Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Compravendita di esseri umani è reato (Cass. 37315/19)

6 settembre 2019, Cassazione penale

Compravendita di moglie: la mercificazione di esseri umani appare di per sè sufficiente ad integrare il reato di delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù , atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà.

Al pari della vendita, anche l'acquisto non può che costituire esercizio su un essere umano di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente degradazione della persona a mera res a prescindere da un eventuale consenso prestato dal soggetto passivo in ossequio ai propri standard culturali. La personalità individuale, infatti, deve ritenersi bene indisponibile, o comunque non disponibile in misura tale da consentirne una compressione assoluta.

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù non incidono, sulla rilevanza penale della condotta, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 08/03/2019) 06-09-2019, n. 37315

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -

Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. SESSA Renata - Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- H.D., nato a (OMISSIS);

- S.I., nato in (OMISSIS);

- H.S., nato a (OMISSIS);

- H.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 09/01/2018 dalla Corte di assise di appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

udito per i ricorrenti l'Avv. AG, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

Il 09/01/2018, la Corte di assise di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Gup del Tribunale della stessa città il 01/02/2017, recante la condanna di:

- T.I.E. per reati ex artt. 110 e 600 c.p. e art. 602-ter c.p., comma 1, lett. a), per avere (in concorso con altre due persone non identificate) introdotto nel territorio dello Stato Italiano, trasportandole dalla Romania, R.E. e R.K., nonchè la minore V.I., al fine di venderle come spose a tre uomini di etnia rom dietro corresponsione di una somma di denaro;

- H.D. per il reato di cui all'art. 600 c.p., commi 1 e 2, per avere esercitato su R.K. (dopo averla acquistata dal T.) poteri corrispondenti al diritto di proprietà, mantenendola in stato di soggezione continuativa e costringendola a prestazioni lavorative, consistite nello svolgimento delle pulizie e di tutti i lavori domestici all'interno dei moduli abitativi in cui vivevano presso un campo nomadi;

- H.S. e H.A. per i reati di cui all'art. 110, c.p. art. 600 c.p., commi 1 e 2, art. 602-ter c.p., comma 1, lett. a), per avere esercitato sulla V., rispettivamente in qualità di marito e suocero e dopo averla acquistata dal T., poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con modalità analoghe a quelle sopra descritte;

- S.I. per il reato ex art. 600 c.p., commi 1 e 2, per avere esercitato su R.E., dopo averla anch'egli acquistata dal T., i poteri dominicali evidenziati in precedenza.

Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso:

1. il difensore del S., che - con unico motivo di doglianza - deduce violazione di legge e carenze motivazionali della decisione impugnata. Secondo la tesi del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la norma di cui all'art. 600 c.p., travisandone gli elementi oggettivi e soggettivi. In particolare, non potrebbe ritenersi sussistente, nel caso in esame, la soggezione fisica e psichica richiesta ai fini della configurabilità del reato de quo, atteso che: il matrimonio contratto con R.E. aveva migliorato notevolmente le condizioni di vita della giovane donna; il rapporto coniugale era stato regolarmente consumato, tanto che dall'unione erano nati due bambini; la donna aveva spontaneamente e volontariamente abbandonato la casa famiglia, nella quale era stata collocata a seguito delle indagini, per far rientro al campo nomadi e ricongiungersi al marito. In ogni caso, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero da sole inidonee a provare la partecipazione dell'imputato alla commissione dei reati a lui ascritti;

