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Registrazione tagliata, prova inutilizzabile a sfavore della difesa (Cass. 1422/18)

15 gennaio 2018, Cassazione penale

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento: nel caso in cui risulti accertato che detta registrazione presenta delle manipolazioni che rendono discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria, avuto riguardo alle ragioni della manipolazione medesima, e della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo a tal fine sufficienti la mera conseguenzialità dei brani, né la loro concordanza con quanto riferito da quest'ultima.

La sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo. 

La possibilità di valutazione frazionata è una massima di esperienza che non fissa un principio di "irrilevanza del mendacio". Semplicemente, e logicamente, afferma che la parziale falsità non impedisce una utilizzazione della prova purchè vi sia una valutazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda la inattendibilità delle restanti dichiarazioni.

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 03/10/2017) 15-01-2018, n. 1422

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.A., nato a (OMISSIS);

S.G., nato a (OMISSIS);

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;

nel procedimento a carico di:

G.A., nato a (OMISSIS);

S.G., nato a (OMISSIS);

D.P.A., nato a (OMISSIS);

D.P.M., nato a (OMISSIS);

D.P.G., nato a (OMISSIS);

F.A., nato a (OMISSIS);

M.F., nato a (OMISSIS);

P.E.G., a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 6/7/2016 della CORTE APPELLO DI SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TAMPIERI LUCA che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso degli imputati e per il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Uditi:

l'avvocato DD. che si associa alle conclusioni del procuratore generale e insiste per il rigetto del ricorso;

l'avvocato A F., che chiede il rigetto del ricorso, in sost.ne avv. S;

l'avvocato F G., che insiste per l'accoglimento del ricorso del suo assistito ed il rigetto del ricorso del pubblico ministero;

l'avvocato D A., che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

l'avvocato A G., per delega dell'avvocato DC, che chiede per D.P.G. il rigetto del ricorso del pubblico ministero e per G.A. l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. L'odierno giudizio di impugnazione ha ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 6 luglio 2016 avverso la quale hanno proposto ricorso sia i due imputati condannati, S.G. e G.A., che il pubblico ministero nei confronti sia dei predetti nonchè di altri imputati assolti.

1.1 In primo grado si era proceduto innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di G.A., S.G., D.P.A., D.P.M., D.P.G., F.A., P.E.G., Q.M., T.R., e M.F..

Secondo l'accusa G., sindaco del Comune di Pagani, e gli altri soggetti, amministratori ovvero soggetti favoriti dai primi, avevano commesso una serie di reati nel contesto delle nuove attività imprenditoriali poste in essere presso il Centro commerciale "(OMISSIS)" sito nel territorio di quel Comune:

1.2 le singole contestazioni, che si riportato in estrema sintesi rispetto al contenuto particolarmente analitico dei capi di imputazione, erano:

- Capo a): reato di concussione in quanto si assumeva che il sindaco e gli altri imputati avessero imposto la assunzione di circa 30 persone presso il Centro commerciale. Tra questi, il pregiudicato F.A. in favore del quale l'imposizione aveva riguardato anche la consegna della somma di Euro 3000 in attesa della sistemazione lavorativa.

- Capo b): fatto qualificato dal giudice per l'udienza preliminare quale violenza privata tentata; nello stesso contesto di cui sopra, il sindaco G. aveva preteso che gli imprenditori in questione non proseguissero nel giudizio proposto in sede di giurisdizione tributaria contro il provvedimento di aumento della tassa rifiuti per la struttura commerciale.

- Capo c): ipotesi di concussione riferita alla pretesa di affidamento della gestione del parcheggio antistante il Centro commerciale a società controllate dai fratelli D.P..

- Capo d): ipotesi di concussione finalizzata ad ottenere un contributo elettorale.

- Capo e): ipotesi di concussione finalizzata ad ottenere una sponsorizzazione in favore della "Paganese calcio". - Capo f): ipotesi di concussione finalizzata ad imporre l'affidamento di lavori edili in cambio di sponsorizzazioni.

- Capo g): scambio elettorale "politico mafioso".

1.3 Per tutti tali reati:

- La minaccia era consistita essenzialmente nella possibilità per il sindaco di condizionare l'apertura ed il funzionamento del Centro commerciale, sia in quanto avrebbe dovuto emanare i necessari provvedimenti amministrativi, sia perchè paventava la revoca della denominazione di "città turistica" di (OMISSIS) con conseguente divieto di apertura festiva del Centro commerciale (condizione che aveva una forte incidenza sulla redditività);

- era stata contestata la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per essere stata utilizzata la forza intimidatoria della banda camorristica denominata "(OMISSIS)".

2. Il Tribunale, con sentenza del 12 marzo 2013, riteneva fondata in minima parte tali accuse, condannando soltanto il sindaco, G.A., ed un consigliere comunale, S.G.: entrambi per il reato di cui al capo a), limitatamente ad una sola delle circa trenta assunzioni contestate, ovvero quella di F.A., esclusa la aggravante "mafiosa"; il solo G. anche per il reato di cui al capo b), violenza privata, esclusa la citata aggravante.

G. e S. erano invece assolti per le altre contestazioni.

2.1 Quanto agli altri imputati, il Tribunale li assolveva per il reato di cui al capo b) con la formula "non aver commesso il fatto" e per tutti gli altri reati con la formula "perchè il fatto non sussiste".

Con la sentenza dichiarava la estinzione delle misure coercitive ancora in applicazione nei confronti di sette degli imputati.

3. Il Tribunale considerava come il materiale probatorio consistesse essenzialmente nelle dichiarazioni della persona offesa Pa.Am., uno dei componenti della famiglia Pa. che aveva assunto l'iniziativa dell'investimento nel Centro (OMISSIS). Le indagini partivano dalla sua denuncia presentata nel 2011 con la quale aveva riferito di una serie di pressioni indebite cui assumeva di essere stato sottoposto dai pubblici amministratori per gli atti amministrativi necessari per le sue attività economiche familiari; a tali vicende erano riferite le contestazioni dei capi di imputazione.

3.1 A seguito di tali prime dichiarazioni erano effettuate, tra le altre indagini, attività di intercettazione; l'ulteriore arricchimento delle dichiarazioni della persona offesa, che via via riferiva agli inquirenti nuove circostanze, consentiva anche di ipotizzare il rapporto degli imputati con la criminalità organizzata.

Secondo il Tribunale, comunque, pur essendovi state tali ulteriori indagini, queste non erano mai in grado di offrire prova diretta ed autonoma dei fatti per i quali la prova essenziale era costituita soltanto dalle dichiarazioni di Pa.Am. rispetto alle quali gli altri elementi raccolti potevano valere quali riscontri.

3.2 Questione rilevante nella esposizione del materiale probatorio, per quanto dopo si dirà, è la possibilità di utilizzare o meno il particolare elemento probatorio rappresentato dalla registrazione di un colloquio effettuato il 27 aprile 2009 su iniziativa del medesimo Pa.Am., colloquio intervenuto tra lui, S. e P..

Tale conversazione è stata allegata quale prova diretta delle pressioni subite da Pa. per la assunzione di F., ovvero l'unico caso, tra i molteplici contestati, per i quali è stata disposta condanna.

