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OIE emesso da autorità amministrativa? (CGUE, Procura Trento, 2021)

2 settembre 2021, Corte di giustizia dell'Unione europea

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Una Procura, investita della richiesta di una perquisizione nell'ambito di un OIE da parte di una autorità amministrativa senza la convalida da parte di un’autorità giudiziaria, non può essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale e quindi una eventuale domanda pregiudiziale a Lussmburgo è irricevibile.

 

CORTE di GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(Quarta Sezione)

2 settembre 2021 (*)

ECLI:EU:C:2021:670

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Criteri – Procura della Repubblica di Trento (Italia) – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑66/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia), con decisione del 15 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2020, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante

XK,

con l’intervento di:

Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello ed E. Figliolia, avvocati dello Stato;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e F. Halabi, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, A. Pimenta, D. Capinha, P. Barros da Costa e L. Medeiros, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), punto ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Italia, di un ordine europeo di indagine emesso dal Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie e l’accertamento degli illeciti fiscali di Münster, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster») riguardante XK.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 34 della direttiva 2014/41 così recita:

«In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove. A tale riguardo è opportuno sottolineare che qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca. La distinzione tra i due obiettivi dei provvedimenti provvisori non è sempre ovvia e l’obiettivo di tali provvedimenti può cambiare nel corso del procedimento. È pertanto essenziale che nei futuri lavori sia mantenuta una relazione armoniosa tra i vari strumenti applicabili in questo ambito. Inoltre, per lo stesso motivo, l’autorità di emissione dovrebbe avere la facoltà di valutare se un elemento debba essere usato nelle prove e pertanto formare oggetto di un OEI».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

(...)

2.      Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva».

5        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

c)      “autorità di emissione”:

i)      un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii)      qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI;

d)      “autorità di esecuzione”: un’autorità competente a riconoscere un OEI e ad assicurarne l’esecuzione conformemente alla presente direttiva e alle procedure applicabili in un caso interno analogo. Tali procedure potrebbero comportare l’autorizzazione di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest’ultimo».

6        L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Contenuto e forma dell’OEI», così recita al suo paragrafo 1:

«L’OEI di cui al modulo figurante nell’allegato A è completato e firmato dall’autorità di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute siano esatte e corrette.

L’OEI contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a)      i dati relativi all’autorità di emissione e, laddove applicabile, all’autorità di convalida;

(...)».

7        L’articolo 6 della direttiva 2014/41, intitolato «Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI», così dispone:

«1.      L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini de[i] procediment[i] di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b)      l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2.      Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3.      Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI».

8        L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue:

«1.      L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.

2.      L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3.      Se riceve un OEI non emesso da un’autorità di emissione come specificato all’articolo 2, lettera c), l’autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione».

9        L’articolo 11 della suddetta direttiva, intitolato «Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione», elenca, al suo paragrafo 1, i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un ordine europeo di indagine nello Stato di esecuzione.

10      Il modulo relativo all’ordine europeo di indagine, di cui all’allegato A della medesima direttiva, contiene, in particolare, una sezione L, nella quale devono essere indicati, se necessario, i dati dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’ordine europeo di indagine.

 Diritto tedesco

11      L’articolo 386 della Abgabenordnung (codice tributario), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, prevede quanto segue:

«(1)      Se si sospetta un reato tributario, l’autorità fiscale indaga sui fatti. Ai fini della presente sezione, per autorità fiscale si intende l’Hauptzollamt [(Ufficio doganale principale)], il Finanzamt [(Ufficio finanziario)], il Bundeszentralamt für Steuern [(Ufficio federale centrale per le imposte)] e la Familienkasse [(Cassa per gli assegni familiari)].

(2)      L’autorità fiscale conduce autonomamente le indagini nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 399, paragrafo 1, e agli articoli 400 e 401, se la condotta per cui si procede:

1.      configura unicamente un reato tributario, oppure

2.      viola allo stesso tempo altre leggi penali e la violazione riguarda le imposte sul culto o altri tributi di natura pubblicistica che operano un collegamento a basi imponibili, importi fiscali di riferimento o importi fiscali.

