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Revoca misura alternativa, quali criteri? (Cass. 7109/19)

14 febbraio 2019, Cassazione penale

In ipotesi di revoca dell’affidamento per ragioni legate al comportamento del soggetto che viola disposizioni di legge o prescrizioni specifiche che rendano la prosecuzione della misura incompatibile con la prova in essere, spetta al giudice di merito valutare la data di decorrenza della revoca disposta. 

In tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 5 – 14 febbraio 2019, n. 7109
Presidente Di Tomassi - Relatore Cairo

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza in epigrafe revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, con finalità terapeutica, nei confronti di B.A.E.G. , a far data dal 28/12/2017. Osservava che il comportamento tenuto si era sostanziato nella trasgressione delle prescrizioni imposte e in una influenza negativa sul percorso degli altri ospiti residenziali. Si contestava che il B. avesse intrattenuto una relazione clandestina con altra ospite della struttura, in violazione delle prescrizioni attinenti al programma.

2. Ricorre per cassazione B.A.E.G. e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si lamenta dell’omessa motivazione sulla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca dell’affidamento terapeutico, nonché dell’omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal B. , durante l’affidamento terapeutico fino al (omissis) , motivazione che aveva inferito il comportamento negativo dal (omissis), là dove la relazione richiamata risultava in realtà positiva.

2.2. Si duole, poi, il ricorrente della decisione del Tribunale di sorveglianza di procedere alla revoca dell’affidamento in prova terapeutico con decorrenza dal 28/12/2017, in luogo di altra data successiva. Solo dal 2/5/2018, invero, era stata revocata la disponibilità all’ospitalità presso la struttura residenziale.

Osserva in diritto

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla data di decorrenza della disposta revoca dell’affidamento terapeutico D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sul punto.

La revoca dell’affidamento in prova costituisce, invero, uno degli epiloghi negativi che provocano l’interruzione della misura e del trattamento alternativo con essa avviato.

1.1. Nel caso in esame, il nucleo centrale della questione, rilevante ai fini del decidere, è quello relativo al valore da attribuire al periodo trascorso in affidamento in prova, all’esito dell’intervenuta revoca della misura alternativa alla detenzione. Dall’art. 98 reg. esec., u.c., (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 300) si ricava una prima indicazione sulla regola di "utile espiazione della misura alternativa". Nonostante la rubrica della norma anzidetta faccia riferimento anche alla revoca della misura, l’esame del comma 8, in particolare, rivela che l’affermazione è circoscritta alla diversa ipotesi di annullamento, con o senza rinvio, da parte della Corte di cassazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che abbia concesso la misura, ammettendo la deducibilità del periodo trascorso in affidamento.

In generale si deve osservare che, in ipotesi di revoca dell’affidamento per ragioni legate al comportamento del soggetto che viola disposizioni di legge o prescrizioni specifiche che rendano la prosecuzione della misura incompatibile con la prova in essere (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 11), spetta al giudice di merito valutare la data di decorrenza della revoca disposta.

Si è ritenuto che la mera e formale violazione degli obblighi non integri il reato di cui all’art. 650 c.p. (Cass. 5/7/2006, Castellari; Cass. 10/4/2008 Miccoli) e che la violazione di specifiche prescrizioni o di disposizioni di legge non costituisce causa di revoca automatica della misura stessa. Occorre, piuttosto, che le condotte stesse siano sintomatiche della indisponibilità del condannato a proseguire il rapporto trattamentale in essere o che ostino alla sua risocializzazione cui la misura protende.

Le violazioni in corso di misura producono un possibile effetto sanzionatorio-impeditivo, determinando la prosecuzione della prova attraverso la revoca della misura alternativa.

Si tratta di conseguenze che non sono frutto di automatismo e che seguono a una specifica valutazione discrezionale che compete al Giudice di sorveglianza.

È una valutazione complessa che deve tenere conto della gravità della violazione, della sua consistenza e degli scopi della misura, specie allorquando il comportamento posto in essere, dopo il riconoscimento della misura alternativa, non si sostanzi in un reato, ma si risolva nella inosservanza di una prescrizione che accede al protocollo di regole strumentali all’esecuzione della prova.