All'esito delle attività peritali sul supporto di registrazione fornito dal Pa. agli inquirenti, è risultato che certamente vi è stata una manipolazione tesa ad eliminare parti selezionate del colloquio registrato; e che tale manipolazione era stata operata proprio dal Pa..

Il Tribunale riteneva che la mancanza di una parte del complesso unitario del documento audio rendesse impossibile la ricostruzione del significato complessivo della prova e, quindi, la stessa andasse ritenuta inutilizzabile.

Si tratta di questione particolarmente rilevante perchè verrà poi diversamente decisa dalla Corte di Appello.

3.3 Quanto alle valutazioni di merito, per il reato di cui al capo a) per il quale è stata disposta parziale condanna (l'unico reato per il quale è residuata la condanna all'esito della dichiarazione di prescrizione in appello per il reato di cui al capo b), osservava il Tribunale che andava fatta una distinzione tra i vari episodi in esso contestati:

- per le numerose contestazioni di imposizione di assunzioni non risultava alcuna reale minaccia a carico della persona offesa e le richieste del sindaco consistevano essenzialmente nell'invito alla assunzione di manodopera locale, oltre che al recupero del personale perdente il lavoro che già svolgeva presso l'esercizio commerciale (OMISSIS) che aveva chiuso e ceduto l'area al "(OMISSIS)";

- solo per quanto riguarda l'assunzione di tal F.A., invece, vi erano state indebite pressioni. Queste erano conseguenti al fatto che per costui, diversamente che per gli altri, la assunzione da parte dei responsabili del Centro commerciale e dei singoli negozi che in esso dovevano operare, appariva difficoltosa per la sua condizione di pregiudicato.

3.4 Il Tribunale, quindi, riteneva in questo caso specifica e ben credibile la accusa della persona offesa Pa.Am. che riferiva di come, in occasione di un incontro con S. il (OMISSIS), quest'ultimo gli disse che, se non avesse assunto F., il sindaco G. si sarebbe attivato per la revoca della denominazione di città turistica al fine di imporre la chiusura domenicale del centro commerciale.

Che vi fosse stata una tale particolare minaccia era, secondo il Tribunale, credibile per essere stata utilizzata la medesima prospettazione di revoca della citata denominazione anche quale reazione ad un licenziamento di dipendenti da parte di uno dei negozi del centro commerciale, oltre che in altre precedenti occasioni.

3.5 Secondo il Tribunale, tali accuse risulterebbero confermate - a parte il contenuto delle intercettazioni ambientali non ritenute utilizzabili dal Tribunale - da altre testimonianze:

- la stessa forma di minaccia era stata utilizzata già nel 2007 per ottenere il ritiro del ricorso in materia di rifiuti da parte degli imprenditori del centro commerciale.

- Il comandante della polizia municipale aveva riferito che proprio nell'aprile 2009 il sindaco riunì i consiglieri di maggioranza del consiglio comunale per proporre una mozione di sostegno alla revoca della denominazione di città turistica.

- Pa.Am. aveva riferito che la stessa iniziativa di revoca della denominazione in questione era stata posta in essere dal sindaco in un'occasione in cui era rimasto contrariato per non essere stato invitato alla inaugurazione di uno dei negozi.

- Il teste T. (responsabile della (OMISSIS), esercente il negozio principale del centro commerciale) aveva riferito di come Pa. avesse ritenuto che la assunzione di F. gli fosse imposta tanto da temere ritorsioni in caso contrarlo; si tratta, difatti, di una assunzione per la quale il G. ebbe particolarmente ad insistere.

Il Tribunale valorizzava anche un'intercettazione del 2 giugno 2011 tra Pa.Ga. e Pa.Lu., padre e fratello di A., che discutevano delle possibili ragioni specifiche per le quali erano stati convocati dagli inquirenti, sapendo di dichiarazioni rese dal congiunto.

Secondo il Tribunale, pur se le difese sostenevano che tale conversazione dimostrasse che la richiesta di assunzione di F. non era affatto ritenuta una imposizione, in realtà era vero il contrario perchè i due, nel parlare della convocazione, comprendevano subito che il tema rilevante per gli inquirenti era quello della assunzione del F. e che lo stesso Pa.Ga. diceva espressamente che questa assunzione era stata imposta.

3.6 n Tribunale, invece, riteneva non dimostrata la ulteriore circostanza che fossero stati dati a F., tramite il S., Euro 3000 per ricompensarlo della mancata immediata assunzione.

Sul punto il Tribunale manifesta un serio dubbio di attendibilità di Pa., non comprendendosi perchè costui avrebbe dato dei soldi senza mantenerne traccia proprio nel momento in cui dimostrava di non fidarsi delle controparti tanto da effettuare la registrazione del colloquio con S.. Per tale ragione, quindi, il fatto era da ritenersi non provato.

A parte la ritenuta evidente responsabilità del G., il Tribunale, poi, riteneva responsabile anche il S.. Pur ritenendo che inizialmente costui intendesse temporeggiare sull'assunzione in questione, non essendo in accordo con il G., aveva poi espressamente sostenuto le sue richieste, fatto che lo rendeva correo.

3.7 Quanto agli altri reati in contestazione:

- per il capo b) il Tribunale riteneva fondata la tesi di accusa secondo la quale la pressione effettuata dal sindaco perchè i responsabili del Centro commerciale giungessero ad una transazione sulla rideterminazione della tassa rifiuti rinunciando al ricorso proposto contro l'aumento, andasse qualificata quale violenza privata.

- non riteneva, invece, integrati gli altri reati sia per la genericità delle prove, sia perchè non risultava comunque che quelle denunciate potessero configurarsi quali effettive condotte di minaccia. Per vari dei soggetti imputati la assenza di elementi a carico era ancora più radicale perchè nei loro confronti Pa.Am. non aveva mai rivolto alcuna accusa.

Inoltre, per tutti i reati, compresi quelli per i quali era pronunciata la condanna, il Tribunale escludeva del tutto la sussistenza di "ma fiosità", negando radicalmente la fondatezza della tesi di accusa dell'essere le vicende in questione manifestazione di un più ampio sistema criminale posto in essere da G..

4. La Corte di Appello con la sentenza oggi impugnata decideva sugli appelli degli imputati condannati nonchè del pubblico ministero che si doleva delle assoluzioni. Come già detto, l'unica modifica sostanziale alla decisione di primo grado è stata la declaratoria di prescrizione per il capo b).

La Corte, su richiesta del pubblico ministero, riapriva il dibattimento per la acquisizione di dichiarazioni di vari soggetti, per cui il materiale probatorio di riferimento è stato in parte diverso e più ampio.

4.1 La Corte di Appello ha confermato la sussistenza della concussione del capo a) con argomenti in parte diversi da quelli del primo giudice.

La differenza principale è che i giudici di secondo grado, diversamente dal Tribunale, ritenevano utilizzabile la registrazione del colloquio del (OMISSIS). Nel dare atto che era certo che vi era stata la manomissione della registrazione, per esserne state tagliate delle parti, ad opera del Pa.Am., affermavano che ciò non ne impedisse l'utilizzazione: la logica consequenzialità di tutti i brani registrati rendeva irrilevanti le cancellazioni.