(3)      Il paragrafo 2 non si applica quando nei confronti dell’accusato è stato emesso un ordine di custodia cautelare o di ricovero.

(4)      L’autorità fiscale può in qualsiasi momento trasferire la causa penale al pubblico ministero. Il pubblico ministero può avocare a sé la causa penale in qualsiasi momento. In entrambi i casi il pubblico ministero può, d’intesa con l’autorità fiscale, trasferire nuovamente la causa penale all’autorità fiscale».

12      L’articolo 399, paragrafo 1, di tale codice è così formulato:

«Quando conduce le indagini autonomamente ai sensi dell’articolo 386, paragrafo 2, l’autorità fiscale esercita i poteri e i doveri che spettano al pubblico ministero nel procedimento istruttorio».

13      Ai sensi dell’articolo 400 di detto codice:

«Se nel corso delle indagini sono raccolti elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, l’autorità fiscale chiede al giudice l’emissione di un decreto penale, se la causa penale appare idonea a essere trattata nel procedimento di emissione di decreto penale; in caso contrario, l’autorità fiscale trasmette il fascicolo al pubblico ministero».

 Diritto italiano

 Codice di procedura penale

14      L’articolo 257, primo comma, del codice di procedura penale recita quanto segue:

«Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324».

 Decreto legislativo n. 108/17

15      La direttiva 2014/41 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo del 21 giugno 2017, n. 108 – Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GURI n. 162, del 13 luglio 2017; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 108/17»).

16      L’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 108/17 dispone quanto segue:

«1.      Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell’ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell’ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3‑bis e 3‑quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell’ordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.

2.      All’esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall’autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.

3.      Si provvede al riconoscimento e all’esecuzione nel più breve termine indicato dall’autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.

4.      Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell’avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell’atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell’atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l’atto è compiuto o immediatamente dopo».

17      L’articolo 5, commi 1 e 2, di tale decreto legislativo è così formulato:

«1.      Quando l’autorità di emissione chiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando l’atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l’ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.

2.      Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l’esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell’ordine di indagine».

18      L’articolo 13 di detto decreto legislativo dispone quanto segue:

«1.      Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.

2.      Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L’ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all’interessato.

3.      Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l’autorità di emissione della decisione. Quando l’opposizione è accolta, il decreto di riconoscimento è annullato.

4.      L’opposizione non ha effetto sospensivo dell’esecuzione dell’ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attività compiute. Il procuratore della Repubblica può comunque non trasmettere i risultati delle attività compiute se può derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all’imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell’atto.

5.      Il giudice per le indagini preliminari, quando è richiesto dell’esecuzione dell’ordine di indagine ai sensi dell’articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall’articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l’annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

6.      Non si dà luogo all’esecuzione dell’ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.

7.      Possono altresì proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      Il 14 novembre 2019, la Procura della Repubblica di Trento (Italia) (in prosieguo: la «Procura di Trento») ha ricevuto un ordine europeo di indagine emesso lo stesso giorno dall’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster, in cui si richiedeva la perquisizione dei locali commerciali di XK nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale in materia di imposta sul reddito, avviata sulla base delle disposizioni del codice tributario.

20      La sezione L di tale ordine europeo di indagine, nella quale devono figurare, se necessario, i dati dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il suddetto ordine europeo di indagine, non era compilata.

21      Con lettera del 20 dicembre 2019, la Procura di Trento ha chiesto all’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster di trasmetterle una copia dell’ordine europeo di indagine convalidato da un’autorità giudiziaria.

22      Con messaggio di posta elettronica dell’8 gennaio 2020, l’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster ha informato la Procura di Trento che l’ordine europeo di indagine non doveva essere convalidato da un’autorità giudiziaria. Detto ufficio ha infatti spiegato che, esercitando, in forza dell’articolo 399, paragrafo 1, del codice tributario, le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti per reati fiscali, esso stesso doveva considerarsi un’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41.

