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Spray di autodifesa al peperoncino (Cass. 3116/12)

25 gennaio 2012, Cassazione penale

Il porto di uno spray da autodifesa che nebulizza un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum non configura alcun reato, qualora lo spray sia conforme ai requisiti di cui all'art. 1 DM 103/2011: se non lo è, esso costituisce un'arma (propria).

Nota: La disciplina dello spray da autodifesa contenenti oleoresin capsicum (oc), è avvenuto con il Decreto del Ministro dell’interno 12 maggio 2011 n. 103 "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dellʹarticolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009", in Gazzetta ufficiale 8 luglio 2011, n. 157.

L'art. 1 del decreto stabilisce che tali prodotti, in particolare, si considerano privi di idoneità offensiva - e non sono dunque armi ai sensi della legge n. 110/75 - quando presentano le seguenti caratteristiche:

a) contengono una miscela di prodotto non superiore a 20 ml;

b) la percentuale di oc disciolto nella miscela non è superiore al 10% e la concentrazione massima di capsicina non supera il 2,5 %;

c) la miscela erogata non contiene sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

d) sono sigillati all'atto della vendita e sono muniti di un dispositivo di sicurezza contro l'attivazione accidentale;

e) hanno gittata utile non superiore a 3 metri.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

I PENALE, sentenza 24 ottobre 2011 – 25 gennaio 2012, n. 3116

(Presidente Chieffi – Relatore Caiazzo)

 

Ritenuto in fatto  

Con sentenza in data 6.10.2010 il Tribunale di Verona dichiarava C. E. responsabile del reato di cui all’art. 4/2 legge 110/1975 – così derubricato il delitto contestato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895/1967 – per avere illegalmente portato in luogo pubblico una bomboletta contenente spray urticante della capienza di ml 50, marca Pfeffer, reato commesso in data 2.5.2008, condannando la predetta alla pena di euro 120,00 di ammenda, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Osservava il Tribunale che la bomboletta che l’imputata teneva in tasca non conteneva gas lacrimogeni o irritanti, bensì una composizione vegetale come l’oleoresin capsicum che è un estratto di piante di pepe o peperoncino il cui agente attivo contenuto, la capsicina, è responsabile del sapore piccante e delle proprietà irritanti.

Pertanto il contenuto non era costituito da gas costituenti aggressivi chimici, di cui alla legge 895/67, non avendo tra l’altro la capacità di offendere che caratterizza detti aggressivi.

Riteneva, quindi, di qualificare la bomboletta nel reato previsto dall’art. 4 legge/1975 come uno strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, il cui porto fuori dell’abitazione è vietato senza giustificato motivo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale di Venezia, chiedendone l’annullamento per illegittima riqualificazione del fatto nella suddetta contravvenzione. Secondo il ricorrente, doveva essere considerato aggressivo chimico il contenuto il lacrirnogeno paralizzante o urticante delle bombolette in questione, secondo il maggioritario filone interpretativo della Corte di Cassazione. Anche il prodotto ottenuto da peperoncino (capsicum) doveva essere considerato un preparato chimico ricavato da un procedimento chimico, provocando sensazioni dolorose estremamente forti nelle persone colpite dal gas contenuto nella bomboletta in questione, come attestato dallo stesso costruttore. Anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi era pervenuta, per siffatti strumenti, di regola alla assimilazione degli stessi alle armi e non era stato ancora emanato il regolamento del Ministro dell’Interno che avrebbe dovuto definire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona.  

Considerato in diritto  

Il ricorso è infondato. Deve senz’altro escludersi che la bomboletta in questione, contenente spray urticante a base di peperoncino, possa essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra, per assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nell’art. 1 della legge 110/1975, che si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa.

L’art. 2 della citata legge considera armi comuni da sparo anche quelle ad emissione di gas, salvo che la commissione consultiva di cui all’art. 6 della stessa legge, escluda l’attitudine a recare offesa alla persona.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che rientrassero nelle armi comuni da sparo sia le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno (V. Sez. 1 sent. 21932 del 9.6.2006, Rv. 234697) sia quelle contenenti gas paralizzanti (V. Sez. 1 sent. n. 1300 del 10.11.1993, Rv. 197244).

Bombolette spray contenenti sostanze urticanti sono state considerate aggressivi chimici, quando dette sostanze erano risultate idonee in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l’integrità dell’organismo umano (V. Sez. 1 sent. 6106 del 13.1.2009, Rv. 243349).

Per quanto riguarda bombolette contenenti la sostanza in questione (oleoresin capsicum) è intervenuto in data 12.5.2011 (in data successiva al ricorso della Procura generale di Venezia) il Regolamento del Ministero dell’Interno con il quale sono state definite quali caratteristiche tecniche devono possedere gli strumenti di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere l’attitudine a recare offesa alla persona.

La bomboletta in questione, all’epoca del fatto in libera vendita, conteneva solo la suddetta sostanza irritante, non miscelata ad altre sostanze (infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici) che avrebbero fatto rientrare la bomboletta in questione nelle armi comuni da sparo né risulta che avesse altre sostanziali caratteristiche tecniche in difformità di quanto previsto dal citato Regolamento. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.