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Infortunio sul lavoro: condannato datore di lavoro se .. (Cass. 30173/18)

5 luglio 2018, Cassazione penale

Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 5 luglio 2018, n.30173 - Pres. Di Nicola – est. Corbetta

Ritenuto in fatto

Con l’impugnata sentenza, il tribunale di Forlì condannava R.R. alla pena di euro 6.400 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), in relazione all’art. 75, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale (d’ora in avanti, DPI) - ossia scarpe antinfortunistiche - per la maggior parte delle lavorazioni svolte. Accertato il (omissis) .

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008. Assume il ricorrente che il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l’uso di scarpe chiuse anche d’estate, con la conseguenza che la valutazione dei rischi fosse completa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., perché il tribunale non avrebbe motivato in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla 'migliore scienza ed esperienza'.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’omogeneità delle censure, sono manifestamente infondati.

Va, in primo luogo, osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261109).

Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Serafica e altro, Rv. 267253).

Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ora ricordati, ritenendo che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull’uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non fosse sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro. Invero, secondo quanto accertato dal Tribunale, sulla scorta degli esiti degli accertamenti svolti dall’Asl di (...) presso il (omissis) , nella sede di (omissis), i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.

A tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 76 d.lgs. n. 81 del 2008. Di conseguenza, come affermato dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica, per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l’obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche, ossia il DPI specificatamente diretto a evitare i rischi da caduta e da urto, presenti nell’ambiente di lavoro considerato.

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi che, quindi, supera il vaglio di legittimità.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.