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Sesso con minore che mente sull'età: è reato (Cass. 29640/18)

2 luglio 2018, Cassazione penale

Chi invoca di non aver saputo della minore età del partner deve avere fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori.

In tema di rapporti sessuali con un minore degli anni quattordici, l'ignoranza sull'età esonera da responsabilità penale solo se vi sia stata diligenza nei dovuti accertamenti e elementi univoci indichino che il minorenne sia invece maggiorenne: non sono invece sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore né elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti anche da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 2 luglio 2018, n.29640 - Pres. Sarno – est. Reynaud

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con sentenza del 7 giugno 2017, la Corte d'appello di Lecce, riducendo soltanto la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 609 quater cod. pen., ha per il resto confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Lecce aveva condannato l'odierno ricorrente Fr. Lo., all'esito del giudizio abbreviato, per alcuni reati in materia di detenzione illegale di armi ed artifici pirotecnici, per alcuni reati in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per aver compiuto atti sessuali con persona minore di quattordici anni.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con unico motivo il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sia quanto alla riconosciuta responsabilità per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (fondata soltanto su dichiarazioni prive di riscontro rese dalla minore Al. Am.), sia quanto all'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 609 sexies cod. pen., allegando essere inevitabile l'ignoranza in capo all'imputato dell'età infraquattordicenne di quest'ultima.

Il ricorso è inammissibile, sotto due, distinti, punti di vista.

3.1. In primo luogo risulta che esso sia stato tardivamente proposto.

Il termine per l'impugnazione della sentenza - tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. - decorreva dal 22 giugno 2017, quindicesimo giorno dalla pronuncia e, essendo di giorni trenta, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 22 luglio 2017. Il ricorso è stato invece depositato il 25 luglio 2017.

3.2. In secondo luogo, il ricorso è comunque inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Del tutto generiche sono le doglianze mosse con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cessione sostanze stupefacenti ad Al. An. e a terzi. Nel respingere l'identico motivo sollevato con il gravame, la Corte territoriale, con motivazione del tutto logica, ha dato atto, per un verso, della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla minore (attendibilità che il ricorrente non contesta) e della loro significatività e, per altro verso, del fatto che le stesse sono state riscontrate dall'esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del Lo., che ha consentito di rinvenire non soltanto lo stupefacente oggetto del non contestato capo c) di impugnazione (oltre 27 gr. di hashish), ma anche oggetti chiaramente destinati al confezionamento di dosi da cedere (ritagli di cellophane, un bilancino di precisione, coltelli per il taglio della sostanza con tracce di stupefacente).

3.3. Manifestamente infondata è invece la doglianza relativa all'ignoranza dell'età - inferiore ai 14 anni - della minore An.. Pur dando atto del fatto che, escussa in incidente probatorio, la ragazza avesse riferito di aver detto all'imputato di avere 17 anni, allorché andò a convivere con il medesimo avendo con lui ordinari rapporti sessuali, la sentenza impugnata attesta come l'imputato non abbia fornito alcun elemento da cui desumere che egli si fosse attivato per verificarne l'effettiva età, che era quella di 13 anni, vale a dire di 10 anni in meno rispetto alla sua, avendo soltanto confidato su quanto dalla stessa riferito, sul suo aspetto fisico, sulle sue frequentazioni. La Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero insufficienti ad esimere il Lo. dalla responsabilità per omesso controllo e questa motivazione - non manifestamente illogica - è aderente al consolidato orientamento interpretativo formatosi sul disposto di cui all'art. 609 sexies cod. pen. nel testo vigente e nella specie applicabile ratione temporis.

Ed invero, in tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore (Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017, dep. 2018. V. H., Rv. 271862) né elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G., Rv. 266484).

Il fatto tipico scusante previsto in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa - dalla citata disposizione come da quella, di identico tenore, di cui all'art. 602-quater cod. pen. - è invece configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013. dep. 2014, R., Rv. 259089).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.