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Testimonianza indiretta del teste di PG (Cass. 40892/22)

6 novembre 2022, Cassazione penale

Il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta e consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste "de relato": gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono però deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (salvo che le dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità", come ad es. frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti, ecc.).

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, c.p.p., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti.

 

Corte di Cassazione

sez. V penale, ud. 28 settembre 2022 (dep. 28 ottobre 2022), n. 40892
Presidente Zaza – Relatore Belmonte

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato P.D. colpevole del reato a lui ascritto ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960 art. 90 comma 2, per avere sottoscritto per autentica, quale consigliere comunale del Comune di […], moduli di raccolta della sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle liste dei candidati della formazione politica "(omissis) ", ai fini dell'elezione del Consiglio comunale della giunta regionale del Veneto del giugno […], attestando falsamente di avere accertato personalmente la identità dei sottoscrittori e di avere presenziato alla apposizione delle firme da parte degli stessi. Secondo la prospettazione accusatoria, accolta dai giudici di merito, il ricorrente avrebbe agito di concerto con il segretario della organizzazione (omissis) , C.L. , per cui si è proceduto separatamente, autore, con la cooperazione altrui, della materiale contraffazione di numerose firme risultate non riferibili agli apparenti presentatori della lista provinciale dei candidati della predetta formazione politica.

 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato DA, il quale si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 195 comma 5 c.p.p. e correlati vizi di motivazione, per grave travisamento della prova, nella parte in cui vengono assunti come esistenti fatti (ovvero la falsità delle sottoscrizioni e l'attribuibilità dell'autentica al ricorrente come avvenuta non in sua presenza) che non possono dirsi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale in quanto inutilizzabili. Sostiene la Difesa ricorrente che, nel giudizio, era stata introdotta una sola testimone diretta, la quale affermò di non avere sottoscritto la lista, senza che, tuttavia, fosse stata esibita, ai fini del riconoscimento, la relativa sottoscrizione che si assume falsa; è dedotta, quindi, la inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria - che, in dibattimento, riferiva dello sviluppo dell'indagine e degli elementi di prova raccolti circa la falsità delle firme - in quanto assunta in violazione del divieto di cui all'art. 195 comma 4 c.p.p., giacché il teste non riferiva di un fatto ma sul contenuto delle dichiarazioni dei sottoscrittori, che non sono stati escussi. Inoltre, si assume che il verbale redatto dall'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Verona che ricusò la lista per le accertate irregolarità non faccia alcun riferimento al fatto addebitato al ricorrente. Ancora, si contesta l'affermazione contenuta in sentenza, che l'esame dell'imputato avrebbe assunto un significato compromettente per l'imputato, laddove egli avrebbe ammesso l'esistenza di una prassi risalente di autentica in blocco di firme raccolte materialmente dai militanti, sulla base della fiducia riposta dal pubblico ufficiale sull'operato altrui.

2.2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione del D.P.R. n. 570 del 1960 art. 90 comma 2, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, laddove, nella condotta dell'imputato, può ravvisarsi una colpa generica o specifica, non il dolo necessario per la integrazione della fattispecie. Posto che la lista della formazione politica (omissis) venne esclusa per carenza del numero legale minimo di sottoscrittori, e, che, dunque, anche ove sussistente, la contestata falsità risulterebbe irrilevante o innocua, in quanto inidonea ad integrare l'offesa al bene giuridico protetto, la Difesa denuncia la illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di considerare, nello scrutinio dell'elemento soggettivo, le circostanze specifiche del fatto, giacché l'imputato ha confidato in una prassi consolidata, era privo di preparazione professionale specifica sull'attività svolta, agiva nel convincimento che la formazione politica non avrebbe raggiunto il numero di firme necessario per essere ammessa alla competizione elettorale, oltre alla oggettiva difficoltà interpretativa del corpo normativo che disciplina la materia elettorale. Si pone, infine, la questione della individuazione della norma applicabile nel caso di specie, all'esito dell'intervento demolitorio della Corte costituzionale, con sentenza n. 394/2006, ispirato da esigenza di uguaglianza del trattamento sanzionatorio a fattispecie di pari disvalore, sottolineando come la fattispecie concreta risulti difficilmente riferibile a quella contestata, che, solo a seguito della declaratoria di illegittimità che ha interessato il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 90, ha riassunto la natura dolosa.

Considerato in diritto

1.È fondato in modo assorbente il primo motivo. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

2.Come premesso, con il primo motivo, si deduce la inutilizzabilità della deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria che, in dibattimento, "riferiva dello sviluppo dell'indagine e degli elementi di prova raccolti" (pag. 3 del ricorso) in quanto assunta in violazione del divieto di cui all'art. 195 comma 4 c.p.p..

