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Occupazione simbolica non è reato (Tr. Trento, 23/4/2013)

23 aprile 2013, Tribunale di Trento

Non costituisce reato l'occupazione di un terreno (qui: destinato ad ospitare una base militare), quando la condotta si esaurisce nel volgere di un periodo di tempo assolutamente limitato, e secondo forme meramente simboliche, data la sproporzione eclatante delle forze in campo, ben percepibile da tutti i soggetti presenti sul teatro dell'accadimento.


TRIBUNALE DI TRENTO


Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GUGLIELMO AVOLIO alla pubblica udienza del 23.04.13 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO
1. B.D., nato a R. il (...) e residente a T. in via di P. n. 74, elett. te dom.to a Rovereto (TN) P.zza Podestà 10 c/o studio Canestrini; difeso di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERO CONTUMACE
2. F.E., nata a Trento il 28.12.1987 ivi residente in via dei S. n. 43; difesa di fiducia dall' avv. Andrea de Bertolini del Foro di Trento
LIBERA PRESENTE
3. B.C., nato a P. il (...), ivi residente in via A. n. 5; difeso di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
4. P.G., nato a P. il (...) e residente a T. in via B. n. 32; difeso di fiducia dall' avv. Paolo Chiariello del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
5. Z.F., nato a C. il (...), residente a T. in via del S. n.112, elett.te dom.to in Rovereto (TN) P.zza Podestà 10 c/o Studio Canestrini; difeso di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERO CONTUMACE
6. B.M., nato a N. il (...) e residente a T. loc. S.D. n. 13; difeso di fiducia dall' avv. Andrea de Bertolini del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
7. M.F., nata a P. il (...) e residente a R. in via S.M. n. 25; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA CONTUMACE
8. T.M., nato a T. il (...) ed ivi residente in via della T.F. n. 23 fraz. M.; difeso di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
9. G.M., nata a R. il (...) ed ivi residente in via delle M. n. 42; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA PRESENTE
10.F.G., nato a V. il (...) e residente a F. loc. F. n. 5; difeso di fiducia dall' avv. Paolo Chiariello del Foro di Trento
LIBERO ASSENTE
11.R.A., nato a T. il (...), residente a Z. in via D. n.4; difeso di fiducia dall' avv. Andrea de Bertolini del Foro di Trento
LIBERO ASSENTE
12.M.A., nato a V. il (...) e residente a T. in via G. n. 41; difeso di fiducia dall' avv. Paolo Chiariello del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
13.C.S., nata a T. il (...) ed ivi residente in via A. F. n. 5; difesa di fiducia dall' avv. Andrea de Bertolini del Foro di Trento
LIBERA PRESENTE
14.C.M.V., nata a R. il (...) e residente a T. in via S.P. n. 3; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA CONTUMACE
15.I.A., nata a T. il (...) ed ivi residente in via Z. n. 24; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA CONTUMACE
16.B.S., nato a R. il (...) e residente a T. via P. n. 74; difeso di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE
17.D.P.F., nata a T. il (...) ed ivi residente via L. L. n. 101 ; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA PRESENTE
18.S.O., nata a T. il (...) ed ivi residente in fraz. M. via della T.F. n. 23; difesa di fiducia dall' avv. Nicola Canestrini del Foro di Trento
LIBERA ASSENTE


IMPUTATI
del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 610, 633, 340 c.p. perché in concorso e cooperazione morale e materiale tra loro si introducevano su terreno di proprietà pubblica, interrompevano i lavori di un cantiere pubblico e con violenza consistente nel salire sui mezzi da cantiere o nello stazionare nelle immediate vicinanze, costringevano gli operai della ditta S SCAR di Trento addetti al cantiere di Mattarello a non eseguire la propria attività;
in Trento il 16.06.2008;


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Tratti a giudizio a sèguito di citazione diretta del PM ex artt. 550 ss. c.p.p. regolarmente notificata, gli imputati sono stati presenti in udienza. Si è proceduto all'esame dei testi ammessi e quindi, su accordo delle parti, all'acquisizione ed alla dichiarazione di utilizzabilità di vari atti contenuti nel fascicolo del PM. All'esito le parti hanno concluso come da verbale.

Nel quadro delle iniziative popolari dirette ad avversare la realizzazione di una base militare fra S. Vincenzo e Ronchi di Mattarello, località site immediatamente a sud della città di Trento, le forze dell'ordine, già da tempo presenti in forze, registravano l'arrivo di una trentina di "dissidenti, sia donne che uomini, di svariate età" (relaz. CC dd. 16/6), che dapprima isolatamente e poi a gruppetti si portavano nel luogo in cui avrebbe dovuto essere svolto, da parte del personale e con i mezzi operatori di una ditta locale, un primo lavoro di assestamento del terreno su cui avrebbero poi dovuto transitare i mezzi pesanti.

