Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Guida in stato di ebbrezza per aver assunto un medicinale contenente alcol? (Tr. Campobasso, 621/19)

15 novembre 2019, Tribunale di Campobasso

La circostanza che il conducente di un'auto abbia assunto un farmaco contenente alcool eventualmente idoneo ad influire sull'esito dell'alcoltest non esclude la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza in quanto, da un lato, gli effetti e le caratteristiche dei farmaci sono assolutamente desumibili dalla lettura del foglietto illustrativo e, dall'altro, il parametrodi riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, ma dallo stato alcolimetrico del sangue (presunzione "iuris et de iure"), di talché chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente astenersi dal mettersi alla guida oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da mettersi alla guida.

E' onere accertarsi della compatibilità dell' assunzione del farmaco, avente una componente alcolica, con la circolazione stradale, prima di mettersi allaguida: la condanna deriva proprio dall'imprudente e negligente scelta dell'imputato di porsi alla guida dell'autovettura senza attendere un ragionevole lasso di tempo a seguito dell'assunzione di alcolici o di farmaci a base alcolica, al fine di scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante.

 
 
 
Tribunale di Campobasso

Sezione penale

Sentenza 15 novembre 2019 n. 621

GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO

 

alla pubblica udienza del 15 NOVEMBRE 2019 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:(...) nato a C. il (...), ivi residente LIBERO -ASSENTE

IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. c) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. Per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 2,04 g/l. rilevato mediante etilometro.

Con l'intervento del P.M.O, dr. Ni.CH. e del difensore, per l'imputato, l'avv. Si.TO. del Foro di CAMPOBASSO (in sostituzione dell'avv. Fa.De.).

MOTIVAZIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, (...) è stato chiamato a rispondere del reato ex art. 186, co. II, lett. C) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., per essersi posto alla guida di un'autovettura (...) targata (...) in stato di ebbrezza con rilevazione del tasso alcolemico pari a 2,04 g/l. risultante dallaprima prova e di 2,04 g/l. nella seconda prova.

All'esito del dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato libero (dichiarata all'udienza del 17 Maggio 2019 a seguito della verifica delle condizioni previste dall'art. 420 bis c.p.p., quali la nomina del difensore di fiducia e la ricezione a mani proprie della rinnovata notifica dell'avviso dell'udienza, il giorno 6 Febbraio 2019, raccolte le prove orali e documentali ammesse, all'udienza del 15 Novembre 2019, il PM e la difesa concludevano come da verbale.

Ritiene il giudice che la prova acquisita in giudizio sia idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli: la deposizione del Vice Ispettore della Polizia Stradale di Campobasso, (...) puntualmente riscontrata dalla copia dei cedolini relativi all'alcol-test eseguito, nonché da tutta la documentazione afferente alla contestazione  dell'infrazione in via amministrativa permettono di ricostruire, univocamente, i fatti di causa nel modo che si va ad esporre.

La sera del 7 Aprile 2018, alle ore 21,35 circa, una pattuglia della Polizia Stradale, a seguito di specifico servizio mirato, in via (...), intimò l'alt ad un'autovettura (...) targata (...) alla guida della quale vi era l'odierno imputato, (...) (cfr. la deposizione (...) a fol. 4 del verbale del 4 Ottobre 2019).Già ad un primo approccio verbale risultò che il conducente dell'autovettura presentava "alito con sentore alcolico" (cfr. dep. (...) a fol. 4 verb. cit.).

Circa cinque minuti dopo averlo fermato ed avvertito delle garanzie di legge, il (...) fu sottoposto ad alcoltest e risultò riportare un tasso alcolemico pari a 2,04 g/l. (alle ore 21,46), alla prima prova, e 2,04 g/l, alla seconda prova (alle ore 22,01) (cfr. fol. 4 verbale cit.).Va sottolineato che il veicolo non fu sottoposto a sequestro amministrativo perché di proprietà di altra persona, precisamente di Co.Gi..In base all'escussione del teste a difesa, Co.Gi., padre dell'imputato, è emerso che questi all'epoca dei fatti assumeva, una volta al giorno, il farmaco (...), in quanto affetto da una forma di faringite da oltre due anni (cfr. la deposizione di Co.Gi. a fol. 7 del verbale del 4/10/2019).

Con riferimento a quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale in ordine all'assunzione, all'epoca dei fatti, del medicinale da banco (...), il difensore di fiducia, Avv. Fa.De., ha depositato, in udienza del 15 Novembre 2019, una nota difensiva allegando alla stessa il foglio illustrativo del suddetto medicinale da cui si evincerebbe una componente alcolica idonea, secondo l'impostazione difensiva, ad alterare gli esiti dell'alcol test.

Ebbene, il complesso delle prove raccolte al dibattimento comprova, oltre ogni "ragionevole" dubbio, la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Infatti:

-l'imputato è stato fermato mentre era alla guida dell'autovettura (...);

-egli presentava un evidente alito con sentore alcolico, particolare indice sintomatico della guida in stato di ebbrezza alcolica (cfr. la deposizione del teste dell' accusa);

-l'imputato ha espirato nel macchinario dell'alcol-test con due rilevazioni, le quali hanno registrato un valore molto alto di tasso alcolemico (2,04 g/l.), puntualmente attestato dalla copia degli scontrini relativi all'alcol-test eseguito, allegati al fascicolo dibattimentale.

