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Vittima di tortura non curata ha diritto alla protezione sussidiaria (CGUE 353/16)

24 aprile 2018, Corte di giustizia dell'Unione Europea

E' ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 aprile 2018 (*)

C‑353/16

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 2, lettera e) – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Rischio di danno grave alla salute mentale del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine – Persona che è stata sottoposta a tortura nel suo paese di origine»

Nella causa C‑353/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 22 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2016, nel procedimento

MP

contro

Secretary of State for the Home Department,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, E. Levits e C. Vajda, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Berger, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore) e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MP, da A. Mackenzie e T. Tridimas, barristers, A. Gananathan, solicitor, e da R. Husain, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da B. Lask, barrister;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e M. Wilderspin, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone MP al Secretary of State for the Home Department (Ministro dell’Interno, Regno Unito di Gran Bretagna) in merito al rigetto della sua domanda di asilo.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 La CEDU

3        L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

4        Conformemente al suo sesto considerando, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984 (in prosieguo: la «Convenzione contro la tortura»), intende «aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti in tutto il mondo».

5        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale convenzione così dispone:

«1.      Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.

2.      Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura».

6        L’articolo 3 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«1.      Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.

2.      Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo».

7        L’articolo 14, paragrafo 1, della medesima convenzione prevede quanto segue:

«Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento».

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 2004/83

8        I considerando 6 e 25 della direttiva 2004/83 così recitano:

«(6)      Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

(...)

(25)      È necessario introdurre i criteri per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri».

9        A termini dell’articolo 2 della medesima direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

e)      “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

(...)».

10      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva:

«Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno».

11      L’articolo 6 della medesima direttiva enuncia quanto segue:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)      lo Stato;

b)      i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)      soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».

12      L’articolo 15 della direttiva 2004/83 così prevede:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

13      Ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2.      Nell’applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave».

14      L’articolo 18 di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V».

 Direttiva 2008/115/CE

15      L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), ha il seguente tenore:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)      l’interesse superiore del bambino;

b)      la vita familiare;

c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      MP è un cittadino dello Sri Lanka giunto nel territorio del Regno Unito nel mese di gennaio del 2005 e ha ivi ottenuto il permesso di soggiorno in qualità di studente fino al 30 settembre 2008.

17      Il 5 gennaio 2009 MP ha presentato una domanda di asilo per il motivo, in sostanza, che era stato detenuto e torturato dalle forze di sicurezza dello Sri Lanka in ragione della sua appartenenza all’organizzazione delle «Tigri per la liberazione dell’Îlam Tamil» e che, qualora fosse ritornato in Sri Lanka, avrebbe corso il rischio di subire nuovi maltrattamenti per la stessa ragione.

18      Con decisione del 23 febbraio 2009 tale domanda è stata respinta dall’autorità nazionale competente, poiché quest’ultima non ha ritenuto che MP continuasse a destare l’interesse delle autorità dello Sri Lanka o che rischiasse nuovi maltrattamenti qualora fosse ritornato nel suo paese.

19      MP ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi all’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno) Unito]. Quest’ultimo disponeva di prove attestanti che il ricorrente presentava i postumi di torture, soffriva di una grave forma depressiva e di disturbo da stress post traumatico, mostrava forti tendenze al suicidio e sembrava seriamente determinato a commettere suicidio in caso di ritorno in Sri Lanka.

20      Nonostante avesse riconosciuto l’autentico timore del ricorrente nel procedimento principale all’idea di tornare in Sri Lanka nonché la sua difficoltà nel fidarsi di pubblici ufficiali o nell’interagire con essi anche nel Regno Unito, a causa delle torture subite in passato, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)] ha respinto il ricorso di MP nella parte in cui era fondato sulla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], e sulla direttiva 2004/83. Infatti, secondo tale giudice, MP non continuava a destare l’interesse delle autorità dello Sri Lanka.

21      Per contro, detto giudice ha accolto il ricorso di MP nella parte in cui era fondato sull’articolo 3 della CEDU. Esso ha rilevato, in sostanza, che, qualora dovesse ritornare in Sri Lanka, MP sarebbe affidato ai servizi sanitari di tale paese, che solo 25 psichiatri esercitano in tutto lo Sri Lanka e che, nonostante l’esistenza di organizzazioni specializzate in salute mentale, secondo una nota dell’United Kingdom Border Agency (Agenzia per le frontiere del Regno Unito) i fondi dedicati alla salute mentale sono distribuiti, in realtà, solo alle grandi istituzioni nelle più grandi città che sono inaccessibili e non dispensano le cure adeguate alle persone affette da disturbi mentali. In tale contesto, detto giudice ha considerato che, anche se MP potrebbe, in linea di principio, ritornare in Sri Lanka, senza che tale ritorno gli arrechi pregiudizio di per sé, egli sarebbe, una volta in loco, affidato ai servizi di salute mentale dello Sri Lanka, cosicché, tenuto conto della gravità della sua malattia mentale e dell’impossibilità di accedere a cure adeguate, un siffatto ritorno sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della CEDU.