4.2 Anche sulla scorta di tale registrazione, in risposta ai motivi di appello, la conclusione era:

- la vicenda dell'assunzione di F. è consistita in una serie di condotte prolungatesi nel tempo.

- la richiesta del G. divenne man mano più pressante fino a diventare apertamente intimidatoria. Lo confermano direttamente ed indirettamente gli altri testimoni considerati dal Tribunale.

- Pur a fronte dei dubbi manifestati dal Tribunale di Nocera Inferiore sulla attendibilità della testimonianza del Pa.Am., per tale concussione vi sono rilevanti riscontri.

- Confermava anche che l'intercettazione del 2 giugno 2011 tra Pa.Ga. e Pa.Lu. dimostrava che vi era stata una intimidazione.

4.3 Per quanto riguarda, invece, la impugnazione del pubblico ministero, la Corte di Appello ne riteneva la infondatezza già sulla scorta di profili di ordine generale dell'atto. Il pubblico ministero continuava a sostenere che vi fosse una sorta di sistema illecito posto in essere dal sindaco in combutta con la malavita organizzata, ma si limitava ad affermarlo in termini solo astratti, tanto da aver contestato i reati persino nei confronti di soggetti che non erano mai stati neanche citati dalle stesse fonti di prova; era in tale modo evidente che l'atto di appello non si confrontasse in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Peraltro l'ufficio inquirente sosteneva solo in termini generici che il Tribunale non avesse tenuto conto delle prove ulteriori rispetto alle dichiarazioni di Pa.Am.; era, invece, vero esattamente il contrario, nè il PM aveva anche solo indicato le prove asseritamente non valutate.

Pur sulla scorta di queste critiche generali e a fronte del mancato sviluppo di questioni specifiche, la Corte comunque procedeva ad una nuova valutazione di ciascuna singola imputazione formulando un giudizio di merito di piena condivisione delle conclusioni del Tribunale.

Passando alla esposizione degli atti di impugnazione contro la sentenza di appello:

5. Il ricorso del pubblico ministero riguarda le posizioni di G.A., D.P.M., D.P.A., F.A., S.G., M.F., P.E.G. e D.P.G..

Con unico motivo contesta il vizio di motivazione svolgendo argomenti che sono sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'appello contro la sentenza del Tribunale:

- ritiene frammentaria e non sistematica la valutazione delle fonti di prova;

- ritiene che si sia fatta una valutazione delle sole dichiarazioni di Pa.Am., per il quale vi è stato un giudizio di parziale inattendibilità sulla scorta di una mera adesione alle argomentazioni dei difensori;

- il giudice di secondo grado "non coglie la concatenazione dei fatti posti a base della sistematicità investigativa e dibattimentale";

- rileva che non sarebbero state valutate rilevanti intercettazioni telefoniche (non indicate in modo specifico) e che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la intercettazione ambientale effettuata dalla persona offesa;

- rileva come non sia stata fatta una seria valutazione dei provvedimenti giurisdizionali prodotti dal pubblico ministero;

- ritiene che la Corte di merito "non dà conto di tutte le fonti di prova indicate nella richiesta di condanna, neanche per escluderne la rilevanza, limitandosi ad analizzare solo alcune delle fonti di prova della istruttoria dibattimentale" con conseguente visione parziale.

Ciò soprattutto ai fini della aggravante di mafia che ritiene essere stata esclusa senza motivazione. In tal senso ritiene determinante la lettura coordinata delle dichiarazioni rese da " Pa.Am., Pa.Ga., Pa.Lu., R.D., G.A., Pe.Ga., Fe.Ro., Se.Gi. e C.V.", invitando alla lettura integrale delle stesse;

- rileva l'importanza delle dichiarazioni del testimone C.V., non citato nella sentenza di primo grado ed erroneamente valutate da quella di secondo grado;

- ritiene apodittiche le valutazioni della Corte di Appello sui risultati della istruttoria dibattimentale rinnovata quanto al reato di cui all'art. 416 ter c.p.; - rileva come l'istruttoria di appello abbia confermato l'ipotesi di accusa dell'esistenza di un sistema illegale facente capo al G..

5.1 D.P.A., per difendersi da tale impugnazione, ha presentato una memoria che, in modo analitico, osserva come si tratti di una piena trasposizione dell'atto di appello con le poche aggiunte necessarie per collegarlo alla sentenza impugnata.

6. Ricorso G.:

6.1 Con primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 581 c.p.p., comma 1, artt. 191, 511, 515, 602 e 526 c.p.p. nonchè in relazione all'art. 111 Cost., comma 3, art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. a) e lett. b) CEDU per avere la sentenza impugnata utilizzato una prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di primo grado con provvedimento non impugnato.

Osserva come, poichè il Tribunale aveva espulso la prova costituita dalla registrazione audio del (OMISSIS) dal materiale dibattimentale, il provvedimento di ufficio della Corte di Appello che lo ha ritenuto, invece, utilizzabile ha di fatto introdotto elementi che non erano stati oggetto di acquisizione e discussione dibattimentale. Peraltro, poichè nessuna parte ha mai posto in discussione in sede di impugnazione la illegittimità in questione, non poteva essere disposto il recupero della prova in violazione del contraddittorio.

6.2 Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione sulla ragione per ritenere significativo il contenuto della registrazione citata, nonostante la manipolazione, contestando la correttezza della valutazione della "continuità discorsiva del testo". Inoltre non si è tenuto conto che nella conversazione si fa riferimento al G. in modo indiretto, risultando quindi una dichiarazione de relato.

6.3 Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione. Rileva che vi è travisamento della prova sul punto del collegamento tra la minaccia di "chiusura domenicale" e la mancata assunzione di F.: difatti Pa. non ha mai dichiarato in dibattimento un tale collegamento. Produce estratti dei verbali di dibattimento per la parte rilevante. Nè le dichiarazioni di To. e B. hanno alcuna funzione di riscontro.

6.4 Con quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere la Corte travisato la prova costituita dalla intercettazione del 2 giugno 2011 e, comunque, per aver illogicamente motivato in merito ad essa. La Corte di Appello ha erroneamente valutato la registrazione fra presenti in occasione della convocazione di padre e figlio di Pa.Am., tenuto conto che in essa non si parla mai del tema della "chiusura domenicale".

6.5 Con il quinto motivo deduce la violazione di legge per essere stata ritenuta la ipotesi di cui all'art. 317 c.p.p. e non il meno grave reato di induzione indebita in quanto, nella stessa prospettiva dell'accusa, il Pa. intendeva ottenere anche vantaggi dalla relazione con il sindaco.

6.6 Con il sesto motivo deduce la violazione di legge. In mancanza della prova della promessa di pagamento della somma di denaro, il fatto integrava il tentativo di reato e non il reato consumato.

6.7 La difesa di G. ha presentato motivi aggiunti, riferiti al tema della utilizzazione a fini probatori della registrazione di conversazioni effettuata dalla persona offesa Pa. e che il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabile.

