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Rischio di lavori forzati impediscono estradizone (Cass. 15578/11)

18 aprile 2011, Cassazione penale

Va negata l'estradizione verso uno Stato in relazione alla possibilità, per taluni reati, di essere sottoposti a lavori forzati o addirittura a pena di morte (Repubblica di Bielorussia).

Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di lavori obbligatori o forzati formano oggetto di differenti precetti e inibizioni in tutte convenzioni internazionali e sovranazionali.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 11/02/2011) 18-04-2011, n. 15578

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.Y.F., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 28.10.2010;

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

- udito il difensore dell'estradando, avv. L. B., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda, avanzata dalla Repubblica di Belarus, di estradizione di H.Y.F., colpita da mandato di cattura emesso dal capo giudice inquirente dell'ufficio dell'istruttoria preliminare della regione di Minsk per il delitto di frode informatica (art. 212 c.p. bielorusso).

2. La Corte territoriale ha escluso che vi sia ragione di ritenere che l'estradanda sia sottoposta, in caso di condanna, ai lavori forzati sulla base di un ragionamento generico ed astratto, finendo con l'affermare del tutto apoditticamente che la c.d. "limitazione della libertà" (prevista, come sanzione alternativa, dall'art. 212 c.p. bielorusso, comma 2) "è sanzione meno afflittiva della reclusione (tanto da avere un minimo edittale superiore) e da fare ragionevolmente ritenere che si tratti di istituto analogo a quello italiano dei lavori socialmente utili".

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'estradanda, che deduce violazione di legge per violazione dell'art. 698 c.p.p. e degli artt. 3 e 4 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (L. 4 agosto 1050, n. 848), con riferimento al rischio di condanna di sottoposizione a lavori forzati ed alla circostanza che la Corte territoriale ha ritenuto esaustiva e dirimente la nota datata 14.5.2010, con cui il Procuratore generale della Repubblica di Bielorussia assicura che l'estradanda "non sarà torturata e non riceverà disumano, umiliativo tratto o penalità".

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Va innanzitutto rimarcata l'assoluta infondatezza dell'analogia operata nella sentenza in esame tra lavori forzati previsti dall'ordinamento bielorusso e taluni istituti dell'ordinamento italiano che il giudice d'appello qualifica lavori socialmente utili, mentre più tecnicamente si denominano come "pena del lavoro di pubblica utilità", applicabile dal giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54) e "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività", a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p., comma 1).

Tali istituti, nell'ordinamento italiano, sono ammessi soltanto "a richiesta dell'imputato" (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54) e "se il condannato non si oppone" (art. 165 c.p.), così che rimane escluso ogni profilo forzoso od obbligatorio, ciò che rende improponibile qualsiasi analogia con il lavoro forzoso.

5. In secondo luogo, non può ritenersi "esaustiva e dirimente" l'assicurazione dell'autorità giudiziaria bielorussa che l'estradanda "non sarà torturata e non riceverà disumano, umiliativo tratto o penalità", affermazione che si riferisce a trattamenti diversi dal lavoro forzato.

Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di lavori obbligatori o forzati formano oggetto di differenti precetti e inibizioni in tutte convenzioni internazionali e sovranazionali (art. 3 e art. 4, comma 2 Cedu del 1950: art. 7 e art. 8, comma 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; art. 4 e art. 5, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2007), così che l'esclusione di una categoria non implica esclusione dell'altra.

6. Tanto premesso, deve ricordarsi che questa Corte ha già, in precedenti occasioni, negato l'estradizione verso la Repubblica di Bielorussia in applicazione degli artt. 698 e 705 c.p.p., in relazione alla possibilità, per taluni reati, di essere sottoposti a lavori forzati o addirittura a pena di morte (Cass. nn. 23555 e 23556/06, Piatrou; n. 32625/06, Barouskaya; 33980/06, Dvorkin).

Il caso in esame non si differenza dai precedenti, per l'obiettiva incertezza circa l'esatta qualificazione della frode informatica, diversamente punita nei diversi commi dell'art. 212 c.p. bielorusso, a seconda della gravità del fatto, con differenti pene, tra cui quella del lavoro forzato o obbligatorio.

7. Tale previsione contrasta con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950) e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Strasburgo 12 dicembre 2007 ed entrata in vigore con il Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009) che, rispettivamente all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 2, prevedono che "nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio".

Tanto basta all'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, Stato parte sia della Cedu sia dell'Unione Europea, per ritenere insussistenti le condizioni per l'estradizione ai sensi dell'art. 698 c.p.p., comma 2, il quale impone di non concedere l'estradizione quando vi è ragione di ritenere che il condannato verrà sottoposto a pene "che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona", tra le quali certamente rientrano i lavori forzati o obbligatori.

8. A ciò deve aggiungersi che la Repubblica di Belarus non ha sottoscritto e ratificato la predetta Convenzione, che stabilisce le norme di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, nè ha aderito al Consiglio d'Europa.

Tali mancate adesioni costituiscono di per sè allarmanti indicatori di volontà contraria al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. La situazione di diffusa violazione dei diritti umani in Bielorussia è attestata non soltanto da autorevoli organizzazioni internazionali non governative, attive nella promozione e nella vigilanza del rispetto dei diritti umani (v. Rapporto 2010 Amnesty International e Rapporto 2010 Human Rights Watch), ma anche da ripetute prese di posizione di istituzioni del Consiglio d'Europa (cfr. deliberazione 30.1.2004 dell'ufficio di Presidenza dell'assemblea ha rifiutato di ripristinare per la Bielorussia lo Statuto di invitato speciale presso l'Assemblea parlamentare; le ripetute dichiarazioni del segretario generale COE sul sistema penale bielorusso) e dell'Unione Europea (cfr. Rapporto al Parlamento Europeo della Commissione degli affari giuridici e dei diritti dell'uomo - doc. 11464 del 10 dicembre 2007; Risoluzione del Parlamento Europeo 1606 - 2008; Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea di Bruxelles del 31 gennaio 2011).

9. In presenza di tale situazione e in mancanza di una speciale Convenzione fra l'Italia e la Bielorussia in materia di estradizione, la norma applicabile è quella di cui all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), che non consente l'estradizione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza delle condizioni per la concessione dell'estradizione. Ne consegue l'immediata liberazione della estradandole non detenuta per altra causa.

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per l'estradizione e ordina l'immediata liberazione di H.Y.F. se non detenuta per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e dell'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011