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Reato portare pistola giocattolo fuori casa senza tappo rosso (Cass. 7911/22)

4 marzo 2022, Cassazione penale

Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra reato.

Cassazione penale

sez. I penale

ud. 10 gennaio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7911

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 21 giugno 2021 il Tribunale di Udine ha dichiarato B.G. responsabile del reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3, in relazione all'art. 5, comma 4, della stessa legge, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, e lo ha condannato alla pena di Euro duemila di ammenda.

2. Secondo la ricostruzione operata in sentenza, B. , in data 9 dicembre 2019, alle ore 20.35, si trovava all'interno del parcheggio antistante una farmacia di Udine e veniva sottoposto a controllo su richiesta del titolare dell'esercizio commerciale che, dopo averlo notato, aveva avvisato la polizia temendo che egli avesse l'intenzione di entrare furtivamente nel locale.

Sottoposto a perquisizione, nella disponibilità di B. veniva rinvenuta una pistola giocattolo in metallo, con impugnatura in simil legno, priva del tappo rosso.

Il Tribunale, sulla base della ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie, anche in ragione delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, ha ritenuto integrato il reato contestato.

Ha negato che la mail prodotta dalla difesa e trasmessa dal liquidatore dell'azienda produttrice della pistola giocattolo con la quale è stato attestato che l'eventuale utilizzo dell'oggetto come arma da sparo ne avrebbe determinato la certa esplosione, potesse avere una qualsiasi efficacia liberatoria per l'imputato.

Il giudicante ha evidenziato come la mancanza del tappo rosso, a prescindere da ulteriori caratteristiche dell'oggetto, rendesse l'arma utilizzabile a scopi intimidatori con conseguente punibilità del relativo porto.

Nè ha trovato accoglimento l'ulteriore deduzione difensiva secondo cui la perquisizione non sarebbe avvenuta in luogo pubblico ma nel parcheggio privato della farmacia, atteso che la norma incriminatrice sanziona la condotta di porto in luoghi esterni all'abitazione o alle sue appartenenze, a prescindere che ciò avvenga in luoghi privati o pubblici.

Riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, il giudicante ha escluso la possibilità di concedere "ulteriori attenuanti" per essere stato, l'imputato, sottoposto a controllo nei pressi di un esercizio commerciale, oltre che per i precedenti penali.

3. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avv. M. B., articolando cinque motivi.

3.1. Con il primo ha denunciato, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione della legge penale.

A tale scopo ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 3394 del 06/03/1992, Ferlotti, Rv. 189520 con la quale è stato affermato che il semplice porto fuori dalla propria abitazione di una pistola priva del tappo rosso non è previsto dalla legge come reato, assumendo rilevanza penale, invece, solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto dell'arma rappresentino elemento costitutivo.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di illogicità della motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva depositata con la quale era stata richiesta l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p..

3.3. Con il terzo motivo la difesa ha eccepito l'illogicità della motivazione per travisamento della prova nella parte in cui il giudice di primo grado ha svalutato il contenuto della mai/ trasmessa dalla casa produttrice della pistola con la quale era stata dimostrata l'impossibilità di utilizzare il giocattolo.

Il contenuto della missiva avrebbe potuto essere agevolmente verificato dal giudicante attivando i poteri integrativi ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

3.4. Il quarto motivo riguarda il vizio di motivazione per l'omessa valutazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con la sentenza di cui al primo motivo di ricorso.

3.5. Con il quinto motivo è stata eccepita violazione e falsa applicazione della legge penale, oltre ad omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p..

4. Il Procuratore Generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

2. Sono manifestamente infondati il primo ed il quarto motivo, suscettibili di essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per avere il Tribunale fatto malgoverno del principio di diritto elaborato dalla sentenza delle Sezioni Unite Ferlotti indicata in ricorso e secondo la quale il semplice porto fuori dalla propria abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso non integra una condotta di rilievo penale.

Infatti, la fattispecie ascritta all'imputato, dopo le modifiche apportate alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, è sanzionata penalmente.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, la quale (v. Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966) ha affermato che "il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, in relazione all'art. 5, comma 4, della predetta legge".

In motivazione è stato spiegato che la L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, così come modificato dalla norma citata a decorrere dall'I. luglio 2011, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, "gli strumenti di cui all'art. 5, comma 4," della medesima legge, ovvero le riproduzioni in metallo di armi (pistole giocattolo), comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve (cosiddetta pistola "scacciacani"), che devono avere la canna occlusa con un tappo rosso la cui mancanza comporta la configurabilità della contravvenzione per la quale si procede.

