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Rifiuto di andare in ospedale solo per alcoltest non è reato (Cass. 10146/21)

16 marzo 2021, Cassazione penale

E' reato rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti preliminari sul posto, al test etilometrico sul posto o presso il comando più vicino, o all'ospedale per chi sia coinvolto in incidente e necessiti di cure mediche: non è invece reato  il rifiuto di farsi accompagnare  presso un nosocomio vicino se l'accompagnamento sia finalizzato unicamente a verificare lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico.

Non è sanzionato il rifiuto di effettuare l’accertamento mediante prelievo ematico ospedaliero se non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 4 (che fa riferimento esclusivamente a strumenti e procedure determinati dal regolamento e presso uffici o comandi della Polizia stradale), nè tanto meno nel comma 3 del predetto articolo (che si riferisce agli accertamenti "precursori" non invasivi), nè infine al comma 5 dello stesso articolo (che fa riferimento al caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche).

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 15 dicembre 2020 – 16 marzo 2021, n. 10146

Presidente Izzo – Relatore Pavich

Ritenuto in fatto

1. M.M. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in data 16 maggio 2019, ha parzialmente riformato in mitius - riducendo la pena - la condanna, nel resto confermata, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, contestato come commesso in (omissis) .

Il M. , in tale occasione, aveva avuto un incidente con il motociclo da lui condotto; i Carabinieri, intervenuti sul posto, rilevavano che l’odierno ricorrente presentava sintomi di ebbrezza e per tale motivo gli chiedevano di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso il vicino ospedale di Cervia, non disponendo gli stessi di etilometro; il M. , dopo qualche insistenza, accondiscendeva, ma all’ospedale di omissis il personale medico indirizzava gli operanti e il M. all’ospedale di omissis; a questo punto, il M. rifiutava di seguire gli operanti presso il nuovo nosocomio.

2. Nell’unico motivo di ricorso, il sunnominato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo che il rifiuto di sottoporsi ad esame sui liquidi biologici non sarebbe contemplato come reato, atteso che la scelta dei Carabinieri di effettuare l’accertamento mediante prelievo ematico ospedaliero non rientra certamente nell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 4 (che fa riferimento esclusivamente a strumenti e procedure determinati dal regolamento e presso uffici o comandi della Polizia stradale), nè tanto meno nel comma 3 del predetto articolo (che si riferisce agli accertamenti "precursori" non invasivi), nè infine al comma 5 dello stesso articolo (che fa riferimento al caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche).

Di tal che il fatto contestato non può essere ricondotto a nessuna delle fattispecie cui fa riferimento l’art. 186 C.d.S., comma 7.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Per chiarire le ragioni della decisione, s’impone una breve premessa.

Nei casi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro (comma 4), o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche (comma 5), ma altresì agli accertamenti preliminari di cui all’art. 186, comma 3 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11845 del 02/03/2010, Rv. 246539).

In tal modo si vuole evitare che, con la sua riottosità, il conducente eviti lo screening (pur privo, come si è detto, di autonomo valore probatorio) in base al quale possono essere fondati i successivi accertamenti sull’ebbrezza (la cui validità probatoria è, invece, pacifica). Tuttavia, il reato de quo non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012 - dep. 31/05/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736: nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri da luogo degli accertamenti).

Tale assunto non vale per la diversa ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4, trattandosi di ipotesi espressamente contemplata in tale disposizione, atteso che il citato comma 4 prevede che l’espletamento dell’esame possa avvenire anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando; e d’altronde è pacifico che, nel caso di accompagnamento del conducente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4 non si possa parlare in alcun modo di misura restrittiva della libertà personale, nè di obbligo coercibile, fermo restando che il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi agli accertamenti de quibus integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7.

Ciò che rileva è unicamente che l’espletamento dell’esame venga in tale ipotesi legittimamente eseguito mediante etilometro rispondente ai requisiti di cui all’art. 379 Reg. C.d.S. (cfr. Sez. 4, Sez. 4, Sentenza n. 5442 dell’11/01/2019, ric. Costantini).

1.2. Il caso di che trattasi è ancora diverso, atteso che - come risulta dalla stessa sentenza impugnata - l’accertamento rifiutato dal M. doveva essere effettuato mediante prelievo di liquido biologico, e non mediante etilometro, come previsto dall’art. 186, comma 4 e giusta richiamo all’art. 379 Regolamento esecutivo.

Nella specie, come correttamente osservato dal ricorrente, oltre a non ricorrere la fattispecie di cui all’art. 186, comma 3 (quella degli accertamenti preliminari), neppure ricorreva quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento al caso del conducente che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sia altresì abbisognevole di cure mediche: ipotesi insussistente nella specie, dacché è evidente, in base alla lettura della sentenza impugnata, che l’accompagnamento del M. presso un nosocomio vicino era finalizzato unicamente a verificarne lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico.

È, allora, fondato l’assunto sostenuto dal ricorrente che depone per il difetto di rilevanza penale dell’ipotesi in discorso, atteso che - per il principio di tassatività e per il divieto di analogia in malam partem nella materia penale - la fattispecie in esame deve ritenersi esclusa dal novero di quelle contemplate dalla norma incriminatrice contestata al ricorrente (art. 186 C.d.S., comma 7).

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.