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Revisione europea, limiti stretti (Cass. 7918/19)

21 febbraio 2019, Cassazione penale

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In tema di revisione del giudicato, deve escludersi l'esperibilità generalizzata del rimedio della revisione europea, fuori dei limiti del giudicato convenzionale, alle ipotesi di riforma della sentenza di assoluzione in assenza della previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, né l’estensione è praticabile, per via interpretativa, neanche quando la sentenza della Corte Edu posta alla base dell'istanza di revisione abbia effettivamente la qualità di sentenza "pilota".

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 13/12/2018) 21-02-2019, n. 7918

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -

Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere -

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.D.S., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 26/1/2016 della Corte d'appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina TUDINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 26 gennaio 2018, la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione - avanzata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 2011 - della sentenza di condanna, pronunciata nei confronti di D.D.S. per il reato di omicidio dalla Corte di appello di Firenze in data 16 febbraio 2015, irrevocabile.

La Corte di appello di Genova, investita della questione secondo cui la sentenza di condanna era stata pronunciata in riforma di precedente pronuncia assolutoria, in assenza della rinnovata escussione delle prove dichiarative, in contrasto con arresti della Corte Europea dei diritti dell'uomo e con i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata dalle Sezioni unite, in data 28/4/2016, Dasgupta, ha rilevato il difetto dei presupposti della revisione c.d. Europea, richiamando il consolidato orientamento di legittimità che esclude il rimedio ove non sia intervenuta pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso e la sentenza richiamata non sia qualificabile come "pilota".

2. Ha proposto ricorso D.D.S., per il tramite del difensore, Avv. Costanza Malerba, lamentando, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento alla revisione c.d. Europea, introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113 del 2011.

2.1. Premessa la natura del rimedio, il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte EDU, Sezione I, del 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, con la quale lo Stato italiano è stato condannato per violazione del diritto all'equo processo, sancito dall'articolo 6 della Convenzione, in relazione alla riforma di sentenza assolutoria non preceduta dalla rinnovata escussione delle prove dichiarative, oltre alle precedenti pronunce sul tema, assegnando alla prima ed alla sentenza Dan c. Moldavia il carattere di sentenze "pilota", tanto da aver comportato la modifica - con L. n. 103 del 2017 - dell'art. 603 c.p.p., in senso convenzionalmente conforme.

Ha evidenziato, altresì, gli orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica.

Ha contestato, pertanto, il fondamento dell'ordinanza impugnata, fondando l'estensione del rimedio ai casi analoghi, secondo i principi enunciati nella sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale.

Nel ricostruire la vicenda processuale, ha dedotto come l'unica prova a carico del D.D. sia costituita dalla dichiarazioni del testimone assistito S.G., diversamente apprezzate nei giudizi di merito e ritenute attendibili dalla Corte d'appello senza procedere al (ri)esame del dichiarante.

Ha, comunque, concluso nel senso che l'interpretazione delle fonti Europee deve assicurare la massima espansione delle garanzie processuali.

3. Con requisitoria scritta del 22 novembre 2018, il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorrente censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti della revisione della sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 630 c.p.p., come declinato dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale.

2.1. Va, al riguardo, rilevato come la sentenza della Consulta richiamata, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., ha finito per introdurre un aggiuntivo caso di revisione "quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo".

Nell'estendere la portata di una impugnazione essenzialmente esecutiva, la ratio dell'intervento additivo risiede nell'esigenza di conformazione ad una sentenza vincolante per lo Stato, in quanto il ricorrente sia stato parte del giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo.

2.2. Nella delineata prospettiva, si è posto il problema di definire gli esatti confini di siffatto obbligo di conformazione e l'estensibilità del medesimo ai casi, analoghi, sebbene non sottoposti alla Corte di Strasburgo.

Rileva, al riguardo, la natura della violazione accertata in sede Europea.

Mentre l'irrogazione di una pena illegittima, come tale riconosciuta sulla base di un apprezzamento della legalità convenzionale avente valore generale, comporta che quell'apprezzamento non può che avere a sua volta valore generale, diversamente deve, invece, opinarsi qualora la pena illegittima sia la risultante di un giudizio non equo, ipotesi nella quale l'apprezzamento verte su eventuali errores in procedendo e implica valutazioni correlate alla fattispecie specifica, richiedendosi dunque un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie.

In tal senso deve interpretarsi il principio secondo cui "le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale" (Sez. U. n. 34472 del 19/4/2012, Ercolano, rv. 252933).

2.3. Il thema dell'estensibilità del rimedio ai casi analoghi si è posto anche in riferimento alla portata delle c.d. sentenze pilota, introdotte ai sensi dell'art. 61 del regolamento della Corte, adottato il 10 settembre 2012.

La Corte Europea dei diritti umani può, difatti, emettere pronunce nelle quali espressamente viene ordinato allo Stato di porre rimedio a profili di criticità aventi carattere strutturale, da cui discendono ripetitive violazioni. In tali casi, la natura pilota della sentenza determina il congelamento delle cause simili, in attesa che lo Stato dia esecuzione all'ordine di rimozione dei problemi strutturali segnalati.