Nello stesso senso (v. Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446) si è ribadito che "il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, (nel testo modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5), in relazione all'art. 5, comma 4, della predetta legge".

In adesione a tale pacifico orientamento, i motivi primo e quarto vanno ritenuti inammissibili in quanto manifestamente infondati.

3. È inammissibile il motivo relativo alla mail sulla cui portata probatoria il Tribunale ha motivato in termini non manifestamente illogici.

Correttamente il giudice di merito ha ritenuto la punibilità della condotta a prescindere dalla effettiva idoneità dell'arma giocattolo a surrogare completamente l'arma vera.

L'eventuale esplosione dell'arma in caso di utilizzo improprio è stata congruamente ritenuta inidonea a scriminare la condotta in quanto, oltre a non escludere l'utilizzabilità dell'arma quale strumento di intimidazione, finisce con il confermare il giudizio di pericolosità della stessa.

L'adozione di tale motivazione non tradisce alcun travisamento, nè un qualsiasi vizio di manifesta illogicità essendo del tutto lineare.

Inoltre, non si vede quale altro profilo, a fronte di tale percorso argomentativo, avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore approfondimento anche attraverso gli strumenti officiosi di cui all'art. 507 c.p.p..

4. Il secondo ed il quinto motivo, vertendo entrambi sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.

Risulta dagli atti che l'applicazione della predetta causa di non punibilità è stata richiesta nell'interesse dell'imputato con la memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., del 18 giugno 2021 depositata per l'udienza del 21 giungo 2021 davanti al Tribunale di Udine, ma non hanno fondamento le censure per non avere motivato sulla richiesta e sull'istituto di cui all'art. 131 bis c.p..

4.1. Secondo l'orientamento qui condiviso, "la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità" (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

Nello stesso senso è stato deciso che, "in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635; ammettono la possibilità di una motivazione implicita, espressamente, anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499).

Tale orientamento si pone in termini di stretta coerenza con quello elaborato in punto di diniego delle attenuanti generiche la cui richiesta può essere ritenuta disattesa quando vi sia una adeguata motivazione di rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio fondata su analoghi motivi.

Più in generale, "il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito" (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487).

L'indirizzo al quale si aderisce, richiama, inoltre il costante arresto secondo cui "la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 e Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowk, Rv. 250105).

Ne deriva che "non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata" (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).

4.2. A fronte dell'orientamento descritto, deve anche considerarsi come, con altri arresti, sia stato sostenuto che "il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire "implicita" motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131 bis c.p., comma 1, hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena)". (Sez. 5, Sentenza n. 45533 del 22/07/2016 Ud. (dep. 28/10/2016) Rv. 268307).

Inoltre, è stato anche specificato che "il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131 bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo". (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948) e che "il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131 bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole" (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095).

4.3. A ben vedere, tuttavia, tali arresti non si pongono in effettivo contrasto con quelli prima richiamati in senso adesivo, atteso che, nelle corrispondenti fattispecie, l'esclusione della motivazione implicita è stata affermata per la presenza di un riferimento ad indici di natura esclusivamente soggettiva (diniego delle attenuanti generiche, presenza di precedenti penali), laddove la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è legata a parametri di valutazione di natura oggettiva.

4.4. Nel caso in esame, pur avendo riconosciuto il Tribunale la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità del fatto, tenuto conto della limitata efficacia lesiva dell'oggetto nella disponibilità dell'imputato, la pena non è stata determinata nel minimo edittale, anche perché il giudice di merito ha valorizzato (oltre ai precedenti dell'imputato) il contesto in cui lo stesso è stato trovato nella disponibilità dell'arma.

In particolare, è stata segnalata la sua presenza all'esterno di un esercizio commerciale per le conseguenti connotazioni allarmanti della sua complessiva condotta nella commissione del reato.

Ciò ha indotto il Tribunale a escludere in modo espresso e non illogico che, oltre al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui si è detto, militassero ulteriori circostanze per "ridimensionare ulteriormente il disvalore del fatto".

È evidente che, pur non essendo stata menzionata apertamente la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., il riferimento ora riprodotto deve ritenersi certamente comprensivo della stessa.

5. Da quanto sin qui esposto discendono il rigetto, nel suo complesso, del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.