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Virus e batteri nell'acqua potabile, non esiste epidemia colposa omissiva (Cass. 9133/18)

28 febbraio 2018, Cassazione penale

In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quantola legge, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera”.

Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione: l'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione.

Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

La nozione giuridica di epidemia è più ristretta e circoscritta rispetto all'omologo concetto elaborato in campo scientifico in quanto il legislatore, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" prevista nell'art. 438 cod. pen., ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali.

Il fatto tipico previsto nel reato di epidemia colposa è modellato secondo lo schema dell'illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso, difetta di tipicità. Pertanto l'epidemia costituisce l'evento cagionato dall'azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l'agente sia in possesso.

Tale interpretazione ermeneutica della norma risulta chiaramente esplicitata nella relazione del Guardasigilli ai lavori preparatori del codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione della incriminazione e della gravità delle pene contemplate, "l'enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli...".

La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l'intervento dell'autore della originaria diffusione.

La norma evoca, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sè incompatibile con il disposto dell'art. 40 c.p., comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali. 

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e difesa, essa è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 12/12/2017) 28-02-2018, n. 9133

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. TORNESI Daniela Rita - rel. Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. TANGA Antonio Leonardo - Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TORNESI DANIELA RITA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA;

Il P.G. Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA conclude per il rigetto del ricorso ed in subordine la riqualificazione del fatto ex art. 439 o 440.

Udito il difensore:

L'Avvocato G chiede la conferma della sentenza impugnata associandosi alle conclusioni del P.G. anche sulla riqualificazione del fatto. Deposita conclusioni e nota spese.

L'Avvocato C si associa al parere del P.G. anche sulla riqualificazione del fatto e chiede la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato B chiede l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione e non si oppone alla riqualificazione del fatto.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di Brescia dichiarava R.F.R., nella qualità di direttore generale e procuratore speciale della società Garda Uno s.p.a., e G.M., nella qualità di dirigente e responsabile del settore - ciclo idrico integrato - della predetta società, responsabili del reato di epidemia colposa (di cui all'art. 438 c.p., comma 1 e art. 452 c.p., comma 1, n. 2) - in esso assorbita la contestazione di commercio di sostanze nocive (di cui all'art. 444 c.p. e art. 452 c.p., comma 2) - e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La pena veniva dichiarata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.. Condannava i predetti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidare in separato giudizio, assegnando, a ciascuna di esse, provvisionali immediatamente esecutive, nei limiti del danno per cui riteneva già raggiunta la prova.

Dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti del R. e del G. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 590 cod. pen.per intervenuta estinzione, in considerazione delle revoche delle costituzioni di parte civile formalizzate nel corso del giudizio da parte delle persone offese che avevano subito lesioni personali colpose inferiori a gg. 20, tali da raffigurare remissioni delle querele originariamente sporte.

Assolveva B.M., Presidente della società Garda Uno s.p.a., dai reati contestati per non avere commesso il fatto.

1.1. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado risulta quanto segue.

1.2. Le indagini nei confronti di B.M., G.M. e R.F.R. venivano avviate a seguito del manifestarsi, nel giugno del 2009, di infezioni gastroenteriche acute che colpivano, molte persone che risiedevano o avevano soggiornato nel Comune di (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)).

Ad accusare i primi sintomi di gastroenterite, intorno al 9 giugno 2009, erano stati ventuno ospiti e dieci addetti dell'Hotel (OMISSIS) di (OMISSIS), cui erano seguiti gli immediati accertamenti epidemiologici da parte dei medici e dei tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. di (OMISSIS) per accertare l'eventuale ricorrenza di una intossicazione alimentare.

Gli esiti delle analisi sui campioni biologici prelevati (coprocolture e tamponi faringei) e sugli alimenti ivi conservati escludevano la presenza degli specifici agenti batterici enterici ricercati, ovvero della salmonella e dello stafilococco.

A seguito della notifica da parte dei presidi ospedalieri di (OMISSIS) e di (OMISSIS) di ulteriori sospetti episodi infettivi, la locale A.S.L. procedeva a verificare se la fonte del contagio fosse l'acqua erogata dall'acquedotto comunale di (OMISSIS).

Pertanto, a far data del 15 giugno 2009, con la collaborazione dell'ente gestore del predetto acquedotto, Garda Uno s.p.a., i tecnici della A.S.L. eseguivano prelievi di acqua al punto di presa al lago, al rubinetto dell'acqua grezza emunta dal lago, in località Porticcioli, nonchè a valle dell'impianto di trattamento, in fontane pubbliche e in un rubinetto - utenza.

Le misurazioni del cloro libero residuo nell'acqua distribuita per il consumo eseguite nei giorni 15 e 16 giugno 2009 registravano valori inferiori al minimo consigliato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (0.2 mg/l), sia nell'acqua trattata, in uscita dal rubinetto a valle dell'impianto di potabilizzazione (con valori rispettivamente pari a 0,07 e 0,1 mg./l.), sia nell'acqua erogata dalle fontane pubbliche di (OMISSIS), in località (OMISSIS), e di (OMISSIS) (con valori pari a 0,06 e a 0,08 mg./l).

Inoltre i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche sui campioni di acqua prelevati il 15 giugno dai punti rete dell'acquedotto attestavano un'anomala presenza di microrganismi patogeni "in via di definitiva identificazione", tale da indurre i tecnici dell'A.S.L. a richiedere al Sindaco l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di utilizzo a scopo alimentare dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale che veniva adottata il 16 giugno 2009.

Il 17 giugno 2009 i tecnici di A.S.L. ispezionavano l'impianto di trattamento di via (OMISSIS) rilevando un anomalo consumo di disinfettante nel passaggio dell'acqua attraverso i filtri, sintomatico di una elevata carica microbica, attestato dall'eccessiva differenza tra il valore di cloro libero all'uscita dal filtro rispetto a quello registrato in ingresso (0,08 mg/l a fronte di 0,45 mg./l.).

Dalla verifica dello stato di detti filtri si constatava la presenza di un papulum lardaceo dovuto al deposito di materiale organico associato a microorganismi tale da richiedere un'operazione di disinfezione dei letti filtranti che veniva effettuata nei giorni 19 e 20 giugno 2009.

I successivi accertamenti sull'efficienza e sullo stato manutentivo dell'impianto di trattamento dell'acquedotto, unitamente al monitoraggio epidemiologico, evidenziavano altresì il degrado del terminale della presa a lago, denominato "succhieruola", nelle cui concrezioni venivano rintracciati microorganismi virali norovirus GI e norovirus GII, così come nella massa filtrante prelevata presso l'impianto di trattamento di via (OMISSIS) e nell'acqua erogata dalla fontana pubblica di (OMISSIS) (prelievo del 30 giugno). I medesimi virus erano riscontrati nelle analisi delle feci prelevate ai pazienti che avevano manifestato sintomi infettivi.

Si rendeva così necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti che venivano attuati da parte di Garda Uno s.p.a., su richiesta della locale A.S.L., con una clorazione shock delle acque trattate nell'impianto di via (OMISSIS) eseguita con l'installazione, a partire dal 3 luglio 2009, di un secondo produttore di biossido di cloro, in aggiunta a quello esistente. A seguito della positiva verifica dell'efficacia della disinfezione, comprovata dal rispetto del valore normativo di clorosiduo nell'acqua destinata alla distribuzione per il consumo umano, l'impianto di clorazione con ipoclorito a varelle dei filtri precedentemente in funzione e rivelatosi inadeguato, veniva disattivato.

I controlli sul livello di cloro libero nell'acqua erogata ai punti rete dell'acquedotto e il monitoraggio dei campioni proseguivano a cura della A.S.L., fino al 28 luglio, con esiti costantemente favorevoli.

1.3. Agli imputati B., G. e R. venivano ascritti, nell'ambito delle loro rispettive funzioni rivestite all'interno della Garda s.p.a., società deputata alla gestione dell'acquedotto civico di (OMISSIS), i reati di cui all'art. 40 cpv. c.p., art. 444 c.p. in relazione all'art. 452 c.p., comma 2, art. 438 c.p., comma 1, in relazione all'art. 452 c.p., comma 1, art. 590 c.p., commi 1 e 4, artt. 81 e 110 cod. pen. per avere cagionato, per colpa, la distribuzione per il consumo di acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica in quanto microbiologicamente contaminate da virus e batteri tra cui Clostridium Perfringens e Norovirus così determinando l'insorgere di una epidemia nella popolazione locale manifestatasi con infezioni gastroenteriche acute in un numero di casi segnalato dalle strutture di base del servizio sanitario nazionale (distretto sanitario locale, medici di base, guardia medica, pronto soccorso, farmacie) almeno pari a 1.500, di cui 321 oggetto di specifica notifica all'autorità sanitaria (ovvero da segnalazione accompagnata da campione biologico) nonchè lesioni personali inferiori a venti giorni nei confronti delle persone che avevano sporto querela.

1.4. I giudici di primo grado, all'esito di un'attenta disamina e dettagliata ella disamina delle risultanze processuali, ritenevano comprovato che la sintomatologia epidemica che si era sviluppata nel giugno del 2009 all'interno di un'area circoscritta coincidente con il territorio del comune di (OMISSIS) aveva origine idrica e che proprio l'acqua distribuita all'utenza dal locale acquedotto era stato il veicolo del contagio, risultando accertata la presenza in essa di virus enterici dotati di carica infettiva.

Convergevano in tal senso numerosi dati univoci di significativa valenza probatoria, tra cui il riscontro di norovirus nelle matrici ambientali dell'acquedotto, anche a monte e a valle del filtro (c.d. succhieruola) e nell'acqua di una fontana pubblica, l'eccessivo consumo di cloro - sintomatico di una elevata carica microbica - nonchè la presenza nell'acqua di agenti batterici (Escherichia Coli, Aeromonas hydrophyla, Clostridium Perfringens), chiaramente indicatori di una contaminazione fecale. Fondati elementi a sostegno della infettività dei norovirus provenivano, così come verificato dall'Istituto Superiore di Sanità, dalle risultanze delle caratterizzazioni molecolare dei ceppi virali indentificati nell'acqua e nelle feci degli ammalati caratterizzati dalla identità di genotipo, unitamente all'omologia delle sequenze geniche dei virus, tali da ricondurre ad un'unica sorgente comune, non collegata ad una loro circolazione autoctona.

In perfetta linea con tali conclusioni si poneva la coincidenza temporale tra la proibizione dell'uso a scopo alimentare dell'acqua distribuita dall'acquedotto civico deliberata in data 16 giugno 2009 e la rapida risoluzione dell'evento epidemico che era, invece, ancora in fase espansiva prima della emanazione della ordinanza sindacale interdittiva.

Secondo i giudici di primo grado la constatata presenza di microrganismi patogeni nelle acque distribuite dall'acquedotto che aveva determinato i descritti casi di infezione era da attribuirsi e da mettere in relazione sia a carenze nella manutenzione dell'acquedotto comunale che all'inosservanza di regole di buona tecnica nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque cui era deputata la Garda Uno s.p.a..

Sotto il primo profilo venivano ritenute determinanti a favorire l'introduzione dei germi nella struttura dell'impianto e, poi, la loro successiva proliferazione, le seguenti condotte tenute dagli imputati G. e R., dettagliatamente contestate nel capo di imputazione e consistenti essenzialmente:

1) nella scarsa manutenzione della succhieruola, con conseguente proliferazione di fauna bentonitica, tale da favorire la migrazione delle colonie di agenti patogeni tra cui Clostridium Perfringens e Noriovirus riscontrate nelle concrezioni presenti, sia internamente che esternamente nell'opera di presa a lago per la captazione dell'acqua grezza;

2) nelle constatate condizioni di compromissione delle strutture di captazione e della rete distributiva che avevano creato fessurazioni delle condotte di adduzione dell'acqua al predetto impianto, tali da consentire l'infiltrazione, nella camera dell'avanpozzo, di acque superficiali del lago maggiormente inquinate rispetto all'acqua pescata in profondità;

3) nello stato dei filtri deputati al trattamento meccanico dell'acqua presso l'impianto di via (OMISSIS), talmente degradato da compromettere la capacità filtrante dello strato di sabbia per intasamento dello stesso da parte di un papulum lardaceo che richiedeva una intensa operazione di disinfezione dei letti filtranti.

Tale pappa lardale risultava formata da microrganismi patogeni entrati nel sistema secernendo una sostanza a struttura glucosica che, agendo da collante, aveva consentito ai germi di fissarsi sulle superfici dei filtri e di generare una colonia. Il c.d. film biologico che si era venuto a creare aveva agito come una spugna in grado di trattenere le sostanze nutrienti organiche presenti nell'acqua trasportata dal sistema operando, al contempo, come barriera protettiva nei confronti di sostanze battericide, come il cloro rispetto alla popolazione batterica meno superficiale. L'eccessivo deposito di massa organica aveva ridotto l'azione di barriera meccanica dei filtri favorendo il rilascio di particelle in sospensione capaci di veicolare germi in grado di inquinare le acque trasportate dal sistema.

Parallelamente venivano riscontrate significative criticità del sistema di potabilizzazione delle acque grezze lacustri che venivano trattate dalla Garda Uno s.p.a. sin dalla data di assunzione dell'incarico di gestione dell'acquedotto (giugno 2007) in difformità rispetto alle prescrizioni previste nell'originario progetto dell'ing. S.S., risalente al 1983.

Proprio al fine di assicurare la salvaguardia igienico - sanitaria degli utenti dell'acquedotto, detto progetto prevedeva, tenuto conto degli scarichi nel lago dei liquami delle fognature rivierasche, un procedimento articolato in più fasi, costituito essenzialmente da una doppia somministrazione di biossido di cloro in pre - clorazione (ossia dalla ossidazione primaria con biossido di cloro con dosaggio di 0,5 mg. al metro cubo, erogato a monte della vasca dell'acqua grezza) e, all'esito di successivi passaggi di dosaggio e alla filtrazione multistrato, la clorazione finale con biossido di cloro (0,3 mg. al metro cubo); seguiva poi la misurazione finale di cloro - residuometro in continuo per la costante verifica della cloro - copertura.

Si era, invece, constatato che il trattamento presso l'impianto di via (OMISSIS) avveniva con la sola fase della pre - clorazione iniziale, con un'unica somministrazione di disinfettante - rectius - di ossidante a monte della vasca dell'acqua grezza cui era stata aggiunta - peraltro solo a partire a partire dal 01 giugno 2009 - la clorazione finale con ipoclorito di sodio, esclusivamente in emergenza, la cui resa finale, secondo gli esiti peritali, risultava apprezzabilmente ridotta in quanto non poteva garantire la concentrazione di cloro residuo nell'acqua trattata costante e rispettosa del valore consigliato di 0,2 mg./l.

1.5. Al fine di individuare i soggetti effettivamente responsabili, il Tribunale di Brescia si soffermava a verificare le funzioni ricoperte e i compiti effettivamente svolti dagli imputati all'interno della Garda Uno s.p.a..

1.6. I giudici pervenivano ad una valutazione liberatoria nei confronti di B.M. dai fatti contestati motivata sul rilievo che la sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Garda Uno s.p.a. era di mera rappresentanza istituzionale, indissolubilmente legata al contestuale incarico di Sindaco del comune di (OMISSIS), in base al quale faceva parte della compagine sociale della predetta società. Si osservava inoltre che il B. aveva conferito ampie deleghe di tipo tecnico - gestionale al direttore generale e procuratore speciale di Garda Uno s.p.a. R.F.M. che veniva pertanto dichiarato responsabile dei fatti di cui all'imputazione.

1.7. Quanto a G.M., si accertava che il predetto, nella qualità di responsabile del ciclo idrico integrato, svolgeva funzioni contrattualmente previste, di "coordinatore sovrintendente e responsabile finale di tutte le attività svolte, sia in forma autonoma sia in applicazione delle direttive delle Aziende proprietarie, nell'ambito della gestione tecnico - amministrativa operativa e di controllo dell'ufficio tecnico e del settore servizi a rete (ciclo idrico integrato delle acque, gasdotti, etc)". Gli erano altresì conferite "competenze nella scelta, autonoma e responsabile, dei criteri e dei metodi gestionali, inclusa la definizione di procedure e di tempistica di acquisizione di beni e servizi, di esecuzione di interventi, di fermata, riavvio e di controllo di sezioni impiantistiche, anche ai fini della loro messa a punto e permanente efficienza in relazione agli obiettivi di erogazione dell'acqua..."; ed ancora aveva la "competenza nell'organizzazione di una adeguata procedura di controllo routinario, qualitativo e quantitativo, delle acque potabili immesse nelle varie reti...".

Il G. risultava essere, all'interno della Garda Uno s.p.a. l'organo che svolgeva funzioni di raccordo con il direttore generale R. al quale era tenuto a fornire rapporti, precisazioni e notizie sull'andamento del settore e dei servizi degli impianti assumendo il ruolo di vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Era comprovato che il predetto aveva autonomi poteri organizzativi, gestionali e di spesa nei limiti di Euro 50.000.

1.8. Alla stregua delle predette emergenze probatorie il Tribunale di (OMISSIS) addebitava agli imputati G. e R., il reato di epidemia, sia a titolo di colpa generica per imperizia, per avere gestito l'esercizio dell'acquedotto di (OMISSIS) contravvenendo alle regole di buona tecnica e in difformità rispetto al progetto dell'ing. S., che, a titolo di colpa specifica, per non avere osservato le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 che stabiliscono il limite minimo di disinfettante per il trattamento delle acque destinate all'alimentazione.

A fondamento del giudizio di prevedibilità dell'evento veniva valorizzata la consapevolezza, da parte degli imputati, della gestione deficitaria dell'acquedotto che lasciava inevitabilmente preludere una defaillance nel processo di potabilizzazione dell'acqua, con conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica, seppur non necessariamente ricollegabile ad agenti virali.

Tale consapevolezza veniva desunta da un complesso di circostanze ed in particolare:

- dal piano economico e finanziario della Garda Uno s.p.a. per il triennio 2008 - 2010, approvato dall'assemblea dei soci il 28.03.2008 da cui risultava la programmazione di investimenti definiti urgenti, anche se non ad alta priorità, nel processo di potabilizzazione dell'acqua ammontanti ad Euro 450.000,00;

- dalla previsione prevista, per l'anno 2009, dell'installazione del sistema di dosaggio dell'ipoclorito di sodio.

Inoltre concreti indici di possibile fallibilità del sistema di potabilizzazione venivano ricavati dagli esiti non rassicuranti sui campioni di acqua prelevati dall'A.S.L. tra il dicembre 2008 e il maggio 2009 nonchè su quello eseguito dalla stessa Garda Uno s.p.a. il 16 marzo 2009, da cui risultavano alti valori di colonie batteriche in concomitanza con una concentrazione di cloro residuo prossimo al limite inferiore di rilevabilità.

1.9. Quanto al c.d. giudizio controfattuale, risultava comprovato che l'adozione del sistema di disinfezione delle acque con l'articolato procedimento di clorazione, sia iniziale che finale, con il biossido di cloro previsto nel progetto del 1983 avrebbe garantito la potabilità dell'acqua, pur in presenza delle accertate carenze manutentive.

1.10. I giudici giungevano ad affermare che le riscontrate omissioni imputabili al G. e al R. nella gestione dell'acquedotto civico nonchè la colposa distribuzione di acqua infetta integrano l'evocato connotato modale diffusivo a forma libera richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 438 c.p. e art. 452 c.p., comma 1, n. 2, ritenendo in esso assorbito il reato di cui all'art. 444 c.p. e art. 452 c.p., comma 2, anch'esso oggetto di contestazione.

2. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.F.R. ai sensi dell'art. 150 cod. pen. per intervenuta morte del reo e, per l'effetto, revocava le statuizioni civili disposte nei suoi confronti.

2.1. Nel rispondere puntualmente alle censure mosse dall'appellante G.M. nell'atto di impugnazione e nei motivi aggiunti, i giudici di secondo grado condividevano il giudizio di responsabilità a carico del G..

2.2. La Corte distrettuale riteneva pienamente fondato l'addebito, mosso a suo carico, di avere causato la distribuzione di acqua infetta per la presenza di agenti patogeni batterici e virali che avevano contaminato l'acqua grezza lacustre a causa di difetti manutentivi nella conduzione dell'acquedotto comunale e dalla inosservanza delle regole di buona tecnica nel processo di trattamento e di potabilizzazione.

2.3. Sotto il profilo soggettivo venivano approfonditi gli aspetti inerenti alla responsabilità a titolo di colpa del G., sottolineando il dovere sul medesimo incombente, in ragione della carica e delle funzioni esercitate all'interno della Garda Uno s.p.a., di analizzare tutti i punti critici dell'impianto funzionalmente concatenati tra di loro e di adottare, conseguentemente, le misure idonee a metterlo in sicurezza al fine di assicurare la salubrità e la qualità dell'acqua ai sensi del D.Lgs. n. 31 del 2001.

I giudici di secondo grado rimproveravano, in particolare, al G. di non avere adottato gli interventi di adeguamento dell'impianto alle previsioni tecniche di progetto che contemplavano la installazione di una seconda pompa di biossido di cloro e del misuratore di cloro, accorgimenti idonei a garantire la potabilità dell'acqua ai sensi del D.Lgs. n. 31 del 2001, unitamente ai difetti di manutenzione, in particolare la inadeguata pulizia dei filtri, che determinava il distacco nell'acqua di germi patogeni. Tale condotta era, pertanto, connotata da profili di colpa generica per imperizia e da profili di colpa specifica.

Si puntualizzava che il predetto imputato aveva ammesso di conoscere il progetto originario dell'ing. S. che prevedeva la doppia clorazione con biossido di cloro e di avere, ciò nonostante, optato per l'installazione dell'impianto ad ipoclorito di sodio a valle del sistema perchè meno costoso e più semplice sotto il profilo della installazione. Tale intervento, per l'esigua entità dell'esborso che avrebbe richiesto (ovvero, la somma orientativa di Euro 12.000/15,000) rientrava, abbondantemente nel budget di spesa a lui direttamente assegnato (Euro 50.000).

Quanto al giudizio di prevedibilità, la Corte distrettuale, in puntuale risposta alle censure mosse nell'atto di appello alla sentenza di primo grado, sottolineava che l'evento realizzato era riconducibile proprio al novero di quelli che le regole cautelari, cui il G. si doveva attenere, miravano a prevenire.

Veniva altresì sottolineato che risultava acquisita la prova che un'efficiente disinfezione delle acque avrebbe evitato il diffondersi della malattia infettiva.

2.4. La Corte riteneva corretto l'inquadramento giuridico dei fatti nell'art. 438 c.p., comma 1, e art. 452 c.p., comma 1, n. 2 - in essi assorbiti quelli di cui agli artt. 444 e 452 cod. pen. e, quanto al trattamento sanzionatorio, concedeva al G. l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, in considerazione del risarcimento dei danni effettuato in favore di numerose parti civili costituite e della condotta collaborativa tenuta dopo l'evento, dimostrata dagli interventi tempestivamente adottati per assicurare la salubrità dell'acqua e per rendere il sistema di trattamento più efficiente e sicuro. La pena veniva così ridotta ad anni uno e mesi uno di reclusione, con il beneficio della non menzione, tenuto conto della sua incensuratezza.

La sentenza impugnata veniva confermata nel resto, ivi comprese le statuizioni in favore delle parti civili costituite.

3. L'imputato G.M. propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione elevando i seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40 c.p., comma 2, e art. 438 cod. pen..

Sotto questo profilo le doglianze sono incentrate sulla natura giuridica del reato di "epidemia", in quanto viene ritenuta non condivisibile nè adeguatamente approfondita l'interpretazione offerta dai giudici di merito che, in assoluta distonia rispetto al prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, qualificano l'art. 438 cod. pen. come reato a forma libera e "a mezzo vincolato".

Sottolinea che il tenore letterale del testo normativo è inconciliabile con tale ipotesi ricostruttiva, trattandosi di reato a forma vincolata cui risulta peraltro inapplicabile l'art. 40 c.p., comma 2, la cui clausola di equivalenza estende la tipicità solo ai reati a forma libera o causalmente orientati.

3.1.1. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in quanto la condotta omissiva contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, difetta di tipicità e, pertanto, il fatto addebitato non sussiste.

3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione del reato di epidemia quale fattispecie a forma libera.

Il ricorrente, ricollegandosi al primo motivo, rileva che in alcuni passaggi argomentativi delle sentenze di merito viene pedissequamente riportata tale tesi dottrinaria, peraltro isolata, cui i giudici mostrano di aderire senza però spiegarne le ragioni, il che si risolve in una mera affermazione di principio.

3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla mancata indicazione di cause alternative giustificanti il decremento di casi di gastroenterite a seguito della sospensione dell'erogazione dell'acqua da parte del sindaco del comune di (OMISSIS).

Il ricorrente evidenzia che, da un lato, la Corte d'appello si sofferma sulle caratteristiche tipiche dell'epidemia, quale malattia che colpisce più persone e "si sviluppa in maniera più o meno repentina (...) per poi attenuarsi, dopo aver compiuto il suo corso" e, dunque, caratterizzata dal verificarsi di una curva epidemiologica circoscritta ad un limitato arco temporale, per poi, affermare, del tutto contraddittoriamente, che la rapida diminuzione dei casi di gastroenterite segnalati nel Comune di (OMISSIS) è da ricollegare alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile disposta dal Sindaco in data 16 giugno 2009.

La Corte distrettuale esclude così immotivatamente di poter aderire alla tesi prospettata dal consulente della difesa Dott. Gi., secondo cui la diminuzione di casi si sarebbe verificata in ogni caso in considerazione dello sviluppo che di regola segue la diffusione di tali forme epidemiche.

3.4. Con il quarto motivo deduce altri profili di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Da un lato sottolinea che, per avvalorare l'origine idrica dell'epidemia, nella sentenza impugnata viene dato atto della circostanza che episodi infettivi non si erano riscontrati nelle c.d. comunità chiuse sostenendo, peraltro apoditticamente, che in tali ambienti veniva bevuta solo l'acqua in bottiglia; dall'altro si afferma che il virus aveva una elevata infettività avallando, invece, la tesi che a causare il contagio era sufficiente l'utilizzo dell'acqua anche solo per uso igienico.

3.5. Il quinto motivo si articola in due doglianze.

3.5.1 Il ricorrente evidenzia anzitutto l'incongruenza logica della motivazione della sentenza in quanto i giudici sostengono che il fenomeno epidemico ha origine idrica ammettendo, al contempo, che il suo sviluppo era avvenuto dopo il 01 giugno 2009 e, dunque, proprio quando Garda Uno s.p.a. aveva implementato prudenzialmente le attività disinfettanti svolte dal depuratore aggiungendo, alla sanificazione iniziale con biossido di cloro, una ulteriore clorazione finale così come auspicato nel progetto originario (per quanto il disinfettante impiegato fosse l'ipoclorito di sodio e non già il biossido di cloro).

3.5.2. Deduce inoltre il vizio di travisamento della prova quanto alla perizia resa dall'ing. P. in data 19 novembre 2012 in quanto la procedura di sanificazione presente al momento dei fatti contestati era dotata della doppia clorazione. Sottolinea al riguardo che perde così di pregnanza la conclusione raggiunta dal perito - ed inspiegabilmente condivisa dalla Corte - secondo cui la causa dell'epidemia debba ascriversi al "funzionamento dell'impianto di trattamento e distribuzione dell'acqua in maniera difforme dalle prescrizioni del progetto redatto dall'ing. S.S. nel 1983 che prevedeva dopo la prima pre - clorazione con biossido di cloro a monte della vasca dell'acqua grezza, anche la clorazione finale, sempre con biossido di cloro dopo la filtrazione e la misurazione finale".

4. Con il sesto motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla asserita regola cautelare specifica del limite minimo di disinfettante residuo previsto dal D.Lgs. n. 31 del 2001.

Secondo la prospettazione difensiva la Corte d'appello ha errato ad interpretare il D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 4 il quale non prescrive affatto che il disinfettante residuo nell'acqua potabile debba superare il valore di 0,2 mg/l., imponendo al gestore del servizio idrico di mantenere le acque destinate a consumo umano pulite e salubri, stabilendo, al comma 1 lett. b), esclusivamente il rispetto dei "requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I" ossia dei parametri fisici e microbiologici.

La stessa norma, invece, non fa alcun cenno ai parametri c.d. "indicatori" (parte C allegato I), così definiti perchè indicano le qualità organolettiche e le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, e sono privi, in taluni casi, di valori limite specificati.

In ogni caso, come noto, le soglie previste dalla legge hanno carattere altamente prudenziale, non determinando una presunzione di rischio al loro superamento.

Pertanto la norma richiamata non contiene una regola cautelare precettiva o prescrittiva, rilevante ai fini dell'eventuale giudizio di colpa specifica, stabilendo, al contrario, una indicazione di diligenza "di massima" ed elastica, come tale inidonea ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e, quindi, a configurarsi come canone di valutazione del contestato profilo di colpa specifica.

5. Con il settimo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudizio di prevedibilità dell'evento contenuto nella sentenza di primo grado - su cui la Corte d'appello nulla aggiunge è giuridicamente errato in quanto frutto di una erronea interpretazione dell'art. 43 c.p., non aderente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui quelli contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite del 24 aprile 2014, n. 38343, alla cui stregua deve sussistere, sul piano soggettivo, la possibile previsione di eventi che hanno in comune con il risultato concreto prodottosi determinate caratteristiche.

La sentenza presenta profili di illogicità laddove conduce un giudizio di prevedibilità non solo errando sulla categoria astratta, ma privando, altresì, di rilevanza gli argomenti evidenziati dalla difesa ossia:

- l'assenza nei trent'anni di gestione del depuratore (pur in difformità del progetto originario) di episodi di tossinfezione;

- le analisi svolte da ASL e quelle eseguite in autocontrollo che mai avevano evidenziato problematiche analoghe.

Del tutto impropri sono i richiami ad alcuni sporadici episodi in cui le analisi di controllo avevano rivelato la presenza di qualche anomalia ritenute non allarmanti dalla stessa A.S.L. nonchè le analisi svolte a metà del mese di giugno 2009 ossia successive all'insorgere dell'epidemia di gastroenterite che nulla avrebbero potuto dire in termini di prevedibilità ex ante.

Alcun elemento utile può essere tratto, inoltre, dal piano previsionale economico e finanziario di Garda Uno - richiamato in motivazione - nel quale risulta la programmazione di investimenti per 450.000 Euro per il potenziamento dell'impianto di trattamento.

Nè, infine, l'iniziativa assunta di aggiungere, in data 01 giugno 2009, la clorazione con ipoclorito può assurgere a dimostrazione del fatto che fosse prevedibile l'evento verificatosi, essendo tale iniziativa preventivamente programmata, assunta per tutti i depuratori gestiti dall'azienda, e volta a potenziare la potabilizzazione dell'acqua, non certo a scongiurare eventuali rischi di mancata intercettazione di agenti virali e/o patogeni.

6. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

7. Con memoria depositata in data 29 novembre 2017 le parti civili Z.S., Z.S. e Ba.Mi. per Ba.Ca., b.n., P.A., Campeggio Al Week End s.r.l., Ristorante El Patio s.n.c. di G.L. deducono che il ricorso è palesemente infondato e merita di essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili.

Evidenziano che i giudici di merito hanno motivato ampiamente sulla sussistenza, nel caso in esame del reato di epidemia colposa e che gli altri motivi sono una mera riproposizione di quelli di merito, inerenti a questioni già proposte nei precedenti gradi di giudizio.

7.1. Concludono chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della sentenza impugnata e con la condanna del ricorrente al ristoro delle spese processuali sostenute.

8. Con memoria depositata in data 4 dicembre 2017 le parti civili Associazione Federconsumatori di (OMISSIS) e Pizzeria Baia del Vento sottolineano che i fatti addebitati al G. non si risolvono in una mera omissione ma si sostanziano anche in una condotta commissiva costituita dalla distribuzione dell'acqua infetta.

8.1. Concludono chiedendo la conferma delle statuizioni penali e civili che derivano da una c.d. doppia conferma di condanna.

Motivi della decisione

1. I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro, risultano fondati nei termini che vengono qui di seguito esposti.

2. I rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla contestata configurazione, nel caso in esame, del reato di epidemia colposa impongono un approfondimento delle questioni interpretative sollevate in ordine alla natura e agli elementi strutturali dell'art. 438 cod. pen. e del correlato art. 452 c.p., comma 2.

2.1. Il vocabolo "epidemia" significa lessicalmente malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o di una regione.

L'etimo della parola, dal greco epi demos, letteralmente "sul popolo", e cioè "esteso sul popolo" conferma l'esattezza di tale definizione.

Secondo l'accezione accreditata dalla scienza medica per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui.

2.2. La nozione giuridica di epidemia è più ristretta e circoscritta rispetto all'omologo concetto elaborato in campo scientifico in quanto il legislatore, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" prevista nell'art. 438 cod. pen., ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali.

La dottrina maggioritaria nonchè la giurisprudenza di merito e anche di legittimità (Sez. 4, n. 2597 del 26/01/2011, Ceriello, sia pure in un obiter dictum) hanno infatti sottolineato che il fatto tipico previsto nell'art. 438 cod. pen. è modellato secondo lo schema dell'illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso, difetta di tipicità. Pertanto l'epidemia costituisce l'evento cagionato dall'azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l'agente sia in possesso.

Tale interpretazione ermeneutica della norma risulta chiaramente esplicitata nella relazione del Guardasigilli ai lavori preparatori del codice penale in cui veniva sottolineata, a giustificazione della incriminazione e della gravità delle pene contemplate, "l'enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli...".

La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l'intervento dell'autore della originaria diffusione.

La norma evoca, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sè incompatibile con il disposto dell'art. 40 c.p., comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali.

2.3. Alla stregua degli enunciati principi non risulta aderente al dettato normativo l'assunto dei giudici di merito che, seguendo un indirizzo dottrinario del tutto minoritario, inquadrano la fattispecie di cui all'art. 438 cod. pen. e del correlato art. 452 c.p., comma 2, nella categoria dei c.d. "reati a mezzo vincolato".

Secondo tale opzione ermeneutica il legislatore, con la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni", avrebbe inteso solo demarcare il tipo di evento rilevante, ovvero le malattie infettive, e non già indicare una puntuale tipologia di condotta.

Detta ricostruzione interpretativa risulta riduttiva in quanto finisce per disapplicare la predetta locuzione che rappresenta uno degli elementi essenziali della fattispecie; nè può fondatamente ritenersi che l'espressione contenuta nell'art. 438 cod. pen. sia meramente pleonastica o addirittura tautologica.

Va infine sottolineato che l'imputazione mossa dalla pubblica accusa si fonda sull'applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2, in quanto viene mosso un rimprovero a titolo di responsabilità per omesso impedimento dell'evento.

La costruzione giuridico - concettuale di detta contestazione è, dunque, incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia.

3. Non risulta nemmeno configurabile, nel caso in esame, il reato di cui all'art. 444 cod. pen. correlato all'art. 452 c.p., comma 2, anch'esso contestato nel capo di imputazione e ritenuto assorbito dai giudici di merito in quello più grave di cui all'art. 438 c.p. in relazione all'art. 452 c.p., comma 1, n. 2.

L'444 cod. pen. che punisce l'attività di commercializzazione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo.

La fonte di pericolosità delle res di cui all'art. 444 c.p. viene tradizionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti che sono originariamente genuini (il che può avvenire per effetto di decomposizione, ammuffimento, putrefazione per lo più riconducibili, nella forma colposa, a cattivi stati di conservazione) o a trasformazioni indotte dall'uomo che non ne devono concretizzarsi in una modificazione della composizione organolettica dell'alimento mediante l'aggiunta di elementi estranei, tale da comportare una immutatio tra quelle descritte dalle norme precedentemente richiamate, ovvero l'adulterazione, il corrompimento e la contraffazione (cfr. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255119).

Orbene, l'acqua trattata e non trattata destinata all'alimentazione fornita tramite una rete di distribuzione dell'acquedotto non è suscettibile di subire i processi di trasformazione naturale previsti da detta norma in ragione della elementare composizione chimica nè può essere ricondotta alla nozione di "sostanze alimentari". A differenti conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle acque minerali confezionate ed immesse sul mercato, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria, e dalle bevande in genere che vanno qualificate tra gli "alimenti". Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 Reg. CE n. 178/2002, il termine alimento designa qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Ad ulteriore supporto di tali conclusioni perviene autorevole dottrina la quale sostiene che l'acqua destinata all'alimentazione esula dall'oggetto di tutela dell'art. 444 cod. pen.. A sostegno di tale tesi, viene rimarcata l'evidente eterogeneità della formulazione letterale di detta norma laddove vengono richiamate solo le "sostanze destinate all'alimentazione" rispetto agli artt. 440 e 442 cod. pen. che menzionano espressamente le "acque", in aggiunta alle "sostanze alimentari". Ed ancora risulta significativo il fatto che manca nell'art. 444 cod. pen. il riferimento alla condotta del "corrompimento", tradizionalmente associata al concetto di acqua, per quanto è dato evincere dall'art. 318 del codice Zanardelli che dalla legislazione sanitaria dell'epoca (L. 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 44), mentre essa è puntualmente menzionata negli artt. 440 e 442 cod. pen. che hanno ad oggetto proprio la tutela delle "acque".

4. Ciò posto, si pone, pertanto, il problema della corretta qualificazione giuridica dei fatti, così come comprovati e ritenuti nella sentenza impugnata.

5. La tutela penale della contaminazione delle acque destinate all'alimentazione da cui derivi pericolo per la salute pubblica è contemplata negli artt. 439 e 440 cod. pen. che sono le fattispecie dolose alle quali l'art. 452 cod. pen. e 452 cod. pen. associa, estendendone per relationem l'area applicativa, le corrispondenti fattispecie colpose.

La caratteristica comune di dette norme è che la condotta deve essere commessa prima che le acque potabili o le sostanze destinate all'alimentazione siano attinte o distribuite per il consumo.

5.1. Uno dei più delicati problemi interpretativi attiene alla individuazione dei profili di tipicità sottesi alle rispettive incriminazioni.

5.2. Le ipotesi di "avvelenamento" e di "corrompimento" delle acque, originariamente giustapposte nell'art. 318 del codice Zanardelli e sottoposte al medesimo trattamento sanzionatorio, sono state disciplinate dal codice Rocco in distinte disposizioni il cui principale tratto differenziale è individuabile nell'inclusione nel concetto di avvelenamento della proiezione offensiva sul bene protetto, prescindendo dal richiamo espresso alla messa a repentaglio della salute pubblica che permane, invece, in rapporto all'ipotesi, meno grave, del "corrompimento".

Oggetto di tutela di entrambe le norme sono sia le acque potabili comuni o minerali immuni da elementi insalubri quanto le acque destinate all'alimentazione sebbene chimicamente e batteriologicamente impure; ciò che rileva non sono tanto i caratteri biochimici della potabilità secondo i canoni previsti dalle leggi sanitarie e dalla scienza bensì l'uso effettivo e reale delle acque ad uso di alimentazione. (Sez. 4, n. 6651, dell'08/03/1984, Bossi, Rv. 169989).

Dal punto di vista letterale i termini "avvelenare" e "corrompere" indicano entrambi un'azione che provoca il deterioramento dell'alimento attraverso l'aggiunta di sostanze estranee che determinano un'alterazione della sua natura biologica o chimico - fisica, senza che in essi sia possibile cogliere la diversa modalità del processo di apporto della sostanza contaminante.

I principi basilari della scienza tossicologica inducono ad escludere di poter fondare il criterio discretivo di dette fattispecie esclusivamente sulla base della mera natura della sostanza contaminante indipendentemente dalla sua concentrazione, riservando cioè ad una presunta categoria di "veleni" l'ambito operativo dell'art. 439 cod. pen. e, in via residuale, alle sostanze non qualificabili come tali quello riferibile all'art. 440 cod. pen..

Risulta infatti consolidato l'assunto secondo cui non è possibile definire a priori quali sostanze siano "veleni" in quanto le indicazioni che si ricavano dalla scienza tossicologica non costituiscono un numerus clausus, dovendo considerarsi tali anche quelli non inseriti nella farmacopea ufficiale, e risultano incompleti i modelli causali che determinano i meccanismi della loro tossicità.

E' comunque indubbio che il concetto di "avvelenamento" ha connaturato in sè un intrinseco coefficiente di offensività, tant'è che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta di cui è chiaramente percepibile il disvalore (Sez. 1, n. 45001 del 29/10/2014, Capasso; Sez. 4, n. 15216 del 13/02/2007, Della Torre, Rv. 236168) mentre la minore pregnanza della condotta di "corrompimento" ha indotto il legislatore a stabilirne la punibilità quando risulti concretamente pericolosa per la salute pubblica, oltre che a calibrare diversamente la risposta sanzionatoria.

Le norme si pongono, dunque, in un rapporto di sussidiarietà nel senso che l'avvelenamento è caratterizzato dall'immissione di sostanze di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario che va valutato anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti (Sez. 1, n. 35456 del 26/09/2006, Moschella, Rv. 234901; Sez. 4, n. 6651 dell'8/03/1984, Bossi, Rv. 169989).

Nel caso in cui, invece, il rischio sanitario sia complessivamente di entità minore trova applicazione l'art. 440 cod. pen..

Tale assunto trova conferma testuale nella struttura di detta fattispecie che non prevede alcuna circostanza aggravante, a differenza dell'art. 439 cod. pen., in relazione al caso in cui dalla condotta derivi la morte di una o più persone; da ciò si desume che la condotta di corrompimento dell'acqua o dell'alimento non deve comportare il pericolo di morte per il consumatore della sostanza corrotta, tanto da giustificare il più lieve trattamento sanzionatorio.

6. Alla stregua dei predetti criteri ermeneutici i fatti addebitati al G., vanno sussunti nell'art. 440 cod. pen., sub specie del corrompimento di acque destinate all'alimentazione. Depongono in tal senso la qualità e quantità degli agenti patogeni veicolati nell'acqua, la cui concentrazione non era elevata, tanto che le analisi su alcuni campioni avevano avuto esito negativo. Inoltre tali germi hanno avuto un ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva (gastroenterite) che, nelle concrete modalità di manifestazione, non è risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei tempi relativamente contenuti di guarigione delle persone offese.

Il corrompimento comprende ogni forma di attività diretta a guastare o viziare la composizione naturale della sostanza con la commistione di elementi ad essa estranei che incidono sulla sua salubrità.

Nel caso in esame un decisivo apporto causale alla contaminazione delle acque dell'acquedotto di (OMISSIS) va attribuito ai difetti manutentivi dei filtri a sabbia che, al momento della ispezione da parte dei tecnici dell'A.S.L., si presentavano sporchi internamente e con colorazione anomala e ricoperti da una pappa lardale in grado di veicolare organismi patogeni nell'acqua.

In proposito la Corte distrettuale ha accertato, all'esito delle risultanze processuali, che "la capacità della massa del biofilm di trattenere la matrice organica dall'acqua si perde dopo un certo periodo e il filtro, anzichè trattenere la matrice organica, rilascia quella già trattenuta nella massa del biofilm, con quanto in essa inglobato... maggiore è la massa filtrante e la sua età, tanto più consistente sarà questo processo di distacco...In particolare le particelle virali inglobate nel biofilm si aggregano tra loro e alla matrice polimerica diventando più resistenti alla clorazione, con la conseguenza che quelle che si staccano dalla massa e si ritrovano nell'acqua in uscita, possono causare le infezioni" (cfr. sentenza di secondo grado pagg. 51 - 52).

Altro fattore di propagazione dei germi patogeni è riconducibile alla inidoneità delle vasche di scarico e di accumulo dell'acqua trattata che evidenziavano superfici murarie (pareti e soffitti) in cattive condizioni di manutenzione (copriferro assente in più punti, tracce di ruggine etc.) e la camera destinata a raccogliere i due pozzi di carico era completamente allagata presentando fratture nella muratura, con conseguente pericolo di infiltrazione di acque e di microrganismi patogeni.

Tale reato è configurabile anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, che il corrompimento venga operato su acque non pure dal punto di vista chimico o batteriologico (Sez. 1, n. 41983 del 14/10/2005, Rv. 232874).

L'art. 440 cod. pen. è suscettibile di essere realizzato sia in forma commissiva che in forma omissiva ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, come nel caso della mancata adozione, da parte del titolare della posizione di garanzia, di cautele doverose atte ad evitare sversamenti di prodotti tossici che cagionino il corrompimento dell'acqua potabile (Sez. 3, n. 7170 del 27/05/1997, Altea, Rv. 208962).

La pericolosità per la salute pubblica in concreto risulta ampiamente comprovata dal manifestarsi della patologia infettiva della gastroenterite in un gran numero di persone.

7. L'art. 440 cod. pen. assorbe in sè l'ulteriore segmento della condotta di distribuzione di acque contaminate che dà luogo ad un post factum non punibile.

8. Tale diversa riqualificazione giuridica del fatto non attua una reformatio in peius, in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, giacchè non è in predicato l'esistenza dei fatti bensì solo il loro giuridico inquadramento giuridico, per cui il ricorrente non può dolersi della mancanza di correlazione tra accusa e difesa.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. Un. n. 16 del 19/061996, Di Francesco, Rv. 205619), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra la contestazione e la sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e difesa, essa è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

In applicazione di tale principio si è affermato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto non solo del fatto descritto nell'imputazione ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, tanto da consentirgli le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv. 277278).

8.1. Al fine di assicurare la possibilità di esercizio effettivo della difesa, l'art. 111 Cost., comma 3 sancisce il diritto della persona accusata di un reato ad essere informata (..) della natura e dei motivi della accusa (Sez. 6, n. 3716, del 24/11/2015, dep., 2016, Caruso, Rv. 266953).

La norma rappresenta la trasposizione, pressochè letterale, della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale recita in parte de qua "Ogni accusato ha più specificamente diritto a: a) essere informato (..) in un modo dettagliato della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico".

L'inequivocabile tenore della formulazione esclude che l'informazione possa essere limitata ai meri elementi fattuali posti a fondamento della "accusa" e impone, invece, anche l'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati che necessariamente concorre a definirne la natura dell'addebito, alla quale l'ordinamento riconnette, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie.

Solo così, infatti, è assicurata, nella sua interezza, la possibilità di effettivo esercizio del diritto di difesa nel "giusto processo" attraverso il quale si attua la giurisdizione (art. 111 Cost., comma 1).

Orbene, il diritto alla informazione in ordine alla "natura della accusa" che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della imputazione, vera e propria, consistente nella enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 c.p.p., comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione.

Il contemperamento è, certamente, possibile, attraverso la interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1, la quale condizioni l'esercizio del potere di una diversa qualificazione giuridica alla preventiva instaurazione ad opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio iuris relativa.

8.2. Orbene, la prospettazione di una diversa riqualificazione dei fatti nell'ambito dei reati di cui all'art. 439 c.p. o art. 440 cod. pen., è stata rappresentata nell'odierno giudizio di cassazione dal Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria orale, è stata oggetto di discussione e, all'esito, le parti hanno rappresentato le loro rispettive conclusioni.

Ne consegue che, nel caso in esame, sono stati ampiamente rispettati i principi sopra enunciati.

9. La sentenza di appello va, dunque, rettificata in questo senso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato di cui all'art. 440 c.p. e art. 452 c.p., comma 2, estinto per l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali.

Ed invero l'art. 452 c.p., comma 2, stabilisce: "Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444, e 445 cod. pen. si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto".

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4723 del 24/09/1996, ord. confl. competenza in proc. Bico ed altri, Rv.206003; Sez. 1, n. 7427 del 13/05/1982, Castelli, Rv. 154791; Sez. 1, del 02/02/1978, ord. confl. comp. in proc. Arixi, Rv. 138363) tale disposizione va intesa nel senso che, per effetto della disposta riduzione, la pena minima irrogabile è quella di un terzo del minimo e la pena massima è quella di un sesto del massimo della pena prevista dalle norme richiamate.

Ne consegue che per il reato di cui all'art. 452 c.p., comma 2, in relazione all'art. 440 cod. pen. la pena edittale massima è di anni uno e mesi otto di reclusione (ovvero, un sesto di dieci). Risulta, dunque, il decorso dei termini prescrizionali massimi di anni sette e mesi sei previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen..

10. L'accertamento giudiziale del fatto di reato, così riqualificato, seppur prescritto, va tuttavia effettuato - alla luce delle censure articolate nel ricorso per cassazione - in quanto residua la necessità di esaminare i profili di responsabilità ai fini delle statuizioni civili di cui all'art. 578 cod. proc. pen..

11. I motivi di ricorso, dal n. 3 al n. 7, sono inammissibili sia per genericità che per manifesta infondatezza.

12. Si osserva anzitutto che le relative doglianze, già ampiamente dedotte nell'atto di appello, non si confrontano con le approfondite e diffuse argomentazioni svolte in risposta dalla Corte distrettuale, aspetto questo che le rende aspecifiche.

Al riguardo giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).

In linea generale si osserva che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c), quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254585).

13. Inoltre i predetti motivi poggiano su considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.

Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

14. Orbene, la Corte distrettuale ha puntualmente rivalutato e valorizzato il medesimo compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale di Brescia e, dopo aver esaminato analiticamente le censure dell'appellante, è giunta, con motivazioni congrue e logiche, alle medesime conclusioni in ordine alla affermazione della responsabilità penale del G..

15. Sulla base di queste premesse vengono, dunque, singolarmente esaminati i motivi di ricorso.

16. Quanto al terzo motivo è sufficiente osservare che risulta perfettamente coerente con il complesso degli elementi probatori acquisiti in ordine alla origine idrica della gastroenterite che ha colpito numerosi utenti del servizio dell'acquedotto l'argomento della Corte di appello, confermativo di quella di primo grado, nella parte in cui ricollega il decremento dei casi di detta malattia infettiva alla sospensione dell'erogazione dell'acqua disposta dal Sindaco in data 16 giugno 2009.

Il richiamo da parte del ricorrente, a fondamento della possibile causa alternativa di detto decremento, al concetto naturalistico di epidemia - caratterizzato da una fase iniziale di progressiva espansione, da un apice consistente nel contagio di un gran numero di persone, e da una fase discendente - risulta inconferente al caso in esame.

Il circoscritto arco temporale in questione (dal 9 giugno 2009, data in cui si sono verificate le prime sintomatologie infettive, al 16 giugno 2009) risulta di per sè incompatibile con l'avvenuto decorso, per intero, della classica curva epidemiologica, risultando peraltro comprovato, dalle risultanze probatorie, che a tale data la diffusività della patologia gastroenterica era ancora in ascesa.

17. In relazione al quarto motivo si osserva quanto segue.

Va anzitutto evidenziato che, per quanto già puntualizzato dalla Corte distrettuale in aderenza alle emergenze processuali, l'affermata assenza di casi di sintomatologie gastroenteriche nelle c.d. comunità chiuse nel territorio di (OMISSIS) non corrisponde al vero risultando, per contro, che almeno una quindicina di clienti dell'hotel (OMISSIS), oltre ad alcuni dipendenti, sono risultati affetti da sintomi di gastroenterite acuta.

La marginalità dei casi riscontrati è stata logicamente e congruamente motivata dai giudici di merito, sulla base del fatto notorio che la maggior parte dei soggetti presenti o residenti nelle comunità chiuse e negli alberghi utilizzano, per bere, l'acqua confezionata in bottiglia e che in tali luoghi viene solitamente riposta particolare attenzione all'igiene e alla disinfezione degli oggetti.

Evidentemente la possibilità di infezioni diminuiva se l'acqua veniva utilizzata esclusivamente per usi igienici o per cucinare.

Tali circostanze confermano ulteriormente la correttezza della qualificazione giuridica della condotta del G., nell'ambito del corrompimento delle acque e non già nella più grave ipotesi dell'avvelenamento.

18. Anche in relazione alle doglianze contenute nel quinto motivo la Corte distrettuale ha svolto ampie e logiche motivazioni in perfetta aderenza alle risultanze probatorie acquisite.

18.1. La Corte distrettuale è infatti pervenuta a conclusioni logiche e persuasive in ordine alla accertata inadeguatezza del sistema di potabilizzazione dell'acqua adottato dalla Garda Uno s.p.a. anche successivamente alla data del 01 giugno 2009, allorquando la predetta società ha inserito nelle operazioni di trattamento delle acque la fase finale della somministrazione di ipoclorito di sodio.

L'aggiunta della clorazione finale con ipoclorito di sodio, in luogo del biossido di cloro, era stata prevista "solo in emergenza", come risulta dalla relazione tecnica presentata alla A.S.L. del 27 luglio 2009 ed è stato dimostrato che essa aveva una resa sanificante assolutamente inefficace in quanto le variazioni dell'acidità dell'acqua di lago, come quelle ove era ubicata la presa a lago dell'acquedotto di (OMISSIS), incidevano sulla produzione di acido ipocloroso, ovvero sulla frazione di ossidante che garantisce l'efficacia della disinfezione.

Lo stesso G., nel corso del giudizio, aveva ammesso la minore affidabilità dell'ipoclorito di sodio scelto per la fase di cloro - copertura in ragione dei minori costi di realizzazione e della maggiore semplicità dell'impianto di somministrazione di detta sostanza.

Ulteriori oggettive conferme della inadeguatezza del sistema di potabilizzazione risultavano dalle analisi sull'acqua che documentavano, anche successivamente al 01 giugno 2009 valori di cloro residuo di gran lunga inferiori a quello normativamente consigliato, oltre che dal constatato eccessivo consumo di cloro, sintomatico di una elevata carica microbica che ha avuto, proprio in quel periodo, un ruolo eziologico determinante nel diffondersi della gastroenterite negli utenti del servizio, di indubbia origine idrica.

In detto contesto risulta inoltre particolarmente significativo il fatto che solo a seguito della clorazione delle acque trattate nell'impianto di via (OMISSIS), effettuata, a partire dal 3 luglio 2009, con l'installazione di un secondo produttore di biossido di cloro, in aggiunta a quello esistente, si riscontrava la normalizzazione del valore normativo di cloro residuo nell'acqua destinata alla distribuzione per il consumo umano, tant'è che l'impianto con ipoclorito a valle dei filtri, precedentemente in funzione e rivelatosi inadeguato, veniva disattivato.

18.2. Quanto al dedotto vizio di travisamento dell'esame del perito ing. P. di cui all'udienza dibattimentale del giudizio di primo grado del 19 novembre 2012, si osserva quanto segue.

Va anzitutto premesso che il vizio di motivazione per travisamento della prova ricorre qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; oppure se si è omesso di valutare una prova ai fini della pronuncia (ex plurimis Sez.6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).

Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve avere inoltre carattere di decisività.

Se questa è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta la Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate in quanto viene sollecitata una diversa lettura dei dati processuali non consentito in sede di legittimità.

Peraltro, trattandosi di doppia conforme, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno riguardante l'affermazione di responsabilità, il travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado non potendo, superarsi il limite del devolutum, con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017 - La Gumina e altro, Rv. 269217).

Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame.

19. Il sesto e il settimo motivo vengono esaminati unitariamente.

Si premette che con delibera del 14 giugno 2006 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia aveva affidato, con decorrenza dal 01 gennaio 2007, alla predetta società la gestione del servizio idrico integrato per la cosiddetta (OMISSIS), comprensiva dei comuni del (OMISSIS), ivi compreso quello di (OMISSIS).

Il comune di (OMISSIS), precedente gestore diretto del servizio, e Garda Uno s.p.a. disciplinavano, con l'accordo tecnico del 01 gennaio 2007, la consegna dell'impianto di adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua che diventava operativa a partire dal giugno 2007.

Il gestore del servizio idrico integrato è titolare di una posizione di garanzia in quanto deve assicurare, ai sensi del D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 4, comma 1, la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano. A tal fine le acque non devono contenere microrganismi e parassiti nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e devono essere conformi ai requisiti minimi (parametri e valori di riferimento) di cui all'allegato 1 nonchè conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1, ossia dei parametri fisici e microbiologici.

La legge stabilisce dei valori soglia in relazione alla presenza nell'acqua di sostanze potenzialmente nocive che devono essere rispettati da chi fornisce acqua destinata al consumo umano. La parte C dell'allegato 1 del medesimo decreto, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, indica - per il caso di interesse - un valore minimo consigliato di 0,2 mg/l di disinfettante residuo che garantisce la potabilità dell'acqua. Sono previsti dei "punti di rispetto della conformità" che variano in relazione alle modalità di distribuzione o degli impieghi dell'acqua. A norma dell'art. 5, comma 1, i valori di parametro fissati dalla legge per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione devono essere rispettati nel punto di consegna e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Di particolare rilevanza sono i doveri che incombono al gestore nel caso di superamento dei c.d. valori - soglia nonchè in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana (D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 10, comma 3). In tali casi, in primo luogo, sentite l'Azienda Sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, il gestore ha l'obbligo di adottare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate (art. 10, comma 2).

Sono previsti controlli di routine che mirano a fornire a intervalli regolari informazioni sulle qualità organolettiche e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonchè informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare della disinfezione) per accertare se le acque destinate al consumo rispondano ai pertinenti valori di parametro con riguardo a clostridium perfringens, escherichia coli, disinfettante residuo.

Ciò premesso, risulta evidente che il G., nella qualità di dirigente e di responsabile del servizio idrico integrato della Garda Uno s.p.a., ha colposamente omesso di osservare le regole cautelari che gli erano imposte e che erano a presidio della salubrità dell'acqua, come ben rappresentato nella sentenza impugnata.

In particolare, il G. aveva il potere e il dovere di garantire l'esercizio dell'acquedotto secondo le regole della buona tecnica provvedendo ad una corretta manutenzione (anche in relazione alla pulizia dei c.d. filtri a sabbia) e di procedere alla tempestiva e preventiva individuazione delle situazioni di rischio desumibili dal ripetuto superamento del valore minimo consigliato di cloro residuo e dalla corrispondente presenza di microrganismi patogeni nonchè di provvedere ad adottare le misure idonee ad eliminare tale rischio.

L'osservanza del valore soglia indicato nella parte c) dell'allegato 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, (nella misura di 0,2 mg/l di disinfettante residuo) era da rispettare rigorosamente nel caso in esame, tenuto conto che l'acqua era microbiologicamente impura, in quanto proveniente dal lago ove confluivano tra l'altro, anche scarichi fognari.

L'accadimento che si è verificato - il corrompimento delle acque destinate all'alimentazione con agenti patogeni da cui sono derivate le malattie infettive negli utenti del servizio - rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che le predette regole cautelari miravano a prevenire, così come logicamente e congruamente argomentato dalla Corte distrettuale.

E' evidente che nel contesto sopra descritto il G. poteva prevedere, con giudizio ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.

20. Alla stregua del predetto accertamento giudiziale effettuato, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il giudice del rinvio dovrà verificare se tale differente e meno grave riqualificazione giuridica del fatto concreto rispetto a quella di epidemia colposa ritenuta dalla Corte distrettuale nella sentenza di condanna a carico del G., possa avere una diretta incidenza eziologica sulla determinazione del quantum di danno subito dalle parti civili costituite ed adottare, conseguentemente, le relative statuizioni risarcitorie.

Deve in proposito rilevarsi che dalla diversa qualificazione giuridica del fatto illecito possono derivare effetti sulla gravità del danno patrimoniale e morale dei danneggiati, incidente sull'entità del risarcimento (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc. Venuti, Rv.52549).

Ed invero, tra gli elementi dei quali il giudice di merito, nell'effettuare la quantificazione dei danni risarcibili (ovvero delle sofferenze interiori che ledono l'integrità morale della persona offesa e del danneggiato da reato, la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo) deve tenere conto - per rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto - anche della gravità del reato in sè perchè suscettibile di acuire i turbamenti psichici e l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, da esso derivanti (Cass. civ., Sez. Un., n. 5814 del 23/11/1985, Rv. 443005, Cass. civ. Sez. 3, n. 15103 del 25/10/2002, Rv. 558053).

Al predetto giudice va anche demandata la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Riqualificato il reato contestato in quello di cui all'art. 440 c.p. e art. 452 c.p., comma 2, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Annulla altresì, agli effetti civili, la sentenza impugnata e rimette gli atti ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda anche la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018