Con i primi due motivi rileva la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, per essere stato affrontato un punto della decisione cui non erano riferiti i motivi di appello e le deduzioni delle parti.

Rileva che le decisioni sulla prova costituiscono statuizioni autonome e, quindi, non possono essere rivalutate se non sono oggetto di specifici motivi.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 271 c.p.p. in relazione all'art. 267 c.p.p..

Svolge una serie di argomenti basati sulla valutazione del contenuto di una diversa conversazione intercettata e registrata nel medesimo supporto in cui compare tra gli interlocutori una persona appartenente al corpo dei carabinieri; tale circostanza, secondo il difensore, è indicativa del fatto che il supporto contenga intercettazioni effettuate su disposizione della polizia giudiziaria, tale dovendosi ritenere anche quella in questione. Richiama le regole affermate dalla giurisprudenza in ordine alla necessità che l'intercettazione disposta da un interlocutore su incarico della pg sia effettuata nel rispetto delle disposizioni sulle intercettazioni.

Con il quarto motivo aggiunto deduce il vizio di motivazione per manifesta illogicità alla luce del contenuto della perizia fonica.

Rileva come una attenta lettura di quanto dice S. porta ad una diversa interpretazione complessiva; a tale fine, compara il contenuto della conversazione registrata con quanto acquisito con le prove orali in corso di dibattimento, valutando anche le registrazioni non valorizzate dalla Corte di Appello traendone, quindi, una smentita dell'impianto accusatorio.

7. Ricorso S.:

7.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 317 e 319 quater c.p. e all'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 530 c.p.p., n. 2 e art. 533 c.p.p..

Contesta la corretta ricostruzione della vicenda, in particolare quanto al collegamento tra l'intimidazione e la promessa di denaro od altra utilità, rilevando come la affermazione di pag. 76 della motivazione secondo cui "... la concussione si sarebbe già consumata con la promessa da parte di Pa.Am. di assumere F.A. a tempo indeterminato presso il (OMISSIS), nonchè di corrispondergli, in alternativa o nel frattempo, una somma di danaro" non sia basata su alcuna prova presente in atti. Anche tale richiesta di assunzione rientrava tra le "raccomandazioni", così come le altre assunzioni di lavoratori per le quali la stessa Corte di Appello ha escluso il rilievo penale non essendo affatto dimostrata la ipotizzata minaccia della revoca della denominazione di "città turistica" in caso di mancata assunzione di F..

Considera, poi, che dalla stessa sentenza, in un passaggio di pag. 70, si desume che l'iniziativa della revoca della predetta denominazione, con il conseguente obbligo di chiusura del centro commerciale di domenica, era già stata presa in precedenza e, quindi, non poteva essere in rapporto con la assunzione di F..

Peraltro, sulla più corretta premessa che la "ventilata iniziativa della revoca della denominazione" fosse sganciata dalla assunzione di F., osserva come la qualifica della condotta dovesse essere tutt'al più quella di reato di induzione indebita ex art. 319 quater c.p.. Difatti, rileva, la denominazione di città turistica era un vantaggio nella prospettiva della presunta persona offesa Pa. così come la assunzione di F. non poteva essere ritenuta di per sè un fatto dannoso. Nella data situazione ben può configurarsi per l'imprenditore uno sfruttamento della situazione per indebite utilità future ed eventuali.

Rileva, ancora, che non si è tenuto conto della circostanza determinante che il ricorrente non era neanche presente nella seduta del consiglio comunale in cui il sindaco aveva riunito la maggioranza per procedere alla revoca della denominazione a città turistica.

7.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 110 c.p. ed agli art. 546 c.p.p., lett. E), art. 530 c.p.p., n. 2 e art. 533 c.p.p..

Con tale motivo rileva che l'accusa non ha dato prova di tutti gli elementi del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, in particolare quanto alla sussistenza del dolo del ricorrente. Ciò che risulta, difatti, è tuttalpiù un comportamento imprudente che è stato erroneamente assimilato al dolo.

Come ben si rileva in alcuni passaggi delle intercettazioni, il ricorrente non aveva affatto un ruolo attivo e gli si può attribuire solo una condotta di connivenza, risultando dalle conversazioni come lui intervenisse anche nell'interesse di Pa. e subisse la pressione del sindaco.

7.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p. ed all'art. 546 c.p.p., lett. e), art. 530 c.p.p., n. 2 e art. 533 c.p.p.. Considera come non sia stata sufficientemente esaminata la possibilità della "riserva mentale" della persona offesa, quindi della sua determinazione a non pagare alcunchè, dovendosi in conseguenza ipotizzare che il fatto costituisca in realtà un tentativo.

Con motivo aggiunto S. ha dedotto che la sentenza viola il divieto di riforma peggiorativa con riferimento alla utilizzabilità della registrazione di colloquio effettuata dalla persona offesa, negata dal primo giudice e, invece, affermata dalla Corte di Appello senza che fosse stata oggetto di impugnazione. Inoltre, considera come tale registrazione sia stata alterata per cui la stessa costituisce un atto falso penalmente rilevante. Pertanto è una prova illecita, del tutto inutilizzabile.

Motivi della decisione

Sono fondati solo i ricorsi degli imputati.

1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.

Lo stesso risulta una palese riproduzione dell'atto di appello, per tale ragione dovendosi ritenere del tutto generico in assenza di un serio confronto con il contenuto della sentenza impugnata.

Inoltre, proprio perchè viene riprodotta una impugnazione di merito, il ricorso risulta chiaramente mirato ad una contestazione di profili in fatto, chiedendo una nuova ed autonoma valutazione del materiale probatorio, come riportato nella sintesi fatta sopra. L'inammissibilità, quindi consegue anche all'essere proposti motivi non consentiti in sede di legittimità.

Quanto ai ricorsi degli imputati:

2. Ricorso G.:

2.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello ha "utilizzato una prova dichiarata inutilizzabile dalla giudice di primo grado con provvedimento non impugnato", è infondato.

La questione della utilizzabilità e concreta capacità probatoria della registrazione del colloquio del (OMISSIS), effettuata su iniziativa della persona offesa Pa.Am., è affrontata in vari dei motivi di ricorso e riguarda una prova centrale, secondo la prospettiva della sentenza di appello, ai fini della ritenuta colpevolezza; tale prova risulta, invero, palesemente rilevante anche a favore degli imputati, proprio per le anomalie che la caratterizzano.

2.2 Quanto al fatto storico della esistenza di tale registrazione, al di là della valutazione del contenuto della conversazione intercettata, vanno specificati i punti di certezza e quelli di incertezza:

- è un dato indiscusso, sulla scorta di quanto accertato ed ampiamente motivato dai giudici di merito, che si tratta di una registrazione effettuata su iniziativa della medesima persona offesa.

