Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ubriaco fradicio, gli avvisi difensivi della PG sono validi (Cass. 61/20)

3 gennaio 2020, Cassazione penale

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, per la P.G. operante, l'obbligo di attendere la evidente resipiscenza dell'interessato -temporaneamente "non compos mentis" a causa della smodata ingestione di sostanze alcoliche- per avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'accertamento alcolimetrico, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 11/12/2019) 03-01-2020, n. 61

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -

Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4296 del giorno 10/12/2018, della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TANGA Antonio Leonardo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cardia Delia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18/12/2017 il Tribunale di Rovigo infliggeva a M.A. la pena di anni uno di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, dichiarandolo responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

1.1. Con la sentenza n. 4296 del giorno 10/12/2018, della Corte di Appello di Venezia, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione M.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 180 e 182 c.p.p., art. 114 disp. att. c.p.p. ed al Decreto 3 luglio 2008, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali. Deduce l'irritualità degli accertamenti sul tasso alcolemico, all'evidenza effettuati dalla Polizia Giudiziaria sebbene il M. fosse manifestamente incapace di comprenderne la rilevanza e di valutare appieno le conseguenze delle sue scelte processuali.

2) vizi motivazionali in relazione alla pena irrogata. Deduce che la sentenza nulla ha affermato in ordine al contegno processuale di M.A. e si è limitata ad un richiamo per così dire "quantitativo" e non "qualitativo" ai pregiudizi penali dell'odierno ricorrente, ritenendo comunque ostativo il numero delle precedenti condanne, ma non prendendo in considerazione il riscontro, facilmente desumibile dalla lettura del certificato penale in atti, che i reati in materia di circolazione stradale erano alquanto datati e pertanto non sintomatici per ciò solo di una spiccata pericolosità sociale anche nell'attualità.

Motivi della decisione


3. Il ricorso è inammissibile.

4. Innanzitutto va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.

4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo -seppur sinteticamente- alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamentè confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4.7. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014 Ud. - dep. 03/02/2014- Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

5. Ciò posto, in replica alla doglianza sub 1), occorre preliminarmente affermare il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, per la P.G. operante, l'obbligo di attendere la evidente "resipiscenza" dell'interessato -temporaneamente "non compos mentis" a causa della smodata ingestione di sostanze alcoliche- per avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'accertamento alcolimetrico, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta (cfr. anche Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019 Ud. - dep. 21/05/2019 - Rv. 276266).

5.1. Mette conto, poi, evidenziare che, dal verbale di polizia giudiziaria, risulta comunque validamente rispettato l'obbligo di avviso all'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.. La motivazione della Corte del merito, sul punto, appare congrua e appagante laddove evidenzia che, sulla base della relazione della P.G. operante, il ricorrente "ha regolarmente sottoscritto il verbale di accertamenti urgenti sulla persona (...) contenente gli avvisi. Dalla lettura del suddetto verbale emerge poi che l'imputato ha in quella sede risposto anche alle domande postegli dai verbalizzanti prima di procedere alle operazioni di rilevamento del tasso alcolemico, circa l'aver fumato e l'aver ingerito sostanze alcoliche prima dell'accertamento (...) Nè dalle dichiarazioni rese dal teste di P.G. in dibattimento emergono elementi di sorta a riscontro della prospettazione difensiva".

6. Quanto alla doglianza sub 2), basterà rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015).

6.1. Anche sul punto la motivazione resa in sede di merito si mostra solido e ineccepibile posto che in essa si afferma che "Le determinazioni sanzionatorie devono invero essere confermate in quanto proporzionate ed adeguate sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere del M.. Da un lato, infatti, il tasso alcolemico accertato in concreto appare elevatissimo e la condotta appare vieppiù pericolosa in quanto commessa da soggetto che non aveva conseguito l'abilitazione alla guida e, dall'altro, l'imputato annovera ben 11 precedenti penali di cui due specifici e risulta essere stato sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.".

7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso si riduca all'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).

8. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2020