Alcuni manifestanti si ponevano davanti ad un rullo compressore, impedendone per qualche minuto la marcia.

Un altro manifestante saliva sul cassone di un mezzo, venendo quasi subito deposto in terra dalle forze dell'ordine.

Nel corso delle operazioni il Sovr. PS Ausserer e il Car. Savella riportavano lievissime lesioni, che con molta lealtà essi stessi hanno ricollegato, più che ad un preciso e ragionato intento lesivo degli antagonisti, al pur necessario uso della forza fisica al fine di spostare i corpi dei manifestanti, decisi a resistere sul posto per il maggior tempo possibile. Infatti dopo avere chiesto di esporre le ragioni della protesta i manifestanti reagivano all'ordine di sgombero attuando la c. resistenza passiva, in sostanza sedendosi a terra e stringendosi a braccio l'uno con l'altro, in modo da rendere difficoltosa la loro rimozione fisica.

Anche se con notevoli sforzi il personale operante riusciva infine a "staccare" i manifestanti e a caricarli sui mezzi che li avrebbero condotti in Questura per l'identificazione.

Il comitato dei cittadini che si opponevano alla costruzione della base ha messo in rete un filmato che, sia pure in sintesi, documenta lo svolgimento dei fatti oggi dedotti in giudizio.

Il link è http://www.youtube.com/watch?v=MFt65FGXry0 ed il filmato è ancor oggi visibile.

Si reputa doveroso premettere che nel caso di specie è comparso davanti al Tribunale un significativo spaccato della cd. società civile: donne ed uomini nati fra il 1948 ed il 1990, studenti, lavoratori, professionisti e " diversamente occupati", nessun mestatore di professione per motivi più o meno confessabili, ma tutti cittadini che, con ottime ragioni, erano vivamente preoccupati per il ventilato innesto di una cittadella militare in una zona densamente popolata, e nella quale è nota la propensione della grande maggioranza dei residenti per le ragioni della pace. Si è anche detto del timore che nella "cittadella" venisse inglobata una "zona grigia", in cui avrebbero potuto trovare posto sistemi d'arma non convenzionali.

Si premette ancora che I.A., B.S., D.P.F., C.M.V. e S.O., pur rivendicando la loro adesione morale alle ragioni della protesta, hanno dimostrato, con attendibili testi "d'alibi", la loro assenza fisica dal cantiere preso di mira nella mattinata del 16 giugno. Rinviandosi dunque alla lettura del verbale stenotipico per i particolari di dettaglio, e dando atto della completa assenza di qualsiasi dubbio al riguardo, non resta che aderire alla richiesta congiunta di assoluzione formulata dai difensori e dal PM.

Va pure trattata cumulativamente la posizione degli altri imputati, stante la completa sovrapponibilità degli elementi a carico, delle ragioni difensive e del loro momento di sintesi.

Il capo unico di imputazione contesta loro, cumulando le diverse fattispecie di reato in un accadimento sostanzialmente unitario, il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 610, 633, 340 c.p. perché in concorso e cooperazione morale e materiale tra loro si introducevano su terreno di proprietà pubblica, interrompevano i lavori di un cantiere pubblico e con violenza consistente nel salire sui mezzi da cantiere o nello stazionare nelle immediate vicinanze, costringevano gli operai della ditta S. SCAR di Trento addetti al cantiere di Mattarello a non eseguire la propria attività. Dalla necessaria attività di dissezione logico-giuridica risulta che la fattispecie di cui all'art. 610 c.p. pertiene alla contestata effusione di violenza, secondo l'accusa posta in essere dai manifestanti, insita nel salire sui mezzi di cantiere o nello stazionare nelle loro immediate adiacenze, in modo che gli operai della ditta privata incaricata dello spianamento fossero costretti per qualche tempo ad interrompere la loro attività. L'art. 633 c.p. riguarda l'invasione di terreno di proprietà pubblica, e l'art. 340 c.p. concerne l'interruzione di un servizio di pubblica necessità (non meglio specificato, se non come "...attività... degli operai della ditta S. Scar di Trento..."). Di esse si tratterà partitamente, seguendo l'ordine cronologico, prima che logico, della pretesa invasione dei terreni, dell'interruzione del servizio e della pratica di violenza sugli operai.
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 c.p. è costituito dall'arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l'elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto (Cass Pen Sez. II, 23/3/2011 n. 11544).