Al riguardo, può sgomberarsi il campo dalla deduzione (per la prima volta in sede di legittimità, con i motivi aggiunti) della difesa di G. dell'essere stata effettuata tale registrazione su iniziativa della polizia giudiziaria, con quanto ne consegue in ordine alla necessità di applicare la disciplina delle intercettazioni, soprattutto quanto alla necessaria autorizzazione del giudice. Tesi della difesa è che, avendo la stessa reperito sul medesimo supporto che il Pa. consegnava agli inquirenti, con il file audio del dialogo, una ulteriore registrazione con voci di carabinieri, evidentemente tale supporto era stato fornito dalla polizia giudiziaria per conto della quale il Pa. aveva operato.

Va però considerato che tale (ipotetico) banale errore di utilizzare per la registrazione un supporto già usato con il dato materiale in esso dimenticato è una traccia assai generica e che non può dimostrare affatto di per sè solo che la registrazione sia stata disposta su iniziativa della polizia giudiziaria. Quindi è fuor di dubbio che, sulla scorta dei presupposti di fatto esposti nella sentenza, sia indiscussa la ricorrenza della tipica situazione di registrazione di un colloquio effettuata su iniziativa di uno dei soggetti che vi partecipano. Quindi, come ben ritenuto dai giudici di merito, si è in presenza di un "documento" ex art. 234 c.p.p..

- Non residuano dubbi sull'epoca del colloquio, sulla scorta di riferimenti fatti nel corso della conversazione a circostanze note (la Corte di Appello, al riguardo, valorizza erroneamente anche le "proprietà" dei file audio, che sono però alterabili, ma le altre prove della datazione della conversazione rendono tale errore irrilevante).

- Soprattutto è un dato di assoluta certezza, alla luce degli accertamenti peritali di cui si rende conto nelle motivazioni in primo e secondo grado, e non oggetto di contestazione (che, peraltro, appare assai difficile alle date condizioni), che la registrazione non è continuativa,ma chi ne ha avuto la disponibilità ne ha volutamente tagliato varie parti rimaneggiando il tutto.

- L' assoluta certezza si estende anche alla attribuzione della manipolazione alla persona offesa. Questa, invero, nega tale suo intervento, dimostrando di non poter offrire alcuna giustificazione tranquillizzante di perchè abbia fatto tale scelta di alterazione della registrazione.

2.3 Prima di affrontare i temi di diritto che certamente pone tale tipo di prova sul piano della utilizzabilità e della utilità, va invero considerato come entrambe le sentenze di merito scelgano soluzioni che evitano di confrontarsi con il tema che, su un piano di comune logica, era il più rilevante in un caso simile.

In presenza di un documento audio che può compararsi ad un documento cartaceo in cui parte delle pagine vengono volutamente strappate per renderlo non conoscibile per intero, senza che se ne dia una ragione, comuni criteri di valutazione logica fanno propendere per la scarsa affidabilità di una tale prova. La prima e più ovvia ragione è che chi ha effettuato i tagli abbia inteso occultare quella parte del documento che non conforta la sua tesi.

Nel caso di specie, invece:

- il giudice di primo grado ha risolto il problema in modo elusivo il problema affermando (erroneamente, come si dirà) una inutilizzabilità formale della registrazione senza ritenere di dover considerare il dato storico della evidente falsificazione (per manipolazione - omissione) della prova nella sua (non lieve) incidenza sulla credibilità della persona offesa (ed unica prova diretta del fatto, come si è detto). Tale omessa valutazione è ancora più illogica perchè proprio lo stesso giudice aveva dubitato della piena attendibilità della persona offesa: non solo della complessiva e vasta ipotesi originaria di accusa (tredici pagine "fitte" solo per trascrivere i capi di imputazione) corrispondente ai fatti denunciati dal Pa.Am. aveva ritenuto fondata una ben minima parte ma, proprio nel contesto della assunzione di F., aveva ritenuto non veritiera la vicenda della contemporanea imposizione del pagamento di Euro 3000 in favore dell'aspirante lavoratore.

- Il secondo giudice, a sua volta, ha risolto il tema ritenendo il documento non inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. ma non attribuisce alcun rilievo concreto al fatto che la registrazione fosse stata manipolata, come se la cancellazione non fosse stata condotta volontaria (e perciò sospetta), come se ci si trovasse in presenza di un documento cartaceo recuperato solo in parte da un incendio fortuito, ritenendo soddisfacente l'apparente conseguenzialità logica della conversazione tagliata (che non esclude certamente la più ovvia delle possibili ragioni della alterazione, ovvero che nelle parti non registrate vi fossero dialoghi significativi in senso inverso a quanto desiderato dal manipolatore).

Chiaro quindi che è mancato un doveroso apprezzamento della portata negativa della alterazione sulla affidabilità delle dichiarazioni accusatorie e sulla stessa capacità probatoria della registrazione.

2.4 Il tema generale posto da G. con il primo motivo riguarda l'inutilizzabilità o meno della registrazione e l'effetto preclusivo della relativa declaratoria da parte del giudice di primo grado in assenza di una impugnazione del "punto".

Innanzitutto, pur volendo ritenere corretta la declaratoria di inutilizzabilità pronunciata dal giudice di primo grado e la impossibilità di recupero del documento come prova senza una specifica impugnazione della prima sentenza, va rammentato che "La sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge; ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fondata, anche se non decisiva, la doglianza relativa al rigetto della richiesta della difesa di acquisire la corrispondenza epistolare intrattenuta dal detenuto e ritenuta oggettivamente inutilizzabile perchè intercettata, ad insaputa di questi, ai sensi dell'art. 266 c.p.p. e ss.). (Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015 - dep. 11/05/2016, Carambia e altri, Rv. 266792)" Sez. 1, n. 11027 del 26/11/1996 - dep. 20/12/1996, Usai, Rv. 207332.

Ciò significa, a completamento di quello che si è detto sopra, che, anche a ritenere tale prova inutilizzabile "a carico", ne era comunque doverosa la valutazione "a favore" per la sua incidenza sulla affidabilità della testimonianza della persona offesa che aveva manipolato la prova documentale.

2.5 Per quanto riguarda, invece, l'interesse manifestato dalle difese a confermare la esclusione della registrazione dal materiale probatorio, utilizzata quale significativo elemento a carico dalla Corte di Appello, innanzitutto non è fondata la tesi dell'esservi una preclusione che impedisse al giudice di appello di ridiscutere, anche di ufficio, il tema della utilizzabilità formale di tale prova.

Secondo le difese poichè le impugnazioni di merito non contestavano la dichiarazione di inutilizzabilità del primo giudice, operava la preclusione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, e, quindi, la Corte di Appello ha erroneamente recuperato di ufficio tale prova per sostenere l'accusa.

2.6 Tale preclusione, invece, non ricorreva affatto.

Innanzitutto, l'interpretazione proposta dal ricorrente comporta conseguenze paradossali, a conferma della sua scarsa plausibilità. Poichè la diversa decisione in tema di inutilizzabilità era questione di interesse dell'accusa, sarebbe ben difficile ipotizzare lo spazio per una sua impugnazione, ancorchè incidentale, su tale decisione incidentale: a fronte di una sentenza di condanna conforme alle sue richieste, non era consentita una impugnazione finalizzata alla sola modifica della motivazione e del materiale probatorio di riferimento. Si pensi alla ancor più paradossale, per l'effetto contra reum, della ipotesi inversa in cui appellante sia il pubblico ministero e il giudice di appello valorizzi intercettazioni che il primo giudice aveva, su specifica eccezione, erroneamente dichiarato utilizzabili ritenendole, però, insufficienti a provare il fatto. In un tale caso, se fosse vero quanto assume la difesa, l'imputato non avrebbe ragione di impugnazione (e se la presentasse sarebbe inammissibile) e potrebbe essere condannato senza potersi difendere su una palese inutilizzabilità della prova a carico.