2. il difensore di H.S. e H.A., che lamenta analoghi vizi perchè la sentenza impugnata non valuterebbe appieno il "mondo culturale" e le tradizioni etniche risalenti ormai radicate nel popolo rom relative al c.d. "matrimonio per compera", in ragione delle quali andrebbe esclusa la sussistenza del dolo in capo agli imputati. In secondo luogo, la Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza unicamente sulle affermazioni della persona offesa, sebbene la stessa pronuncia le abbia considerate non pienamente credibili e attendibili, giungendo ad affermare la "reificazione" della donna solo in virtù del suddetto "matrimonio per compera". Da ultimo, nel ricorso si evidenzia l'assenza, nella fattispecie concreta, dello stato di soggezione fisica e psichica richiesto ai fini della configurabilità del reato, giacchè la V., contrariamente a quanto da lei affermato, non si trovava all'interno del campo in stato di prigionia, potendo invece muoversi a suo piacimento. Piuttosto, era emerso come la presunta persona offesa, giunta consenziente in Italia, non avesse gradito ed accettato la sistemazione che le era stata riservata, ritenendo così di annullare gli impegni assunti ed accusare gli imputati al solo fine di sbarazzarsi di una relazione matrimoniale che trovava deludente;

3. il difensore di H.D., che deduce a sua volta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in epigrafe. In particolare, la difesa si duole del fatto che la Corte di assise di appello, sviluppando argomentazioni uniche per tutti gli imputati, non avrebbe esaminato in modo approfondito le doglianze inerenti alla specifica posizione dell' H., senza rispondere adeguatamente ai motivi di appello avanzati nel suo interesse. In questi ultimi, infatti, era stata evidenziata la buona condotta tenuta dal giovane nei confronti della compagna R.K., tenuto conto anche delle dichiarazioni rilasciate da costei (indicative di una ricostruzione del rapporto con il compagno quale relazione assolutamente normale, fondata su solide basi di rispetto reciproco e priva dei connotati richiesti dall'art. 600 c.p.).

Motivi della decisione

1. I ricorsi non possono trovare accoglimento.

2. Va innanzi tutto precisato che il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di cui all'art. 600 c.p., è un reato a fattispecie plurima, che risulta integrato alternativamente:

a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario su una cosa, poteri che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comportano ex se lo sfruttamento;

b) dalla condotta di riduzione o mantenimento di taluno in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale è invece richiesta la prova dell'ulteriore elemento costituito dall'imposizione di prestazioni integranti uno sfruttamento effettivo.

Ciò posto, nel caso in esame è innegabile che le dichiarazioni delle persone offese siano risultate, in ragione delle plurime e talora discordanti versioni rese dalle stesse, non sempre pienamente credibili e attendibili, ma solo - come evidenziato dai giudici di merito - con riguardo ad alcune circostanze specifiche quali le modalità del trasporto delle ragazze verso l'Italia: il nucleo centrale del narrato delle giovani, sul contenuto essenziale dei loro rapporti verso il "dante causa" T. e nei confronti di coloro che le acquistarono come veri e propri beni di consumo, risulta invece lineare e sostanzialmente riscontrato (si pensi alle deposizioni degli operatori sociali impegnati nel campo nomadi, a quelle rese dal personale dell'ospedale presso cui, nel settembre 2015, i familiari della V. si erano presentati per "riprendersi" la minore, nonchè alle dichiarazioni degli stessi imputati, quanto meno a proposito delle compravendite e delle correlate trattative sui prezzi da pagare).

Anche considerando le deposizioni delle sorelle R., del resto, vero è che entrambe ritrattarono la ricostruzione dei fatti inizialmente offerta, secondo cui erano state sostanzialmente rapite e condotte fuori dalla Romania contro la loro volontà: ma, pur avendo le stesse sostenuto in un secondo momento di essersi recate volontariamente in Italia per raggiungere i futuri sposi, avevano non di meno confermato che questi ultimi avevano consegnato al T. somme cospicue, sia pure per coprire le spese delle feste di matrimonio (che non si capisce perchè dovessero essere organizzate da costui).

In definitiva, appare congruamente motivato dalla Corte territoriale come le tre ragazze fossero state condotte in Italia dal T., con la forza o meno: qui erano state vendute come spose a tre giovani del campo rom di via di Salone. Dopo averle acquistate, i coniugi ed i loro familiari avevano sistemato le medesime nei rispettivi containers adibendole alle mansioni domestiche, senza che potessero godere di un'effettiva libertà di movimento o di autodeterminazione.