Quanto al concetto di arbitraria invasione, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che il termine "invasione" non debba essere inteso in senso etimologico, e cioè come azione tumultuosa e violenta compiuta da più persone sulla totalità del bene, essendo, al contrario, sufficiente che l'accesso o la penetrazione arbitraria nel fondo altrui sia effettuato (anche da una sola persona) al fine di immettersi (arbitrariamente, quindi, illegittimamente) nel possesso o trarne un qualunque profitto. E dunque non ogni turbativa del possesso comporta un'invasione, "ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus"; (cfr. ex plurimis Cass. 6492/2003 Rv. 223597 - Cass. 38725/2009 Rv. 245259).

Ne discende ancora che la permanenza sul terreno non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un'apprezzabile durata, perché solo tale ulteriore elemento è compatibile con il dolo specifico dell'agente, ossia la volontà di occupare il terreno o trarne altrimenti profitto, comportamenti questi (occupazione -approfittamento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell'agente sul fondo altrui (cfr. Cass. 2253/1969 Rv. 115239 - Cass. 5603/1976 Rv. 135748 - Cass. 42786/2008).

La ratio della norma, infatti, consiste nel reprimere quei comportamenti idonei a pregiudicare la libera disponibilità del fondo da parte del proprietario o del legittimo possessore e, quindi, nella tutela della proprietà e del possesso (si pensi che, come si evince dalla Relazione al codice penale, il reato di invasione fu mutuato dall'art. 9 D.L. n. 515 del 1920 - trasfuso poi nell'art. 36 R.D. n. 2047 del 1921 - che era stato introdotto proprio per far fronte al dilagante fenomeno delle occupazioni di terre che avvenivano alla fine della prima guerra mondiale).

Orbene, nel caso di specie è anzitutto da evidenziare che i manifestanti, giunti alla spicciolata sul teatro dell'evento, lo trovarono già saldamente presidiato dai un ingente schieramento di forze di polizia dotate di equipaggiamento antisommossa, e ciò rende semplicemente impensabile che, sia pure per qualche istante, avrebbe potuto realizzarsi quella situazione di fatto assimilabile all'interversione del possesso che, come si è detto, pure è alla base della fattispecie legale.

In ogni caso il divario di forze fra le poche decine di dimostranti, anche donne e pensionati in leggeri abiti estivi, ed il formidabile contingente di forza pubblica rendeva subito chiaro non solo che avrebbe potuto essere facilmente interdetto agli "estranei" l'accesso al cantiere, ma anche che i primi, se malauguratamente si fosse passati sul piano del contrasto fisico, avrebbero potuto essere letteralmente spazzati via nel volgere di pochi istanti, per cui - come sottolinea lo stesso Sovr. Ausserer - fu subito chiara a tutti la valenza dimostrativa e simbolica della comparsa del "Comitato" sul terreno destinato alla base, di fatto un'espressione quasi "teatrale" di dissenso di almeno una parte della cittadinanza.

La conclusione, sul punto, è che sarebbe già da revocarsi in dubbio la conformità del fatto materiale al tipo normativo, così come esplicato dalla SC, ma che in ogni caso non vi è prova del dolo specifico, ma solo della coscienza e volontà dei partecipanti di dare luogo ad un'azione meramente dimostrativa della loro motivata e civile opposizione al progetto di costruzione della base.

Quanto al reato ex art. 340 c.p. , ricorda la Suprema Corte (Sez. II Penale, 14/1/2013 n. 1630) che in materia si riscontrano due differenti orientamenti. Secondo un primo indirizzo, il concetto di turbamento della regolarità di un ufficio o servizio pubblico si riferisce ad una alterazione, ancorché temporanea, del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso e non già al turbamento dell'esercizio di una singola funzione o di una singola prestazione. Tale turbamento non deve, cioè, consistere nell'alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operatività globale dell'ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilità, tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio.

Per un opposto e prevalente orientamento, invece, "integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività" .

E' proprio a quest'ultimo indirizzo che la Suprema Corte ritiene, condivisibilmente, di aderire.

Infatti, secondo i giudici della nomofilachia, già da un'analisi letterale della norma si rileva che, ad essere punibili, sono sia l'interruzione che il turbamento, e quest'ultimo deve intendersi riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività: la predetta fattispecie incriminatrice tutela, infatti, non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Sul piano sistematico, poi, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento della PA in senso ampio, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottenga dal legislatore solo una parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza. Nel caso concreto, però, come sembra di tutta evidenza, ci si trova ben a monte dei "paletti" così chiaramente fissati dalla SC.