2.1. Sostiene la Difesa ricorrente che il teste riferì del contenuto delle dichiarazioni dei sottoscrittori, i quali, convocati presso gli uffici di polizia, dopo la segnalazione proveniente dall'Ufficio centrale elettorale del Comune di […], avrebbero disconosciuto le rispettive firme, come risultanti apposte sui moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista (omissis) . In mancanza dell'esame dei predetti sottoscrittori, mai escussi nel dibattimento, ad eccezione di una, G.C. , che negò di avere mai apposto la sottoscrizione ad alcuna lista, senza, tuttavia, prendere visione del documento, la prova dell'affermata colpevolezza si sarebbe, dunque, formata su dichiarazioni - quelle appunto dell'ufficiale di polizia giudiziaria - non utilizzabili, in quanto assunte in violazione del divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195 cod. 4 c.p.p.. a tenore del quale "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a) e br.

2.2. La deduzione è fondata.

È bene ricordare che il vigente ordinamento processuale ammette la cd. testimonianza indiretta in forza della quale "quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre" (art. 195, comma 1, c.p.p.); si precisa inoltre che "il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1" (art. 195, comma 2, c.p.p.). A fronte di tale previsione di carattere generale - che, tra l'altro, consente al giudice di utilizzare, in mancanza della richiesta di parte di esaminare la fonte primaria, il contenuto delle informazioni che ha riferito il cd. teste "de relato" (ex multiis Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017 dep. 2018, C., Rv. 272008) -, il legislatore del 2011 ha introdotto al comma 4 dell'art. 195 c.p.p.uno specifico divieto, prevedendo che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)".

2.3. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in linea con la declinazione ermeneutica tracciata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36747 del 28/05/2003 (Torcasio e altro, Rv. 225466), l'art. 195, comma 4, c.p.p. vieta la testimonianza dell'operante di polizia sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), mentre gli "altri casi," per i quali l'art. 195, comma 4, c.p.p. ne legittima la deposizione, si riferiscono alle ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dall'operante "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime", in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un "dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità" (frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti, ecc.) (Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Rv. 269574, Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, Rv. 253374), non ravvisandosi - in siffatte ipotesi - il concreto rischio di elusione delle garanzie processuali e costituzionali (Sez. 5, n. 39800 del 09/06/2017 Rv. 270880). Al di fuori degli stringenti limiti enunciati - secondo le Sezioni Unite - non possono essere acquisiti al processo contributi rappresentativi di sommarie informazioni rese alla p.g. da persone a conoscenza di circostanze utili ai fini delle indagini, rendendosi in tal modo il processo permeabile da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi, compiuti senza la necessaria autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

2.4.È stato, altresì, già chiarito che la disposizione (ulteriormente emendata a seguito della sentenza n. 305 del 2008 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con la modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p. e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate) ha lo scopo di impedire l'utilizzazione processuale del contenuto delle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito dai testimoni, ma non, invece, quello di impedire all'agente di polizia giudiziaria di riferire di ciò che ha appreso, essendo tali elementi necessari per l'illustrazione al giudice dello sviluppo delle investigazioni e del complessivo panorama investigativo. Si è, infatti, affermato che "il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195 c.p.p., comma 4, non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale" (Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067). Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. impedisce, dunque, al teste di polizia giudiziaria di introdurre nel processo "fatti" in contrasto con quelli su cui il teste di riferimento ha reso dichiarazioni.

2.5.A tale orientamento si è rifatta la sentenza impugnata che, appunto, ha richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, c.p.p., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti (Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020,Rv. 278974 -01).

2.6. E, tuttavia, la motivazione non soddisfa.

Si tratta, a questo punto, di stabilire quale sia stato l'oggetto della prova, se, nel caso di specie, l'ufficiale di polizia giudiziaria mar.llo I. , abbia riferito su quanto ha appreso da altri - ciò che renderebbe la sua testimonianza inutilizzabile, non essendo stato escussi i testi primari - ovvero sui fatti avvenuti in sua presenza e oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine, che, in tal caso, sarebbero rappresentati dal mancato riconoscimento della sottoscrizione da parte delle 46 persone (su un campione complessivo di 59 firme sospette di falsità) che apparivano firmatari della lista elettorale e alle quali egli ha mostrato il documento oggetto di falsità.

Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene l'orientamento - richiamato dal procuratore generale - a tenore del quale non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (Sez. 5, n. 28550 del 06/03/2018, Rv. 273327 -01, in tema di riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone).