22      La decisione dell’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)] è stata confermata da una sentenza della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile), Regno Unito]. Tale ultimo giudice ha ritenuto che la direttiva 2004/83 non avesse lo scopo di ricomprendere i casi, rientranti nell’articolo 3 della CEDU, in cui il rischio riguarda la salute o il suicidio, anziché la persecuzione.

23      MP ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Lo stesso rileva che nell’ambito di tale impugnazione si discute sul fatto se MP possa beneficiare dello status di protezione sussidiaria, previsto agli articoli 2 e 15 della direttiva 2004/83.

24      MP fa valere che l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo)] e la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile)], hanno adottato un’interpretazione troppo restrittiva del campo di applicazione della direttiva 2004/83. Poiché non si può ritenere che la sua malattia mentale sia sopravvenuta per cause naturali, essendo stata causata dalle torture inflitte dalle autorità dello Sri Lanka, egli ritiene che avrebbe dovuto beneficiare dello status di protezione sussidiaria, tenuto conto dei maltrattamenti subiti in passato da tali autorità e dell’inadeguatezza dell’infrastruttura medica in loco a curare i postumi di tali maltrattamenti. Poco importerebbe, invece, che il rischio di ripetizione dei maltrattamenti, all’origine del suo stato di salute attuale, non esista più.

25      Il giudice del rinvio ritiene che tale questione non sia ancora stata specificamente definita né dalla Corte, in particolare nella sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), né dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

26      Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 contempli un rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, derivante da precedenti episodi di tortura o di trattamento inumano o degradante imputabili a detto paese».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2004/83, gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo ammissibile a beneficiare di tale protezione.

28      Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, un cittadino di un paese terzo può beneficiare della protezione sussidiaria solo ove sussistano gravi e comprovati motivi di ritenere che, nel caso di ritorno nel paese di origine, egli incorra in un rischio effettivo di subire uno dei tre tipi di danno grave definiti all’articolo 15 della direttiva suddetta (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

29      Tra i danni gravi di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/83 figurano, alla lettera b) di tale articolo, la tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine.

30      In tale contesto, occorre rilevare, in primo luogo, che la circostanza che la persona interessata abbia subito, in passato, atti di tortura perpetrati dalle autorità del suo paese di origine non consente di giustificare, di per sé, il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria in un momento in cui non sussiste più alcun rischio effettivo che tali atti di tortura si riproducano in caso di ritorno in tale paese.

31      Infatti, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, il regime della protezione sussidiaria mira a proteggere il singolo contro un rischio effettivo di subire un danno grave in caso di ritorno nel suo paese di origine, il che implica che sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio del genere.

32      Tale interpretazione è avvalorata dall’impianto sistematico della direttiva 2004/83.

33      Infatti, se è vero che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/83, l’esistenza di un danno grave anteriore costituisce un serio indizio del rischio effettivo per il richiedente di subire nuovi danni gravi, la medesima disposizione precisa tuttavia che ciò non avviene quando vi sono fondati motivi di ritenere che i danni gravi subiti in passato non si ripeteranno o non proseguiranno.

34      Inoltre, secondo l’articolo 16 di tale direttiva, la protezione sussidiaria cessa quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o sono mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

35      Occorre tuttavia rilevare, in secondo luogo, che, stante le indicazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda un cittadino di un paese terzo che non solo ha subito, in passato, atti di tortura da parte delle autorità del suo paese di origine, ma che, inoltre, nonostante non corra più il rischio di subire nuovamente tali atti in caso di ritorno in tale paese, soffre a tutt’oggi di gravi postumi a livello psicologico, conseguenti a tali atti di tortura di cui è stato oggetto in passato, i quali postumi, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, si accentuerebbero in modo sostanziale, con il serio rischio che tale cittadino commetterebbe suicidio, se ritornasse in detto paese.

36      A tale proposito, si deve rilevare che l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato e applicato nel rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che esprime uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri e ha un carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 85 a 87, nonché del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 59).

37      Inoltre occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, dal momento che i diritti garantiti dall’articolo 4 della stessa corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 3 della CEDU, il significato e la portata di tali diritti sono uguali a quelli loro conferiti da detto articolo 3 della CEDU.

