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Trattato estradizionale non impedisce verifica diritti fondamentali (Cass. 1242/20)

14 gennaio 2020, Cassazione penale

Se il giudice investito di una richiesta estradizionale si è determinato a richiedere informazioni allo Stato richiedente per la la necessità di acquisire notizie per valutare la serietà delle deduzioni in tema di rischio di trattamento penitenziario non conforme, quali spazio individuale minimo intramurario, condizioni igieniche, alla salubrità dell'ambienti, i meccanismi di tutela dei detenuti, .. il rischio di trattamenti inumani o degradanti è stato ritenuto plausibile; va dunque annullata la sentenza che dispone l'autorizzazione senza che siano pervenute tali informazioni.

Un trattato bilaterale è certamente una valida presunzione semplice di riconoscimento dell'affidabilità reciproca dei due sistemi ma, a fronte di concrete deduzioni non preclude affatto la necessaria verifica in concreto.

I legami familiari e professionali, come altre  situazioni personali, non hanno rilievo ai fini della decisione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per la estradizione. Le valutazioni sono, se del caso, di spettanza dell'Autorità politica. 

Cassazione penale

Sent. Sez. 6 Num. 1242 Anno 2020

Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
Data Udienza: 18/12/2019 data sentenza 14/1/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORVJ nato a LIMA( PERU') il 03/12/1973
avverso la sentenza del 25/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che conclude per l'annullamento con rinvio.
udito l'avvocato MB, sostituto processuale dell'avvocato EG, che si riporta ai motivi ed alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza del 25 luglio 2019 ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per la estradizione di ORVJ verso lo Stato del Perù, in relazione al mandato di arresto emesso a suo carico il 13 luglio 2015 dalla Corte suprema di giustizia di Lima nel corso di un processo per rapina.

 

In particolare la Corte, su sollecitazione della difesa, ha considerato il rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti disumani e degradanti per il cattivo stato delle carceri in Perù. Al riguardo, pur non essendo pervenute le informazioni sulle condizioni carcerarie che erano state richieste il 21 marzo 2019 alla compente Autorità peruviana, la Corte di appello ha ritenuto di potere decidere allo stato degli atti, ritenendo infondate le doglianze relative al problema del sovraffollamento di detenuti ed a quanto ne consegue, perché la stessa documentazione presentata dalla difesa dà atto degli investimenti effettuati dal Governo peruviano nel settore della edilizia carceraria. Inoltre va considerata la esistenza di un accordo bilaterale tra Italia e Perù, significativo quanto al mutuo affidamento sul rispetto in entrambi gli Stati delle regole in tema di trattamento detentivo.

ORVJ ricorre contro tale decisione a mezzo del difensore deducendo:

1. La violazione di legge quanto agli articoli 705 cod. proc. pen., 4 trattato di estradizione con il Perù ed 8 Cedu.

Sulla scorta delle disposizioni citate andava valorizzata la situazione del ricorrente quanto ai legami personali da lui stabiliti in Italia, la distanza temporale dei fatti per i quali si procede, la inesistenza di relazioni significative dell'estradando in Perù, i problemi di salute di suo figlio, la scarsità di reddito del coniuge.

2. La violazione degli articoli 705, 698 codice di procedura penale e 4 del trattato di estradizione, con riferimento al concreto pericolo della sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Era stata dimostrata la grave situazione di sovraffollamento carcerario in Perù sulla scorta di documenti di varia provenienza, sia governativa che Croce Rossa, Amnesty International ed altre Ong. Erroneamente la Corte aveva ritenuto non sussistere tali condizioni senza completare l'istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

Il primo motivo è infondato poiché le date situazioni personali non hanno rilievo ai fini della decisione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per la estradizione. Le valutazioni invocate dalla difesa sono, se del caso, di spettanza dell'Autorità politica.

È invece fondato il secondo motivo.

La Corte di appello ha ritenuto espressamente, come da richiesta di informazioni allo Stato richiedente, la necessità di acquisire notizie per valutare la serietà delle deduzioni in tema di rischio di trattamento penitenziario non conforme, rischio che quindi ha ritenuto plausibile.

La decisione sulla sussistenza del rischio di trattamenti disumani o degradanti non poteva essere adottata sulla scorta del contenuto della documentazione della difesa, che non offriva affatto la risposta ai temi che dovevano essere approfonditi secondo la stessa ordinanza del 21 marzo 2019 quanto allo «spazio individuale minimo intramurario, alle condizioni igieniche, alla salubrità dell'ambiente, ai meccanismi nazionali e/o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione dell'estradando».

Del tutto infondato, infine, l'argomento dell'essere lo stesso trattato bilaterale con il Perù un'adeguata garanzia di un trattamento penitenziario conforme. Un trattato bilaterale è certamente una valida presunzione semplice di riconoscimento dell'affidabilità reciproca dei due sistemi ma, a fronte di concrete deduzioni (ritenute rilevanti dalla stessa Corte di appello), non preclude affatto la necessaria verifica in concreto.

Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata perché la Corte di appello proceda agli accertamenti che essa stessa ha ritenuto necessari per poter decidere sulle condizioni per la estradizione.

PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Roma, così deciso il 18 dicembre 2019