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Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)

5 gennaio 2018, Nicola Canestrini

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. 

"[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24).

Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio.

UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato

Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, con termine per il recepimento fisato al  25 maggio 2019, con applicazione diretta delle pati non rfecepite per effetto della cd. primautè del diritto dell'Unione Europea), le autorità competenti sono tenute ad assicurare che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove (art. 4 comma 5 direttiva citata).

Detta previsione impone la verifica delle condizioni e la eventuale concessione del patrocinio a spese dello stato prima degli incombenti appena enunciati: se letta nell’ottica di dare certezza alla fruibilità del diritto da parte delll’interessato, comporta la necessitàò di adeguamento della nostra normativa nazionale, che – come noto - non prevede più la immediatezza della decisione da parte dell’autorità giudiziaria nazionale, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dalla presentazione dell’istanza (che, se negativa,esporrà l’indagato / imputato al rischio di dover far fronte alle spese del difensore / della difesa medio tempore maturati).

Proprio per evitare situazioni di incertezza, la direttiva sub art. 6 prescrive che la decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato, come quella sulla nomina dei difensori, sia adottata e comunicata all’interessato per iscritto senza indebito ritardo, con diligenza, e nel rispetto dei diritti della difesa (compreso quindi quello di poter fruire del tempo necessario perpoter preparare efficacemente la difesa; cfr. at 6/3 (b) CEDU).

Quanto, invece, all’efficacia ed alla qualità del patrocinio, la direttiva richiama opportunamente il carattere della qualità della difesa, quale parametro per l’equità del procedimento,impegnando gli Stati membri ad adottare le misure necessarie «anche per quanto riguarda il finanziamento» (art. 7). In tal senso richiede la previsione di meccanismi di formazione, nel rispetto dell’indipendenza della professione forense, ma anche la sostituzione per il difensoreche non rispetti adeguati standard qualitativi, come già prevista dalla CEDU come interpretata dalla Corte, ma anche la sostituzione per il difensoreche non rispetti adeguati standard qualitativi, come già prevista dalla CEDU come interpretatadalla Corte.

Cfr. l'analisi di Nicola Canestrini, "LA DIRETTIVA SULL’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI E IMPUTATI NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI E PER LE PERSONE RICERCATE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DELMANDATO D’ARRESTO EUROPEO", Cassazione penale, 2/2017.

NOZIONI BASE

 Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato?

E' un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico di propria scelta, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

Si noti che non è previsto alcun sostegno per l'attività stragiudiziale, cioè dell'attività fatta prima e/o indipendentemente da un procedimento giudiziale (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24723/11: la sentenza precisa, alla stregua di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, che l'attività per la quale è prevista la refusione delle spese a carico dello Stato è solo quella giudiziale, ossia quella che si esplica all'interno di un procedimento giudiziale, civile, penale o amministrativo).

In quali giudizi è ammesso?


Nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.

Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l'assistenza del difensore o del consulente tecnico. L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Davanti a quali giudici?
Innanzi ai tribunali, alle corti d'appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.

 QUALI DOCUMENTI SERVONO

Per il richiedente:

  • certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza (da fare presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza)
  • copia del tesserino del codice fiscale (o tessera sanitaria se risulta il codice fiscale)
  • copia di un documento di identità (carta d'identità, patente di guida);
  • copia della ultima dichiarazione dei redditi (CUD, ..).

Per i conviventi risultanti dallo stato famiglia:

  • copia del tesserino del codice fiscale o copia della nuova tessera sanitaria di tutti
  • copia della ultima dichiarazioni dei redditi di tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia.

In mancanza di dichiarazione dei redditi per assenza di reddito nell'anno precedente, occorre presentare una autodichiarazione dell'interessato attestante il reddito (o l'assenza di reddito) con riferimento all'anno precedente (bisogna dichiarare tutti gli introiti anche se esenti dall'imposta sul reddito, compresi dunque i contributi pubblici, pensioni, indennità, ..; cfr. infra).

Se il richiedente è straniero:

  • copia frontespizio del passaporto;
  • se il richiedente straniero è cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea, occorre (art. 79, ultimo comma, DPR cit.) anche: certificazione dell'Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ambasciata o consolato).

 

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Chi ne ha diritto?
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trova nelle seguenti condizioni:

1. Reddito

Chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo?

Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.746,68 euro (aggiornato al decreto 23 luglio 2020 del Ministero della Giustizia in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24 concernente l’adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

La norma dispone precisamente che “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro (..)” (art. 76/1 D.P.R. 115/2002).

Si considerano tutti i redditi, sia quelli imponibili che quelli non imponibili. 

Per quanto rugarda i redditi imponibili, si tratta degli imponibili  ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno (cioè nell'anno precedente alla formlazione della domanda); è stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cassazione penale, III sezione, sentenza  16583/2011).

Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari. Attenzione: è considerato familiare chi risulta nello stesso certificato di residenza.

Si tiene conto, ma salva la verifica con il legale, dei seguenti redditi:

  • rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro
  • pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili
  • assegno di separazione, divorzio a favore del coniuge (e quello a favore dei figli);

  • vincite di lotterie, concorsi a premi,giochi, scommesse;

  • interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito;

  • interessi da BOT, CCT, BTP;

  •   ..

Non si tiene invece conto delle pensioni ed indennità di accompagnamento per invalidità civile (cfr. anche questo articolo dell'Avv. Antonello Quadrini del 2013).

Nel SOLO giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare l'importo previsto per l'istante (limite + 1032,19 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare limite + 1032,19 + 1.032,19 euro, ecc.).

ATTENZIONE:

Oltre al reddito (imponibile) da lavoro dipendente, pensione, da lavoro autonomo, ecc. si tiene conto, inoltre, anche dei redditi esenti dall'Irpef (aiuti pubblici, .. ), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.Si tiene anche conto dgli introiti da reato.

L'art. 76 del DPR 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa infatti solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all?interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.".

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla Corte di Cassazione legittimità laddove si è statuito che "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Cass. IV, 45159/05, Bagarella, da ultimo: Cass. IV, sentenza 14 luglio - 12 ottobre 2010, n. 36362; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992). Salva l'indagine sull'elemento soggettivo, è stato considerato rilevante ai fini del limite del reddito persoino una somma incassata a titolo di risarcimento del danno (Cassazione penale sez. III, ud. 05/05/2011 , dep.21/06/2011, n. 24819).

Vi è peraltro giurisprudenza minoritria che ha statuito che "per reddito imponibile ai fini dellimposta personale sul reddito, da valutarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi)" (Sez. III, 23 marzo - 28 aprile 2011, n. 16583, Polimeni).

Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR 115/2002.

È stato così affermato che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano appunto anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (ex ceteris, Sez. 6, 17 aprile 1998, n. 1390; Sez. 4, 4 ottobre 2005, n. 45159 - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 10125/12; depositata il 15 marzo).

L'art. 96 del ridetto d.P.R. n. 115 prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte.

Sarà peraltro possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l'acquisizioni di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione: in tal caso la revoca non potrà riguardare l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato; dovrà invece individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2012 - 7 marzo 2013, n. 10661).

E' stato peraltro affermato che l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. La lettera e la funzione del testo di legge escludono, dunque, con certezza che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denunzia (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010 - dep. 25/02/2010, Varane ed altro, Rv. 246698).

Né potrebbe, secondo la giurisprudenza, di contro assumere rilievo ai fini in esame l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa S.C. che ammette la rilevanza di mutamenti peggiorativi intervenuti successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento e che determinano un ammontare complessivo del reddito contenuto entro i limiti di legge per l'ammissione al beneficio (v. Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011 - dep. 22/09/2011, Rossella, Rv. 251099; Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010 - dep. 26/01/2011, Scalinci, Rv. 249493), ciò comunque non esonerando il richiedente dall'obbligo di dare chiara e fedele rappresentazione dei dati a tal fine rilevanti e, dunque, in ipotesi, di attestare compiutamente l'entità dei redditi risultanti dall'ultima dichiarazione ovvero comunque relativi all'anno precedente, sia pure segnalando l'esistenza di rilevanti mutamenti sopravvenuti (cfr. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 - 27 giugno 2014, n. 27969). 

Prudenzialmente dorrà quindi essere indicato il reddito dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile segnalando eventuali difformità per l'annualità passata ma non ancora cristallizzata nella dichiarazione dei redditi.

Si veda, peraltro, anche la risoluzione della Agenzia delle entrate n. 15e/2008.

2. Cittadinanza

Nei giudizi penali: chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia. Negli altri giudizi: chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

3. Posizione processuale
Nei giudizi penali: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Negli altri giudizi: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stata condannata nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammessa al patrocinio), salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

4. Esclusioni
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali: chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125); non ne può fruire chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.

Nel processo penale, per le vittime di alcuni tipi di reato, il diritto al patrocinio a spese dello Stato sussiste indipendentemente dal reddito (e l'avvocato che richiede comunque il pagamento anche come "spese" commette un grave illecito deontologico).

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi può sottoscrivere la domanda?
Esclusivamente l'interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Chi può presentare la domanda?
L'interessato, o il difensore, anche con raccomandata postale.

Quando si presenta la domanda?
Prima dell'inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono della domanda.

A chi si presenta la domanda? 
Nei giudizi penali: alla cancelleria del giudice (non più al giudice in udienza); al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civili, amminstrativi, tributari): al consiglio dell'ordine degli avvocati.

Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all'estero (non a pena di inammissibilità!). La domanda deve essere firmata dall'interessato e la firma deve essere autenticata dall'avvocato o dal funzionario dell'ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

Quali documenti si devono allegare alla domanda? 
Nessuno per i cittadini italiani, che possono autocertificare l'esistenza dei requisiti di legge (cfr. però supra).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d'origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all'autocertificazione qualora si provi l'impossibilità di documentarlo. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare.

Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell'ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

 

SCELTA DEL DIFENSORE

Come si sceglie il difensore?
Si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, consultabile presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Se l'avvocato non è iscritto presso l'albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo non gli verranno liquidate le spese. 

NB: E' deontologicamente censurabile il comportamento del professionista che, essendo stato designato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, rifiuti di prestare l'attività difensiva senza giustificato motivo; può commettere un reato l'avvocato che si accia pagare dal cliente nononstante sia ammesso al patrocinio.

 

SPESE

Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l'avvocato, né il consulente tecnico. L'avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare; si evidenzia peraltro che è legittima la richiesta di pagamento per attività prestata prima del deposito dell'istanza a condizione che il difensore abbia posto in essere tutte le attività per porre il proprio assistito in condizione di chiedere ordinariamente o con riserva il patrocinio a spese dello Stato (ttp://www.camerapenaletrento.it/foro-trentino/giurisprudenza/pagamento-per-attivita-svolta-prima-del-deposito-dell-istanza-di-patrocinio-a-spese-dello-stato/).

 Cosa succede se si è ammessi per errore?

Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

 

SANZIONI

Cosa succede se si dichiara il falso?
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

NOVITA' : A seguito della legge n. 25/05 è possibile nominare anche un avvocato scelto al di fuori del distretto di Corte di Appello purché iscritto nell'apposito elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

                                                                                                              ***

Si veda anche il gratuito patrocinio nel processo penale: 15 domande e risposte - a cura dei Giuristi Democratici - Bologna con traduzioni in inglese, francese, spagnolo, albanese e rumeno. A seguito della sentenza Corte Costituzionale 254/07 lo straniero che non conosce la lingua italiana ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un proprio interprete.

 

Nota di aggiornamento:

La legge di stabilità  (27/12/2013 n. 147) all'art. 1 comma 606 lett. b) ha modificato il t.u. spese di giustizia introducendo l'art. 106  bis che recita testualmente:

 "Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario  del magistrato, del consulente  tecnico  di  parte  e  dell'investigatore privato autorizzato). Gli  importi  spettanti  al  difensore, all'ausiliario del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

La norma non è di facile comprensione e una delle interpretazioni possibili potrebbe essere la seguente:  

- l'art. 9 del regolamento ministeriale 20/7/2012  che adotta le tabelle per le liquidazioni degli avvocati dice:"per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio e per quelle a esse equiparate dal TU spese di Giustizia"... "si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa , e gli importi sono di regola ridotti alla metà anche in materia penale"

- l'art. 12 dello stesso regolamento (Attività giudiziale penale) al comma 7 prevede "si applica l'articolo 9 comma 1 secondo periodo".

- Ai sensi dell'art. 82 del d.p.r. 115/02 l'onorario e  le spese spettanti al difensore sono liquidati dal'AG "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari diritti e indennità"

 -  con l'art. 106 bis  il legislatore ha previsto che "gli importi spettanti" al difensore,  siano "ridotti di un terzo".

Si è quindi sostenuto che In base all'art. 82  le liquidazioni non possano superare i valori medi e  -  "di regola"  - quei valori devono essere ridotti alla metà (questa riduzione è la regola, ma non è obbligatoria).Sulla somma così determinata (e quindi sul compenso concretamente "spettante" al difensore) l'art. 106 bis impone di fare un'ulteriore riduzione di un terzo (obbligatoria).

Secondo altra interpretazione, invece, l'articolo 9 del regolamento aveva solo provvisoriamente regolamentato la materia, ora organicamente disciplinata dall'articolo 106bis che dunque ha abrogato l'articolo 9 medesimo.

Secondo tale interpretazione, l'art. 82  del T.U  Spese di Giustizia era  stato abrogato dall?art. 9 del D.L 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e che quindi,  ante legge di stabilità, l?unica decurtazione praticabile sul compenso stabilito in base al regolamento (ai sensi dell?art. 14  sulla base dei parametri di cui alla tabella B allegata  per fasi  )  fosse  quella del 50 % stabilita nell?art.  9 dello stesso regolamento  .

Dopo che la legge di stabilità ha introdotto nello stesso Testo Unico la norma, art. 106 bis, che prevede la riduzione del compenso nella misura di un terzo, sembra problematico ritenere che la riduzione del terzo debba applicarsi  dopo aver operato la riduzione della metà: sembra piuttosto che l?art. 106 bis, proprio per la sua collocazione  nella fonte primaria ed addirittura nel testo unico, prevalga sull?art. 9 del  D.M  che deve invece ritenersi abrogato.