38      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della CEDU risulta che la sofferenza dovuta ad una malattia sopravvenuta per cause naturali, fisica o mentale, può ricadere nella portata di tale articolo 3 se è o rischia di essere esacerbata da un trattamento risultante da condizioni di detenzione, da un’espulsione o da altri provvedimenti, per il quale le autorità possono essere ritenute competenti, purché le sofferenze che ne conseguono raggiungano il livello minimo di gravità richiesto da tale articolo 3 (v., in tal senso, Corte EDU, 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, CE:ECHR:2016:1213JUD 004173810, §§ 174 e 175; sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 68).

39      Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, lo stesso livello minimo di gravità deve essere raggiunto affinché l’articolo 3 della CEDU possa impedire l’espulsione di una persona la cui malattia non sia sopravvenuta per cause naturali, nell’ipotesi in cui la mancanza di cure a cui sarebbe esposta tale persona, una volta espulsa, non derivi da atti od omissioni intenzionali dello Stato verso il quale è rinviata (v., in tal senso, Corte EDU, 29 gennaio 2013, S.H.H. c. Regno Unito, CE:ECHR:2013:0129JUD 006036710, § 89).

40      Per quanto riguarda, in particolare, il livello minimo di gravità richiesto per integrare una violazione dell’articolo 3 della CEDU, dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo deriva che tale disposizione osta all’allontanamento di una persona gravemente malata per la quale sussiste un rischio di decesso imminente o per la quale sussistono seri motivi di credere che, sebbene non corra nessun rischio imminente di morire, dovrebbe far fronte, in ragione dell’assenza di trattamenti adeguati nel paese di destinazione, o in mancanza di accesso ad essi, a un rischio effettivo di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute, che comporterebbe intense sofferenze o una significativa riduzione della sua speranza di vita (v., in tal senso, Corte EDU, 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, CE:ECHR:2016:1213JUD 004173810, § 178 e 183).

41      Sotto il medesimo profilo, l’articolo 4 della Carta deve essere interpretato nel senso che l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi di tale articolo, qualora tale allontanamento comporti il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile delle sue condizioni di salute (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 74). Una simile conclusione può essere tratta ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

42      La Corte ha dichiarato, a tale proposito, in particolare quando si tratti di un disturbo grave di ordine psichiatrico, che non ci si deve limitare alle sole conseguenze derivanti dal trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a uno Stato terzo, ma occorre prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dall’allontanamento (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 76). A ciò va aggiunto, tenuto conto dell’importanza fondamentale del divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, che un’attenzione specifica deve essere rivolta alla particolare vulnerabilità delle persone le cui sofferenze psicologiche, che potrebbero essere aggravate in caso di allontanamento, sono state causate da tortura o trattamenti disumani o degradanti subiti nel loro paese di origine.

43      Ne deriva che l’articolo 4 e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, come interpretati alla luce dell’articolo 3 della CEDU, ostano a che uno Stato membro espella un cittadino di un paese terzo qualora tale espulsione comporti, in sostanza, un aumento, in modo significativo e irrimediabile, del disturbo mentale di cui soffre, in particolare qualora, come nel caso di specie, tale deterioramento metta in pericolo la sua stessa sopravvivenza.

44      Del resto, la Corte ha già dichiarato che, in tali situazioni eccezionali, l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo affetto da una malattia grave verso un paese nel quale non esistono trattamenti adeguati, potrebbe costituire una violazione del principio di «non refoulement» e, di conseguenza, una violazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, interpretato alla luce dell’articolo 19 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 48).

45      Ciò detto, deriva dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che i giudici nazionali hanno dichiarato che l’articolo 3 della CEDU ostava a che MP fosse rinviato dal Regno Unito verso lo Sri Lanka. La presente causa riguarda pertanto non la tutela contro l’allontanamento, derivante, in forza dell’articolo 3 della CEDU, dal divieto di esporre una persona a trattamenti inumani o degradanti, ma la distinta questione relativa a se lo Stato membro ospitante sia tenuto a riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83 al cittadino di un paese terzo che sia stato torturato dalle autorità del paese d’origine e i cui postumi gravi a livello psicologico potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il serio rischio che commetta suicidio, in caso di ritorno in tale paese.

46      È altresì vero che la Corte ha già dichiarato che la circostanza che l’articolo 3 della CEDU, come rilevato ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, osta, in casi del tutto eccezionali, a che un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia sia allontanato verso un paese in cui non sono disponibili terapie adeguate, non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83 (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 40).

