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Ruba uno zaino per mangiare il panino, condannato (Cass.36160/21)

5 ottobre 2021, Cassazione penale

Una situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.

Cassazione penale

sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160
Presidente Piccialli – Relatore Pavich

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. U.J. ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 19 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo le aggravanti contestate e rideterminando la pena) la condanna emessa a suo carico in primo grado dal Tribunale capitolino in data 17 febbraio 2018 per il delitto di furto di uno zainetto custodito all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, reato commesso il (omissis).

1.1. A premessa del ricorso il deducente rileva un errore materiale riferito alla mancanza, nella sentenza - documento, della riserva della motivazione in 90 giorni, che era stata invece espressamente dichiarata e verbalizzata in sede di lettura del dispositivo nella camera di consiglio del 19 novembre 2019.

1.2. Indi il ricorrente deduce, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, che la Corte di merito ha escluso con motivazione affatto apparente, a fronte del fatto che il furto commesso dall'U. aveva avuto ad oggetto non già uno zaino, ma il panino che vi era custodito dentro e che l'imputato aveva subito iniziato a mangiare.

2. Quanto alla mancata indicazione del termine per il deposito della sentenza, si osserva che tale indicazione, siccome rilevante al limitato fine della determinazione della decorrenza del termine per proporre impugnazione, deve essere bensì contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo depositato in cancelleria dopo la redazione della motivazione, nè la sua omissione in questa sede determina la nullità della sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 40282 del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 257818); di tal che alcuna conseguenza giuridica comporta l'omessa indicazione del termine di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3, nella sentenza - documento.

3. Venendo all'unico motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato.

L'assunto secondo cui l'U. avrebbe sottratto lo zaino allo scopo di consumare il panino che vi era contenuto, versando in stato di necessità perché indigente (oltreché a suo dire diabetico), è palesemente privo di sostenibilità. È noto e pacifico che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888): invero, l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). A tal fine deve configurarsi in capo all'imputato un onere di allegazione dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità, che però non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale situazione (Sez. 6, Sentenza n. 436 del 16/09/2004, dep. 2005, Cuccovia, Rv. 230857; Sez. 4, Sentenza n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955). Nella specie, il dato fattuale è limitato alla circostanza che l'U. sottraeva uno zaino, all'interno del quale trovava e prelevava un panino, che avrebbe immediatamente iniziato a consumare; da tale circostanza e dalla allegata condizione di indigenza del prevenuto non può in alcun modo, in base ai richiamati principi, trarsi il convincimento della sussistenza dei presupposti dell'invocata scriminante. Quanto poi alla lamentata sinteticità della motivazione resa sul punto dalla Corte di merito, vale il richiamo al principio in base al quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza (come, nella specie, quello relativo alla scriminante di cui all'art. 54 c.p.), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.