E poichè le sentenze "pilota" assumono espressamente valore anche oltre il singolo caso valutato, l'obbligo di conformazione da esse nascenti è stato ritenuto esso stesso a carattere generale.

Proprio sulla scorta di tale osservazione è stato, dunque, rilevato che "La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di "sentenza pilota" riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico" (Sez. 6, n. 46067 del 23/9/2014, Scandurra, rv. 261690; in senso analogo si è espressa, con riferimento ai limiti soggettivi, anche in relazione alle sentenze "pilota", Sez. 3, n. 8358 del 23/9/2014 - deo. 2015, Guarino, Rv. 262639).

2.4. Un'ampia analisi del tema è contenuta anche nelle recenti sentenze Dell'Utri (Sez. 1, n. 44193 del 11/10/2016, Rv. 267861) e Contrada (Sez. 1, n.43112 del 06/07/2017, Rv. 273905).

La prima pronuncia ha, in particolare, valorizzato le linee guida desumibili dalla sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, delimitando le rispettive sfere di operatività della revisione c.d. Europea e dell'incidente di esecuzione.

In questo caso, a fronte dell'esigenza di conformazione al dictum della Corte di Strasburgo, è stata sottolineata la primaria rilevanza della revisione, in specie quando si renda necessaria la riapertura del dibattimento.

In tale quadro si è osservato che l'operatività della revisione non è strettamente legata al fatto che l'istanza sia promossa dal soggetto risultato vittorioso dinanzi alla Corte di Strasburgo e neppure al fatto che ricorra, in alternativa, una sentenza "pilota" in senso formale.

Secondo tale impostazione, costituisce presupposto essenziale che si lamenti il carattere generale della violazione accertata, in quanto desumibile dal dictum della Corte di Strasburgo, e che ricorra una situazione corrispondente. Peraltro alla base dell'analisi vi è pur sempre il parametro individuato dalla sentenza n. 113 del 2011, alla cui stregua deve ricorrere la necessità di conformazione alle sentenze definitive in controversie di cui lo Stato sia parte.

Nella seconda si è, invece, affermato che la previsione dell'art. 46 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nelle ipotesi di violazione delle norme del testo convenzionale, impone al giudice nazionale, limitatamente al caso di cui si controverte, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea dei diritti dell'uomo e di eliminare fin dove è possibile le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata (Rv. 273905), individuando nel'incidente di esecuzione, regolato dagli artt. 666 e 670 c.p.p., lo strumento appropriato per l'attuazione di una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo quando questa non impone la riedizione del processo per violazione dell'art. 6 della Convenzione, realizzabile con lo strumento della "revisione Europea" (Corte cost. n. 113 del 2011), ma la mera rimozione degli effetti pregiudizievoli della condanna, alla quale il giudice dell'esecuzione è senz'altro abilitato fino a quando non si sia esaurito il rapporto esecutivo (Rv. 273906).

2.5. Un ulteriore approfondimento del tema è segnato da quegli approdi di legittimità che - alla luce della ricostruzione sistematica dell'istituto in rapporto ai limiti al principio dell'intangibilità del giudicato - hanno affermato come la c.d. revisione "Europea" debba presupporre una pronuncia della Corte di Strasburgo relativa allo stesso processo che si intende revisionare, con la conseguenza per cui la riapertura conseguente del processo è legittima esclusivamente nel caso in cui la "restituito in integrum", conseguente ad una accertata violazione convenzionale, possa essere attuata solo attraverso la riedizione del processo (Sez. 2, n.40889 del 20/06/2017, Cariolo, Rv. 271197, N. 39925 del 2014 Rv. 261443, N. 29167 del 2016 Rv. 267621) ed è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione "Europea" quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della "sentenza Europea" richiamata a sostegno dell'istanza (ibidem, Rv. 271198).

3. Nel quadro così sommariamente delineato, il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il ricorrente - premesso di non essere parte in alcun procedimento concluso con sentenza favorevole della Corte Europea dei diritti dell'uomo postula l'estensione a caso analogo della pronuncia Lorefice c. Italia in data 29 giugno 2017, alla quale riconduce la natura di "sentenza pilota" in quanto volta alla rimozione di un vulnus sistemico dell'ordinamento processuale italiano ed emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte Europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di sentenze, che sono state menzionate dalla Corte di cassazione nelle sentenze delle Sezioni unite n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta e n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, che, sulla scorta di un'ampia ricognizione della materia della riforma in appello di sentenza assolutoria di primo grado, hanno affermato, in sintonia con quanto sostenuto dalla Corte di Strasburgo, che la riforma postula in tal caso la rinnovazione delle prove dichiarative decisive che la corte di appello deve disporre anche d'ufficio, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, come tale deducibile (sul punto Sez. U. n. 27620 del 2016, Dasgupta, cit, Rv. 267487, 267489, 267491, 267492; Sez. U. del 2017, Patalano, cit., Rv. 269785, 269787; V. anche Sez. U. n.14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

3.2. Esplicita, quale indice sintomatico della natura pilota della sentenza Cedu richiamata, la rimozione del vizio sistemico rilevato attraverso l'introduzione, con L. n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 603 c.p.p., del comma 3 bis, che prevede il generalizzato obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva su cui sia stata fondata la pronuncia assolutoria in primo grado.