Che non possa realizzarsi tale situazione paradossale risulta dalla corretta interpretazione della disposizione invocata dal ricorrente.

Invero le preclusioni dell'art. 597 c.p.p., comma 1, riguardano il soggetto impugnante ed in riferimento ai singoli "punti" dei "capi" della sentenza impugnata: la cognizione del giudice di appello è limitata "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".

2.7 Sul tema generale, per quanto qui di interesse, è sufficiente richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 268965 (che riprende la giurisprudenza delle stesse SS.UU. precedenti, in particolare Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006 - dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 235699), chiarisce che "il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597 c.p.p., comma 1, ha invece una portata più ristretta, riguardando "tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo". I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle "statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato" e nell'ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio).".

Il "punto" della decisione sul quale vi è la preclusione ex art. 597 c.p.p., comma 1, quindi, riguarda essenzialmente le statuizioni sostanziali e non quelle relative alle valutazioni processuali.

Tale disposizione non limita affatto il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova, che sarebbe la conseguenza del limite invocato dalla difesa: il giudice di appello, nei limiti dei punti investiti dal soggetto impugnato (l'accertamento del fatto, dell'elemento psicologico etc), decide in autonomia, non essendo vincolato sul tema della valutazione della prova, ancorchè dichiarata inutilizzabile.

2.8 Si richiamano, poi le decisioni più specifiche in tema di prova che confermano tale conclusione: "Non viola il principio di devoluzione, il giudice di appello che, nell'esaminare il motivo di gravame dedotto dall'imputato relativo all'attendibilità della persona offesa, riconosca a quest'ultima, pur in assenza sul punto di specifica impugnazione da parte del P.M., la qualifica di testimone e non di indagato in procedimento connesso, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva proceduto all'assunzione della prova ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. (Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015 - dep. 28/01/2015, Sconso e altro, Rv. 262368)". "E del resto la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante (cfr., proprio, con riguardo ad una fattispecie di legittima valutazione compiuta dal giudice del gravame in ordine all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine e ritenute invece inutilizzabili dal giudice di primo grado, Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009, B., Rv. 245288). (Sez. 3, n. 38146 del 09/07/2015 - dep. 21/09/2015, V, Rv. 264729)".

Rilevato, quindi, che la Corte di Appello, al fine della decisione sui punti oggetto di impugnazione, poteva valutare diversamente la utilizzabilità della prova in questione, va confermato il giudizio della sentenza impugnata in ordine alla utilizzabilità della registrazione in questione.

Innanzitutto, in realtà, non è neanche chiaro se il primo giudice intendesse affermare che la prova fosse "inutilizzabile" ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. La affermazione del Tribunale che dalla alterazione derivi ".... il divieto per questo collegio di fare uso alcuno della registrazione sopra indicata" appare maggiormente una valutazione sostanziale piuttosto che una affermazione di inutilizzabilità formale ai sensi della citata disposizione.

Comunque, a parte la evidente palese sbrigatività nella soluzione del tema della attendibilità delle dichiarazioni di chi ha volutamente portato una registrazione alterata, correttamente la Corte di Appello ha rilevato che certamente non si è in presenza di un questione di utilizzabilità in quanto il tipo di registrazione di conversazione rientra tra i "documenti", rispetto alla cui disciplina non viola alcun divieto specifico.

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce sotto vari profili il vizio di motivazione nella valutazione della portata probatoria della registrazione è fondato.

La Corte di Appello, come detto, ha correttamente ritenuto che la registrazione di conversazione sia un documento liberamente valutabile non ricorrendo alcun divieto probatorio violato, con la conseguente inutilizzabilità, ed ha correttamente ritenuto che il tema posto dalla incompletezza della registrazione riguardi profili di attendibilità e capacità probatoria del documento.

3.1 La Corte ha così confermato in fatto quanto già ritenuto accertato dal primo giudice: "Gli 8 file audio sono stati ritenuti dal perito (e, quindi, dal Tribunale di Nocera Inferiore) non genuini e oggetto di una manipolazione perchè l'inizio della conversazione, su ciascuno, non presenta il segnale di start e alla fine dí ciascuna delle tracce non si rileva il segnale di stop" tra la prima e la seconda traccia vi è un intervallo di minuti 1 e secondi 22, mentre è di 13 minuti lo stacco tra la seconda e la terza tracca e di 1 minuto e 6 secondi tra questa e la quarta; lo stacco è di 26 secondi tra la quarta e la quinta traccia e di 32 secondi tra questa e la sesta; di 58 secondi tra la sesta e la settima, e, infine di 4 secondi tra questa e l'ultima" e, si ripete, ha confermato che la manipolazione è stata effettuata dal Pa.Am..

Ha, quindi, correttamente concluso nel senso che "la valutazione del contenuto del documento necessita solo della particolare cautela imposta dalla considerazione della sua "manipolazione" nei termini concreti".

La valutazione conseguente, fatta senza tale "cautela", è, però, del tutto illogica in quanto si ritiene soddisfacente il dato della corrispondenza tra i brani "selezionati" dal soggetto che aveva manipolato la registrazione e le sue stesse dichiarazioni.

La Corte, difatti, si limita a valorizzare il fatto che vi sia una conseguenzialità logica fra i vari brani resi riconoscibili, in un caso in cui, peraltro, è palese come non vi sia una "pistola fumante": nessun brano della conversazione in sè è rappresentativo in termini inequivoci della condotta concussiva (da quanto trascritto non risulta che vi sia stata una inequivoca affermazione che "deve" essere assunto F. dietro minaccia della data rappresaglia).

La stessa Corte, a sostegno della propria scelta di non tenere conto della accertata manipolazione, invoca, per similitudine, la giurisprudenza secondo cui la valutazione "frazionata" delle dichiarazioni del testimone è preclusa solo quando le dichiarazioni non credibili siano collegate in modo fattuale o logico con quelle che si intende utilizzare.

3.2 Ciò, però, non significa che in assenza di tale rapporto di "inferenza logica e fattuale" tra dichiarazione falsa e dichiarazione della quale va vagliata l'attendibilità, la falsità stessa non possa inficiare il resto della prova dichiarativa, come, invece sembra fare la Corte di Appello che, in motivazione, pur dando atto che la certezza che la registrazione sia stata falsata una qualche "cautela" certamente la imponeva, in realtà ritiene la registrazione, così rimaneggiata, attendibile senza alcun vaglio critico. Afferma, difatti, che è una prova ultronea perchè va a "completare e rafforzare un quadro probatorio già appagante", e che ha la caratteristica della piena compatibilità con le dichiarazioni di Pa.Am. (ovvero con l'autore della manipolazione).

