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Sentenza straniera da riconoscere, dispositivo non basta (Cass. 2442/12)

20 gennaio 2012, Cassazione penale

In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, lil controllo sulla non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato non riguarda solo il dispositivo, ma deve investire anche la motivazione della sentenza straniera, attraverso la quale è possibile vagliare la sua conformità ai canoni del giusto processo.

(aggiornamento sentenza Cassazione penale 33558/21)

 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 04/11/2011) 20-01-2012, n. 2442

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P., nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 10/06/2010 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CALVANESE Ersilia;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha disposto, per gli effetti dell'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3, il riconoscimento della sentenza irrevocabile del Tribunale di Waldshut-Tiengen (Germania) con la quale il cittadino italiano M.P. era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di rapina aggravata, commesso in (OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione M.P., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- violazione ed erronea applicazione degli artt. 731 e 733 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe acquisito la traduzione integrale della sentenza straniera, ritenendo sufficiente, con grave lesione del diritto di difesa, che la parte tradotta fosse sufficiente per verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 733 cod. proc. pen.;

- la violazione dell'art. 733 cod. proc. pen., in quanto non vi sarebbe prova dell'irrevocabilità della sentenza straniera.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Quanto alla prova dell'irrevocabilità della sentenza straniera, la censura del ricorrente non può essere accolta, in quanto, a prescindere dalle annotazioni che le sentenze estere possano eventualmente contenere secondo l'ordinamento dello Stato in cui sono emesse, ciò che realmente importa è che lo Stato straniero - come nella specie - ne abbia dato conto nell'atto con cui ne ha disposto la trasmissione al Ministero della giustizia italiano, trattandosi di un atto ufficiale che ne fa fede, salva prova contraria.

3. Fondata è invece la prima doglianza.

L'ambito del controllo sulla non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 733 c.p.p., comma 1, lett. b) non riguarda il solo dispositivo, ma deve investire anche la motivazione, attraverso la quale è possibile vagliare la conformità della sentenza straniera ai canoni dei "giusto processo".

Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che la traduzione "per estratto" della sentenza straniera, contenuta nel bollettino ministeriale, fosse sufficiente ai fini della verifica da effettuarsi in sede di riconoscimento, e ciò in quanto risultava dalla parte tradotta che la stessa era stata emessa in presenza dell'imputato.

Considerato che la presenza dell'imputato al dibattimento non veniva ad esaurire il vaglio da compiersi ai sensi dell'art. 733 cod. proc. pen., non è dato comprendere su quali basi la Corte di merito abbia potuto affermare - in mancanza della prevista traduzione integrale della sentenza straniera - che quest'ultima non contenesse disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

La mancata traduzione integrale ha pregiudicato altresì i diritti dell'interessato, che non è stato posto in condizione di trarre dal contenuto della sentenza argomenti a sostegno delle proprie difese.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello per ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012