Irrilevanti risultano, dunque, le modalità, violente o meno, con cui le ragazze erano state portate in Italia, come pure la sussistenza di un loro eventuale consenso: la mercificazione fatta delle tre donne, una volta giunte nel campo nomadi, appare di per sè sufficiente ad integrare il reato de quo, dovendosi qui ribadire che "integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che in tal modo egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà" (Cass., Sez. V, n. 10784 dell'11/01/2012, S., Rv 252017).

Indubbiamente, la condotta del T., nella sua veste di venditore delle tre ragazze ai giovani rom è sussumibile nella fattispecie astratta disegnata dalla norma incriminatrice: ma lo stesso può dirsi rispetto alla condotta degli odierni ricorrenti, dal momento che, al pari della vendita, anche l'acquisto non può che costituire esercizio su un essere umano di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente degradazione della persona a mera res a prescindere da un eventuale consenso prestato dal soggetto passivo in ossequio ai propri standard culturali. La personalità individuale, infatti, deve ritenersi bene indisponibile, o comunque non disponibile in misura tale da consentirne una compressione assoluta (v. Cass., Sez. V, n. 35479 del 07/06/2010, P., nonchè Cass., Sez. V., n. 39456 del 25/05/2018, Dubovic).

In ogni caso, quanto allo stato di soggezione fisica e psichica che - anche autonomamente, e fuori dalle ipotesi di vendita stricto sensu - può integrare il reato in esame sul piano materiale, è opportuno sottolineare che "ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa (...). Pertanto, lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 c.p. deve essere rapportato all'intensità del vulnus arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato" (Cass., Sez. V, n. 25408/2014 del 05/11/2013, Mazzotti, Rv 260230; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 49594 del 14/10/2014, Enache).

Anche sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nel caso in esame si sottrae alle censure mosse dalle difese degli imputati, essendo emerso come le mogli. o nuore di costoro non venivano mai lasciate sole (neppure per andare in bagno), che non avevano denaro proprio nè disponibilità di strumenti di comunicazione e che non uscivano se non accompagnate dai mariti o da un familiare degli stessi.

3. In punto di dolo, la Corte territoriale ha poi correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto de quo, escludendo la possibilità di riconoscere valenza scriminante o di esclusione della punibilità alle peculiarità culturali ed alle tradizioni del popolo rom, seppure certamente condivise dagli imputati.

Pure ammettendo che i ricorrenti agirono nella convinzione di uniformarsi a dettami di matrice etnica, e che pertanto non ritennero di aver tenuto comportamenti antigiuridici, va qui ribadito che "ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù non incidono, sulla rilevanza penale della condotta (...), le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente" (Cass., Sez. V, n. 23052 del 05/05/2016, M., Rv 267014: la fattispecie di cui alla pronuncia richiamata si riferisce proprio ad un caso di acquisto di una minore kosovara presso la famiglia di origine per la somma di 20.000,00 Euro, con la successiva introduzione della stessa in Italia per essere condotta in un campo nomadi e forzatamente unita in un matrimonio concordato con i suoi genitori, contratto secondo le consuetudini della comunità di appartenenza).

Ad abundantiam, deve osservarsi che nella vicenda oggi in esame non sembra neppure configurabile un "matrimonio per compera" in senso proprio, visto che non risultano esservi state trattative di sorta e contatti diretti tra le famiglie di appartenenza dei due sposi: come parimenti sottolineato dalle pronunce di merito, gli accordi si perfezionarono tra i futuri mariti ed un soggetto che non sembra avesse rapporti di sorta con le ragazze o con le loro famiglie.

4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Considerata la peculiarità della fattispecie, riguardante reati commessi (anche) in danno di minori, la Corte ritiene doveroso - ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, e in caso di diffusione del presente provvedimento disporre l'omissione dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019