La possibilità di valutazione frazionata è una massima di esperienza che di certo non fissa un principio di "irrilevanza del mendacio". Semplicemente, e logicamente, afferma che la parziale falsità non impedisce una utilizzazione della prova purchè vi sia una valutazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda la inattendibilità delle restanti dichiarazioni.

Nel caso particolare, la affermazione della corrispondenza di quanto registrato, nelle parti che il manipolatore della registrazione ha inteso fare conoscere del più lungo colloquio, con quanto afferma il medesimo manipolatore sentito quale testimone/persona offesa, innanzitutto non risolve affatto il dubbio sulla veridicità del colloquio come ricostruito con i tagli. E' una valutazione del tutto illogica poichè è ragionevole che il Pa., che si limita a negare e quindi non offre ragioni alternative, abbia rimaneggiato il dialogo perchè, nella diversa sequenza, fosse corrispondente alle sue accuse.

Basti considerare che, non essendovi, come già detto, una espressa condotta "estorsiva", in base alla complessiva vicenda ricostruita dai giudici di merito è ragionevole che le parti del colloquio "tagliate" potessero chiarire la effettiva natura delle pressioni del G. anche nel diverso senso che i giudici di merito hanno ritenuto per le altre assunzioni "imposte" secondo il capo di imputazione a) (circa 30, per le quali vi è stata assoluzione in primo e secondo grado): queste, pur ipotizzate rappresentare gravi concussioni, sono poi risultate essere, in realtà, richieste di intervento a favore dei lavoratori locali, portate avanti con mera insistenza e forzature non corrispondenti ad una reale volontà di nuocere e, comunque, espressione di una accettata, se non doverosa, forma di promozione della comunità locale.

Quindi non era affatto escluso che le parti tagliate dimostrassero un contesto ben diverso; ciò anche tenuto conto che gli stessi giudici di merito di entrambi i gradi hanno escluso il concorso del F. avendo costui chiesto, ed ottenuto, l'appoggio dell'ente locale per la sua particolare condizione di disagio economico.

In modo indiretto, quindi, gli stessi giudici hanno escluso l'evidenza di interessi privati per questa particolare assunzione.

In definitiva, ritenere che la prova sia credibile solo perchè chi l'ha falsata per farla corrispondere alle proprie dichiarazioni è riuscito a farlo molto bene, è oltre ogni accettabile ambito di opinabilità.

3.3 E' quindi fondato il motivo nella parte in cui:

- Rileva l'errore nel non considerare che la "continuità discorsiva del testo" ben poteva essere diversa con la integrale conoscenza del colloqui.

- Rileva l'errore nel non considerare che la stessa scelta di tagliare parti del colloquio (e negarlo pervicacemente) era una operazione sospetta ed indicativa che che la registrazione completa non confermava la versione di Pa..

4. Anche il terzo motivo è fondato.

La contestazione del ricorrente non riguarda la attendibilità delle accuse del Pa.Am. ma il fatto che nelle sentenze di merito non sia stata individuata ed indicata alcuna dichiarazione del predetto che descrivesse la condotta di concussione e, comunque, la Corte di Appello non ha risposto alle deduzioni specifiche al riguardo.

Tale rilievo, in base alla lettura di entrambe le sentenze, è fondato.

4.1 Secondo la sentenza di primo grado (p.5) "a differenza che per le assunzioni precedenti, nel caso riguardante F., la persona offesa ha esplicitamente riferito di essere stato destinatario di precise minacce da parte del sindaco, chiaramente finalizzata costringeva a sottostare alla sua richiesta". La minaccia sarebbe stata quella veicolata dal S. nel corso nell'incontro del (OMISSIS) (tra Pa., S. e P.E.).

Secondo il primo giudice, "Che quella veicolata da S. fosse una minaccia plausibilmente pronunciata dal sindaco" si desumeva innanzitutto dal fatto che due giorni prima lo stesso G. aveva utilizzato la minaccia della "chiusura domenicale" in reazione al licenziamento di alcuni dipendenti del negozio "(OMISSIS)".

Citava, poi, gli altri riscontri di cui si è detto, consistenti sia nella utilizzazione della "chiusura domenicale" quale minaccia già utilizzata in altre occasioni, che nelle dichiarazioni di T. e nell'intercettazione ambientale di Pa.Lu. e Pa.Ga..

La Corte di Appello, che doveva rispondere alle doglianze della difesa sulla assenza di una specifica accusa di Pa.Am. di essere stato diretto destinatario di una minaccia da parte del sindaco tendente alla assunzione di F., paventandosi le conseguenze negative, a pag. 64 fa riferimento alle "dichiarazioni accusatorie di Pa.Am." che trovano corrispondenza in riscontri vari e, alla stessa pagina, si afferma, come già detto, che la conversazione registrata sarebbe un rafforzamento di un "quadro probatorio già appagante".

Nel prosieguo, però, senza rispondere alla impugnazione sulla mancanza di specifiche accuse nelle dichiarazioni di Pa., la Corte si limita a considerare la portata probatoria della intercettazione, ritenendo sufficiente considerare quanto si desume dalle parti trascritte.

4.2 Senza, quindi, necessità di accesso agli atti della istruttoria dibattimentale pur richiesta dalla difesa, effettivamente manca la risposta alla doglianza di assenza di una chiara accusa da parte di Pa.Am. di essere stato destinatario di una specifica minaccia per ottenere un risultato indebito, risposta sostituita dal recupero di quella registrazione di conversazione, pur manipolata, che il primo giudice aveva escluso dal materiale probatorio utilizzabile sia a favore che contro.

Quindi il motivo è fondato sotto il duplice profilo di non essere state individuate le dichiarazioni della persona offesa che descrivevano il fatto contestato in modo inequivoco (tenuto conto della facile confusione con il "mercanteggiamento" del sindaco, riconosciuto legittimo dal Tribunale, per ottenere dai nuovi investitori sul territorio scelte a vantaggio della comunità locale sotto il profilo delle assunzioni di lavoratori) e, comunque, di non essere stata data risposta esplicita alle contestazioni della impugnazione sul punto.

5. Il quarto motivo non può essere esaminato in quanto riguarda la interpretazione, ed il presunto travisamento, della conversazione intercettata fra Pa.Lu. e Pa.Ga. che, nella prospettiva della sentenza di appello, ha funzione di riscontro e non di prova diretta del fatto. Si tratta di valutazione cui il giudice di rinvio dovrà, se del caso, nuovamente procedere dopo aver risolto il tema della sussistenza della minaccia integrante reato.

6. Il quinto motivo pone una questione che riguarda la qualificazione giuridica della condotta e che può già essere risolta sul piano teorico. Il fatto, come descritto e ritenuto dalla sentenza di primo grado, rientra certamente nell'ambito della concussione poichè sarebbero state prospettate conseguenze negative per una condotta non accondiscendente alle pretese del pubblico amministratore in assenza di una qualsiasi utilità per il Pa. che consenta di ritenere il meno grave reato di cui all'art. 319 quater c.p.p..

In ipotesi, G. non pretendeva l'assunzione per creare le condizioni per l'apertura domenicale ma, al contrario, essendo l'apertura già consentita, minacciava di impedirla per il futuro quale rappresaglia per la mancata assunzione.

