quest'ottica si inserisce anche l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4 c.p.p. introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non è vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta"(17).

e. Registrazione fonografica dei colloqui con gli informatori

Il principio del necessario esame della fonte confidenziale, ai fini della utilizzabilità delle informazioni da questa fornite, non può essere aggirato, neanche dalla fonoregistrazione. In merito la Corte di Cassazione, sezioni unite, con sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003 è stata chiamata ad esaminare la questione se la registrazione fonografica di colloqui intercorsi tra operatori di polizia giudiziaria e loro informatori, effettuata ad iniziativa dei primi all'insaputa dei secondi, richieda, ai fini della utilizzabilità probatoria dei contenuti, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per le intercettazioni di conversazioni tra presenti.
Secondo l'orientamento maggioritario, "le registrazioni di conversazioni o di comunicazioni ad opera di uno degli interlocutori non sono riconducibili nel novero delle intercettazioni e non soggiacciono alla disciplina per queste ultime prevista, considerato che difetta, in tali casi, l'occulta percezione del contenuto dichiarativo da parte dei soggetti estranei alla cerchia degli interlocutori e che si realizza soltanto la memorizzazione fonica di notizie liberamente fornite e lecitamente apprese, con l'effetto che le relative bobine possono essere legittimamente acquisite nel processo come documenti".
A fronte di tale indirizzo ve n'è un altro minoritario che, con riferimento alla registrazione di colloqui o di comunicazioni da parte della polizia o di suoi incaricati, ritiene trattarsi di una vera e propria intercettazione, le cui regole, che impongono strumenti tipici, non possono surrettiziamente essere aggirate, e ciò perché "l'intervento della polizia giudiziaria procedimentalizza in modo atipico" la captazione telefonica o ambientale, deprivandola del necessario intervento del giudice.
Le sezioni unite hanno ritenuto che la scelta ermeneutica della giurisprudenza maggioritaria, fosse sostanzialmente quella corretta: "la legittimità di una tale prova documentale non può essere posta seriamente in dubbio, ove si consideri che essa ha per oggetto fatti in ordine ai quali nessuno dubita della praticabilità della testimonianza de relato, espressamente disciplinata dall'art. 195 c.p.p. Alla testimonianza dell'ascoltatore, quindi, si affianca, come tipico mezzo di prova del fatto "dichiarazione stragiudiziale", la riproduzione fonografica dell'atto dichiarativo. Se questa ultima viene offerta al giudice come prova anziché il resoconto testimoniale, la vox morta proveniente dall'incisione fonografica finisce con l'assolvere identica funzione della vox viva del teste, considerato che riferisce come riferirebbe un testimone, le parole di chi ha emesso le dichiarazioni. [?].
Al nastro magnetico, dunque non va negata, in linea generale, un'autonoma efficacia rappresentativa, che prescinde dalla testimonianza dell'autore della registrazione [?].
Né può fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 15 della Costituzione, posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e conservazione di un mezzo di prova ... il divieto di divulgazione di notizie legittimamente apprese, quale soppressione del diritto di riservatezza del comunicante, non ha carattere assoluto neppure alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.), resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955". Ritenuta ammissibile la prova documentale integrata dalla registrazione fonografica di una comunicazione tra presenti (o anche tra persone che si servono di uno strumento di trasmissione) ad opera di uno degli interlocutori o di persona ammessa ad assistervi, la Corte prosegue affrontando il tema della utilizzabilità, nel processo, di una simile prova.
"Non pone problemi particolari il caso in cui la registrazione sia effettuata da un privato e il documento fonografico venga, quindi, ad esistenza al di fuori dell'ambito processuale e di ogni attività investigativa e assuma una propria autonomia strutturale rispetto a questi. Non v'è dubbio che, in tale ipotesi, la prova rappresentativa formatasi presumibilmente in maniera spontanea e libera, essendo "precostituita", ben può essere acquisita al processo ed utilizzata dal giudice ai fini della decisione, perché, data la sua genesi, è insensibile a qualunque verifica circa il rispetto delle regole in materia di assunzione della prova, regole di cui il privato non è destinatario e che non operano oltre i confini processuali o, quanto alle indagini, oltre quelli procedimentali".
L'ipotesi in cui il documento fonografico sia formato per iniziativa di un operatore di polizia giudiziaria che occultamente registra il contenuto di una conversazione alla quale partecipa, è più difficile da analizzare.
Emerge immediatamente, in questa ipotesi, una problematica che, prescindendo dalla "teorica" ammissibilità delle registrazioni clandestine a cura del partecipe al colloquio, si focalizza specificatamente sulla particolare qualità del medesimo partecipe; non assumono cioè rilevanza il tema della registrazione quale prova documentale e quello connesso con la disciplina costituzionale e processuale sulla riservatezza delle comunicazioni; l'attenzione, invece, va concentrata sulla legittimità dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria: assume, in sostanza, importanza secondaria il fatto che le informazioni siano state stabilmente impresse su nastro magnetico; il documento fonico, di per sé, per la sola ragione che è - in tesi - legittimato dall'art. 234 c.p.p., non rende valida ed utilizzabile un'acquisizione invalida, perché in violazione di altri divieti stabiliti, nel caso specifico, dalla legge.
La pratica investigativa di ricorrere alla registrazione occulta di colloqui che la polizia giudiziaria intrattiene con confidenti, persone informate dei fatti, indagati o indagabili va decisamente scoraggiata, perché stenta, innanzi tutto, a conciliarsi con il disposto degli artt. 188 e 189 c.p.p., per il naturale sospetto della presenza di insidie di natura fraudolenta che possono incidere sulla libertà morale della persona interessata, e perché soprattutto deve rapportarsi, per ricevere legittimazione, alle altre regole che presidiano determinati mezzi di prova.
