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Motivazione apparente, sentenza nulla (Cass. 20414/18)

1 agosto 2018, Cassazione civile

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario), dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario) e dall'articolo 546 del codice di rito (in materia penale), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

A tal riguardo è infatti vero che che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti».

La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio.

 

CORTE DI CASSAZIONE

VI Sezione

ordinanza 20414 del  1.08.2018   (Pres. Cirillo, Rel. Luciotti)

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori ritenute ai fini IRPEF emesso con riferimento all’anno di imposta 2008 dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F. a carico di altra società (la S. s.r.l.), che aveva consentito di accertare che la società contribuente aveva corrisposto ai propri dipendenti somme di danaro a titolo di retribuzione non risultanti dai modelli 770, la CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dalla predetta società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la A. S.c. a r.l. con un unico motivo, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato che

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suoconvincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce unaviolazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

3.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n.4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi>> (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

4. Orbene, in tale vizio sicuramente incorre la sentenza impugnata che, "esaminata la documentazione in atti e dall’esito del dibattito", rigetta l’appello proposto dalla società contribuente, confermando la statuizione di primo grado, ritenendo "prive di pregio le argomentazioni dell’appellante". Trattasi, all’evidenza, di affermazione assolutamente inidonea a rendere palese la ratio deridendi, avendo la CTR omesso qualsivoglia indicazione sulla natura e sulla valenza - o meno - probatoria della documentazione esaminata ed esternazione delle ragioni di non condivisibilità delle argomentazioni prospettate dalla società appellante.

5. Conclusivamente, va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederci a nuova valutazione delle questioni di merito, fornendo adeguata e congrua motivazione, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P .Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.