7. il sesto motivo non può essere utilmente valutato in questa sede derivando la qualificazione del reato come consumato o tentato dall'esito della possibile ricostruzione del fatto in sede di giudizio di rinvio.

8. La valutazione di fondatezza del secondo e del terzo motivo, quindi, porta a ritenere la assenza di una motivazione sul nucleo centrale della condotta contestata.

Si rende quindi necessario l'annullamento della sentenza per nuovo giudizio sui punti in questione. Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, procedere innanzitutto ad una valutazione di attendibilità della persona offesa alla luce sia delle ragioni di dubbio già manifestate (con la esclusione di credibilità della accusa della richiesta di pagamento di Euro 3000 in favore di F. e, comunque, con la complessiva valutazione negativa in relazione agli altri imputati ed agli altri reati) che della accertata condotta di manipolazione della registrazione di conversazione.

Nel caso di ritenuta attendibilità, dovrà procedere a valutare se nelle dichiarazioni del Pa. risulti descritto il comportamento doloso come contestato. In caso positivo, procederà poi, alle ulteriori valutazioni ai fini della decisione, ivi compresa la valutazione del contenuto della registrazione tenuto conto della sua alterazione.

9. Ricorso S..

Sono fondati i primi due motivi, da valutare unitariamente, conseguendone l'annullamento senza rinvio e l'assoluzione nel merito, non essendo quindi necessario valutare i suoi ulteriori argomenti.

Difatti, la stessa lettura del materiale ritenuto a carico e le valutazioni fatte dello stesso dimostrano, in realtà, che al S. non possa affatto essere attribuita la responsabilità per il reato in contestazione.

9.1 il giudice di primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, non avendo fatto uso della registrazione del colloquio del (OMISSIS), affermava che S. "..., dunque, era profondamente introdotto nel meccanismo delle assunzioni instaurato dal sindaco, anche in virtù del suo incarico di consulente del lavoro della famiglia Pa. da lungo tempo oltre che di esponente politico della maggioranza facente capo a G..

E' vero che, secondo quanto detto da Pa.Am., S. fu d'accordo con lui inizialmente nella decisione di temporeggiare sulla richiesta di assunzione di F.; tuttavia, è risultato dall'istruttoria che, da un certo punto in poi, l'imputato si fece più insistentemente portatore della pretesa di G. e fu persino colui che gli ribadì, nel corso dell'incontro al suo ufficio, la espressa minaccia della chiusura domenicale del (OMISSIS) in caso di mancata adesione.

... Ne consegue che, se pure si potesse ipotizzare che in una prima fase S. abbia mantenuto un atteggiamento quanto meno neutro sulla vicenda di F., tale ipotesi non sarebbe più sostenibile in quella seconda fase, in cui egli non solo era perfettamente a conoscenza della minaccia esplicitamente pronunciata da G. nei confronti di Pa., ma si fece personalmente carico di riconfermarla alla persona offesa nel corso di un colloquio in cui si discuteva dell'eventuale versamento di una somma di danaro in favore di F..

Ritiene il Tribunale, dunque, che la sua condotta abbia costituito un contributo concreto in termini causali alla realizzazione del reato di concussione riconducibile a G., avendo egli, con l'ascendente derivantegli dalla conclamata vicinanza al sindaco e con l'abuso della fiducia derivante dal rapporto pluriennale coi Pa., quanto meno rafforzato la valenza intimidatoria della pretesa dell'assunzione di F.".

9.2 Tale motivazione, invero, era palesemente contraddittoria. Il dato di fatto che il Tribunale considerava era che il ricorrente era "consulente del lavoro della famiglia Pa. da lungo tempo", e prendeva atto, pur affermandolo in modo poco netto, che il S. ebbe a temporeggiare sulla assunzione di F. ovvero ebbe un "atteggiamento quanto meno neutro". Quindi, in realtà, pur con una formulazione indiretta (rispetto alle premesse, sarebbe stato più corretto affermare esplicitamente che S., nella prima fase, curava gli interessi di Pa. quale consulente del lavoro e non i possibili interessi personali del sindaco), il Tribunale nega che inizialmente S. abbia concorso nella attività illecita del sindaco, anzi.

Il momento del sostegno alla presunta pretesa concussione si sarebbe manifestato, invece, nella stessa prospettiva della sentenza di condanna, solo e soltanto nella occasione del colloquio registrato e dopo due giorni dalla più diretta pressione del sindaco per il caso di mancata assunzione.

Tale pressione da parte del S., però, è affermata in termini del tutto apodittici perchè non risulta neanche dalle dichiarazioni del Pa. (trascritte). Quindi non trova alcun elemento di sostegno, anche solo logico, la conclusione che il ricorrente abbia poi inteso offrire "un contributo concreto in termini causali alla realizzazione del reato di concussione riconducibile a G.". Nulla dimostra il mutamento di posizione del S., consulente della famiglia; l'avere in ipotesi rafforzato la minaccia non è un comportamento che possa attribuirsi quale concorso in termini meramente oggettivi ma richiede uno specifico dolo di concorso di cui non si individua traccia della prima sentenza.

La sentenza di appello, invero, proprio nel fare stavolta riferimento al contenuto "noto" della conversazione incriminata, dimostra ulteriormente che resta del tutto sfornito di prova che l'intervento del S. sia stato di consapevole contributo causale nel rafforzare la intimidazione da parte del sindaco. La sentenza, alle pagine 73 e 74, riporta tale conversazione in cui S. si limita a riferire di un atteggiamento del sindaco che non fa affatto proprio. Dalla stessa conversazione si comprende che il riferimento che il Pa. fa alla percezione di un atteggiamento estorsivo riguarda solo G. e non anche S..

9. La conclusione è che, indipendentemente dal tema del materiale probatorio utilizzabile, e pur ritenendo pienamente utilizzabili le dichiarazioni registrate, non è affatto dimostrata una partecipazione del ricorrente alla concussione in questione. Il S., nella stessa esposizione dei fatti nelle sentenze di merito, non risulta avere fatto alcuna pressione per conto di G. nè prima (non si indica alcun elemento probatorio a sostegno) nè nel corso del colloquio registrato e/o nelle dichiarazioni del Pa..

In definitiva, non vi è, nel materiale probatorio citato dalla sentenze, alcuna dimostrazione del ruolo di S. di portatore degli interessi di G., riferendo la volontà di quest'ultimo alla vittima, con la dolosa finalità dí rafforzare l'intimidazione.

A fronte di tale assoluta carenza o, comunque, illogicità della motivazione nel volere trarre le date conseguenze dalle circostanze di fatto accertate, è evidente che, per la compiuta ostensione nelle sentenze di merito del materiale probatorio disponibile e la sua ampia valutazione in termini di accusa, risulta la definitiva impossibilità che lo stesso materiale, anche a seguito di una nuova valutazione, possa portare alla conclusione di condanna. Ciò, quindi, impone nei confronti di S. l'annullamento senza rinvio con assoluzione dal reato contestato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.G. per non aver commesso il fatto.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.A. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018