4. I rilievi del ricorrente non colgono nel segno.

4.1. La genesi dell'intervento normativo richiamato, va rintracciata nel recepimento dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, a sua volta permeata dall'orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo, all'esito di una profonda e complessiva rivisitazione della disciplina processuale del giudizio di appello, originata anche da precedenti sentenze della stessa Corte di cassazione in tema di motivazione c.d. rafforzata, e avendo di mira l'esigenza di assicurare che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio e, nel contempo, che sia salvaguardato il diritto dell'imputato al contraddittorio Di guisa che la riforma della fase istruttoria del processo d'appello risulta fondata su una molteplicità di principi concorrenti, sollecitati dalla giurisprudenza convenzionale nel suo complesso, e non già della necessità di adeguamento ad un dictum vincolante per lo Stato italiano della Corte Edu, e non può, pertanto, essere ex se posta a fondamento di un'istanza di revisione, in quanto, pur ispirata da arresti della Corte di Strasburgo, costituisce l'approdo originale di un percorso interpretativo, avente ad oggetto il sistema processuale italiano, destinato ad uniformare per il futuro l'orientamento giurisprudenziale, ma senza che possa incidere retroattivamente ab extrinseco, nei casi in cui si sia formato il giudicato.

4.2. Nel quadro così delineato, il carattere di sentenza "pilota" assegnato nel ricorso alla decisione Lorefice c. Italia non si evince nè dal tenore del dispositivo - limitato al riconoscimento della sola tutela risarcitoria - nè dall'ordito motivazionale, esclusivamente incentrato sulla disamina dello specifico caso sottoposto alla Corte di Strasburgo ed alla conseguente violazione dell'art. 6 della Convenzione, ritenuta con puntuale riferimento al processo penale celebrato, con "progressione sfavorevole", nei confronti del ricorrente.

Di guisa che anche la condanna dello Stato italiano emessa nello specifico caso devoluto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo richiamata non giustifica un'interpretazione estensiva dell'istituto della revisione Europea, tendente a consentire l'incisione del giudicato formatosi nei processi che hanno riguardato casi asseritamente analoghi, ovvero genericamente connotati dallo stesso vizio procedurale.

In tal senso, trova conferma anche in seguito alla pronuncia della decisione Lorefice c. Italia l'orientamento di legittimità (Sez. 6, n.21635 del 02/03/2017, Barbieri, Rv. 269945) che esclude l'esperibilità generalizzata del rimedio della revisione Europea, fuori del limiti del giudicato convenzionale, alle ipotesi di riforma della sentenza di assoluzione in assenza della previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, con l'ulteriore precisazione che la richiesta estensione non si ritiene praticabile, per via interpretativa, neanche quando la sentenza della Corte Edu posta alla base dell'istanza di revisione abbia effettivamente la qualità di sentenza "pilota".

Alla base del contenimento della revisione negli stretti limiti tracciati dalla Corte costituzionale si pone la difesa delle situazioni processuali esaurite, ovvero del "giudicato", ancora oggi presidio ineludibile della certezza del diritto (Sez. 2, n.40889 del 20/06/2017, Cariolo, cit., Rv. 271197), non condividendosi, pertanto, gli approdi giurisprudenziali che estendono la revisione oltre gli stretti limiti segnati dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, suggerendone l'utilizzo anche per la riapertura di processi coperti dal giudicato relativi a casi non esaminati dalla Corte di Strasburgo e che presentino vizi processuali asseritamente analoghi a quelli rilevati dalla Corte Edu in uno specifico caso (Sez. 1 n. 44193 dell'11/10/2016, Rv 267861, cit.); ciò a prescindere dalla natura "pilota" o ordinaria della sentenza Europea invocata a giustificazione della revisione (contra per l'utilizzo della revisione in tali casi: Sez. 6 n. 21635 del 02/03/2017, Rv 269945, cit.; Sez. 6 n. 46067 del 23/09/2014, Rv 261690).

4.3. Nè può genericamente invocarsi la necessità di un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne, secondo i canoni delineati dalla Corte costituzionale e in conformità con quanto rilevato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in modo che il risultato sia in linea con i principi enunciati dalla Corte Europea, giacchè ciò può rilevare solo all'interno del processo e può influire sul suo corso, ma non può incidere ex post, una volta che si sia formato il giudicato, impregiudicata l'eventualità che venga adita la Corte di Strasburgo e che venga riconosciuta una violazione delle garanzie convenzionali, dalla quale discenderebbe l'operatività della causa di revisione introdotta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019