Là dove si tratti, poi, di affidamento in prova D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 94, la verifica non può prescindere dalla finalità della misura stessa che è riconosciuta anche in funzione di garanzia e tutela del diritto alla salute del singolo sottoposto. Discende che, in ipotesi siffatte, si debba procedere alla duplice valutazione dello scopo rieducativo e della condizione di dipendenza che anche caratterizza il percorso del medesimo affidato, aspetti che devono costituire oggetto di paritaria valutazione prima di procedere alla revoca stessa.

Al tema della sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa è strettamente collegato quello della decorrenza dei suoi effetti.

La norma, infatti, non disciplina espressamente la materia e spetta al Tribunale il compito di determinare il quantum di pena residua da espiare. Ciò l’organo decidente deve fare considerando che l’affidamento in prova conserva la caratteristica di una misura alternativa alla detenzione e assume, nelle sue connotazioni obiettive e come forma di espiazione in concreto, le caratteristiche di una pena in senso materiale, con contenuti limitativi della libertà e con simmetrica componente di afflittività.

Dette limitazioni sono in stretto rapporto funzionale con la finalità della misura stessa che, tendendo alla rieducazione attraverso forme alternative alla detenzione carceraria, ha lo scopo di sottrarre il singolo all’ambiente inframurario, non senza imporre una serie di regole comportamentali cui l’agire dell’affidato deve conformarsi, con le conseguenti limitazioni che caratterizzano l’esecuzione della misura alternativa, in funzione sostitutiva della pena inflitta.

La stessa Corte costituzionale (sentenza 87/343) ha affermato il principio secondo cui nella determinazione del quantum di pena da espiare in ipotesi di revoca dell’affidamento in prova occorre tenere conto "delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova".
Tendenzialmente, pertanto, a fronte di periodi prolungati di affidamento o, comunque, di un arco temporale non marginale, durante il quale la misura alternativa abbia avuto esecuzione nel rispetto delle regole e delle prescrizioni imposte, l’afflittività che ne caratterizza il segmento d’espiazione non può essere vanificata in applicazione di automatismi revocatori che non diano conto delle ragioni per le quali essa afflittività sia superata dalla condotta di violazione riscontrata e posta a fondamento della revoca della misura. Ciò perché il principio da non tralasciare è quello di una "utile espiazione" a fronte delle limitazioni imposte alla libertà personale e subite in fase di esecuzione alternativa.
Ciò posto il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento. Pur a fronte di una funzione essenzialmente rieducativa, la revoca per il fallimento dell’esperimento non può automaticamente avere effetto retroattivo e determinare il ripristino in integrum dell’originario rapporto punitivo. Si deve contrariamente tenere conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni e della valenza di afflittività ad esse afferente.
In ragione della variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, nell’assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell’art. 47 ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un apprezzamento specifico del comportamento e della violazione in relazione all’incisività delle regole imposte ed infrante.
In questa logica si giustifica la soluzione di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Corte cost. sent. n. 343 del 29/10/1987)”.
1.2. Questa Corte riprendendo gli insegnamenti tracciati ha anche ribadito che (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 Cc. (dep. 08/01/2016), Perra, Rv. 265859) in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
2. Nel caso in esame non ricorre una valutazione compiuta degli aspetti indicati e il tribunale di sorveglianza ha provveduto alla revoca automatica ex tunc della misura dell’affidamento richiamando genericamente la violazione della prescrizione accessoria alla misura stessa e la regola del divieto di intrattenere relazioni con altri appartenenti alla comunità residenziale. Contrariamente il giudice a quo avrebbe dovuto, scrutinando l’entità della violazione anzidetta e la sua gravità in concreto, verificare se e in che misura essa rendeva non computabile ai fini dell’espiazione la pena scontata in regime alternativo. Ciò anche alla luce della particolare tipologia di affidamento (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 94) e del periodo di esecuzione avviatosi con relativa limitazione delle facoltà personali e della afflittività che ne aveva, comunque, caratterizzato le modalità esecutive in un regime, tra l’altro, di tipo residenziale.
Alla luce di quanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.