Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Dorme ubriaco in auto: condannato per guida in stato di ebbrezza (Cass. 11694/19)

18 marzo 2019, Cassazione penale

In tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell'effettuazione del controllo, giacché la "fermata" costituisce una fase della circolazione

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 14 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 11694
Presidente Izzo – Relatore Minichetti

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 2 febbraio 2018, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale Bo. Al. era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, c. 2, lett. c), cod.strad., per essersi posto alla guida dell'autovettura di sua proprietà in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,57 g/l alla prima prova e 2,46 g/l alla seconda.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, elevando due motivi.
3. Con primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione. Deduce di essere stato sottoposto ad accertamento con etilometro mentre si trovava parcheggiato nella corsia di emergenza dell'autostrada A20 e non già mentre era alla guida dell'autovettura: il tenore letterale dell'art. 186 cod.strad., riferendosi alla sola "guida", pertanto, impediva di ritenere consumato il reato nel caso di specie.
4. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 131-bis, cod.pen., pacificamente applicabile anche al reato in discorso, ed anche alle più gravi ipotesi previste dalla lett. c). L'imputato, al momento del controllo, si trovava fermo e dunque nell'impossibilità di costituire pericolo concreto per persone o cose, non aveva cagionato alcun incidente ed era incensurato, circostanze tutte che dovevano portare alla esclusione della punibilità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Totalmente privo di pregio si mostra il primo motivo. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, infatti, l'imputato veniva sottoposto a controllo mentre si trovava fermo sulla corsia di emergenza dell'autostrada, dopo essere stato visto imboccare la stessa appena venti minuti prima, potendosi pertanto ritenere con certezza che il Bo. si fosse posto alla guida in stato di forte ebbrezza alcolica. Ciò è più che sufficiente per ritenere integrato il reato in discorso, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, in tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell'effettuazione del controllo, giacché la "fermata" costituisce una fase della circolazione (Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007, Savoia, Rv. 237882), come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti da questa Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello che occupa, relativo un'auto in sosta su carreggiata autostradale all'interno della quale veniva trovato l'imputato in stato di incoscienza (Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742).

3. Inammissibile è altresì il secondo motivo. Le Sezioni Unite, infatti, hanno si avuto modo di chiarire che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589), ma ciò sempre che ne ricorrano i presupposti, vale a dire che possa predicarsi effettivamente la particolare tenuità del fatto, alla luce di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Tale particolare tenuità non è riscontrabile nel caso di specie, come sostenuto dalla Corte territoriale, con valutazione di merito priva di manifesta illogicità e dunque non ulteriormente sindacabile in questa sede, in quanto il comportamento dell'imputato è stato fortemente incosciente, essendosi lo stesso posto alla guida nonostante si trovasse in grave stato di alterazione alcolica, non determinando ben più gravi conseguenze, relativamente alla incolumità propria e degli altri utenti della strada, solo a causa di circostanze fortuite.

5. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, come da dispositivo, a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.