La "deformalizzazione" del contesto nel quale determinate dichiarazioni vengono percepite dal funzionario di polizia non deve costituire un espediente per assicurare comunque al processo contributi informativi che non "sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo alle forme ortodosse di sondaggio delle conoscenze del dichiarante". Non può legittimarsi, sulla scia di una cultura inquisitoria che, in quanto estranea al vigente codice, deve essere definitivamente abbandonata, l'apertura di varchi preoccupanti nella tassatività e nella legalità del sistema probatorio, proponendosi "veicoli di convincimento? affidati interamente alle scelte dell'investigatore".
[?] Di fronte ad una previsione normativa così perentoria e radicale, è evidente che la palese violazione dello schema legale rende l'atto, che si pone al di fuori di tale schema, infruttuoso sul piano probatorio, per violazione della legge processuale. Ciò posto, la registrazione effettuata dalla p.g. di dichiarazioni, conversazioni, colloqui non è utilizzabile processualmente tutte le volte che viola il divieto di testimonianza posto dagli artt. 62 e 195 c.p.p., comma 4, quello della ricezione di dichiarazioni indizianti rese, senza il rispetto delle garanzie difensive, dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato (art. 63 c.p.p.), nonché quello concernente le dichiarazioni dei cd. "confidenti" della polizia e dei servizi di sicurezza (art. 203 c.p.p.).
[?] L'articolo 195 c.p.p., comma 4, nella vigente formulazione vieta la testimonianza del funzionario di polizia "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p., comma 2, lett. a e b".
Il divieto dunque ha per oggetto:
a) le sommarie informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, per le quali l'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c) prescrive la redazione di apposito verbale;
b) le informazioni assunte, anch'esse da verbalizzare, dalle persone imputate in un procedimento connesso o collegato;
c) le sommarie informazioni rese e le spontanee dichiarazioni ricevute da soggetti indagati, per le quali pure è prescritta la redazione del verbale (art. 357 c.p.p., comma 2, lett. b), anche se la superfluità di tale specifica previsione è insita nella preclusione testimoniale già perentoriamente espressa dall'art. 62 c.p.p. per le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento;
d) il contenuto narrativo delle denunce, querele e istanze presentate oralmente e soggette a verbalizzazione, atti che comunque, ove contengano sommarie informazioni testimoniali, sono riconducibili nella previsione degli artt. 351 e 357 c.p.p., comma 2, lett. c).
Si è voluto così circoscrivere il ripristinato divieto di testimonianza indiretta, in attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione e a superamento della sentenza n. 24 del 1992 della Corte Costituzionale (che lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo), soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla p.g., i quali devono essere documentati mediante la redazione di un apposito verbale.
Il riferimento alle modalità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p. il contenuto dell'art. 195 c.p.p., comma 4 non può essere interpretato nel senso di rendere legittima la testimonianza di secondo grado del funzionario di polizia in caso di mancata verbalizzazione (pur sussistendo l'obbligo) dell'atto di acquisizione delle informazioni ricevute.
Così interpretata, la norma finirebbe per tradire il suo scopo fondamentale, che è quello di evitare l'introduzione nel dibattimento, a fini probatori, di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, di salvaguardare il principio di formazione della prova nel contraddittorio del dibattimento e di sanzionare, quindi, l'obbligo di documentazione dell'attività investigativa tipica della p.g., osservando le particolari modalità prescritte dal codice di rito, che non consente di surrogare la redazione del verbale (che costituisce una formalizzazione in funzione documentativa comunque irrinunciabile) con la registrazione.
L'interpretazione rigorosa e coerente del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., strutturato in termini di complementarietà con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini e con il meccanismo della lettura dibattimentale dell'atto divenuto irripetibile, non può che essere nel senso che esso vieti non soltanto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie informazioni, ma anche quella sulle dichiarazioni che "si sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p.".
L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la mancata verbalizzazione di determinati atti tipici non sarebbe di ostacolo alla testimonianza di secondo grado, non è più in linea con il nuovo sistema che ha voluto evitare elusioni in forma surrettizia del principio del contraddittorio.
Di rilevante importanza sono le considerazioni espresse dalla Corte riguardo agli "altri casi" cui viene fatto riferimento nel comma 4 dell'art. 195 c.p.p. con i quali lo stesso articolo legittima la testimonianza de auditu del funzionario di polizia nel caso in cui "dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità". Esemplificativamente, si pensi alle frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; alle dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti ecc. -; in tali casi, acquisibile ed utilizzabile, come documento, anche l'eventuale registrazione su nastro magnetico delle comunicazioni percepite.
Rappresenta un'eccezione il caso in cui la polizia giudiziaria, vertendo il giudizio su un caso eversivo, decida di invocare lo ius tacendi sul nome dell'informatore e nel contempo riferisca le notizie da questi ricevute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 c.p.p. e 66 disp. att. L'art. 204 c.p.p. prevede che non possano essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; tuttavia l'art. 66 delle disposizioni di attuazione precisa che tra i "fatti, notizie o documenti indicati nell'art. 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori": il legislatore, di fronte al rischio di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha ritenuto preminente, ai fini della sicurezza dello Stato, l'interesse di porre a disposizione del giudice il maggior numero di informazioni anche a costo di sacrificare il principio del contraddittorio.

