Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Passaporto e pena sospesa condizionata (TAR Campania, 1195/13)

31 maggio 2013, Tar Campania Salerno

La condanna a pena sospesa condizionata determina anche prima del passaggio in giudicato comunque la impossibilità di ottenere passaporto o documenti validi per l'espatrio, in quanto sussiste comunque la necessità per lo Stato di rendere effettiva e agevolmente eseguibile la condanna penale.

Cfr. l'approfondimento sul rilascio del passaporto.

 

T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 31 maggio 2013, n. 1195

N. 01195/2013 REG.SEN.

N. 00712/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2013, proposto da:
SC, rappresentato e difeso dall'avv. GG, con domicilio eletto in Salerno, C.Vitt.Emanuele,174;
contro

Questura di Salerno, Ministero dell'Interno; Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento del provvedimento 3 aprile 2013 con il quale il questore di Salerno ha respinto la domanda di rilascio del passaporto elettronico richiesto del ricorrente con contestuale imposizione dell'annotazione sul documento di identità dell'inibitoria all'espatrio,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

-Ritenuto che - come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm., il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata,

-Ricordato che l'art. 3 lett. d) L. 1185/1967 esplicitamente afferma che non possono ottenere il passaporto <coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto>,

-Rilevato che la sentenza del giudice penale richiamata nel provvedimento impugnato prevede la <sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione delle opere abusive nei termine di due anni (art. 165 c,p.) con eliminazione delle conseguenze dannose del reato>,

-Constatato che la parte ricorrente né nel corso del procedimento avviato con il preavviso di diniego ritualmente comunicatogli né nel ricorso giurisdizionale ha in qualche modo provato di aver adempiuto alla eliminazione delle conseguenze del reato alla quale, pertanto, è tuttora <subordinata> la sospensione della pena,

-Rilevato che il ricorso in Cassazione ancora pendente non ha effetti sospensivi della sentenza del Tribunale,

-Constatato che, pertanto, il provvedimento impugnato risulta l'inevitabile e vincolata applicazione della norma sopra riportata e, pertanto, sfugge alle censure di eccesso di potere adombrate in ricorso,

-Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e che le spese di giudizio, come di regola, debbono seguire la soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione delle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi 800 (ottocrento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO