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Vaccino ai figli e disaccordo dei genitori (Tr. Parma 11.10.2021)

11 ottobre 2021, Tribunale di Parma

Il tribunale ordinario può autorizzare uno dei due coniugi a sottoporre i figli minori a vaccinazione contro il Covid-19 ogniqualvolta il diniego dell'altro coniuge appaia irragionevole perché fondato su convinzioni personali che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed internazionale e lo stato di salute del minore non comporti particolari contro indicazioni.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

sentenza 11/10/2021

Nelle persone dei seguenti magistrati:

1) dott. Angela Chiari - Presidente

2) dott. Paola Belvedere - Giudice rel. e est.

3) dott. Silvia Orani - Giudice

a scioglimento della riserva che precede,

letto il ricorso ex art. 316 c.c. depositato da ... con cui ha dedotto che: (i) dall'unione coniugale con la moglie ... sono nati i figli ... e ... in data (...), il cui cognome è stato cambiato con decreto del Prefetto della Provincia di Parma in data 13.11.2012 in " ... "; (ii) entrambi i minori, dopo essersi documentati sui rischi e sui benefici derivanti dalla somministrazione del vaccino anti Covid - 19, hanno espresso la volontà di sottoporsi al vaccino; (iii) mentre il padre si è da sempre mostrato favorevole, effettuando innanzitutto egli stesso la vaccinazione in questione, la madre si rifiuta di prestare il necessario consenso per i figli; (iv) detto rifiuto deve ritenersi ingiustificato atteso che non trova fondamento né nelle condizioni di salute dei ragazzi né in valide tesi scientifiche bensì si basa sull'adesione alla ideologia c.d. no vax; ha, quindi, chiesto che, in caso di mancato accordo delle parti anche all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, venga attribuito al padre il potere di decidere in via autonoma ed esclusiva in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19 ai figli minori ... e ... , con vittoria delle spese di lite;

letta la memoria difensiva depositata da ... nella quale:

(i) ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, evidenziando a tal fine che l'art. 709 - ter c.p.c. opera limitatamente alle "controversie insorte tra i genitori inerenti l'esercizio vincolato (da leggi o situazioni di fatto coinvolgenti il minore) della responsabilità genitoriale", come nel caso dei vaccini obbligatori, e non, invece, allorquando "il contrasto tra i genitori sia frutto di una valutazione potestativa e discrezionale nell'interesse del minore", quale sarebbe il caso di specie;

(ii) ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito evidenziando che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, vi è un contrasto tra genitori non separati tale da poter risultare pregiudizievole per i figli minori di talché vi sarebbe la competenza del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 333 c.c. e dell'art. 38 disp. att. c.c.;

(iii) ha contestato la qualificazione del ricorso ai sensi dell'art. 316 - bis c.c. in quanto non pertinente rispetto al caso di specie;

(iv) nel merito, ha citato studi internazionali che evidenzierebbero che i rischi derivanti dalla somministrazione del vaccino anti Covid - 19 sono maggiori ai benefici, soprattutto per i minori, ed ha sostenuto la natura sperimentale degli attuali vaccini anti Covid - 19; ha, quindi, chiesto, in via preliminare, che venga dichiarato, in principalità, il difetto di giurisdizione del G.O. e, in subordine, l'incompetenza del Tribunale Ordinario per essere competente il Tribunale per i Minorenni e, in ulteriore subordine e nel merito, il rigetto delle domande attore, con vittoria di spese e competenze del giudizio;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che all'udienza in data 29.9.2021, dopo aver sentito le parti che hanno insistito nelle proprie domande, si è proceduto all'ascolto dei minori ... e ... , i quali hanno espresso la volontà di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19; parte ricorrente ha, inoltre, depositato i certificati del medico di famiglia in data 28.9.2021 in cui si attesta che entrambi i minori godono di un buono stato di salute e non presentano segni di alterazioni patologiche di ordine psico - fisico in atto o pregresse tali da controindicare la vaccinazione Covid - 19;

rilevato che l'eccezione preliminare declinata da parte resistente avuto riguardo all'assunta carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario è priva di fondamento atteso che l'intera materia della responsabilità genitoriale rientra nella giurisdizione del G.O. senza che operino distinzioni di alcun genere;

rilevato che è, parimenti, infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni, rientrando il caso di specie nell'ambito di applicazione dell'art. 316 c.c. che, assumendo il caso in cui entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale la quale deve essere esercitata di comune accordo, attribuisce al Tribunale Ordinario le controversie aventi ad oggetto il contrasto tra genitori su questioni di particolare importanza, quale la salute;

rilevato, infatti, che il novellato art. 38 disp. att. c.c., che indica espressamente i provvedimenti che rientrano nella competenza del Tribunale dei Minorenni, non richiama l'art. 316 c.c. e statuisce che la competenza del Tribunale per i Minorenni è, comunque, esclusa nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o una controversia sull'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.; ne consegue che in caso di ricorso ex art. 316 c.c. la competenza spetta al Tribunale Ordinario, come, peraltro, precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 1349/2015 secondo cui: "L'art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. - nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa L. n. 219 del 2012), come nella specie - attribuisce tra l'altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare ossia al Tribunale ordinario e alla Corte d'Appello");

rilevato, quanto al merito, che il ricorso, qualificato solo nell'intestazione ai sensi dell'art. 316 - bis c.c. con un evidente errore materiale alla luce di quanto poi esposto nel corpo dell'atto che di seguito richiama correttamente l'art. 316 c.c., sia fondato;

rilevato sul punto che la posizione espressa dalla resistente poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale;

evidenziato che tale posizione trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid - 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall'E.M.A.

(Agenzia Europea per i Medicinali) e dall'A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l'uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola;

richiamati, altresì, i numerosi ed univoci approdi giurisprudenziali secondo cui "i quattro vaccini attualmente disponibili per l'infezione da Covid - 19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (cosiddetto Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell'Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali" (da ultimo, T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia, n. 261/2021);

rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi - benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell'infezione e della malattia;

rilevato che dai certificati medici rilasciati dal medico di famiglia dei minori ... e ... emerge che gli stessi godono di buona salute e non vi sono controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti Covid - 19;

rilevato che i minori ... e ... , di anni 14, sentiti in udienza, hanno espresso la volontà di sottoporsi al vaccino;

ritenuto, in conclusione, che debba autorizzarsi il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l'interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19;

rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

visto l'art. 316, comma 3 c.c.,

P.Q.M.
1) attribuisce al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19 ai figli minori ... e ... ;

2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.

Si comunichi.

Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2021.