f. Applicabilità dei meccanismi di recupero probatorio alle notizie confidenziali

L'articolo 512 c.p.p. prevede la possibilità che, a richiesta di parte, il giudice disponga sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal magistrato, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione: trattasi di meccanismi di recupero previsti dal codice vigente nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita ma, riguardo a come questi meccanismi si integrino con la materia delle notizie confidenziali non ci sono pronunce giurisprudenziali univoche.
Si consideri in primo luogo il caso in cui l'informatore, del quale sia stata dichiarata l'identità, non sia assoggettabile a deposizione per oggettiva impossibilità: una posizione a favore della testimonianza indiretta della polizia giudiziaria consentirebbe di non disperdere il contenuto della deposizione quando la testimonianza dell'informatore non possa oggettivamente essere assunta successivamente, per le specifiche cause previste dalla norma come criteri di recupero; una interpretazione di questo tipo è coerente con la stessa parte della dottrina che ritiene che l'art. 203 c.p.p. vada letto ed interpretato in combinazione con l'art. 195 c.p.p. per cui, una volta svelata l'identità della fonte, dovrebbe riespandersi la disciplina generale dell'art. 195 c.p.p.
Al contrario, ritenendo non ammissibile la testimonianza de relato della polizia giudiziaria, non ci si troverebbe di fronte a materiale già acquisito, neanche al fascicolo del pubblico ministero, per il quale l'oggettiva impossibilità di ripetizione possa giustificare l'opportunità della non dispersione, bensì ad apporti conoscitivi il cui ingresso nel procedimento può avvenire soltanto dopo l'assunzione della fonte diretta. Questa seconda posizione risulta a sua volta coerente con l'orientamento che ritiene sempre necessario l'esame del soggetto-fonte per l'utilizzabilità delle notizie confidenziali. La delicatezza della materia richiederebbe una regolamentazione più chiara rispetto a tutte le fattispecie acquisitive concrete e connesse alla testimonianza dell'informatore di polizia, evitando di lasciare spazio a possibili soluzioni interpretative contrastanti con le finalità perseguite dal legislatore.
L'articolo 500 comma 4 c.p.p. concerne invece, l'ipotesi in cui emergano in dibattimento elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato "sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso", consentendo in tal caso di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Nel caso del confidente di polizia, però, non sono presenti, nel fascicolo del pubblico ministero, dichiarazioni che possano essere recuperate; in tale ambito, quindi, il meccanismo previsto risulterebbe inefficace a salvaguardare la genuinità dell'accertamento penale qualora, per effetto della condotta illecita, venisse sottratta al dibattimento, la testimonianza dell'informatore del quale sia stata rivelata l'identità: l'acquisizione delle annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria sulle notizie confidenziali risulta infatti preclusa. Per poter utilizzare il criterio di recupero previsto dall'art. 500, l'ipotesi dovrebbe riguardare l'informatore del quale sia stata svelata l'identità nel corso delle indagini preliminari, le cui dichiarazioni risultino essere già state assunte con verbale ed al quale la provata condotta illecita abbia impedito di deporre o l'abbia indotto a deporre il falso.
Tuttavia, nel caso di provata condotta illecita, va ritenuto preminente l'interesse a salvaguardare l'accertamento dibattimentale da azioni inquinanti e quindi, quel dato probatorio di cui si vuole impedire illecitamente l'ingresso in giudizio, deve essere, sia pure indirettamente, recuperato.
A tal fine la testimonianza de relato della polizia giudiziaria risulta essere l'unico strumento disponibile; le prove della violenza, minaccia o offerta di denaro, affinché il confidente non deponga o deponga il falso, costituiscono poi gli argomenti a cui il giudice può fare riferimento nella valutazione di quanto dichiarato dall'ufficiale o dall'agente di polizia. La decisione finale non può risultare condizionata da provate condotte illecite: la genuinità del processo va garantita e la motivazione della decisione finale costituirà il terreno di controllo della valutazione espressa dall'organo giudicante, sia sull'inquinamento probatorio sia sull'elemento di prova assunto in deroga al principio del contraddittorio.
Al comma 1 l'art. 512 c.p.p. prevede, a determinate condizioni, la possibilità di recuperare atti di polizia giudiziaria mediante lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. Ma la normativa attualmente vigente preclude il rientro in dibattimento delle notizie non qualificate nella fonte, poiché l'art. 514 comma 2 c.p.p. vieta la lettura in dibattimento "dei verbali e degli atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria" ad eccezione di quelli relativi ad operazioni irripetibili e contenute nel fascicolo del dibattimento. Tuttavia, una forma di sopravvivenza del vecchio meccanismo di recupero processuale potrebbe ritrovarsi proprio nell'art. 512 c.p.p., che consente la lettura degli atti assunti, tra gli altri, dalla polizia giudiziaria e dal magistrato del pubblico ministero, "quando, per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione."
Affinché tale meccanismo operi, deve esservi omogeneità fra il mezzo di prova divenuto irripetibile e l'atto di indagine che, mediante la lettura, si vuole recuperare. L'impossibilità di assumere come teste l'informatore di cui è stata manifestata l'identità non può autorizzare alla lettura dell'annotazione sulle notizie confidenziali redatta dalla polizia giudiziaria. La dichiarazione del confidente premorto al dibattimento per poter essere letta deve essere contenuta in un verbale da lui precedentemente reso e la circostanza morte dovrà risultare imprevedibile; perciò, anche in questo caso, il ricorso al criterio di recupero previsto dall'art. 512 c.p.p. è possibile soltanto qualora, nel corso delle indagini preliminari, sia già stata svelata l'identità dell'informatore e le relative dichiarazioni siano state assunte con rituale verbale.

4. Le investigazioni e l'informatore di polizia: una ricerca esplorativa

Allo scopo di giungere ad una maggiore comprensione del fenomeno ed evidenziare eventuali criticità, è stata condotta una ricerca, articolata in due studi, sulla visione che l'investigatore ha dello strumento "informatore di polizia giudiziaria" e sul modo in cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria normalmente si rapportano con tale figura.

