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Udienza anticipata senza difensore di fiducia, tutto nullo (Cass. 11471/19)

14 marzo 2019, Cassazione penale

L’udienza dibattimentale celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento è nulla: si tratta di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all’ora prefissata, e  la difesa dell’imputato non poteva ritenersi compiutamente assicurata dall’avvenuta nomina di un difensore di ufficio, atteso che il relativo esercizio tecnico spetta in primis all’avvocato nominato difensore di fiducia.

 

Corte di Cassazione,

sez. III Penale, sentenza 8 febbraio – 14 marzo 2019, n. 11471
Presidente Sarno - Relatore Cerroni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5 marzo 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 1. ottobre 2012 del Tribunale di Benevento, in forza della quale Z.B. era stato condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 1000 di multa, per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 173 e 176 e art. 648 c.p..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito violazione delle norme di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.. In particolare, è stato osservato che si era proceduto alla trattazione del procedimento avanti alla Corte territoriale assumendo l’imminenza della prescrizione ed alla presenza di difensore nominato a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Tutto ciò benché la data dell’udienza rientrasse tra quelle in cui, per disposizione della Presidenza della Corte di Appello napoletana, l’attività era stata sospesa per gli adempimenti elettorali. Mentre al contempo l’imminenza della prescrizione, circostanza affermata ma non corretta, non rientrava comunque tra le ipotesi per le quali i processi avrebbero potuto essere trattati.
2.2. Col secondo complesso motivo è stato osservato che la norma incriminatrice era relativa all’alienazione di beni culturali, non alla messa in vendita di alcune monete antiche, la cui natura di bene archeologico e di particolare valore non era stata fatta oggetto di alcun accertamento. In ogni caso, poi, non vi poteva essere contestualmente la responsabilità per la condotta di cui all’art. 176 e la contestata ricettazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, esso va accolto, con effetto assorbente in relazione al contenuto dell’altra censura.
4.1.1. In ordine alla lamentata lesione del diritto alla difesa, è stato ad es. già precisato dalla giurisprudenza che l’udienza dibattimentale - celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento - è nulla (così Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, Carlino, Rv. 242053; Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343), e che si tratta di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all’ora prefissata.
4.1.2. In specie, il Presidente della Corte di Appello di Napoli - preso atto delle scadenze elettorali nazionali del 4 marzo 2018 - aveva disposto, con decreto 17 gennaio 2018, la sospensione dal 5 al 9 marzo 2018 delle udienze civili e penali, fatta eccezione dei provvedimenti di urgenza in materia civile, dei processi con imputati detenuti e per reati elettorali, nonché dei processi in corso di sessione presso le Corti di Assise di Appello e della sezione per le misure di prevenzione.
All’udienza del 5 marzo 2018 invece il processo in questione è stato trattato - previa nomina di difensore a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, assumendo l’imminenza della prescrizione.
4.1.3. Ciò posto, da un lato il ricorrente ha correttamente rilevato che i processi con affermata imminente prescrizione non erano stati previsti tra quelli esclusi dal provvedimento di sospensione, e dall’altro ha osservato che neppure poteva comunque parlarsi di imminenza della prescrizione.
A quest’ultimo proposito, tenuto conto della data di accertamento del 12 aprile 2010 e della norma complessivamente evincibile dall’art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo per i reati previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004 si sarebbe compiuto non alla data del 12 ottobre 2017 bensì a quella successiva del 14 agosto 2018, tenuto conto della sospensione del decorso della prescrizione per complessivi 306 giorni a seguito del precedente rinvio d’udienza dal 3 maggio 2017 al 5 marzo 2018, dovuto all’adesione del difensore all’astensione di categoria.
Al 5 marzo 2018 non poteva quindi parlarsi - senza ulteriori specificazioni e senza alcun espresso provvedimento organizzativo che facesse ad es. riferimento al Codice di autoregolamentazione forense - di imminenza della prescrizione, che sarebbe maturata cinque mesi più tardi. Comunque - nella situazione data nei richiamati termini - la difesa dell’imputato non poteva ritenersi compiutamente assicurata dall’avvenuta nomina di un difensore di ufficio, atteso che il relativo esercizio tecnico spettava in primis all’avvocato nominato difensore di fiducia (cfr. Sez. 3, n. 12459 del 01/12/2011, dep. 2012, Grassi, non mass.; cfr. altresì Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, dep. 2015, De Berardinis, Rv. 262676).
5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, tenuto conto dei reati contestati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.