47      Si deve tuttavia rilevare che a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452), riguardante un cittadino di un paese terzo che aveva subito un’aggressione nello Stato membro di soggiorno, la presente causa riguarda un cittadino di un paese terzo che è stato vittima di torture da parte delle autorità del suo paese di origine e che, secondo constatazioni mediche debitamente dimostrate, continua a subire, a causa di tali atti, postumi post-traumatici che potrebbero aggravarsi in modo significativo e irrimediabile, a tal punto da mettere in pericolo la sua stessa vita, in caso di ritorno in tale paese.

48      In tali circostanze, la causa delle attuali condizioni di salute del cittadino di un paese terzo in una situazione come quella di cui al procedimento principale, vale a dire le torture inflitte dalle autorità del suo paese di origine in passato, così come l’aumento sostanziale dei propri disturbi psichiatrici, in caso di ritorno nel paese d’origine, che sarebbe dovuta al trauma psicologico che continua a subire a causa di tali atti di tortura, sono elementi rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83.

49      Tuttavia, un tale aggravamento sostanziale non può essere considerato, di per sé, come un trattamento inumano o degradante inflitto al detto cittadino nel paese d’origine, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), di tale direttiva.

50      A tale riguardo, occorre esaminare, come suggerisce il giudice del rinvio, l’impatto che può avere l’assenza, nel paese d’origine della persona interessata, di un’infrastruttura di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali derivanti dagli atti di tortura commessi dalle autorità di tale paese.

51      A tale proposito, va ricordato che la Corte ha già dichiarato che le minacce gravi di cui all’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 non possono derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d’origine. Il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di un paese terzo, affetto da una grave malattia, dovuto all’assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione intenzionale nei riguardi di tale cittadino dell’assistenza sanitaria, non basta a implicare il riconoscimento a quest’ultimo del beneficio della protezione sussidiaria (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 35 e 36).

52      Per valutare se il cittadino di un paese terzo che è stato torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine, in caso di ritorno in tale paese, corra un rischio effettivo di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità, occorre, alla luce di quanto è stato indicato al punto 50 della presente sentenza e al considerando 25 della direttiva 2004/83, secondo il quale i criteri per la concessione della protezione sussidiaria sono definiti sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, prendere in considerazione l’articolo 14 della Convenzione contro la tortura.

53      Ai sensi di tale disposizione, gli Stati parte di tale convenzione hanno l’obbligo di garantire, nei loro ordinamenti, alla vittima di un atto di tortura il diritto al risarcimento che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile.

54      A tale proposito, va tuttavia rilevato che i meccanismi attuati dalla direttiva 2004/83 perseguono scopi diversi e istituiscono sistemi di protezione chiaramente distinti da quelli della Convenzione contro la tortura (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2014, Diakité, C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 24).

55      Infatti, come risulta dal suo sesto considerando e dal suo articolo 2, l’obiettivo principale della Convenzione contro la tortura è aumentare l’efficacia della lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti in tutto il mondo, impedendone la commissione. Per contro, lo scopo principale della direttiva 2004/83, come enunciato al considerando 6 della stessa, è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda, più particolarmente, i beneficiari della protezione sussidiaria, tale direttiva intende offrire sul territorio degli Stati membri una protezione analoga a quella riconosciuta ai rifugiati dalla convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], a persone, le quali, senza poter essere considerate come rifugiati, correrebbero il rischio, in particolare, di subire atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti in caso di ritorno nel loro paese di origine.

56      Pertanto, salvo ignorare gli ambiti propri a ciascuno dei due regimi, la possibilità per un cittadino di un paese terzo che si trova in una situazione come quella di MP di beneficiare del regime di protezione sussidiaria non può derivare da qualsiasi violazione dell’articolo 14 della Convenzione contro la tortura da parte dello Stato d’origine del cittadino.

57      Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi d’informazione attuali e pertinenti, segnatamente le relazioni di organizzazioni internazionali e di organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell’uomo, se, nel caso di specie, MP possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo paese d’origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi dalle autorità di tale paese. Così avverrebbe se, in circostanze nelle quali, come nel procedimento principale, il cittadino di un paese terzo rischia di commettere suicidio a causa del trauma derivante dalle torture che gli sono state inflitte dalle autorità del suo paese di origine, risulti chiaro che le stesse autorità, nonostante l’obbligo di cui all’articolo 14 della Convenzione contro la tortura, non siano disposte a garantirne la riabilitazione. Un rischio del genere potrebbe anche presentarsi qualora risultasse che dette autorità abbiano un comportamento discriminatorio in termini di accesso ai servizi di assistenza sanitaria, avente l’effetto di rendere più difficile, per taluni gruppi etnici o alcune categorie di persone, nelle quali rientrerebbe MP, l’accesso al trattamento dei postumi fisici o mentali degli atti di tortura commessi da tali autorità.

58      Risulta da quanto precede che l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.