Studio N. 1 (ndr: le figure sono omesse; cfr. il file .pdf)

Partecipanti

I partecipanti sono stati 56 ufficiali dei carabinieri di sesso maschile, di cui:
- 39 capitani, provenienti da tutto il territorio nazionale, con incarichi differenti, al momento della ricerca frequentatori del 25° Corso d'Istituto presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma;
- 17 sottotenenti, appartenenti al ruolo speciale - con pregressa esperienza in altri ruoli - al momento della ricerca frequentatori del 48° Corso Applicativo presso la stessa Scuola.
I soggetti avevano un'età compresa tra i 30 e i 41 anni, con una media di 13 anni di servizio.

Procedura

Ai partecipanti è stato somministrato nel corso di due sedute collettive, una per i capitani e una per i sottotenenti, un questionario costruito ad hoc, costituito da 15 domande, di cui 4 a risposta aperta, 3 a risposta chiusa e 8 a risposta chiusa con la possibilità di graduare la propria risposta su una scala tipo Liker a 5 livelli da un massimo di disaccordo "1= Mai" ad una massimo di accordo "5= Sempre" e di esprimere un commento finale. Ciascun questionario era correlato da una "scheda informativa" utilizzata per raccogliere i dati relativi al grado, agli anni di servizio prestati e agli incarichi ricoperti, nonché eventuali specializzazioni conseguite. I partecipanti erano stati informati preventivamente dell'esclusivo utilizzo a fini di ricerca delle informazioni da loro fornite e del carattere anonimo del questionario.
Successivamente si è proceduto all'approfondimento mediante un'intervista svolta individualmente con alcuni soggetti ritenuti interessanti per esperienza maturata nel settore investigativo.

Risultati dei questionari

a. Modalità di raccolta delle informazioni

Riguardo a come nell'ambito di una indagine di polizia giudiziaria, generalmente, vengono raccolte le informazioni, è emerso che gli strumenti utilizzati sono: per il 34% l'esame dei testimoni e delle vittime del reato; il 28% gli informatori di polizia; il 18% le banche dati, i servizi di o.c.p.; il 16% l'attività tecnica (intercettazioni telefoniche ed ambientali) e per il 4% il sospettato (vedi Figura 1).

Figura 1

b. Fattori che influenzano la raccolta di informazioni

È emerso che il principale fattore che incide sulla scelta delle modalità di raccolta delle informazioni è, con la percentuale del 45%, la valutazione dell'attendibilità dell'informazione acquisita, secondariamente, per il 40% influisce il tipo di indagine, soltanto un 15% è riservato all'utilizzabilità processuale delle stesse (vedi Figura 2).

Figura 2

c. Ammissibilità e utilizzabilità processuale

La domanda a riguardo consentiva di graduare la risposta su una scala di cinque livelli: l'ammissibilità ed utilizzabilità processuale è stata considerata "molto importante" dal 46% dei soggetti, "piuttosto importante" dal 25%, "sufficientemente importante" dal 20%, il 7% l'ha giudicata "poco importante" ed il 2% "appena importante" (vedi Figura 3).

Figura 3

Avendo la possibilità di motivare la propria risposta, coloro che hanno attribuito una importanza significativa all'ammissibilità ed utilizzabilità processuale delle informazioni acquisite hanno sottolineato sia come il processo debba essere il fine ultimo dell'attività di indagine e sia come un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, al di fuori delle modalità previste dal codice di procedura penale, sarebbe inutilizzabile come fonte di prova, vanificherebbe il lavoro svolto, impedirebbe di massimizzare i risultati e di presentarsi serenamente al dibattimento. Coloro che hanno ritenuto l'utilizzabilità scarsamente rilevante, hanno evidenziato come tutte le informazioni raccolte risultino indispensabili a prescindere dalla loro utilizzabilità processuale: se non acquisibili al processo possono essere fondamentali per orientare l'attività di indagine, fornire un quadro di insieme e suggerire eventuali soggetti da attenzionare. Secondo alcuni la rilevanza dipende dal tipo e dalla fase dell'indagine in cui le informazioni vengono acquisite e nel caso dell'informatore è necessario valutare se la testimonianza dell'informatore sia indispensabile ai fini processuali. Chi ha attribuito poca importanza all'utilizzabilità, ha ritenuto che il nome dell'informatore debba rimanere segreto per non "bruciare" la fonte.

d. Contatto e utilità dell'informatore

L'87% dei soggetti (49 su 56) è entrato in contatto con degli informatori nel corso della sua attività investigativa (vedi Figura 4) e, in particolare, il 4% ha dichiarato di avere utilizzato tale strumento "sempre", il 32% "spesso", il 41% "qualche volta", il 9% "raramente" ed il 13% "mai" (vedi Figura 5).

Figura 4

Coloro che hanno dichiarato di avere utilizzato frequentemente tale fonte informativa sostengono di averla sfruttata principalmente per ricavare: conferme riguardo alla direzione assunta dall'indagine; spunti per l'avvio dell'attività medesima; informazioni sul contesto in cui si è verificato il fatto; in particolare, è stata evidenziata una utilità significativa al fine di comprendere dinamiche ed equilibri di ambienti criminali altrimenti difficilmente penetrabili e caratterizzati da una forte omertà, ma una scarsa rilevanza rispetto a reati specifici.
Coloro che sono ricorsi raramente a tale strumento hanno ritenuto che l'informatore debba essere utilizzato come estrema ratio rispetto all'attività investigativa tradizionale e le sue dichiarazioni debbano essere incrociate e attentamente verificate; hanno sottolineato, inoltre, il fatto che le dichiarazioni stesse assumano una scarsa rilevanza processuale.
È stata evidenziata l'importanza di gestire l'informatore in modo professionale e adeguato, senza correre rischi, considerando che nella maggior parte dei casi il soggetto è inserito nell'ambiente criminale, fornisce informazioni ai fini di ottenere delle facilitazioni e non di rado è controllato dall'organizzazione stessa. Rilevante per la valutazione di utilità dell'informatore è considerato il contesto geografico-criminale in cui ci si trova ad operare.

e. Pregi e limiti dello strumento

I maggiori pregi delle informazioni confidenziali sono rappresentati per il 27% dei soggetti dal fatto che possono contribuire ad orientare le indagini soprattutto nelle fasi iniziali e per il 73% dall'aiuto vero e proprio che possono fornire all'investigatore (vedi Figura 6).