23      Nella sua decisione di rinvio, la Procura di Trento rileva che l’ordine europeo di indagine deve necessariamente essere una decisione giudiziaria, nel senso che, conformemente all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, esso deve essere o adottato da un’autorità giudiziaria, oppure adottato da un’autorità amministrativa e convalidato da un’autorità giudiziaria.

24      Infatti, e come risulterebbe, per analogia, dalla sentenza del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860), che riguardava il mandato d’arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), l’elevato livello di fiducia tra gli Stati membri implicherebbe l’intervento di un’autorità giudiziaria nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

25      Orbene, nel caso di specie, l’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster, che è un’autorità amministrativa, sostiene di poter emettere un ordine europeo di indagine, sottoscritto dal suo direttore amministrativo, senza che tale decisione debba essere convalidata da un giudice o da un pubblico ministero, in quanto esso sarebbe legittimato a esercitare gli stessi diritti e le stesse responsabilità del pubblico ministero tedesco, in forza dell’articolo 399, paragrafo 1, del codice tributario.

26      Pertanto, la Procura di Trento sottolinea che il procedimento principale rende necessario stabilire se e in quale misura l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 autorizzi uno Stato membro a trasmettere un ordine europeo di indagine emesso da un’autorità amministrativa, qualora tale provvedimento non sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria.

27      A tal riguardo, la Procura di Trento ritiene che le considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 48 e 49), in cui era in discussione la decisione quadro 2002/584, siano applicabili nel contesto della direttiva 2014/41, poiché un ordine europeo di indagine, benché privo di effetti sulla libertà individuale, costituisce una misura molto invasiva.

28      Inoltre, la Procura di Trento ritiene di essere legittimata ad adire la Corte in via pregiudiziale, nonostante il fatto che un rinvio pregiudiziale possa provenire, secondo i termini dell’articolo 267 TFUE, solo da una «giurisdizione di uno degli Stati membri».

29      È vero che la Corte avrebbe già dichiarato, nella sentenza del 12 dicembre 1996, X (C‑74/95 e C‑129/95, EU:C:1996:491), che il pubblico ministero italiano non era legittimato a procedere ad un rinvio pregiudiziale dinanzi ad essa. Tuttavia, questa sentenza non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto la causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava un procedimento penale avviato dinanzi a tale pubblico ministero, il quale aveva il compito non di dirimere in piena indipendenza una controversia, ma di sottoporla, eventualmente, al giudizio dell’organo giurisdizionale competente.

30      Orbene, la Procura di Trento osserva di non essere parte del procedimento di indagine condotto in Germania dall’Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Münster. Inoltre, essa non potrebbe esercitare alcuna azione penale in Italia per i fatti cui si riferisce l’ordine europeo di indagine in discussione nel procedimento principale, né sottoporre alla valutazione di un giudice tale ordine europeo di indagine, dato che, nel diritto italiano, spetta al pubblico ministero e non ai magistrati giudicanti riconoscere un ordine europeo di indagine e, quindi, eseguirlo o, se del caso, rifiutarne il riconoscimento. Di conseguenza, nessun organo giurisdizionale parteciperebbe al procedimento di riconoscimento di una siffatta decisione.

31      Pertanto, nell’ambito della procedura di esecuzione dell’ordine europeo di indagine, il pubblico ministero italiano dovrebbe essere qualificato come un organo con il compito di «dirimere con assoluta indipendenza una controversia» e, quindi, come una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

32      È in tale contesto che la Procura di Trento ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’[articolo 2, lettera c), punto ii)], della direttiva [2014/41], nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche “qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale” prevedendo che però in tal caso “prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’ordine di indagine europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagine europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione”, debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall’obbligo di far convalidare l’ordine di indagine europeo qualificandola come “autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 2 della direttiva”».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33      Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo tedesco e la Commissione hanno espresso dubbi quanto al fatto che la Procura di Trento disponga della qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

34      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organismo di rinvio di cui trattasi costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione rientrante unicamente nel diritto dell’Unione –, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, l’applicazione, da parte dell’organo, di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

35      Per quanto riguarda i criteri relativi all’origine legale dell’organo di rinvio, al suo carattere permanente, all’obbligatorietà della sua giurisdizione, alla sua indipendenza, nonché all’applicazione, da parte di tale organo, di norme giuridiche, il fascicolo a disposizione della Corte non contiene alcun elemento suscettibile di dimostrare che la Procura di Trento non soddisfi tali criteri.

