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Compatibile lo spaccio di lieve entità con l'attenuante del danno di speciale tenuità (Tribunale di Genova, I, 22 settembre 2011)

22 settembre 2011, Tribunale di Genova

L'attenuante del danno di speciale tenuita' (62 n. 4 c.p.) può trovare applicazione anche nei reati in materia di stupefacenti a condizione che l'evento dannoso o pericoloso concretamente verificatosi sia 'connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale'.

TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. I, 22 SETTEMBRE 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tratta in arresto il 16.9.2011 *** è stata presentata in udienza per la convalida e il giudizio direttissimo e chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90.

E'stato sentito sulle circostanze dell'arresto uno degli ufficiali di P.G. operanti ed è stata interrogata l'imputata.

L'arresto è stato convalidato e, con ordinanza alla cui motivazione si rimanda, è stata respinta la richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M.

Al termine dell'udienza di convalida è stato chiesto e concesso un termine a difesa.

All'odierna udienza l'imputata ha avanzato istanza di giudizio abbreviato, si è dunque proceduto al rito alternativo richiesto acquisendo il fascicolo del Pubblico Ministero.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel pomeriggio del 16.9.2011 gli U.P.G. della Stazione Carabinieri di Sampierdarena, che prestavano servizio in abiti civili in via Bolzaneto, notarono due giovani, uno dei quali (AG) era già da loro conosciuto come tossicodipendente, camminare per strada in evidente stato di agitazione. Incuriositi si fermarono ad osservarli e videro il giovane che era insieme ad Alfano (successivamente identificato in T G) effettuare una breve telefonata e poi dirigersi verso via Tomaso Ponsello dove si incontrò con una donna. T scambiò qualche parola con la donna e le consegnò del denaro ricevendo in cambio da lei due blister di medicinali.

Gli operanti decisero allora di intervenire. La donna, identificata in *** , fu perquisita e trovata in possesso di due banconote da 20 euro. T consegnò spontaneamente agli operanti due blister di "Subutex" contenenti rispettivamente 2 pastiglie da 8 mg ciascuna e 4 pastiglie da 2 mg ciascuna.

Assunto a sommarie informazioni, T dichiarò di aver comprato le pastiglie dalla *** dopo averla contattata per telefono e di averle pagate 20 euro.

Gli operanti accertarono che la *** era in cura presso il SERT di Sampierdarena dove le veniva somministrata terapia sostitutiva a base di Subutex. La somministrazione avveniva nelle forme dell'affidamento sicché la donna deteneva legalmente le pastiglie che aveva ceduto a T.

Tratta in arresto per violazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 *** è stata interrogata nel corso dell'udienza di convalida ed ha spiegato di aver venduto le pastiglie a T sia perché aveva bisogno di denaro, sia perché era stata mossa a pietà dalle insistenze dell'amico che le aveva detto di essere in crisi di astinenza. Tali dichiarazioni trovano riscontro nell'osservazione degli operanti (la cui attenzione fu attratta dallo stato di agitazione del giovane acquirente) e nella constatazione che l'odierna imputata consegnò a T quasi tutta la propria dose giornaliera di Subutex (pari a 28 mg).

Tali essendo le emergenze istruttorie appare evidente che l'imputata deve essere dichiarata responsabile del reato che le è stato contestato.

Ella cedette infatti, senza essere a ciò autorizzata, 6 pastiglie di Buprenorfina, sostanza stupefacente indicata nella tabella II sezione A che le era stata affidata a scopo terapeutico e per esclusivo uso personale.

La quantità della sostanza ceduta (in tutto 24 mg) e le modalità della cessione consentono di qualificare il fatto di lieve entità e di concedere all'imputata l'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.

Il buon comportamento processuale giustifica la concessione delle attenuanti generiche.

Il difensore dell'imputata ha chiesto che alla stessa fosse concessa anche l'attenuante di cui all'art.62 n. 4 c.p. sottolineando che il lucro conseguito per effetto della cessione fu di soli 20 euro e che la sostanza fu ceduta ad un giovane tossicodipendente al solo fine di recare sollievo ad una crisi di astinenza sicché anche il danno provocato alla collettività fu assai modesto.

E' opinione della scrivente che la richiesta meriti accoglimento.

Come noto, l'art. 62 n. 4 c.p. è stato modificato dall'art. 2 della legge 7.2.1990 n. 19 sicché l'attenuante della speciale tenuità del danno è oggi applicabile - oltre che nei delitti contro il patrimonio - anche nei "delitti determinati da motivi di lucro", e tale è, per giurisprudenza costante, l'art. 73 d.p.r. 309/90.

Benché il tenore letterale della norma sia chiaro, la prevalente giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non possa essere applicata ai reati in materia di sostanze stupefacenti ed osserva che gli stessi sono lesivi di valori costituzionali attinenti alla salute, alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla salvaguardia sociale, per cui, pur trattandosi di delitti determinati anche da motivi di lucro, la sussistenza di un evento dannoso di speciale tenuità non è in questi casi neppure ipotizzabile (così Cass. Sez. 6 sent. 7830 del 30.3.1999. Nello stesso senso, Cass. sez. 6 , sent. 41758 del 13.10.2009).

Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è stato disatteso da una recente sentenza della sesta sezione della Corte di Cassazione nella quale si è sostenuto che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. può trovare applicazione anche nei reati in materia di stupefacenti a condizione che l'evento dannoso o pericoloso concretamente verificatosi sia 'connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale' (Cass. Sez. 6 sent n. 20937 del 18.1.2011 Bagoura).

Si tratta secondo la scrivente di una impostazione pienamente condivisibile. Invero, dopo la modifica normativa, l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non può più essere circoscritta ai soli reati che recano offesa al patrimonio e nulla giustifica una apodittica esclusione dei delitti in materia di stupefacenti dal novero dei reati cui può conseguire un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. Pertanto, anche in caso di violazione dell'art. 73 dp.r. 309/90, se la dannosità e pericolosità concrete del fatto sono obiettivamente minime e il profitto che deriva dal reato è irrisorio, l'attenuante in parola deve poter essere applicata.

Non vale obiettare che, nel disciplinare i delitti in materia di stupefacenti, il legislatore ha già preso in considerazione la lieve entità del fatto prevedendo l'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 5. Com'è evidente, infatti, tale ultima attenuante ha ad oggetto la condotta illecita nel suo insieme (implica dunque un riferimento alla qualità e quantità della sostanza stupefacente detenuta o ceduta e alle condizioni soggettive del cedente), mentre l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. si riferisce solo ad alcuni profili obiettivi del fatto ed in particolare alla speciale tenuità del lucro conseguito e alla (connessa) speciale tenuità del danno o del pericolo causato agli interessi (patrimoniali e non) che la norma tutela.

Nel caso che ci occupa all'evidente lieve entità del fatto complessivamente considerato si aggiungono anche un danno ed un profitto di "speciale tenuità".

Si osserva in proposito: quanto al profitto, che l'odierna imputata conseguì dalla vendita un corrispettivo di 20 euro, ben inferiore al prezzo comunemente praticato per una dose di oppiacei; quanto all'entità del danno, che la *** si risolse alla cessione oltre che per fini di lucro anche per placare la crisi di astinenza di un amico e nulla prova che ella abbia tenuto in precedenza condotte analoghe e immesso sul mercato le sostanze affidatele dal SERT. Vi sono, anzi, significativi indizi in senso contrario, atteso che l'odierna imputata non è gravata da pendenza alcuna e non ha mai riportato condanne per violazioni della legge in materia di stupefacenti.

La lesione degli interessi tutelati dalla disposizione di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 fu dunque 'di speciale tenuità' sia per quanto attiene al profitto conseguito che per quanto riguarda il danno patrimoniale provocato all'acquirente. Minima fu inoltre la lesione arrecata agli interessi non patrimoniali protetti dalla norma: non vi fu danno alla salute dell'acquirente (cui fu ceduto un antagonista degli oppiacei la cui assunzione può avere finalità terapeutiche), non vi fu serio pregiudizio per la salute e la sicurezza pubbliche. Quanto all'ordine pubblico e alla salvaguardia sociale, tali valori, se pure furono lesi, non lo furono in modo significativo perché la condotta della *** fu del tutto occasionale, inidonea ad ampliare il mercato degli stupefacenti o a favorirne la crescita.

Le attenuanti concesse sono di tale rilevanza e significato da dover essere valutate prevalenti rispetto alla contestata recidiva, che si riferisce ad un'unica condanna per delitto (un furto semplice commesso nel maggio 1996). La pena base va dunque determinata entro la cornice edittale fissata dall'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.

Valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. si stima equa la pena finale di mesi 4 di reclusione ed ?.1000,00 di multa così calcolata: pena base anni 1 di reclusione ed ?.3000,00 di multa; ridotta a mesi 9 di reclusione ed ?. 2.100,00 di multa ex art. 62 bis c.p.; ridotta a mesi 6 di reclusione ed ?.1500,00 di multa ex art. 62 n. 4 c.p.; ulteriormente ridotta per la scelta del rito

All'affermazione di penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Le condizioni soggettive non ostano alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata e tale sostituzione appare opportuna per evitare all'imputata il traumatico impatto con l'ambiente carcerario e favorire il percorso di disintossicazione che ella sembra aver positivamente avviato.

Il Subutex in sequestro va confiscato e distrutto ex art. 240 comma 2 c.p.p.

La somma di ?.20,00 costituente profitto del reato è soggetta a confisca.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

*** responsabile del reato ascrittole , concessa l'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p., la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed ?.1.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 53 legge 689/81

Sostituisce la pena detentiva con la libertà controllata per il doppio della durata.

Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e la confisca della somma in sequestro.

Genova, 22.9.2011

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Vignale