Figura 6

A fronte di tali indubbi vantaggi si rilevano alcuni limiti non trascurabili: per il 56% dei soggetti le informazioni raccolte da fonte confidenziale, possono "sviare" l'indagine, per il 15 % "condizionare" l'operatore nelle scelte investigative, mentre il 29 % ha sottolineato la "limitata utilizzabilità processuale" (vedi Figura 7).

Figura 7

f. Formazione professionale in materia

In relazione alla formazione nello specifico settore, è emerso che il 95% dei soggetti (53 su 56) non ha mai seguito dei corsi sulle modalità di raccolta delle informazioni, mentre il restante 5% (3 su 56) ha affrontato il tema in passato quando rivestiva altri ruoli (vedi Figura 8).

Figura 8

Il 63% dei soggetti (35 su 56) ha dichiarato che molto dell'apprendimento in materia lo ha acquisito sul campo (vedi Figura 9).

Figura 9

Gli intervistati hanno dichiarato di avere imparato, riguardo ai metodi di raccolta delle informazioni, prevalentemente dai colleghi, pari grado e dipendenti (92%), solo il 5% dai superiori ed il 3% attraverso letture ed approfondimenti personali (vedi Figura 10).

Figura 10

Il 33% dei soggetti non ritiene di dover ampliare ulteriormente le proprie conoscenze in questo settore, il restante 67% invece gradirebbe acquisire maggiori competenze nei seguenti ambiti (vedi Figura 11):
- gestione dell'informatore (ad esempio seguendo corsi di polizia giudiziaria tenuti da docenti con esperienza acquisita sul campo e condivisione di esperienze con i colleghi);
- procedure operative e utilizzabilità processuale dell'informazione acquisita;
- psicologia applicata (capacità di rapportarsi efficacemente con l'interlocutore al fine di acquisire la sua fiducia e riuscire a valutare la sua effettiva affidabilità);
- legislazione premiale.
L'approfondimento teorico della materia è ritenuto utile al fine di evitare quei vizi che l'apprendimento sul campo necessariamente comporta.

Figura 11

g. Testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria

Il 21% dei soggetti ha dichiarato di aver testimoniato in un processo penale "molto spesso", il 27% "spesso", il 18% "qualche volta", il 9% "raramente" ed il 25% "mai" (vedi Figura 12).

Figura 12

Soltanto il 13% (vedi Fig. 13) ha affermato di essersi avvalso, in sede di testimonianza, della facoltà di cui all'art 203 c.p.p. ovvero del cosiddetto "segreto di polizia". In particolare, coloro che non hanno mai ricorso a tale facoltà, hanno evidenziato come tale fonte non fosse essenziale per l'impianto investigativo e come, pertanto, abbiano preferito, da una parte, non "bruciare" la fonte informativa rivelandone il nome in dibattimento e, dall'altra, evitare di rivelare l'esistenza stessa di una fonte confidenziale.

Figura 13

Associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanza stupefacente, reati associativi di stampo mafioso, individuazione e cattura latitanti, immigrazione clandestina, armi e droga, sono i reati per i quali, secondo i soggetti esaminati, si è rivelata più utile la fonte confidenziale; questo, anche in considerazione del fatto che, in tali ambiti di indagine, alla inutilizzabilità processuale della informazione confidenziale sopperivano, come fonte di prova in dibattimento, gli accertamenti, i ritrovamenti e i sequestri effettuati a seguito dell'acquisizione della informazione stessa.

h. Giustizia e tutela dell'incolumità dell'informatore

Il 58% (33 su 56) degli ufficiali esaminati (vedi Figura 14) ha dichiarato di essersi trovato in presenza di un testimone di un reato che chiedeva di non essere escusso per timore di subire una ritorsione.

Figura 14

In tali circostanze, per conciliare le esigenze di giustizia da un lato e tutela dell'incolumità del potenziale testimone dall'altro, il 50% dei soggetti ha dichiarato di aver preferito raccogliere le informazioni in via informale, mantenendo segreta l'identità e l'esistenza della fonte, verificando le informazioni ricevute tramite accertamenti codificati e cristallizzando in tal modo una fonte di prova utilizzabile processualmente senza mettere in pericolo l'incolumità del soggetto. Si evidenzia come tale comportamento sia adottabile nella misura in cui il potenziale testimone, anche quando appartenga o sia vicino all'ambiente criminale, non abbia partecipato alla commissione del reato: in tal caso, infatti, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di procedere nei suoi confronti informando l'Autorità Giudiziaria. Il 40%, rendendosi essenziale la testimonianza della fonte ai fini dell'impianto processuale, ha interessato l'Autorità Giudiziaria per sottoporre il testimone ad un programma di tutela. Soltanto il 10% ritiene più opportuno verbalizzare in ogni caso, incorrendo tuttavia in due criticità: "bruciare" la fonte rivelandone il nome, oppure citare solo l'esistenza della fonte confidenziale, senza rivelarne il nome, indebolendo l'impianto accusatorio (vedi Figura 15).

Figura 15

i. Attualità ed idoneità degli strumenti giuridici vigenti in materia

Il 79% dei soggetti sperimentali considera attuali gli strumenti giuridici che regolano la materia delle informazioni di polizia e sufficienti per svolgere efficacemente l'attività di indagine; il restante 21% li ritiene inadeguati e suscettibili di modifiche (vedi Figura 16).

Figura 16

In particolare, si avverte l'esigenza di una maggiore valenza in ambito processuale degli atti redatti dalla polizia giudiziaria in materia, una tutela più efficace ed aderente per gli operatori che consenta di svolgere tale attività con maggiore autonomia e serenità. Secondo alcuni sarebbe utile prevedere una delega alla polizia giudiziaria per l'escussione dell'informatore i cui risultati debbano essere successivamente vagliati dal pubblico ministero; l'istituto, da un lato, tutelerebbe l'anonimato della fonte, offrendo maggiori garanzie alla polizia giudiziaria operante e, dall'altro, garantirebbe un collegamento con il magistrato titolare. Sarebbe poi auspicabile, secondo altri, una maggiore speditezza nell'ammissione a programmi di protezione.
Uno degli esaminati, con pregressa esperienza di missioni all'estero, ha sottolineato che, l'introduzione di un sistema di monitoraggio centralizzato degli informatori, con l'obbligo di comunicazione dei nominativi e delle principali caratteristiche dei soggetti - sul modello di quanto previsto dalla Circolare sulle informazioni vigente in ambito MSU (Multinational Specialised Unit) per le missioni fuori area - consentirebbe una più efficace e sicura gestione delle fonti confidenziali.

Analisi delle interviste

Del gruppo dei capitani, 2 soggetti sono stati intervistati e hanno evidenziato i seguenti aspetti:
- da una parte hanno ribadito l'importanza della figura dell'informatore ai fini di una completa ed efficace attività di indagine sia preventiva che repressiva, sottolineando come questa figura possa fornire una fondamentale visione dall'interno dell'ambiente criminale e costituisca lo strumento più rapido per acquisire informazioni (fermo restando che le stesse devono essere successivamente validate). L'opportunità o meno di ricorrere a tale strumento deve essere frutto di una attenta valutazione costi-benefici legata al caso specifico;
- dall'altro hanno evidenziato che questo tipo di fonte informativa è sempre mossa da un interesse personale, spesso strettamente correlato all'interesse dell'ambiente criminale cui appartiene (in ambito mafioso o associativo l'informatore può essere spinto a fornire informazioni a danno del clan rivale o concorrente per favorire il proprio).
Il perseguimento di un interesse da parte del confidente può causare seri rischi per l'operatore che si trovi a gestire tale fonte e le informazioni da essa fornite: può essere difficile riuscire a discernere e valutare le informazioni acquisite in maniera obiettiva, senza lasciarsi sviare e senza cedere, a propria volta, informazioni sulla propria attività di indagine. Il pericolo più serio per l'operatore di polizia giudiziaria è rappresentato dal rischio di rimanere personalmente coinvolto ed essere addirittura accusato di favoreggiamento. Per evitare di incorrere in questo genere di problemi non bisogna dimenticare che ogni volta in cui la fonte informativa, parlando alla polizia giudiziaria, di fatto ammette la propria partecipazione ad un fatto reato, sussiste in capo alla polizia giudiziaria stessa l'obbligo di procedere a suo carico. Come ulteriore forma di tutela per il proprio personale e per se stesso, il comandante deve essere sempre informato riguardo ai contatti che i propri dipendenti intrattengono con i confidenti ed in caso di soggetti particolari o informazioni particolarmente delicate da gestire, è opportuno informare il magistrato titolare dell'indagine.
Dalle interviste di 3 soggetti del gruppo dei sottotenenti (volontari tra coloro che avevano già compilato il questionario) sono emerse ulteriori considerazioni. Tutti e tre gli operatori hanno evidenziato la mancanza di indicazioni precise riguardo alla gestione delle fonti confidenziali: la conduzione del rapporto è spesso lasciata alla discrezionalità del singolo operante; non esistono all'interno dei singoli reparti soggetti designati e specificamente preparati per svolgere questo tipo di attività. Sarebbe auspicabile la previsione di un'azione centralizzata di controllo da parte dei comandanti diretti (tale attività è attualmente devoluta alla discrezionalità dei singoli comandanti). Una superficiale progettualità della attività dei reparti o un'eccessiva attenzione al risultato statistico da parte del comando superiore combinato con l'assenza di controllo centralizzato e animata dall'eccessivo entusiasmo dell'operatore di polizia giudiziaria, può spesso portare ad un uso spregiudicato, distorto ed ai limiti della legalità della fonte. Attualmente la conduzione del rapporto è lasciata alla professionalità del singolo; l'esperienza indubbiamente consente di ampliare gli obiettivi e porta ad un utilizzo più maturo e opportuno della fonte confidenziale, ma i rischi personali che l'operatore si trova ad assumere in assenza di un indirizzo disciplinato sono sproporzionati rispetto al risultato e talvolta incoerenti con gli interessi della giustizia.
Particolarmente sentita è poi l'esigenza di una preparazione più specifica, con particolare riguardo alla gestione del rapporto operatore-fonte: il confidente, nel momento in cui si relaziona con la polizia giudiziaria persegue un interesse, raramente connesso con la ricompensa in denaro che potrebbe ottenere dalla polizia giudiziaria stessa, più spesso legata a suoi interessi di carattere criminale: infatti non di rado cerca di coinvolgere nella propria attività illecita l'operatore con cui si relaziona; in tal senso si sente l'esigenza di una conoscenza più completa delle dinamiche che legano i due soggetti al fine di porre l'operatore nelle condizioni di condurre il rapporto in modo distaccato e professionale, tutelandolo dai rischi di coinvolgimenti personali.

Studio N. 2

Partecipanti

A questo secondo studio hanno partecipato 6 operatori di polizia giudiziaria appartenenti al Comando Provinciale di Roma, ruolo Ispettori, di cui 3 in servizio al Nucleo Investigativo e 3 appartenenti a Nuclei Operativi di Compagnia, di età compresa tra i 39 ed i 56 anni e con una media di 25 anni di servizio.

