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Università del figlio è spesa ordinaria o straordinaria? (Cass. 34100/21)

16 dicembre 2021, Cassazione civile

E' erronea la ripartizione tra i genitori, come spese straordinarie, le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio. Tali esborsi, infatti, per uno studente che frequenta l’università, non sono eccezionali o imprevedibili, ma quantificabili in anticipo.

Le spese straordinarie sono tali per rilevanza, imprevedibilità,
imponderabilità ed esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Tali spese non sono incluse nell’assegno di mantenimento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100


Dott. ACIERNO Maria - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5315/2018 proposto da:
M.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, ** presso lo studio dell'avvocato MB, rappresentata e difesa dall'avvocato CL giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ma.Gi., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CB, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1030/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Svolgimento del processo


1. Con il ricorso indicato in esergo M.M.R. si duole delle determinazioni adottate dalla Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza qui impugnata che, accogliendo il gravame incidentale dell'ex coniuge Ma.Gi. e sovvertendo i decisa della sentenza di
primo grado - che aveva, tra l'altro, onerato il Ma. di  corrisponderle la somma di Euro  1050,00, di cui Euro 200,00 a titolo di assegno divorzile ed Euro 850,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore L. seco convivente - ne ha respinto la domanda intesa alla percezione dell'assegno divorzile ed ha previsto che l'assegno di mantenimento per il figlio, divenuto nelle more maggiorenne ma non ancora  autosufficiente, fosse direttamente corrisposto a quest'ultimo.

Nel motivare le proprie conclusioni il giudice d'appello, circa la domanda divorzile, ha inteso condividere gli assunti fatti propri da Cass. 11504/2017 nella considerazione che "l'appellata non ha offerto la prova della quale era onerata ai sensi della richiamata sentenza e conformemente ai principi regolanti l'onere della prova, della mancanza di "mezzi adeguati" che le assicurino l'autosufficienza economica o, comunque, dell'impossibilità di "procurarseli per ragioni oggettive"; quanto all'attribuzione dell'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio, la sentenza impugnata ha preso atto della volontà in tal senso manifestata sia pure informalmente da questo ed ha ritenuto che la soluzione adottata, "oltrechè normativamente prevista in via ordinaria (cfr. prima l'art. 155 quinquies e oggi l'art. 337 septies c.c.), nel caso in esame consente al ragazzo di sottrarsi alle dinamiche conflittuale e di triangolazione che caratterizzano i rapporti tra i due genitori".


M.M.R. chiede ora a questa Corte di cassare le contestate determinazioni con cinque mezzi di gravame. Ad essi replica il Ma. con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl c.p.c..

Motivi della decisione

2.1. Il ricorso - che non incorre nelle preclusioni opposte dal controricorrente, posto che gli antecedenti di causa risultano compiutamente illustrati, le questioni sollevate hanno pregnante contenuto giuridico ed i vizi denunciati sono dedotti in modo
conforme allo statuto di censurabilità per cassazione degli errori di diritto - allega con il primo motivo che la Corte d'Appello, richiamando i postulati di Cass. 11504/2017 onde dare conto del rigetto della domanda divorzile, sarebbe incorsa nella violazione
dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., vero che, essendo stato promosso il giudizio in vigenza del criterio che a tal fine faceva riferimento al "tenore di vita goduto in costanza di matrimonio", "il materiale probatorio offerto originariamente in comunicazione dalla M. o acquisito su sua istanza è stato ritenuto inutilizzabile dal Giudice a quo alla luce del revirement della S.C.", in tal modo applicando malamente l'art. 2697 c.c., in spregio al principio dell'affidamento e del diritto di difesa.

Parimenti con il secondo motivo di ricorso si denuncia la contrarietà dell'impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, agli stessi comandamenti di Cass. 11504/2017, vero che, non avendo conferito alcuna rilevanza alla spesa sostenuta dalla M. per l'abitazione ed essendosi limitata a prendere atto del reddito da lavoro percepito dalla stessa per argomentarne l'autosufficienza economica, "l'interpretazione e applicazione della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, quale emerge dalla sentenza gravata è difforme rispetto a quella delineata dalla S.C. nella sentenza 11504/2017 ed è tale da ridurne in modo ingiustificato il campo di applicazione non in linea con i precetti costituzionali (art. 2
Cost.)". 

2.2. Ancorchè l'ordine espositivo delle questioni imporrebbe di procedere all'esame dei motivi in rassegna prendendo avvio dal primo di essi, il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso che è
fondato e che va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo.

In disparte per vero dai più recenti enunciati di SS.UU. 18287/2018 il ragionamento della Corte d'Appello si mostra comunque viziato perchè, nel quadro del giudizio comparativo in guisa del quale determinare la condizione di autosufficienza del coniuge istante, il decidente ha ingiustificatamente escluso ogni rilevanza delle spese relative all'abitazione che, anche se in relazione alle concrete circostanze di fatto si prestano ad una valutazione più contenuta, nondimeno possono essere
totalmente pretermesse, giacchè diversamente il giudizio in questione risulterebbe formulato, come appunto avvenuto qui, in debito di un elemento circostanziale non tacitabile.

Il motivo va dunque accolto con l'effetto di cui si è detto.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso si impugna, per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., la determinazione adottata dal decidente circa la corresponsione direttamente a mani del figlio maggiorenne dell'assegno di mantenimento previsto dall'art. 337-septies c.c. e ciò sull'assunto che la Corte d'Appello "in assenza di una norma che lo consentisse ha integrato e ampliato d'ufficio l'oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell'avente diritto e pronunciato condanna al pagamento in favore di un soggetto diverso da
quello ha avanzato la richiesta, con attribuzione a favore di un terzo, estraneo al giudizio".

3.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha già avuto occasione di chiarire, con ciò prendendo esplicita posizione sul quesito di diritto oggetto del motivo, che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in
mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto" (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300).

Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la
partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della
domanda di cui all'art. 99 c.p.c., a nulla rilevando in contrario, diversamente da quanto opinato dalla Corte decidente, il precedente di questa Corte da essa riportato, posto che, laddove esso fa cenno alla richiesta informale del figlio, la notazione, al lume della vicenda in concreto scrutinata, è operata in funzione non già  di legittimare il diritto del figlio in assenza di una domanda rituale, ma di neutralizzare il diritto del genitore istante.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso si censura, per violazione degli artt. 147, 148 e 337-ter c.c., il capo dell'impugnata decisione con cui la Corte d'Appello ha qualificato, ripartendone il carico tra entrambi i genitori, come spese straordinarie le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, posto che "per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo".

4.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che "devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave
nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (Cass., Sez. I, 8/06/2012, n. 9372); e, più di recente che "in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:

a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;

b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello
della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio,
annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio" (Cass., Sez. I, 13/01/2021, n. 379).

E' palese perciò l'errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell'escludere puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordnarie.

5. Il quinto motivo di ricorso riguarda le spese di lite.

Ne va dichiarato l'assorbimento in considerazione del pronunciato accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo d ricorso e del conseguente rinvio della causa al giudice a quo che provvederà anche a statuire nuovamente sul punto.

P.Q.M.
Accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo ed il quinto motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.


Dispone omettersi in caso di pubblicazione del provvedimento ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14
ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021