Anzitutto si osserva che sembra del tutto arduo qualificare come "servizio di pubblica necessità" lo spianamento di un'area campestre, da effettuarsi con personale e mezzi di una ditta privata, finalizzato alla facilitazione del passaggio di altri e più pesanti mezzi che, a loro volta, sarebbero stati impiegati per la costruzione della base.

A ciò è da aggiungersi che, come si è argomentato nel punto precedente, l'interruzione si esaurì nel volgere di un periodo di tempo assolutamente limitato, e secondo forme meramente simboliche, data la sproporzione eclatante delle forze in campo, ben percepibile da tutti i soggetti presenti sul teatro dell'accadimento.

Ne deriva, senza volersi addentrare nella tematica del reato impossibile, che l'attività interruttiva "consentita" (verrebbe da dire, tacitamente concordata fra i componenti degli opposti schieramenti, come del resto avviene quando le proteste "di piazza" sono espresse in forma civile, e le forze dell'ordine sono dotate di competenza e sangue freddo) fu contenuta in termini meramente simbolici, improduttivi di effetti nell'economia complessiva dell'attività di spianamento presa di mira, materialmente indirizzata contro il personale ed i mezzi di una ditta privata (per i quali non sarebbe sussistente il pur necessario richiamo alle qualifiche soggettive ex art. 358 c.p. ) e comunque posta in essere in condizioni esterne che, ab initio e senza possibilità di ragionevole dubbio, si palesavano come talmente sfavorevoli per i dimostranti da necessariamente annichilire in essi qualsiasi coefficiente di adesione dolosa orientata alla effettiva interruzione dei lavori.

Passando infine alla trattazione del contestato reato di violenza privata, si osserva che il bene giuridico tutelato è la libertà morale intesa come facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazione autonomi. E' acquisito in giurisprudenza che il delitto di violenza privata tende a garantire la libertà psichica dell'individuo, realizzandosi quando l'agente, con il suo comportamento violento e intimidatorio, eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo, in modo da costringerlo a una certa azione, tolleranza od omissione. Presupposto del reato di violenza privata è che il fatto di violenza o minaccia, come nel caso di specie, non sia specificamente previsto come reato o circostanza aggravante di reato da un'altra disposizione di legge. In quest'ultima ipotesi, il titolo speciale di violenza privata sarebbe assorbito senza riguardo per la sua maggiore o minore gravità (Cass. Pen., sent. 7.04.1986, n. 2664).

La condotta incriminata è a forma vincolata e consiste, come detto, nella violenza o minaccia che abbiano effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. Si ritiene comunemente che il concetto di violenza non possa essere circoscritto al solo impiego di energia fisica, direttamente o per mezzo di uno strumento, contro una persona, ma deve necessariamente comprendere l'uso di qualunque mezzo, ad eccezione della minaccia, che sia idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo. Si riporta di seguito un caso "di scuola" di violenza privata, tratto da quelli che quotidianamente ricorrono nelle aule di giustizia del paese.

Ad integrare il reato di cui all'art. 610 c.p. è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia avuto ridotta sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà; ne consegue che qualora un automobilista sia costretto a rallentare e a fermarsi, anche se per un attimo, a seguito delle manovre di guida di altro automobilista che, sorpassando e sterzando avanti alla sua autovettura, impedisca concretamente a quest'ultima di continuare la marcia nella propria direzione, si è in presenza di una condotta di guida intimidatoria, diretta al fine di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa e, quindi, di una condotta integratrice del delitto punito dalla norma sopra indicata. (Cass. Pen., sentenza 19.03.1985, n. 2545 )

La minaccia, invece, consiste nella prospettazione di un male futuro al soggetto passivo, il cui verificarsi dipende appunto dalla volontà dell'agente e non è necessario che essa sia verbale ed esplicita, bastando un mero atteggiamento intimidatorio che sia idoneo ad eliminare o a ridurre sensibilmente la capacità di determinarsi liberamente. L'elemento soggettivo è il dolo generico, quindi la coscienza e volontà dell'agente di costringere altri, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa. Ai fini dell'integrazione del delitto non è necessario che la condotta dell'agente sia volta al conseguimento di un fine illecito, in quanto non occorre il concorso di un fine particolare accanto alla coscienza e volontà del dolo generico già descritto.