Procedura

I 6 soggetti sono stati sottoposti - presso gli uffici del Comando Provinciale di Roma - a un'intervista semi-strutturata della durata di circa 30 minuti.

Analisi delle interviste

Durante le interviste sono emerse varie considerazioni che hanno consentito di ampliare la visuale della materia:
- tutti gli operatori hanno ribadito che la fonte confidenziale riveste un ruolo importante nella fase di indagine poiché consente di conoscere e capire il contesto criminale in cui si è maturato il reato; secondo alcuni si rivela spesso fondamentale e consente di velocizzare l'attività, secondo altri invece può costituire un input/orientamento;
- le informazioni acquisite devono sempre essere attentamente vagliate e verificate, preferibilmente analizzate da più operatori per evitare una personalizzazione del rapporto e sviluppate attraverso mezzi di ricerca della prova codificati. L'investigatore non deve mai dimenticare che nella maggior parte dei casi la fonte confidenziale è spinta a fornire informazioni da interessi personali di varia natura e l'operatore può diventare suscettibile di condizionamenti e strumentalizzazioni;
- la gestione dell'informatore da parte dell'operatore di polizia presenta diversi profili di rischio, da una parte dovuti al fatto che, nella maggioranza dei casi, la fonte è intranea all'ambiente criminale, spinta da interessi personali e spesso controllata dall'associazione stessa al fine di sviare l'attività di indagine; dall'altra a causa della discrezionalità posta in capo esclusivamente all'operatore riguardo alla rivelazione o meno dell'identità della fonte. In proposito è stata sottolineata l'importanza di informare e aggiornare costantemente il proprio comandante riguardo ai propri rapporti con eventuali fonti confidenziali e valutare attentamente l'opportunità di confrontarsi con il magistrato del pubblico ministero quando, nel corso di una attività di indagine, la fonte informativa assuma un ruolo rilevante o fornisca informazioni particolarmente significative;
- gli operatori intervistati hanno sottolineato di non avere mai rivelato l'identità della fonte e di aver molto raramente dichiarato la provenienza confidenziale di talune informazioni raccolte; si preferisce rinunciare all'escussione del potenziale testimone per non minare la sua fiducia e "bruciarlo". È emerso che l'importanza dell'utilizzabilità processuale delle informazioni raccolte e l'obiettivo processuale non vengono mai persi di visti dagli operatori e, proprio per realizzare un efficace impianto accusatorio, si tende a riscontrare ed acquisire con altri mezzi di ricerca della prova, disciplinati dal codice e utilizzabili in dibattimento, le informazioni confidenziali;
- due soggetti con pregresse esperienze all'estero, in particolare in ambito MSU, hanno sottolineato di avere ritenuto utile, ai fini della gestione degli informatori in ambito nazionale, quanto previsto in ambito NATO per la gestione dei confidenti durante le missioni all'estero.

