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Sia etilometro che drug test, ma basta avviso unico (Cass. 52380/18)

21 novembre 2018, Cassazione penale

La facoltà di assistere prevista dalla legge per il difensore dell’indagato per determinati atti di polizia giudiziaria deriva dalla necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria.

Quando la polizia giudiziaria compie più accertamenti nel medesimo contesto spazio-temporale basta un solo avviso di farsi assistere da un difensore (prontamente reperibile).

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 8 – 21 novembre 2018, n. 52380
Presidente Piccialli – Relatore Ferranti

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24.01.2018 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 16.03.2015,pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto P.D. dal reato di cui al capo A) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e confermato la condanna del prevenuto, per il reato di cui al capo B) di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada (commesso in data 19.11.2013,) alla pena di mesi sei di arresto e Euro 2.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine ai seguenti profili: mancato avviso dell’indagato di farsi assistere da un difensore prima di sottoporsi all’alcoltest e/o al test per l’assunzione delle sostanze stupefacenti e alla conseguente nullità o inutilizzabilità della relazione degli operanti PG del 19.11.2013.
Il ricorrente ripercorre i fatti e rappresenta che il 19 novembre 2013 veniva fermato alla guida del motociclo privo della patente di guida perché revocatagli e in stato evidente di ebbrezza alcolica, sottoposto al alcoltest dava esisto positivo 0.57 g/l e 0,57 g/l, veniva invitato a sottoporsi al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e avrebbe opposto il rifiuto. La difesa lamenta che l’avviso di essere assistito da un legale sarebbe stato effettuato solo prima dell’alcol test e non rinnovato prima del drug test alla cui sottoposizione si sarebbe quindi legittimamente rifiutato.
La difesa adombra inoltre che verosimilmente il ricorrente non ha compreso il significato diverso del secondo test, per nulla dissimile al precedente e che pertanto non aveva la reale intenzione di sottrarsi alla effettuazione dello stesso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato.
1.1 La Corte territoriale ha valutato con motivazione logica e coerente il compendio probatorio esaminato dal primo giudice da cui ha tratto elementi di prova chiari ed esaustivi in ordine alla responsabilità del ricorrente in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’effettuazione dei test per verificare lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti (art.187 comma 8 CDS).

In particolare ha valorizzato l’annotazione di indagine dei CC. di Trieste, in data 19.11.2013, acquisita agli atti del giudizio con rito abbreviato, il cui contenuto evidenzia che al momento del controllo, poiché l’imputato emanava forte alito vinoso, era stato invitato a sottoporsi ad alcol test con la facoltà di farsi assistere dal un legale, cui aveva rinunciato, e contestualmente, poiché risultava pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, con patente revocata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 CDS, veniva invitato a sottoporsi anche agli accertamenti sul posto del drugtest salivare in dotazione del Reparto; il P. si era rifiutato categoricamente all’effettuazione del test riguardante l’uso di sostanze stupefacenti.

Risulta anche alla luce dei principio della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 n.12197 del 11.01.2017), la legittimità della intimazione rivolta dagli operanti per l’effettuazione di prove attraverso gli strumenti portatili sulla base delle condizioni fattuali che lasciavano ritenere evidente l’alterazione psicofisica derivante anche dall’uso di sostanze stupefacente.

Così come, essendosi in presenza di un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, al quale ha facoltà di assistere il difensore dell’indagato, in considerazione della sua vocazione probatoria e della conseguente necessità di un controllo sulla regolarità dell’operato della polizia giudiziaria, è stato legittimamente dato al conducente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spazio-temporale, coerentemente con il disposto di cui all’art. 220 disp. att., cod. proc. pen., secondo cui, quando "nel corso di attività ispettive o di vigilanza (...i emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...) sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice".
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.