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Spaccio di lieve entità, quantità non sempre è determinante (Cass. 13203/22)

7 aprile 2022, Cassazione penale

La modesta quantità di sostanza stupefacente detenuta ai fini di spaccio non basta per la  qualificazione del reato come fattispecie lieve, se è provata una organizzazione, pur rudimentale, si appalesa dimostrativa della continuità dell'attività e della capacità di approfittare proficuamente del mercato degli stupefacenti: per ritenere sussistente la gravità dei mezzi e le modalità dell'azione - che escludono il fatto cd. lieve - basta il ritrovamento di un quaderno con l'annotazione dei clienti e degli importi. 

 

Corte di Cassazione

sez. IV penale

ud. 18 gennaio 2022 (7 aprile 2022), n. 13203
Presidente Di Salvo – Relatore Nardin

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta a B.G., ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, per avere illecitamente detenuto, a fini di spaccio, gr. 4,826 lordi di cocaina, con principio attivo pari a mg. 2413, suddivisa in quindici involucri termicamente saldati, utili alla preparazione di sedici dosi medie singole, nonché gr. 4,406 della medesima sostanza, con principio attivo pari a mg. 2806,62 di principio attivo, suddivise in sei involucri, utili alla preparazione di diciannove dosi medie singole.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.

3. Con la doglianza fa valere la falsa applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ed il vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, con ragionamento avulso dall'evoluzione giurisprudenziale e fondato su un'analisi superficiale del caso concreto, abbia ritenuto integrata la fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, anziché quella di cui al comma 5 della medesima disposizione, nonostante la modesta entità della sostanza e l'assenza di elementi da cui trarre relazioni stabili fra l'imputato, incensurato, ed il mercato degli stupefacenti ed a fronte dell'improvvisata e rudimentale attività, con ridotta circolazione di merce e di denaro. Lamenta, altresì, l'eccessività della pena inflitta, sproporzionata rispetto alla scarsa gravità del fatto.

4. È pervenuta in Cancelleria, in data 18 gennaio 2022, istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, per motivi di salute.

5. Con ordinanza letta in udienza la richiesta è stata rigettata, non essendo corredata di certificazione medica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza gravata, nell'affrontare la doglianza con la quale si invocava l'inquadramento del reato nel disposto del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, dopo avere ricordato che l'attuale previsione configura un'autonoma fattispecie di reato, sostiene che la giurisprudenza di legittimità subordina l'inquadramento del fatto nella c.d. fattispecie lieve al favorevole giudizio su tutti i parametri indicati nella disposizione, sia quelli che attengono alla quantità, che quelli che attengono ai mezzi ed alle modalità dell'azione.

3. Ora, il ragionamento della Corte territoriale, sebbene non menzioni la recente elaborazione delle Sezioni unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro) che hanno tracciato il percorso interpretativo da intraprendere ai fini dell'inquadramento della fattispecie, nondimeno, mostra fare ricorsiai parametri valutativi indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, operando un complessivo vaglio degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, occorre: "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso".

Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri".

Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi".

4. La premessa su cui la Corte territoriale esclude la qualificazione del reato nella fattispecie lieve non riguarda il dato quantitativo, la cui modestia non viene posta in discussione, ma l'organizzazione rivolta allo spaccio che, pur rudimentale, si appalesa dimostrativa della continuità dell'attività e della capacità di approfittare proficuamente del mercato degli stupefacenti, dimostrata dal ritrovamento presso il domicilio di B. di un quaderno con l'annotazione dei clienti e degli importi. È, dunque, la particolare gravità dei mezzi utilizzati e delle modalità dell'azione, ad elidere - nel ragionamento del giudice di merito - la scarsa importanza del parametro quantitativo.

5. La valutazione complessiva operata dalla Corte, nel rispetto dei criteri enunciati dalle Sezioni unite Murolo, soddisfa l'onere motivazionale imposto, rendendo la sentenza scevra dai vizi che le vengono addebitati.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.