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Autovelox autorizzato, ma nell'altro senso di marcia (Cass. 15760/20)

23 luglio 2020, Cassazione civile

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Ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell'autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l'accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell'amministrazione in senso contrario.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

(ud. 08/11/2019) 23-07-2020, n. 15760

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16336/2017 proposto da:

COMUNE MACCHIA D'ISERNIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LME;

- ricorrente -

contro

E. & S. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata i**;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 191/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Svolgimento del processo
che:

- il giudizio trae origine dalla contestazione elevata dal Comune di Macchia Isernia all'El S. s.n.c. per violazione dell'art. 142 C.d.S.;

- a seguito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace Di Isernia accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato;

- l'appello, proposto dal Comune di Macchia Isernia, venne respinto dal Tribunale di Isernia, che, con sentenza del 17.3.2017 affermò che l'autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata; non attribuì rilevanza probatoria alla nota dell'Anas, successiva all'atto autorizzatorio, con cui si chiariva che il decreto consentiva il posizionamento dell'autovelox su entrambi i lati della strada;

- per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso il Comune di Macchia Isernia sulla base di due motivi;

- ha resistito con controricorso l'Elettrosud di P.A. e S. s.n.c., che ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità anche per lite temeraria;

in prossimità dell'udienza, il controricorrente ha depositato memorie illustrative;.

Motivi della decisione
che:

- con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 245 c.p.c., il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale articolata fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;

- il motivo è inammissibile;

- esso difetta di specificità in quanto non vengono trascritte le circostanze poste a fondamento della prova testimoniale, in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo sulla rilevanza e decisività dei fatti da provare (ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n. 16214; Cassazione civile sez. II, 14/01/2019, n. 598);

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2696 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l'omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002 e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2002, in quanto il giudice d'appello non avrebbe correttamente interpretato il decreto prefettizio con il quale era stato individuato il tratto di strada in cui installare l'autovelox; sostiene il ricorrente che fosse sufficiente l'accertamento dell'infrazione nel tratto di strada individuato dal decreto e che non fosse necessario specificare il senso di marcia; detta interpretazione sarebbe stata confermata dal parere tecnico rilasciato dall'ANAS e prodotto in giudizio;

il motivo è inammissibile;

questa Corte ha in più occasioni affermato che, ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell'autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l'accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell'amministrazione in senso contrario (ex multis Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, n. 12309);

in tale ipotesi, difetta a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicchè il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S., deve ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo;

il motivo è inammissibile anche con riferimento al prospettato vizio di omessa o insufficiente motivazione denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che è stato abrogato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, alla cui stregua è ammissibile il solo omesso esame di un fatto decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017);

nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha esaminato il contestato fatto decisivo relativo al superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente per lite temeraria, che non consegue automaticamente alla soccombenza, ma richiede un quid pluris, ravvisabile nella manifesta contraddittorietà al diritto vivente, indice di mala fede o colpa grave, che, nel caso di specie, non è ravvisabile;

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020