Quanto, dunque, alla prova della guida in stato di ebbrezza alcolica con la contestazione della fattispecie più grave di cui alla lettera c) dell'articolo 186 del Codice della Strada, va rilevato che poiché l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, se ne deve dedurre che tutte le ipotesi di cui all'art. 186 possano essere comprovate in tal modo.

Con l'ovvia precisazione che in tutti i casi in cui -pur avendo il giudice di merito accertato il  superamento della soglia minima -non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano ( cfr. Cfr. Cassazione, IV Sez. Pen., 12 Luglio 2012, 27940; Cassazione, IV Sez. Pen., 9 Giugno 2011, 28787).

Nella fattispecie concreta esaminata, pertanto, abbiamo, in primo luogo, la prova testimoniale dell'agente accertatore in ordine al fatto che (...) presentasse un alito sentore alcolico.

Ai fini, poi, della qualificazione giuridica del fatto nell'ambito della fattispecie astratta di cui alla lettera c) dell'articolo 186 del Codice della Strada, vi sono le due inequivoche rilevazioni dell'alcol test le quali, ripetute a distanza di quindici minuti, hanno riportato un tasso alcolemico pari a gr/l. 2,04.

Ebbene, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l' alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato ovvero l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione. (cfr. Cassazione penale sez. IV, 11/06/2019, n.28887).

Non vi è dubbio che, nella fattispecie concreta, la questione relativa al corretto funzionamento od alla sottoposizione a revisione periodica dell'etilometro non è stata posta in discussione da parte della difesa dell'imputato che non ha allegato alcuna difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio, né ha richiesto l'espletamento di una perizia diretta a verificare le modalità di funzionamento e manutenzione dell'etilometro.

La difesa si è limitata a depositare una nota difensiva che attesta l'assunzione costante, da parte dell'imputato, del farmaco (...), esplicitata altresì dal teste a difesa, Co.Gi. (cfr. deposizione del teste a difesa, Co.Gi., a fol. 7 del verbale del 4/10/2019) per la cura di una forma di faringite, nonché il relativo foglio illustrativo.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol-test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (cfr. Cassazione penale sez. IV, 08/04/2015, n. 15187).

Si considera, pertanto, insufficiente la mera allegazione del foglio illustrativo che attesti la presenza non insignificante della componente alcolica tale da alterare l'esame dell'alcol-test, essendo onere della difesa, al contrario, a fronte della stretta convergenza fra le prove portate dalla Pubblica Accusa, fornire una prova puntuale, e non generica, di segno contrario quale, ad esempio, una relazione medica che certifichi non solo l'assunzione del farmaco per la cura della patologia ma anche la riconducibilità del rilevato tasso alcolemico all'assunzione dello stesso. 

Si ritiene, altresì, inverosimile che la somministrazione costante del farmaco suindicato (una volta al giorno, cfr. deposizione del teste a difesa, Co.Gi., a fol. 7 del verbale del 4/10/2019) possa aver alterato od inciso significativamente sull'esame dell'alcol-test (come evidenziato, invece, nella nota difensiva depositata in udienza del 15 Novembre 2019), atteso che dal foglio illustrativo risultano soltanto "piccole quantità di etanolo inferiori a 100 mg per dose".

È bene sottolineare che, secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il conducente di un'auto abbia assunto un farmaco contenente alcool eventualmente idoneo ad influire sull'esito dell'alcoltest non esclude la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 co. II del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod., in quanto, da un lato, gli effetti e le caratteristiche dei farmaci sono assolutamente desumibili dalla lettura del foglietto illustrativo e, dall'altro, il parametrodi riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, ma dallo stato alcolimetrico del sangue (presunzione "iuris et de iure"), di talché chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcool e specialmente astenersi dal mettersi alla guida oppure controllare attraverso gli appositi test di trovarsi in condizioni tali da mettersi alla guida. (cfr. Cassazione penale sez. IV, 18/03/2015 n. 14054, e in senso conforme, Cassazione penale sez. IV, 05/02/2013, n. 39490).

Sarebbe stato, pertanto, onere dell'imputato (...) accertarsi della compatibilità dell' assunzione del farmaco, avente una componente alcolica, con la circolazione stradale, prima di mettersi allaguida: la condanna deriva proprio dall'imprudente e negligente scelta dell'imputato di porsi alla guida dell'autovettura senza attendere un ragionevole lasso di tempo a seguito dell'assunzione di alcolici o di farmaci a base alcolica, al fine di scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante ( cfr. Cassazione penale, sez. IV, 25/03/2014, n. 22260).

Ne consegue, in base a tutte le argomentazioni espresse, la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato, come ascrittogli.

Quoad poenam, considerata la personalità dell'imputato (con precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza, oltre che per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti) e la serietà della condotta (tasso alcolemico molto elevato), si ritiene di infliggere una pena di mesi otto di arresto e di Euro 3.000,00 di ammenda (come da dispositivo).Non sussiste alcuno dei presupposti di legge per riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche stante la assenza di asprezza della pena concretamente irrogata e la mancata collaborazione dell'imputato al processo.

Ci si esime dal disporre la confisca del veicolo atteso che lo stesso risulta intestato a persona estranea al reato.

Stanti la qualità e gravità dei precedenti a carico dell'imputato non ricorrono i presupposti di legge per la concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena.

In commisurazione rispetto alla gravità del fatto, va irrogata all'imputato la sospensione della patente di guida in uso allo stesso per anni due. 


PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, visto l'artt. 533 e 535 c.p.p.,dichiara (...) colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.Dispone la sospensione della patente di guida in uso al (...) per anni due.Così deciso in Campobasso il 15 novembre 2019.Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019