Tanto premesso in diritto, è d'uopo tornare all'ormai ben noto contesto. Alcuni manifestanti, circondati da un imponente e ben disposto servizio d'ordine, scandendo i loro cori di protesta, salirono per qualche minuto su due mezzi di cantiere o stazionarono nelle loro immediate adiacenze, in modo che gli operai della ditta privata incaricata dello spianamento fossero costretti per breve tempo ad interrompere la loro attività. In buona sostanza, il tempo necessario perché le forze dell'ordine, neppure troppo ruvidamente, prendessero di peso gli "estranei al cantiere" e li deponessero prima al suolo, e poi sui mezzi che li avrebbero condotti in Questura per l'identificazione. La sproporzione delle forze, di cui tante volte si è detto, rendeva chiara a tutti sia la simbolicità delle condotte degli aderenti al comitato civico, sia l'impossibilità assoluta, per loro, di fermare effettivamente il cantiere per un tempo davvero significativo.

Viene da riflettere, si parva licet componere magnis, su come l'esimio Collega della Repubblica Popolare Cinese, a parti ed ordinamenti invertiti, avrebbe deciso di un'analoga accusa di violenza privata mossa al cd. Rivoltoso Sconosciuto (in inglese Unknown Rebel o Tank Man, cioè Uomo del carro armato), e cioè al ragazzo cinese divenuto famoso in tutto il mondo in quanto, durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino, si parò davanti a dei carri armati per fermarli. Come tutti sanno, era il 5 giugno 1989. Sono state scattate diverse fotografie del ragazzo, in piedi di fronte ai carri armati T59, che sbarra loro il passo.

Questa fotografia raggiunse tutto il mondo in brevissimo tempo. Divenne il titolo di testa di tutti i giornali e delle maggiori riviste, declamando il gesto del personaggio principale di innumerevoli articoli in tutto il mondo; nell'aprile del 1998, la prestigiosa rivista Time ha incluso "Il Rivoltoso Sconosciuto" nella sua lista de "Le persone che più hanno influenzato il XX secolo". Ma come la stessa rivista scrive, citando uno dei leader del movimento democratico cinese, "gli eroi nella fotografia del carro armato sono due: il ragazzo sconosciuto che rischiò la sua vita piazzandosi davanti al bestione cingolato, e il pilota che si elevò alla opposizione morale rifiutandosi di falciare il suo compatriota".

Non altrettanto benevolo nella selezione del conducente antagonista fu il destino (chiamiamolo così) per la 23 enne statunitense Rachel Corrie, che nel marzo del 2003 fu, insieme al suo sogno di pace, schiacciata da una ruspa mentre, insieme a pochi altri pacifisti, faceva da scudo umano ad una delle tante case palestinesi poste nella cd. striscia di Gaza e "condannata" alla demolizione.

Certo i casi sono profondamente differenti, così come differenti sono gli esiti, ed il Tribunale di Trento è chiamato "solo" a verificare se vi fu qualche tratto di rilevanza penale nella condotta posta in essere a margine delle iniziative della cittadinanza contro la costruzione della base militare a Mattarello.

Condotta che, nel caso concreto, fu di rilevanza meramente simbolica, inidonea - se non altro per la clamorosa sproporzione fra le forze in campo - a ledere in maniera significativa gli interessi giuridicamente protetti dalle norme evocate.

Sembra davvero un fuor d'opera pensare che i pochi pacifisti presenti abbiano attuato un comportamento violento e intimidatorio, ed esercitato una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire dei dipendenti della ditta privata, in modo da costringerli a una certa azione, tolleranza od omissione. Evidente anche la mancanza di dolo (nel senso classico della cosciente e volontaria adesione al compimento di condotte antigiuridiche), essendo a tutti e fin da subito ben chiaro, a fronte di tale divario, che le forze di Polizia presenti avrebbero "fatto sul serio" se lo spessore della protesta avesse trasmodato, in corso d'attuazione, la modalità meramente simbolica, e dunque penalmente indifferente.

Ragionare differentemente sarebbe come dire, estremizzando il concetto per saggiarne la tenuta logico-giuridica, che Tank Man, almeno in Italia, sarebbe stato compiutamente identificato ed imputato di violenza privata, e che la sventurata Rachel avrebbe dovuto rispondere del medesimo delitto, sia pure solo tentato, se - si perdoni l'amara ironìa - la sua tragica morte non lo avesse reso, una volta per tutte, improcedibile, almeno - per i credenti - su questa terra.

Statuizione assolutoria conseguente, per la conclamata assenza di dolo nei cittadini partecipanti alla manifestazione.

Viene fissato il termine di gg. 30 per il deposito, stante l'elevato numero di sentenze pubblicate all'udienza odierna.


P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve I.A., B.S., D.P.F., C.M.V. e S.O. dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto; assolve tutti gli altri imputati dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non costituisce reato.-
Fissa il termine di gg 30 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Trento, il 23 aprile 2013.

 

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2013.

 


(La sentenza è stata confermata in appello su ricorso del PM)