5. Conclusioni

La gestione delle informazioni promananti da fonti umane riservate nell'ambito della attività investigativa di iniziativa, intesa come propulsione/stimolo all'avvio di una ricerca in un determinato ambito, non implica particolari problematiche riguardo alla utilizzabilità processuale delle informazioni stesse poiché, come già evidenziato, nella fase pre-procedimentale, prescindendo dai casi di "giustizia-negoziata", tali notizie non sono chiamate a vestirsi probatoriamente. In assenza della notizia di reato, infatti, l'informazione riservata funge essenzialmente da stimolo all'attività di natura preventiva: in tale ipotesi non si pone, di fatto, il problema della inutilizzabilità delle informazioni fornite dal soggetto che si rifiuti di verbalizzare le proprie dichiarazioni; non c'è l'esigenza di evidenziare l'esistenza dell'informatore e delle informazioni da lui fornite ai fini di cristallizzare i fatti e lo stesso operatore di polizia apprezzerà tale modalità di contatto con il chiaro fine di relegarla in ambito endofasico preventivo.
Diverse sono le esigenze di utilizzo quando le informazioni siano fornite in una fase procedimentale, ovvero quando nella fase delle indagini si sia già in presenza della notizia di reato. In tale caso si pone fortemente il problema della acquisizione ed utilizzazione processuale delle dichiarazioni dei confidenti poiché in questa fase diventa riduttivo considerare le informazioni raccolte soltanto come spunto per lo sviluppo delle indagini; si rende necessario acquisire e cristallizzare fonti suscettibili di essere introdotte in dibattimento nell'ambito di una costruzione accusatoria logica, efficace e soprattutto stabile, ovvero realizzata nel rispetto dei principi costituzionali del rito accusatorio. Sottovalutare questa finalità potrebbe portare a far vacillare l'impianto accusatorio e l'intera indagine con conseguente dispersione delle informazioni, inutilizzabili poiché non acquisite secondo i principi del rito accusatorio, né in alternativa sviluppate e sostituite con altre fonti di prova valide.
Abbiamo evidenziato come la normativa attualmente vigente non fornisce una disciplina chiara al riguardo. Eccezion fatta per la disciplina ex art. 203 c.p.p., non esiste una disciplina positiva sulla trattazione delle notizie confidenziali e dell'informatore stesso: la giurisprudenza è chiamata spesso ad inquadrare la figura in relazione al caso specifico.
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, valutazioni, considerazioni e analisi dei rischi (sia per le indagini sia per l'incolumità dei soggetti coinvolti) sono lasciati alla discrezionalità dell'operatore di polizia giudiziaria che quasi sempre agisce con modalità autonoma e con scelte monocratiche.
Sulla base di tali considerazioni, è sorto l'interesse di indagare secondo quali criteri e con quali modalità l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria consideri e gestisca questo strumento e se la trattazione dello stesso sia lasciato completamente alla valutazione del singolo operatore oppure esista una linea comune o dall'esperienza pratica sia emersa l'esigenza di sviluppare una normativa o una condotta più efficace. Al fine di sviluppare una analisi del fenomeno il più possibile aderente alla realtà pratica è stata condotta una ricerca per raccogliere informazioni e considerazioni fornite da un campione di operatori appartenenti all'Arma dei Carabinieri che nel corso della loro attività quotidiana si trovano a doversi relazionare con fonti informative di carattere confidenziale e a decidere come gestire questi rapporti ed i relativi risvolti processuali. Le considerazioni che sono emerse dalla lettura dei dati raccolti sono fondamentalmente riconducibili a due macro-aree: l'una legata all'utilizzabilità processuale delle notizie acquisite dalla fonte confidenziale e l'altra relativa alla gestione del rapporto con l'informatore da parte dell'operatore di polizia.
Le informazioni acquisite tramite fonte confidenziale sono considerate molto utili e talvolta indispensabili per la conduzione di attività di indagine, sono ritenute poi fondamentali al fine di penetrare ambienti criminali impermeabili ad altri strumenti; a fronte di tale indubbia utilità è stato evidenziato come la normativa attualmente vigente, fondata sulla riforma dell'art. 111 della Costituzione, non consenta un'utilizzabilità processuale delle informazioni acquisite da fonte informativa che per sua stessa natura si rifiuti di presentarsi quale testimone al processo. L'attività di indagine svolta durante la fase delle indagini preliminari è volta alla ricerca ed acquisizione di fonti di prova utilizzabili processualmente; di conseguenza, l'inutilizzabilità della notizia confidenziale e la discrezionalità posta in capo alla polizia giudiziaria dall'art. 203 c.p.p. di citare l'origine confidenziale dell'informazione senza indicare il nome della fonte, portano nella maggior parte dei casi a non avvalersi della facoltà di cui al 203 c.p.p. e a cercare di verificare e cristallizzare le informazioni ottenute dal confidente, tramite mezzi di prova alternativi, disciplinati dal codice e passibili di utilizzazione processuale.
Difficilmente viene citata in dibattimento l'esistenza di una fonte riservata per evitare di porre in discussione l'impianto accusatorio e molto raramente si decide di rivelare il nome dell'informatore introducendolo in dibattimento come testimone: si ritiene da un lato di evitare di "bruciare" la fonte e dall'altro di tutelare l'incolumità dell'informatore stesso. Seppur nei limiti di questo ambito e con questa limitata utilità pratica, la normativa esistente, ovvero la previsione del segreto di polizia da parte dell'art. 203 c.p.p., viene utilizzata dagli operatori di polizia giudiziaria nella misura in cui, in assenza di un quadro normativo chiaro sul punto, fornisce una seppur minima forma di tutela delle scelte discrezionali dell'operante.
Sotto il profilo della gestione della fonte informativa, è stato evidenziato che la discrezionalità offerta dalla norma e l'assenza di un qualsiasi controllo interno alla polizia giudiziaria dei rapporti tenuti con gli informatori, comporta notevoli rischi per l'operatore che vi entri in contatto e mantenga con essi un rapporto continuativo nel tempo. Dalle testimonianze raccolte è emersa l'esigenza di una preparazione maggiore rispetto alla conduzione di un rapporto con fonte umana, non soltanto da un punto di vista normativo ma anche psicologico; alcuni operatori hanno evidenziato il rischio di una personalizzazione del rapporto che spesso può provocare il coinvolgimento dell'operatore nel proprio progetto o ambiente criminale, nel corso di una relazione in cui la demarcazione tra legalità ed illegalità potrebbe essere difficile da rispettare. In tal senso è stata sottolineata l'importanza di non gestire mai da soli la fonte e le notizie che essa fornisce, del confronto con i colleghi più stretti e del ruolo del comandante che - anche in questo caso - deve essere non solo sempre informato, ma deve necessariamente indirizzare la conduzione di tali attività al fine di contribuire al corretto e proficuo utilizzo dello strumento e coniugare maggiormente le esigenze di tutela del proprio personale con l'efficacia dello strumento in chiave operativa ed investigativa: l'adeguato utilizzo della fonte riservata dipende in modo determinante dagli obiettivi che attraverso questa ci si prefigge di raggiungere e la determinazione dei target da conseguire è, indubbiamente, precipua responsabilità del comandante.
In definitiva, l'analisi compiuta sulla materia unitamente alla caratterizzazione pragmatica dei dati esperienziali promananti da un adeguato campione di operatori (nella stragrande maggioranza ricoprenti ruoli decisionali) impone alcune sintetiche conclusioni. Da un lato emerge indiscutibilmente la necessità di una qualificazione professionale sull'intero settore riconoscendone il grande rilievo in termini di propensione risolutiva per lo sviluppo e definizione delle indagini; dall'altro la necessità di una consapevole gestione professionale delle modalità di contatto con fonti umane riservate in grado di abbandonare quella collocazione troppo spesso relegata - per pregiudizio, se non per luogo comune - ad oscura camera di compensazione di bisogni illeciti e proprio per questo non esplorabile ed analizzabile per pudore e per asserita deontologia.
La necessità di informazione nel quadro della moderna dinamica di indagine è bisogno ineluttabile ed irrinunciabile per qualsiasi dispositivo investigativo che si rispetti; in tal senso l'informazione derivante da fonte umana riservata - anche in tempi di straordinaria tecnologia - rientra pienamente in tale affermazione e l'operatore di polizia giudiziaria (a maggior ragione se rivestito di funzioni di comando) deve affrontarlo con partecipazione qualificata, con assunzione responsabile di scelte in virtù delle conseguenze giuridiche che ne derivano e con ineludibile professionalità.
Su tali aspetti la formazione ai vari livelli del personale (impegnato in contesti operativi ed investigativi) può costituire un valido ed efficace strumento non solo per la migliore qualificazione professionale, ma anche per una maggiore ed uniforme predisposizione procedurale e comportamentale.

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