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Una sola alcolimetria basta per condanna per guida in stato di ebbrezza? (Cass. 20814/19)

15 maggio 2019, Cassazione penale

E' onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.

In tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 06/02/2019) 15-05-2019, n. 20814

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. In data 20/09/2018 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento condannava D.G. alla pena (sospesa) di mesi 6 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e la confisca dell'autoveicolo di sua proprietà. Fatto commesso in (OMISSIS).

2. Avverso la prefata sentenza il difensore dell'imputato interpone ricorso per cassazione articolando un solo motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sono state eseguite, si sostiene, due misurazioni con esiti contrastanti (la prima evidenziava un tasso di 1,65 g/l; il secondo di 1,67 g/l). Il primo test era invalido per insufficienza del volume d'aria immesso. Sono stati pertanto eseguiti soltanto due test di cui uno non valido e comunque con esito inferiore rispetto al secondo, circostanza impossibile visto che l'organismo smaltisce subito l'alcol in eccesso, sicchè il risultato avrebbe dovuto essere necessariamente inferiore.

3. Il ricorso è inammissibile essendo la prospettazione destituita di fondamento giuridico.

Deve in primo luogo escludersi che abbia pregio di sorta l'apodittico asserto, frutto di mera soggettiva congettura, secondo il quale il tasso alcolico misurato per primo debba essere necessariamente superiore a quello misurato per secondo. Senza necessità di addentrarsi in disquisizioni scientifiche, che non competono a questa Corte, è del tutto incontroverso che la percentuale di alcol nell'organismo, nel tempo successivo all'assunzione varia, secondo una curva di assorbimento, che non ha affatto sviluppo decrescente (Sez. 4, n. 20545 del 19/02/2016, Pelfini, Rv. 2668429).

Si dica, inoltre, che in tema di guida in stato d'ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 269979).

E, sotto quest'ultimo aspetto, la Corte del merito, richiamato il verbale degli agenti della Polstrada di (OMISSIS), ricorda come il D. emanasse un forte alito vinoso, si muovesse in modo sconnesso ed articolasse frasi poco comprensibili.

Alla stessa stregua, in tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, cit.; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061). Al riguardo, il ricorso non allega alcuna delle anzidette circostanze, di tal che la doglianza si rivela manifestamente infondata.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019