36      Tuttavia, occorre altresì esaminare se, nell’ambito del procedimento che l’ha indotta ad adire la Corte, la Procura di Trento agisca nell’esercizio di un’attività giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

37      A tal riguardo, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che, sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale (sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

38      Orbene, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è chiamata a dirimere una controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale.

39      Infatti, l’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva definisce l’ordine europeo di indagine come una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro al fine di far eseguire uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro per acquisire prove, conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti di quest’ultimo Stato membro.

40      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41, gli Stati membri eseguono un ordine europeo di indagine in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale direttiva. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, l’autorità di esecuzione riconosce un ordine europeo di indagine senza che sia richiesta alcun’altra formalità, e provvede affinché esso sia eseguito nello stesso modo e secondo le stesse modalità applicabili ove l’atto di indagine di cui trattasi fosse stato ordinato da un’autorità dello Stato di esecuzione. In base a questa stessa disposizione, detta autorità può decidere di non eseguire un ordine europeo di indagine adducendo uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione o uno dei motivi di rinvio previsti dalla medesima direttiva. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2014/14 dispone che, se riceve un ordine europeo di indagine non emesso da un’autorità di emissione a norma dell’articolo 2, lettera c), della direttiva in parola, l’autorità di esecuzione restituisce tale ordine allo Stato di emissione [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C‑584/19, EU:C:2020:1002, punti da 43 a 45].

41      Come risulta dal considerando 34 della direttiva 2014/41, gli atti di indagine previsti da un ordine europeo di indagine hanno per loro natura carattere provvisorio. La loro esecuzione ha come unico scopo di ottenere delle prove e, qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine, di trasmetterle all’autorità di emissione, contemplata dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva.

42      In tali circostanze, l’autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di detta direttiva, che procede al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine, non può essere considerata incaricata di «emanare una sentenza», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A tal riguardo, spetta esclusivamente alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro di emissione pronunciarsi definitivamente su tali prove nell’ambito del procedimento penale avviato in quest’ultimo.

43      Pertanto, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, come la Procura di Trento, non agisce nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione a carattere giurisdizionale, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 37 della presente sentenza.

44      Tale constatazione non è rimessa in discussione dalla circostanza menzionata dall’organo di rinvio nonché dal governo italiano nelle sue osservazioni e nelle sue risposte presentate alla Corte, secondo la quale il decreto legislativo n. 108/17 non ha previsto alcun controllo giurisdizionale della decisione del pubblico ministero di non riconoscere un ordine europeo di indagine.

45      Infatti, una circostanza del genere, che del resto è limitata alla sola ipotesi del mancato riconoscimento di un ordine europeo di indagine, è irrilevante al fine di stabilire se una Procura italiana, come la Procura di Trento, eserciti un’attività giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando è chiamata ad adottare una decisione volta al riconoscimento e all’esecuzione di un siffatto ordine europeo di indagine. In particolare, tale circostanza non incide sulla constatazione, contenuta nei punti 41 e 42 della presente sentenza, secondo cui gli atti di indagine previsti da un ordine europeo di indagine presentano un carattere per natura provvisorio e le decisioni dirette al riconoscimento e all’esecuzione di un siffatto ordine europeo di indagine non sono pertanto assimilabili a decisioni di carattere giurisdizionale.

46      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura di Trento è irricevibile.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all’organismo di rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia), con decisione del 15 gennaio 2020, è irricevibile.

Vilaras
Piçarra
Šváby
Rodin
 
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 settembre 2021.

Il cancelliere
 
Il presidente della Quarta Sezione
A. Calot Escobar