Le due situazioni - quella esaminata nella pronuncia ora richiamata, e quella qui in scrutinio non sono tuttavia assimilabili.

Innanzitutto, va detto che, in quella peculiare ipotesi, era avvenuto che il testimone oculare venne esaminato nel contraddittorio delle parti, e si era limitato a confermare, in dibattimento, il riconoscimento effettuato durante la fase delle indagini, dichiarando, tuttavia, di non essere sicuro del riconoscimento dell'imputato quale autore del reato. Cosicché, si era pervenuti all'affermazione di responsabilità sulla base della sinergica valutazione della predetta testimonianza con quanto riferito dal teste di polizia giudiziaria circa l'attività investigativa svolta, la cui deposizione non sembra avere avuto valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è risultata solo illustrativa della progressione investigativa, limitandosi a provare che non vi era contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale (Sez. 1, n. 44219 del 17/09/2014, Miani, Rv. 262067).

Ora, è' certamente vero, come si è già detto, che, nel caso dell'agente di polizia giudiziaria, l'oggetto della prova, cioè ciò che si dovrebbe essere chiamati a ricostruire oralmente, è lo sviluppo delle investigazioni nell'ambito del quale si colloca la deposizione del teste raccolta nelle indagini preliminari, riferendosi, per quanto sopra detto, il divieto solo ai casi in cui l'oggetto specifico della testimonianza è proprio la dichiarazione ricevuta dal testimone, ma non anche la circostanza dell'attività di polizia giudiziaria svolta.

Nondimeno, mentre il riconoscimento fotografico costituisce un'attività che cade sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria, dinanzi alla quale viene svolto, l'acquisizione di informazioni dagli apparenti sottoscrittori della lista circa una loro attività pregressa, l'avere o meno sottoscritto la lista, fuoriesce dai predetti confini: l'ufficiale di polizia giudiziaria non constata, in tale ipotesi, un fatto (il riconoscimento) ma recepisce una informazione a contenuto dichiarativo, laddove il teste riferisce di una condotta - per quanto omissiva, (non avere mai sottoscritto il documento mostrato in visione) - tuttavia, tenuta in precedenza e mai caduta sotto la diretta percezione dell'ufficiale di p.g.., il quale, infatti non sarebbe in grado di farne alcun apprezzamento, come, invece, può avvenire quando assiste al riconoscimento fotografico: in tale caso, egli può riferire se il riconoscimento è stato immediato o se ci sono state titubanze, se il teste si è espresso a parole o con gesti di assenso o dissenso e così via.

Tutto ciò non è prospettabile nel caso in scrutinio, in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria nulla potrebbe riferire in ordine alle condizioni fattuali in cui la firma per sottoscrizione venne apposta o meno.

Ne consegue la osservazione che la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria risulta essere stata utilizzata dai giudici di merito con valore surrogatorio di quella dei testi primari, mai escussi (tranne una che, tuttavia, come appare pacifico dalla sentenza, affermò di non avere sottoscritto la lista, senza che, tuttavia, fosse stata esibita, ai fini del riconoscimento, la sottoscrizione che si assume falsa, donde le legittime doglianze difensive che sottolineano l'incertezza del disconoscimento). In tal senso dovendo affermarsi che le dichiarazioni del M.llo I. hanno avuto a oggetto la narrazione che il teste ha fatto di una condotta tenuta in precedenza, ovvero la mancata sottoscrizione del documento, integrante la materialità del falso.

In sintesi, l'ufficiale di p.g. non ha assistito tanto al disconoscimento della firma - che è un fatto - ma ha riferito del contenuto di una dichiarazione - quella del teste - con la quale questi ha negato di avere apposto la sottoscrizione sul documento postogli in visione: a tale attività l'ufficiale di polizia giudiziaria non ha assistito, ma ne ha appreso dal teste: riferendone in dibattimento di una informazione appresa da terzi ha reso una dichiarazione non utilizzabile ex sé.

Alla luce di tali considerazioni, deve "escludersi che sia utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia nella parte in cui egli riferisca, nell'ambito delle investigazioni concernenti la falsa attestazione del pubblico ufficiale circa la sottoscrizione della lista elettorale, di avere appreso dagli apparenti sottoscrittori che essi non avevano apposto la propria firma, in quanto integrante una violazione del divieto di cui all'art. 195 comma 4 c.p.p. ".

La prova della falsificazione non può, dunque, dirsi acquisita al processo in virtù delle predette dichiarazioni, in quanto non utilizzabili, e la sentenza impugnata, come premesso, deve, dunque, essere annullata per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.